
(AGENPARL) – gio 03 agosto 2023 N. prot. AREG/873559/2023 del 02/08/2023
COMUNE DI PALERMO
AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE
PALAZZO TOMMASO NATALE DI MONTEROSATO
Via Garibaldi n° 26
OGGETTO Ods n° 62 del 02/08/2023 Disposizioni sul ricevimento dei soggetti adulti tra i
18 e i 59 anni, non disabili gravi, senza minori o anziani ultrasessantenni nello stato
di famiglia che hanno perso nel 2023 il beneficio del Rdc e che richiedono la presa
in carico dei Servizi Sociali, ai sensi della legge n°85/2023.
Al Servizio Sociale di Comunità
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII circoscrizione
In base al recente Decreto Legge 4 maggio 2023 n°48 ” Misure urgenti per l’inclusione sociale e
l’accesso al mondo del lavoro”, convertito in legge n° 85/2023,, I nuclei beneficiari del Rdc composti
esclusivamente da adulti tra i 18 ed i 59 anni, non disabili gravi e non autosufficienti, se non presi
in carico dal Servizio Sociale entro il 31 ottobre p.v., in quanto non attivabili al lavoro per condizioni
di fragilità e/o marginalità sociale, nell’anno in corso avranno interrotta l’erogazione del Rdc, dopo
7 mesi di fruizione del beneficio.
Si è appreso di recente che l’INPS ha trasmesso ai percettori di RdC sopraindicati una
“Comunicazione sospensione domanda RdC,”, con il seguente testo: “Domanda di RDC sospesa
come previsto dall’art.13 del DL 48/2023 conv. Legge 85/2023. In attesa eventuale presa in carico da
parte dei servizi sociali”. Pare che tale SMS sia pervenuto erroneamente a tutti gli attuali beneficiari,
compreso quelli che continueranno ad avere l’erogazione del Rdc fino al 31 dicembre p.v. e che
potranno chiedere il nuovo ADI (Assegno di Inclusione) per il 2024.
L’invio di queste comunicazioni ha allarmato moltissime persone che stanno affluendo presso le sedi
del Servizio Sociale di comunità, le stanno contattando telefonicamente o stanno inviando delle email
per richiedere di essere presi in carico dal Servizio Sociale.
Occorre, quindi, fornire in modo univoco alle sedi del Servizio Sociale informazioni e disposizioni
su come procedere.
Per meglio comprendere i termini della questione, l’Amministrazione comunale ha provveduto a
richiedere all’INPS l’elenco dei percettori RdC che verranno esclusi dal beneficio in quanto adulti tra
i 18 ed i 59 anni, non disabili e non aventi nel nucleo minori, ultrasessantenni o disabili gravi.
N. prot. AREG/873559/2023 del 02/08/2023
In attesa di conoscere i nominativi coinvolti dalla comunicazione INPS, si forniscono di seguito dei
chiarimenti circa le modalità di accoglienza dell’utenza spontanea che richiede la presa in carico dai
Servizi Sociali, prevista dalla su citata L.85/2023, nonché di indicazioni sulla valutazione ed
eventuale attivazione di interventi.
Le sedi del SSC riceveranno i percettori di Rdc nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9
alle ore 13 ed il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17.30. Gli altri giorni sono riservati all’accoglienza
del pubblico per le altre attività.
Gli interessati possono chiedere appuntamento (recandosi di presenza, telefonicamente o via mail)
presso la sede del Servizio Sociale di Comunità dove risultano residenti, per richiedere la valutazione
della loro presa in carico da parte del Servizio Sociale.
Il ricevimento del pubblico può essere svolto dagli istruttori di segretariato sociale, che potranno
fornire informazioni sui contenuti della normativa, sulle modifiche al RdC, sulle nuove misure che
essa prevede (Assegno di Inclusione e Sostegno Formazione e Lavoro) e sulle procedure per essere
presi in carico dai Servizi Sociali.
Ove l’affluenza di pubblico fosse superiore alle possibilità di ricevimento giornaliera degli istruttori
di segretariato sociale e assistenti sociali disponibili, si provvederà a fissare un appuntamento in
giorno successivo ove risulti disponibilità. Successivamente al colloquio, gli istruttori di segretariato
sociale richiedono al Coordinatore la verifica della presenza del percettore su piattaforma GePI.
Se le persone risultano presenti su piattaforma GePI, verranno assegnate dal Coordinatore ad un
operatore di quel Servizio Sociale di Comunità, dandone comunicazione via email all’ U.O.
L’operatore incaricato avvierà con la persona interessata l’analisi preliminare. Qualora tale analisi
venga finalizzata con esito diverso da A (a cui corrisponde l’invio al Centro per l’impiego), si avvierà
la presa in carico da parte del Servizio Sociale e si potrà concordare un Patto per l’inclusione Sociale
(PaIS) con i beneficiari, nel quale saranno contenuti reciproci impegni. Ciò è consentito anche per
persone che hanno una invalidità civile non avente carattere di gravità, per le quali si possono
concordare nel PaIS degli obiettivi di natura diversa, anche di tipo sanitario.
