(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2023(AGENPARL) – sab 12 agosto 2023 ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI
RAVENNA
ORDINE DEI
DOTTORI AGRONOMI FORESTALI DI
RAVENNA
Ravenna, 9 agosto 2023
Illustrissimo Generale
Francesco Paolo Figliuolo
Commissario Straordinario per la
ricostruzione Alluvione Romagna
Invio a mezzo PEC
Egregio Generale Figliuolo,
a distanza di oltre due mesi dagli eventi alluvionali che hanno devastato la nostra
Provincia, e dopo quasi un mese dalla Sua nomina quale Commissario Straordinario, Le
scriviamo per chiedere un aiuto concreto ai cittadini e imprese del nostro Territorio ma non solo.
Abbiamo molto apprezzato le Sue parole durante l’incontro che si è svolto nel Palazzo
della Provincia di Ravenna e abbiamo colto il profondo senso di responsabilità che attiene al
ruolo affidatoLe. È lo stesso sentimento che proviamo tutti noi impegnati quotidianamente nel
supportare ed aiutare i nostri concittadini.
Quello che a gran voce ci sentiamo di chiederLe è un confronto immediato per poter
procedere in tempi rapidi, come tutti auspichiamo, a quantificare i danni che il nostro territorio
ha subito, e non solo nelle infrastrutture pubbliche, ma anche ai privati cittadini ed alle molteplici
imprese Romagnole, comprese le aziende agricole pesantemente colpite dall’evento
calamitoso, con evidenti ed ingenti danni non solo alla produzione dell’anno corrente ma anche
di quelli futuri. Ci riferiamo ad esempio ai danni subiti dagli impianti frutticoli e viticoli che
potranno essere quantificati solo in futuro. Tutte attività che rappresentano i “motori” instancabili
del nostro Paese e che oggi non possono pagare un prezzo ancora più alto se non si riuscisse
a trovare canali tempestivi ed efficaci per ottenere giusti e possibilmente adeguati ristori.
A tale scopo, è dunque necessario addivenire al più presto alla definizione delle modalità
e dei parametri necessari per la compilazione delle Perizie Asseverate, concordando,
unitariamente alla Struttura commissariale, uno schema peritale che agevoli una snella
redazione delle valutazioni economiche dei danni, con parametri di veloce comprensione ed
inserimento, e che consentano al contempo una rapida verifica da parte delle Amministrazioni
pubbliche.
Tutto ciò permetterebbe anche la definizione di un equo compenso per i professionisti
coinvolti, un compenso che non deve essere un ulteriore gravame per i cittadini già fortemente
colpiti dagli eventi calamitosi, i quali peraltro continuano – come noto – a flagellare la Romagna.
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I Collegi e gli Ordini di Ravenna sono pienamente disponibili a collaborare al fine di analizzare
e trovare percorsi di soluzione alle molteplici problematiche e criticità esistenti, passando
anche attraverso la creazione di elenchi di tecnici disponibili a stilare le perizie in modo
congruo ed equo.
Oltre a quanto sopra evidenziato, vogliamo altresì con la presente porLe all’attenzione,
con una certa premura, alcune questioni correlate alle disposizioni del DL. 88/2023, appena
convertito, che rischiano di minare alla base tutti i procedimenti di riconoscimento dei danni
subiti.
In primo luogo, in merito alla documentazione da allegare alla richiesta di concessione del
contributo (art. 6 co. 1 lett. A del D.L. 88 – ora art. 20 septies della legge di conversione), là
dove è ora prevista la scheda di rilevazione dei danni “…redatta da professionista abilitato e
verificata dall’Autorità Statale competente o da parte del personale tecnico del Comune…” si
deve osservare quanto segue. Poiché per l’emergenza alluvionale non è stata attivata la
funzione di rilevamento danni dell’STN (come avviene in automatico per i terremoti) è ora
impossibile procedere alla redazione di tali schede, sia per l’oggettiva impossibilità di verificare
tutti i danni a distanza anche di circa 3 mesi, sia per la difficoltà estrema di censire i circa
75.000 edifici/attività colpiti dall’evento; difficoltà aggravata peraltro anche dall’assenza
all’interno degli Uffici tecnici comunali di competenze specifiche atte a verificare nel merito la
effettiva consistenza dei danni dichiarati nelle predette schede, rapportata peraltro ad un
numero elevatissimo di posizioni.
Si rammenta inoltre che il primo Decreto emergenziale e le relative ordinanze (vedi ad es.
ODPC n. 999) conferivano ai professionisti esterni abilitati l’onere di accertare il danno con
apposita perizia.
