(AGENPARL) – lun 07 agosto 2023 Provvedimento per le aree interessate dagli eventi del 1° maggio 2023 e successivi. Alla ripresa dei pagamenti, rateizzazione su minimo 12 mesi.
ARERA, a tutela degli utenti danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali dello scorso maggio, proroga fino al 31 ottobre 2023 il periodo di sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti.
La proroga è stata decisa con la delibera 390/2023/R/com, facendo seguito alla sospensione automatica dei termini di pagamento già prevista dal 1° maggio al 31 agosto 2023, sempre in base al decreto-legge 61/23 (cd. “decreto alluvione”), e riguarda i soggetti titolari di utenze e forniture dei Comuni come individuati dallo stesso decreto, cioè che si trovano in parte del territorio dell’EmiliaRomagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e in alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze.
Per poter beneficiare dell’ulteriore sospensione, rispetto a quella generalizzata già in atto, i clienti e gli utenti interessati dovranno inviare – entro il 31 agosto o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione – ai venditori di energia elettrica e gas e ai gestori del Servizio Idrico Integrato o del settore rifiuti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’utenza o la fornitura sia collocata in una abitazione e/o sede che risulta compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali.
Nel periodo di sospensione delle bollette sono sospese anche le azioni sulla morosità, previste dalla regolazione dell’Autorità, per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti danneggiati, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali.
Alla conclusione del periodo di sospensione, fatta comunque salva la facoltà degli utenti e clienti interessati dagli eventi in argomento di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza delle fatture ancorché sospese, i venditori di energia elettrica e gas, i gestori del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono tenuti ad offrire ai propri clienti/utenti un piano di rateizzazione degli importi sospesi distribuito su un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei medesimi clienti e utenti, come già previsto dalla deliberazione 267/2023/R/com.
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