Tra i motivi che comportano la presa in carico si rinvia alle valutazioni dell’analisi preliminare:
Bisogni di cura, salute e funzionamenti:
presenza di patologie (croniche gravi, permanenti, temporanee);
problemi psicologici o psichiatrici certificati;
disabilità/invalidità non rilevabile nell’ISEE e/o in corso di certificazione;
problemi di ruolo e cura di sé (trascuratezza, abbigliamento inadeguato, scarsa igiene, etc.)
difficoltà di conciliazione/cura connessi alla monogenitorialità;
difficoltà nella gestione di carichi di cura/assistenza all’interno del nucleo;
difficoltà legate a dipendenza patologica (alcool, ludopatia, sostanze stupefacenti, etc.)
adulti vittime di violenza, maltrattamento/abuso;
isolamento sociale;
presenza di donna in stato di gravidanza;
Educazione, istruzione e formazione:
assenza di licenza media inferiore;
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Condizione abitativa:
senza dimora;
alloggio improprio;
sgombero alloggio occupato abusivamente/sfratto esecutivo;
accoglienza di carattere temporaneo presso strutture;
Servizi attivi per il nucleo familiare:
presa in carico da Enti/Istituzioni del territorio (CSM, NPIA, Servizi Disabili, USSM,
UIEPE).
Se la presa in carico da parte del Servizio Sociale avviene entro il 31 ottobre c.a, la misura del RdC
si protrarrà fino al 31 dicembre e il beneficiario potrà avere erogate anche le mensilità sospese a
partire dal I agosto.
Se, invece, le persone che si presentano al Servizio Sociale di Comunità in quanto hanno perso il
diritto al Rdc non sono su piattaforma GePI, nel caso in cui ritengano di avere una particolare
situazione di fragilità (legata ad es. a condizioni di salute, personali o familiari) che richiederebbe la
presa in carico da parte del Servizio Sociale, possono chiedere un appuntamento per svolgere un
colloquio di approfondimento
Ogni Responsabile di u.o. territoriale potrà predisporre un’agenda/calendario di ricevimento, tenendo
conto del n° degli operatori da lui incaricati per ricevere il pubblico in cui segnare i nominativi degli
operatori di turno, istruttori di segretariato sociale, assistenti sociali ed EASA.
Se dovrà essere effettuato un colloquio sociale, si ritiene possano essere prenotate n° 5 persone al
giorno per operatore.
Solo se la situazione di fragilità rappresentata dal percettore RdC trova conferma nella valutazione
del Servizio Sociale, effettuata previa compilazione dell’analisi preliminare (non è possibile
effettuare tale analisi su piattaforma GEPI, quando la persona non vi è presente), quest’ultimo potrà
richiedere il passaggio della persona da piattaforma ANPAL a piattaforma GePI,. Quando perverrà
la comunicazione della trasformazione da piattaforma ANPAL a piattaforma GePI il coordinatore
potrà procedere all’assegnazione ad un case manager, che avvierà l’analisi preliminare con
l’interessato e dovrà finalizzarla entro il 31 ottobre c.a.
Se l’esito sarà diverso da A (invio al centro per l’impiego) la persona sarà riammessa al beneficio del
RdC fino al 31 dicembre c.a.
Se la persona che ha chiesto la presa in carico dovesse avere una valutazione negativa della sua
richiesta da parte dei Servizi Sociali, può richiedere una copia dell’analisi valutativa firmata da lui e
dall’operatore che l’ha compilata.
Queste persone saranno informate che per i soggetti avviabili al lavoro e non fragili la normativa ha
istituito, dal 1° settembre 2023, la misura del Sostegno alla Formazione e al Lavoro (SFL), come
indica l’INPS nel Messaggio numero 2632 del 12-07-2023, “al fine di favorire l’attivazione nel
mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione
a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di
accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
Tale misura è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni, con
un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno
i requisiti per accedere all’ADI. Inoltre, il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato
anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’ADI che decidono di partecipare ai percorsi di
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inclusione sociale e professionale sopra indicati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza
applicata ai nuclei che beneficiano dell’ADI e non siano obbligati alle attività individuate nel progetto
di inclusione sociale e lavorativa previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 48/2023.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione
di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la
disoccupazione ed è pari a un importo mensile di 350 euro erogato per tutta la durata dei programmi
formativi sopra indicati e, comunque, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio
economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.”
Queste informazioni potranno essere fornite a chi si presenta presso le sedi del SSC, specificando che
si è, comunque, in attesa di circolare dell’INPS, in cui verranno fornite le indicazioni per l’accesso e
la gestione delle nuove misure sopraindicate.
Infine, si ricorda che la fruizione del RdC per i nuclei familiari in cui sono presenti minori, disabili
ed adulti over 60, sulla base del Decreto Legge n°48, poi convertito in legge, si protrarrà, invece, per
tutto il 2023, a prescindere dalla presa in carico del Servizio Sociale in accordo con la naturale
scadenza della domanda, non precludendo la possibilità di presentare una nuova domanda di rinnovo
dopo il mese di stacco.
IL CAPO AREA
Fernanda Ferreri
Documento firmato digitalmente art 24 D. lgs 82/2005