(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2023(AGENPARL) – gio 27 luglio 2023 Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
REPORT MENSILE LUGLIO 2023
Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
INDICE
A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà
Cenni normativi …………………………………………………………………………………………………………………………….…
pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2023) ……………………………………………………………………….….
pag.8
CIG Ordinaria (Giugno 2023) ………………………..………………………………….…………………….………………..….…
pag.12
CIG Straordinaria (Giugno 2023) ……………………………………………………….…………….………………………..……
pag.13
CIG in Deroga (Giugno 2023) ……….……………….………..…………………………….…………………………..…….……..
pag.14
Fondi di solidarietà (Giugno 2023) ….…………………………….….………………………..………….…………….…………
pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio…………………………………………………………………
pag.16
B-Prestazioni di disoccupazione
Cenni normativi …………………………………………………………………………………………………………………………………
pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Maggio 2023) .……………………………………………..
pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Febbraio 2023)………………………………………………….
pag.24
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A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà
Cenni normativi
La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o
che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda. Possono usufruire dell’integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i
quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio.
La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e del
settore lapideo che sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le
avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è
elevato a 24 mesi.
L’intervento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione
aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre
precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell’artigianato dell’indotto (cioè con un solo committente
destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell’indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200
dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15
dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.
Sono definiti “in deroga” i trattamenti di integrazione salariale (CIGD), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese
escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiugerne
i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc)
versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che
regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.
I Fondi di solidarietà sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n.
92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei
comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà
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bilaterali presso l’Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo
n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l’istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano
nell’ambito dell’applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti,
trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d’Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^ gennaio 2016 opera
per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel
campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per
l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015
Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro,
individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l’ammontare e la durata della tutela (l’80% della retribuzione globale per massimo
24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea
dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che
occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.
Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l’abolizione delle commissioni
provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione
straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto
per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato
a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata
nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite
della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente,
infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte
dalla cassa integrazione.
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Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)
Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l’iter concessorio,
dall’altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di
lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto
Cura Italia, con la causale “COVID-19 nazionale” vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020,
che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del
23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario
per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23
del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)
Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori
9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di
fare domanda direttamente all’INPS.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)
Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove
settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione
precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati,
anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un’importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di
lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l’introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La misura del
contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall’azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019
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(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo
pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l’attività dopo il 1^ gennaio 2019).
Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)
In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre
2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata
massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione
precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se
già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione addizionale, rimane fermo quanto stabilito dal
Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)
La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o
dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi
successivi al 1° gennaio 2021 – sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all’arco temporale di
riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l’Assegno ordinario di solidarietà, devono essere
collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)
Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata
massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e
l’assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale.
L’art. 50-bis, commi 2-7 del Dl n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori
di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e
simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio
2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui
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agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre
2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)
Il Decreto Fiscale all’art. 11,
prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l’assegno ordinario un ulteriore periodo con
causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun
contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all’art. 50-bis, comma 2 del Dl n.73/2021 che sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una
durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.
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Serie storica ore autorizzate
Tavola A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2023
Straordinaria
Ordinaria
COMPLESSO
Industria
Edilizia
1467%
2023 (Gennaio-Giugno)
Totale CIGO
Variazione %
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Figura A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2022
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Tavola A.2 – Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d’intervento nei mesi sottoindicati
ore autorizzate (valori assoluti)
TIPO DI INTERVENTO
giugno 22
luglio 22
agosto 22
settembre 22
ottobre 22
novembre 22
dicembre 22
gennaio 23
febbraio 23
marzo 23
aprile 23
maggio 23
giugno 23
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
229.073
171.057
258.300
163.577
74.273
41.153
35.008
22.494
92.351
382.834
123.626
434.185
653.175
di cui Solidarietà
CIG in Deroga
Fondi di solidarietà
TOTALE
variazioni tendenziali (valori %)
TIPO DI INTERVENTO
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
giugno 22 /
giugno 21
-92,9%
luglio 22 /
luglio 21
agosto 22 /
agosto 21
-81,4%
-72,8%
settembre 22 /
settembre 21
-57,3%
ottobre 22 /
ottobre 21
novembre 22 /
novembre 21
-26,9%
dicembre 22 /
dicembre 21
gennaio 23 /
gennaio 22
-46,0%
-35,8%
febbraio 23 /
febbraio 22
marzo 23 /
marzo 22
aprile 23 /
aprile 22
maggio 23 /
maggio 22
-6,7%
-5,8%
-27,3%
-17,1%
giugno 23 /
giugno 22
15,6%
265,2%
25,2%
-50,0%
-1,3%
-5,8%
-61,8%
28,9%
46,4%
-8,1%
-15,8%
-36,1%
-1,4%
-52,0%
859,4%
82,5%
98,6%
12,8%
58,8%
82,8%
-50,9%
18,6%
-18,4%
22,9%
13,1%
-52,4%
CIG in Deroga
-99,8%
-99,0%
-99,6%
-99,2%
-99,6%
-99,7%
-99,8%
-99,9%
-97,5%
-80,5%
-75,1%
-48,1%
-99,9%
Fondi di solidarietà
-91,8%
-88,4%
-86,6%
-90,6%
-82,5%
-84,7%
-93,8%
-91,9%
-91,6%
-81,1%
-89,9%
-90,3%
-94,6%
TOTALE
-90,6%
-79,7%
-84,3%
-70,7%
-55,7%
-54,9%
-61,7%
-50,2%
-35,7%
-22,5%
-46,3%
-36,9%
-40,9%
di cui Solidarietà
variazioni congiunturali (valori %)
TIPO DI INTERVENTO
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
giugno 22 /
maggio 22
-27,7%
luglio 22 /
giugno 22
agosto 22 /
luglio 22
-0,2%
-29,8%
settembre 22 /
agosto 22
41,0%
ottobre 22 /
settembre 22
56,7%
novembre 22 /
ottobre 22
dicembre 22 /
novembre 22
-20,8%
gennaio 23 /
dicembre 22
-17,1%
febbraio 23 /
gennaio 23
marzo 23 /
febbraio 23
22,0%
aprile 23 /
marzo 23
-31,1%
maggio 23 /
aprile 23
26,9%
giugno 23 /
maggio 23
49,8%
-33,7%
-35,2%
65,3%
-11,8%
-7,8%
89,7%
-4,8%
-7,7%
-57,4%
60,0%
-27,0%
76,7%
-54,7%
-2,0%
60,0%
-24,9%
46,5%
-50,2%
121,1%
12,5%
26,7%
-61,7%
27,3%
-20,3%
CIG in Deroga
-72,6%
-25,3%
51,0%
-36,7%
-54,6%
-44,6%
-14,9%
-35,7%
310,6%
314,5%
-67,7%
251,2%
-99,9%
Fondi di solidarietà
-30,6%
-19,3%
22,9%
-62,8%
30,5%
-44,3%
-20,3%
-30,8%
-17,9%
-6,8%
-15,0%
45,6%
-61,6%
TOTALE
-9,09%
-19,4%
-18,5%
23,7%
-6,8%
12,5%
-9,0%
-2,2%
-43,5%
40,8%
-14,9%
di cui Solidarietà
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Tavola A.3 – Numero ore autorizzate per tipologia d’intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato
TIPO DI INTERVENTO
Valori cumulati
GENNAIO-GIUGNO
giu 2023 /
giu 2022
GIUGNO
Rami di attività
CIG Ordinaria
Industria
Edilizia
CIG Straordinaria
Industria
Edilizia
Rami vari
CIG in Deroga
Industria
15,62%
-14,89%
10,54%
-17,36%
74,24%
9,22%
-51,98%
-12,84%
-54,32%
-4,85%
7.930
27.136
242,19%
-3,11%
-30,79%
-42,07%
14.182
30.188
1.381
-95,43%
229.073
-99,89%
-96,15%
8.860
279.723
-83,84%
Edilizia
2.000
Artigianato
56.425
Commercio
Rami vari
TOTALE
Industria
Edilizia
Variazione %
Artigianato
Commercio
Variazione %
gen-giu 2023 /
gen-giu 2022
219.378
-99,88%
775.455
-96,95%
204.462
-99,72%
-23,55%
-22,37%
-26,31%
-12,47%
8,14%
75,28%
Artigianato
56.425
Commercio
-37,45%
-70,00%
15.017
234.650
1.953
-99,17%
653.175
-94,62%
-90,73%
375.842
45.855
-87,80%
709.284
-85,32%
11.436
1.616
Rami vari
Fondi di solidarietà
Industria
Edilizia
Artigianato
1.064
Commercio
604.610
-94,86%
-91,01%
1.340
2.710
Credito
102,24%
474.423
35.983
-92,42%
Ex enti pubblici
348.225
6.948
-98,00%
Rami vari
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CIG Ordinaria
Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a giugno 2023 sono state 18,5 milioni. Nel mese di maggio 2023 erano state autorizzate 18,3
milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del 0,8%. A giugno 2022 le ore autorizzate erano state 16,0 milioni.