In secondo luogo, nell’articolato normativo (stesso art. 6 – ora art 20 septies cit.) sono
presenti dei commi, relativi alla regolarità urbanistico-edilizia degli edifici colpiti, che
rischierebbero nell’attuale formulazione di portare all’esclusione dal contributo moltissimi
cittadini/aziende. Si tiene a sottolineare che NON si fa riferimento ai casi di abuso totale ovvero
immobili o porzioni realizzati in assenza di titolo abilitativo o totale difformità: peraltro fenomeno,
quello del macro-abusivismo edilizio, pressoché assente o comunque molto circoscritto nella
nostra realtà territoriale. Ci riferiamo prevalentemente a lievi difformità spesso anche di natura
solo formale o riferite a situazioni molto risalenti nel tempo. Concordiamo che sarebbe ingiusto
risarcire chi ha edificato abusivamente, ma sarebbe lontano dalla ratio di qualunque
provvedimento non erogare contributi ove siano presenti modeste difformità o comunque
irregolarità in qualche modo sanabili, come ad esempio differenti misure di una finestra oppure
la realizzazione di un tramezzo in una cantina, o qualche differenza nelle altezze interne di vani.
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Si ritiene che tali casistiche, di scarso rilievo, NON debbano inficiare la fruizione del
contributo da parte del cittadino comunque colpito, specie se si considera che spesso trattasi di
immobili ricevuti in eredità oppure acquistati in buona fede e pertanto oggi in possesso di
persone non responsabili delle predette modeste “difformità”. Ciò che riteniamo quindi
fondamentale è in primo luogo prevedere disposizioni che vadano a modificare la verifica dello
stato legittimo come di seguito si propone:
a) escludere la predetta verifica dello stato legittimo, per l’accesso al contributo di cui
trattasi, per tutti quegli immobili che per gli interventi di ripristino del danno subito non
necessitano di titoli abilitativi edilizi (in quanto opere riconducibili alla Manutenzione Ordinaria o
comunque ascrivibili all’Attività Edilizia Libera, ai sensi del vigente “Glossario”), segnalando
peraltro che tale casistica nelle nostre realtà territoriali costituisce la maggioranza degli edifici
danneggiati.
b) subordinare, nelle altre casistiche di interventi che invece richiedono la presentazione
di titolo abilitativo, la verifica dello stato legittimo – quale condizione necessaria per l’accesso al
contributo – al momento della presentazione del titolo medesimo, con eventuale contestuale
presentazione della istanza di “sanatoria”, ove necessario. Si rammenta che si è di fronte ad un
contesto e ad una fase “emergenziale” che possono richiedere anche modalità procedimentali
straordinarie (si veda ad es. quanto previsto da ordinanza ODPC n. 1010/23 ed anche quanto
già indicato nell’Ordinanza Regionale n. 95 del 23/06/23, recante ulteriori disposizioni in
attuazione dell’Ordinanza ODPC n. 999 del 31/05/23).
A tal proposito si evidenzia altresì l’ulteriore stato di criticità in cui versano alcuni Comuni
(tra cui ad es. Forlì), ai fini della verifica dello stato legittimo degli immobili, avendo visto distrutti
i loro archivi storici per effetto dell’alluvione.
Un altro tema fondamentale che necessita di un chiarimento applicativo adeguato ed
imprescindibile, al fine di evitare discrasie e disparità di trattamento, riguarda il comma 2
dell’art. 6 del Decreto in argomento (ora art. 20 septies co. 2) ovvero il richiamo ai titoli edilizi e
procedure previsti dal DPR 380/01. Ora, va assolutamente chiarito che nella nostra Regione
trova applicazione la specifica normativa edilizia – in tema di titoli edilizi e procedure – di cui alla
Legge 15/2013 e smi e alla Legge 23/04 e smi, per quanto concerne la modalità di acquisizione
dei titoli edilizi in sanatoria e regime delle tolleranze. Si rammenta, peraltro, che negli stessi
provvedimenti emergenziali statali più sopra citati era già prevista e consentita la presentazione
del titolo edilizio in coerenza con le disposizioni della normativa regionale E/R.
Le nostre richieste hanno due scopi fondamentali: salvaguardare i cittadini e le imprese
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che stanno iniziando ora il percorso di richiesta danni, rendendo snelle le procedure e
garantendo nel contempo la massima legalità e trasparenza nella erogazione di fondi pubblici.
Le rinnoviamo quindi l’invito ad attivare tempestivamente una linea di confronto diretta e
proficua per tutti, al fine di risolvere i problemi sopra esposti e altre criticità presenti da valutare
congiuntamente.
La ringraziamo sin da ora per la Sua disponibilità e collaborazione che siamo certi non
vorrà negare in una fase congiunturale così grave per il nostro Territorio.
Con la massima stima e fiducia, cordialità.
Firmato digitalmente
Michele de Pascale
Presidente della Provincia di Ravenna
Marco Calderoni
Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Ravenna
Massimo Rosetti
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ravenna
Rita Rava
Ordine degli Architetti
di Ravenna
Andrea Montuschi
Ordine dei Periti
Industriali di Ravenna
Antonio Baroncini
Collegio dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati della
Romagna
Giovanni Gualtieri
Dottori Agronomi Forestali di
Ravenna