
(AGENPARL) – ven 18 agosto 2023 chi vi scrive è l’*UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI MILITARI –
AERONAUTICA *(*USAMI-AERONAUTICA*), un’Associazione Professionale a
Carattere Sindacale regolarmente riconosciuta ed iscritta all’albo del
Ministero della Difesa n. 19 ai sensi della legge 46/2022.
Con la presente, chiediamo di dare voce al nostro recente comunicato
pubblicato sul sito ai seguenti link:
https://www.usami-aeronautica.it/notizie/azioni-sindacali/rintracciabilit%C3%A0-del-personale-di-guardia.html
https://www.usami-aeronautica.it/notizie/azioni-sindacali/compenso-forfettario-di-guardia-pagato-in-violazione-delle-norme-contrattuali.html
Di seguito il testo:
*Roma, 16 agosto 2023 *
*Al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare*
*OGGETTO: Comando Aeroporto di Aviano – 1. Compenso forfettario di Guardia
– 2. specchio riepilogativo mensile direttiva SMA Ord 11 – 3. sicurezza del
lavoro sull’impiego del personale esentato – 4. Istituto della
“rintracciabilità”.*
*1. *Questa Organizzazione Sindacale ha appreso che presso il Comando
Aeroporto di Aviano si sta consolidando la prassi di atti dispositivi che
impongono il pagamento del Compenso Forfettario di Guardia delle ore
derivanti dai servizi armati e non, pur in assenza delle condizioni
previste dall’articolo 9 del D.P.R. 171/2007.
Gli atti dirigenziali in argomento prevedono il pagamento incondizionato
del C.F.G. “… *a partire dal 01 gennaio 2023 e fino a nuova comunicazione *…”
ovvero dal “ … *giugno 2023 fino a nuova comunicazione *…” sulla base della
necessità di “ *… contenere i recuperi del personale impiegato in servizi
armati e non …*” (A.D. n. 42 del 03 gennaio 2023 A.D. n. 791 del 29 maggio
2023).
U.S.A.MI. Aeronautica ritiene che i menzionati provvedimenti contrastino
con il combinato disposto di cui all’articolo 9 del D.P.R. 171/2007 e art.
10 comma 7 D.P.R. 394/1995.
Ebbene, occorre in via preliminare evidenziare che il pagamento delle ore
di straordinario effettuato con la forma del C.F.G. comporta una
mortificazione dei diritti del personale giacché in virtù di tale istituto
un’ora di lavoro viene pagata circa 3 euro.
E’ per tali ragioni che la norma contrattuale condiziona questa forte
penalizzazione dei diritti dei militari, prevedendo che il C.F.G. possa
essere corrisposto solamente per il personale che “… *non possa fruire le
ore *…“ nelle sole ipotesi in cui vi siano “ …*imprescindibili esigenze
funzionali*…” ovvero “… *prima di un trasferimento *…” (9 del D.P.R.
171/2007).
Ne deriva, quindi, che al fine di corrispondere otto ore di straordinario
con la forma del C.F.G., ad avviso di questa associazione, è doveroso per
un Comandante verificare l’esistenza delle condizioni sopra evidenziate nel
rispetto della natura del diritto in questione e di eventuali violazioni
delle disposizioni contrattuali sopra esposte, invece di una valutazione *ex
ante *basata su una generale “… *necessità di contenere i recuperi del
personale *…” (A.D. citati).
La norma è chiara.
Soprassedendo alla ipotesi del trasferimento che non ci riguarda, nelle
ulteriori ipotesi, prima del pagamento in C.F.G. le ore *dovrebbero
dapprima essere negate *per imprescindibili esigenze funzionali, *e solo
successivamente valutate al fine del pagamento del compenso forfettario*.
Vi è d’aggiungere, inoltre, che trattandosi di diritti soggettivi (v. art.
10 comma 7 D.P.R. 394/1995), riteniamo che la negazione delle ore di
recupero eccedenze dovrà avere *forma e contenuti tali da permettere agli
interessati di verificare la legittimità del diniego e di tutelarsi contro
eventuali condotte illegittime *(forma scritta e indicazione della
specifica attività di servizio ovvero esigenza funzionale da soddisfare).
Gli atti dispositivi di cui in argomento e ogni altro atto/decisione che
disponga il pagamento delle ore straordinarie con il Compenso Forfettario
di Guardia in modo incondizionato in assenza delle tassative ipotesi
indicate dall’articolo 9 del D.P.R. 171/2007, si dimostrano pertanto
illegittimi.
*2*. U.S.A.MI. Aeronautica è stata altresì interessata in merito ad una
ulteriore problematica attinente allo specchio riepilogativo mensile
previsto dalla direttiva SMA ORD 11 che da alcuni anni non verrebbe
sottoscritto dal personale del Comando Aeroporto di Aviano.