Tavola A.4 – Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
giu 2023 /
giu 2022
GIUGNO
Variazione %
Valori cumulati
GENNAIO-GIUGNO
gen-giu 2023 /
gen-giu 2022
Variazione %
6,92%
-28,35%
15.543
15.092
-2,90%
108.860
83.993
-22,84%
47,34%
10,25%
120.317
366.239
204,40%
-9,42%
68,09%
60,23%
FRIULI V.G.
224.205
569.605
154,06%
22,00%
LIGURIA
147.247
50.390
-65,78%
548.157
-64,23%
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
VENETO
EMILIA ROMAGNA
100,41%
38,24%
TOSCANA
673.030
733.288
8,95%
19,11%
UMBRIA
187.194
573.911
206,59%
-7,99%
MARCHE
641.666
687.462
7,14%
5,16%
348.209
-70,42%
-57,28%
ABRUZZO
901.148
238.011
-73,59%
-59,06%
MOLISE
448.008
97.301
-78,28%
841.576
-67,02%
742.921
-46,44%
-61,34%
PUGLIA
683.714
400.275
-41,46%
-58,76%
BASILICATA
326.286
136.815
-58,07%
-66,62%
44.357
33.275
-24,98%
699.732
314.843
-55,01%
307.372
132.922
-56,76%
-36,84%
68.003
141.471
108,04%
993.338
712.834
-28,24%
15,62%
-14,89%
Nord Ovest
29,71%
-6,38%
Nord Est
91,53%
42,70%
Centro
-12,55%
-15,55%
Mezzogiorno
-53,84%
-58,96%
LAZIO
CAMPANIA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
ITALIA
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG Straordinaria
Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a giugno 2023 è stato pari a 10,3 milioni, di cui 4,7 per solidarietà, con un decremento
del -52,0% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente (21,4 milioni di ore). Nel mese di giugno 2023 rispetto al mese
precedente si registra una variazione congiunturale pari al -27,0%.
Tavola A.5 – Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
Valori cumulati
GENNAIO-GIUGNO
giu 2023 /
giu 2022
GIUGNO
Variazione %
gen-giu 2023 /
gen-giu 2022
Variazione %
477.610
198.342
-58,47%
8.112
16.062
25.204
-37,46%
56,92%
78,42%
-35,88%
73.472
72.072
-1,91%
218.945
140.166
-35,98%
367.191
954.230
159,87%
-34,64%
45.465
155.974
243,06%
70,81%
581.978
-71,52%
-15,06%
EMILIA ROMAGNA
731.422
490.398
-32,95%
-27,99%
TOSCANA
127.400
458.674
260,03%
7,90%
148.202
749.648
682.802
-8,92%
VENETO
FRIULI V.G.
LIGURIA
UMBRIA
MARCHE
367.776
155.263
-57,78%
-31,88%
261.627
-97,35%
-39,72%
326.552
155.549
-52,37%
-11,78%
466.458
146.712
594.327
305,10%
CAMPANIA
292.609
290,03%
52,88%
PUGLIA
275.319
540.833
96,44%
17,15%
4.624
-99,88%
60,88%
CALABRIA
249.633
846.076
238,93%
984.626
200,78%
SICILIA
746.000
903.155
21,07%
-19,66%
4.500
33.834
651,87%
959.421
107,95%
-51,98%
-12,84%
Nord Ovest
-13,74%
-33,91%
Nord Est
37,38%
-22,11%
-90,13%
-31,14%
-29,09%
37,07%
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
BASILICATA
SARDEGNA
ITALIA
Centro
Mezzogiorno
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG in deroga
Gli interventi in deroga sono stati pari a 0,00026 milioni di ore autorizzate a giugno 2023. La variazione congiunturale registra, nel mese di giugno
2023 rispetto al mese precedente, un decremento pari al -99,9%. A giugno 2022 le ore autorizzate in deroga erano state 0,229 milioni con una
variazione tendenziale del -99,9%.
Tavola A.6 – Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
Valori cumulati
GENNAIO-GIUGNO
giu 2023 /
giu 2022
GIUGNO
Variazione %
gen-giu 2023 /
gen-giu 2022
15.318
23.604
2.520
Variazione %
232.976
-86,02%
5.919
-99,88%
-99,94%
243.028
-45,04%
15.437
1.632
FRIULI V.G.
