
(AGENPARL) – gio 27 luglio 2023 CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
AUTORITA’ MARITTIMA DELLO STRETTO
ORDINANZA
(numero e data come da protocollo generale)
Il Comandante della Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, Capo del
compartimento marittimo di Messina:
VISTA
veniva richiesta l’adozione delle opportune misure di vigilanza nelle more
dell’intervento degli artificieri nel porto di Messina e la regolamentazione delle
modalità di rimozione a tutela della pubblica e privata incolumità ;
VISTA
la comunicazione telefonica in data odierna da parte del Capo Nucleo SDAI di
Augusta, circa la necessità di effettuare il brillamento dell’ordigno bellico nonché
le relative prescrizioni per effettuare tali operazioni relative all’ordigno bellico
ritrovato in località Giampilieri Marina (Me) del Comune di Messina – in posizione
Lat. 38°03’26,4’’ N Long. 015°28’42,7’’ E;
VISTA
La propria Ordinanza di interdizione n. 97/2023 del 24/07/2023;
CONSIDERATA la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della
pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione;
VISTI
gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo
Regolamento d’Esecuzione;
RENDE NOTO
DI MARE POSTA A CIRCA 1 MIGLIO NAUTICO A LARGO DELLE ACQUE ANTISTANTI L’ABITATO DI
CONTESSE (ME) E PIU’ PRECISAMENTE SUL PUNTO DI COORDINATE GEOGRAFICHE LAT. 38°09’ N
– LONG. 015°33,5’ E, SI SVOLGERANNO LE OPERAZIONI DI BRILLAMENTO DELL’ORDIGNO BELLICO
SOPRA CITATO A CURA DEL NUCLEO SDAI DELLA MARINA MILITARE.
ORDINA
con effetto immediato, nello specchio acqueo avente centro sul punto Φ 38°09’ N – λ
015°33,5’ E per un raggio di 300 m, il divieto di balneazione, navigazione e sosta di natanti,
nonché la pesca e ogni attività subacquea e diportistica in genere sino alla conclusione
delle operazioni di bonifica.
I natanti e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione,
devono procedere prestando particolare attenzione e con l’adozione di eventuali misure
aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza, al fine di prevenire situazioni di
potenziale pericolo.
Art. 2
Non sono soggette al divieto di cui all’art. 1, le unità navali della Guardia Costiera e delle