La funzione di tale riepilogo mensile è chiara, ossia verificare la
“*…corrispondenza
dell’attività prestata rispetto a quella autorizzata…*” e “*… accertamento
della concordanza dell’interessato sull’attività lavorativa dal medesimo
espletata e riepilogata nello specchio…*” (SMA ORD 11).
È il caso di evidenziare che l’omissione ora evidenziata può alimentare
condotte al limite della legalità, in quanto tale riepilogo assume
certamente valore quale certificazione dell’Amministrazione e dichiarazione
dell’interessato ed evita possibili “revisioni” dei dati amministrativi.
Di più, sembra intuibile a questo sindacato che la questione del pagamento
incondizionato del C.F.G. sia verosimilmente connessa anche all’omessa
sottoscrizione dei riepiloghi mensili sopra citati, giacché *la valutazione
delle condizioni normative *di pagamento del C.F.G. e delle ore negate per
motivi di servizio dovrebbe essere svolta eventualmente al momento della
chiusura mensile del menzionato documento (ore negate per specificati
motivi di servizio o eventuale trasferimento).
*U.S.A.MI. Aeronautica ritiene pertanto che la prassi ora evidenziata
contrasti con la direttiva SMA ORD 11 e con le norme contrattuali da cui
tale direttiva deriva. *
*3*. Il nostro sindacato è stato inoltre interessato in relazione ad
aspetti attinenti alla tutela della salute del personale e la sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Nello specifico abbiamo appreso di casi in cui il personale esentato
con *provvedimenti
medico legali dalle proprie mansioni specifiche è stato ugualmente
impiegato in attività simili ovvero in mansioni che comunque non
consentirebbero di scongiurare ogni eventualità di peggioramento della
patologia sofferta*. Questo sindacato è seriamente preoccupato che tale
prassi possa costituire nocumento per la salute fisica o psico/fisica del
personale interessato ritenendo, oltremodo, che occorra avere riguardo alle
norme poste a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
*4. *In relazione al medesimo reparto in argomento questa O.S. ha inoltre
verificato l’esistenza di *disposizioni che impongono la
“rintracciabilità”, intendendola come obbligo del militare, quando è libero
dal servizio, ad essere “impiegato” come eventuale sostituto del personale
che svolge servizi armati e non. *È certamente noto all’Illustre Autorità
invocata che *i Comandi non possono evadere le disposizioni contrattuali
che stabiliscono condizioni, limiti e diritti economici conseguenziali *a
tale fattispecie di disponibilità al servizio (i.e. reperibiltà),
conseguentemente qualsivoglia disposizione/direttiva/ordine che non
rispetta tali presupposti e limitazioni si manifesta illegittima.
Tutto quanto sopra premesso, Voglia l’Illustre Autorità invocata con la
presente intervenire affinché
*in relazione al Comando Aeroporto di Aviano *
a) siano immediatamente annullati, anche in via di autotutela, gli atti
dispositivi o qualsiasi altra decisione che imponga il pagamento del C.F.G.
a prescindere dalle condizioni normative contrattuali;
b) sia sottoposta, nei tempi previsti, al personale la sottoscrizione degli
specchietti riepilogativi mensili previsti dalla direttiva SMA O.R.D. 11;
c) sia garantita la tutela della salute del personale sottoposto a
provvedimenti medico legali di esenzione;
d) sia chiarito a tutto il personale del reparto che l’istituto della
rintracciabilità interessa ordinariamente tutti i militari e non può essere
utilizzato, quindi, come strumento sostitutivo della reperibilità, ovvero
come obbligo del personale ad essere disponibile/vincolato dallo
svolgimento sostitutivo di servizi armati e non.
*in via generale *
venga promossa a livello nazionale l’emanazione, in ogni caso, di
indicazioni/chiarimenti a tutti i reparti della forza armata che
chiariscano e ribadiscano:
i i. le condizioni del pagamento del C.F.G.
subordinatamente al diniego della fruizione delle ore di recupero
eccedenza *richieste
dagli interessati*, con indicazione in forma scritta delle specifiche
esigenze funzionali/di servizio che impediscono la fruizione delle ore,
salvaguardando eventuali istanze esplicite del personale interessato al
pagamento;
ii ii. la sottoscrizione degli specchi riepilogativi
mensili previsti dalla direttiva SMA ORD 11;
iii iii. il doveroso riguardo verso la tutela della salute
del personale esentato dai servizi armati ovvero dalle proprie mansioni;
iv iv. la natura giuridica della rintracciabilità e il
divieto di utilizzarla, anche solo surrettiziamente, in alternativa alla
reperibilità, evidenziando, pertanto, che il militare impiegato in servizi
armati e non è ordinariamente rintracciabile al pari di tutti gli altri
militari e la sua libertà personale non può essere limitata con
l’assoggettamento, al di fuori delle condizioni normative previste per la
reperibilità, alla disponibilità/obbligo di rientro in servizio per la
sostituzione di un collega assente.
Nell’attesa di un riscontro alla presente, questa O.S. si rende disponibile