166.103
LIGURIA
442.199
3.449
163.756
326.363
-99,93%
20.191
42.912
-99,37%
3.610
306.117
95.678
-99,78%
169.727
9.431
-99,73%
1.830
72.886
-95,63%
164.513
CALABRIA
6.403
-95,94%
569.990
3.079
-99,46%
SICILIA
3.175
444.052
-78,72%
195.694
-99,91%
229.073
-99,89%
-96,15%
17.838
481.923
-93,36%
5.081
-99,97%
20.645
43.128
-99,51%
185.509
-99,86%
529.833
-93,83%
VENETO
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
SARDEGNA
ITALIA
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Mezzogiorno
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Fondi di solidarietà
Il numero di ore autorizzate a giugno 2023 nei fondi di solidarietà è pari a 0,653 milioni e registra un decremento, rispetto al mese precedente, del
-61,6%. Nel mese di giugno 2022 le ore autorizzate erano 12,1 milioni con una variazione tendenziale del -94,6%.
Tavola A.7 – Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
VENETO
Valori cumulati
GENNAIO-GIUGNO
giu 2023 /
giu 2022
GIUGNO
Variazione %
gen-giu 2023 /
gen-giu 2022
Variazione %
800.724
94.128
-88,24%
-81,03%
12.397
9.826
-20,74%
85.306
14.303
-83,23%
125.913
-95,75%
-91,53%
699.113
28.406
-95,94%
91.861
903.925
86.342
-90,45%
692.318
-93,37%
74.548
18.295
-75,46%
986.615
131.580
-86,66%
292.372
22.843
-92,19%
350.786
-87,78%
48.718
-96,97%
339.985
-95,56%
608.545
18.879
-96,90%
268.791
-95,53%
UMBRIA
41.157
33.564
-18,45%
192.368
-82,33%
MARCHE
246.489
10.239
-95,85%
227.253
-84,06%
56.107
-97,32%
-91,79%
133.097
-91,88%
FRIULI V.G.
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
253.841
18.206
-99,91%
171.258
24.045
-85,96%
CAMPANIA
475.854
13.372
-97,19%
189.428
-95,77%
PUGLIA
767.016
61.386
-92,00%
-78,42%
51.479
12.098
-76,50%
574.123
29.470
-94,87%
CALABRIA
102.092
11.090
-89,14%
44.633
-95,94%
SICILIA
607.999
21.731
-96,43%
300.360
-91,92%
SARDEGNA
137.566
8.628
-93,73%
804.687
112.866
-85,97%
653.175
-94,62%
-90,73%
Nord Ovest
252.710
-93,78%
-88,32%
Nord Est
153.355
-94,27%
-93,97%
Centro
118.789
-96,03%
-91,83%
Mezzogiorno
128.321
-94,68%
-88,75%
BASILICATA
ITALIA
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ordinaria
Straordinaria
in deroga
Fondi di
solidarietà
Totale
Anno 2021
Totale ore autorizzate nell’anno 2021
di cui ore utilizzate fino ad aprile 2023 (b)
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)
29,20%
38,64%
52,52%
41,10%
39,72%
Anno 2022
Totale ore autorizzate nell’anno 2022 (a)
di cui ore utilizzate fino ad aprile 2023 (b)
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)
26,87%
29,85%
52,42%
30,31%
29,82%
Anno 2023 (gennaio-aprile)
Totale ore autorizzate nell’anno 2023 (gennaio-aprile) (a)
di cui ore utilizzate fino ad aprile 2023 (b)
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)
621.305
91.168
25,84%
17,92%
14,67%
22,94%
21,73%
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Tavola A.9 – Tiraggio del periodo Gennaio-Aprile degli anni 2021, 2022 e 2023 – Confronti omogenei per tipologia d’intervento
Ordinaria
Straordinaria
in deroga
Fondi di
solidarietà
Totale
Gennaio-Aprile 2021
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Aprile 2021
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)
32,22%
21,29%
57,19%
47,88%
43,52%
Tiraggio Aprile 2021 (b)/(a)
Gennaio-Aprile 2022
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Aprile 2022 (a)
di cui ore utilizzate fino al mese stesso
Tiraggio Aprile 2022 (b)/(a)
30,34%
11,47%
52,69%
30,99%
26,91%
Gennaio-Aprile 2023
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Aprile 2023 (a)
621.305
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)
91.168
25,84%
17,92%
14,67%
22,94%
21,73%
Tiraggio Aprile 2023 (b)/(a)
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
B-Prestazioni di disoccupazione
Cenni normativi
La NASpI è una prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una
prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che
si verificano dal 1° maggio 2015.
Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato
della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione,
può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di
lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del
periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La
durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell’indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.
La Mobilità è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un’indennità
sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L’indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con
qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un’anzianità aziendale di almeno
12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:
– imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
– cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese artigiane dell’indotto, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
– aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
– agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell’ultimo semestre;
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
– imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.
dipendenti occupati nell’ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione
del rapporto di lavoro, fino all’abrogazione dal 1° gennaio 2017.
La DIS COLL è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata presso l’INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione
dell’indennità “una tantum”, la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge
n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest’ultimo provvedimento normativo ha
introdotto il finanziamento della prestazione con un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie
aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS. La DIS-COLL è
corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso e comunque può essere corrisposta per una
durata massima di sei mesi. La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.
La Disoccupazione agricola è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli
coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità
di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la
decadenza dal diritto. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)
Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità
di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)
Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo
compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle
indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L’Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima
mensilità della prestazione originaria.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)
Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco
opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all’esaurimento delle 18
settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre
2020. Per le aziende che, in alternativa all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto
agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell’esonero.
Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020,
incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario
delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l’importo
per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità della prestazione originaria.
Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito
delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli
requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione.
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).
Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell’importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno
del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell’importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di
sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle
confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del
1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e
il 31 ottobre 2021.
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).
Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione
salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario
e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del
trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell’attività e fallimento).
La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)
A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI includendo nella tutela anche
la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo
più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il
meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (spostando l’inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione
dell’età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall’8^ mese anziché dal 6^).
Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI:
per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva
fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Le domande di disoccupazione
Tavola B.1 – Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL
Periodo gennaio 2021 – maggio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 luglio 2023)
Numero domande mensili
Tipologia di
beneficio
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale
gennaio-aprile
Totale
annuo
ANNO 2021
NASpI
141.326
90.982
86.339
82.898
68.105
168.986
309.775
97.270
208.981
265.015
210.149
121.303
401.545
DisColl
2.994
1.651
1.607
2.077
1.447
2.596
4.070
2.643
1.705
1.889
1.667
1.550
8.329
25.896
144.320
92.633
87.946
84.975
69.552 171.582 313.845
99.913 210.686 266.904 211.816
122.853
409.874
NASpI
171.212
113.481
115.944
116.915
105.076
199.068
334.689
116.957
232.583
302.696
243.022
133.434
517.552
DisColl
2.614
2.501
1.436
1.844
2.021
3.182
4.837
3.408
1.630
1.888
2.435
1.636
8.395
29.432
115.982 117.380 118.759 107.097 202.250 339.526 120.365 234.213 304.584 245.457
135.070
525.947
626.057
Totale
ANNO 2022
Totale
173.826
ANNO 2023
NASpI
189.470
110.693
112.267
111.682
101.945
524.112
DisColl
2.851
2.761
2.566
1.384
1.485
9.562
11.047
113.454 114.833 113.066 103.430
533.674
637.104
Totale
192.321
Variazione % 2022/2021
NASpI
21,1%
24,7%
34,3%
41,0%
54,3%
17,8%
20,2%
11,3%
14,2%
15,6%
10,0%
28,9%
18,0%
DisColl
-12,7%
51,5%
-10,6%
-11,2%
39,7%
22,6%
18,8%
28,9%
-4,4%
-0,1%
46,1%
13,7%
Totale
20,4%
25,2%
33,5%
39,8%
54,0%
17,9%
20,5%
11,2%
14,1%
15,9%
28,3%
18,0%
Variazione % 2023/2022
NASpI
10,7%
-2,5%
-3,2%
-4,5%
-3,0%
-71,3%
DisColl
10,4%
78,7%
-24,9%
-26,5%
13,9%
-62,5%
10,6%
-2,2%
-2,2%
-4,8%
-3,4%
-71,2%
Totale
NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpI
Mesi presentazione domanda: gennaio 2021 – maggio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 luglio 2023)
REGIONE
PIEMONTE
Domande presentate da
gennaio a dicembre 2021
Domande presentate da
gennaio a dicembre 2022
107.088
VALLE D’AOSTA
125.438
Domande presentate da
gennaio a maggio 2023
44.444
5.824
7.298
2.584
49.862
57.753
15.103
LOMBARDIA
231.256
270.436
94.541
TRENTINO A.A.
139.750
164.924
50.599
VENETO
146.032
166.514
47.203
FRIULI V.G.
121.500
141.823
36.815
23.432
27.855
8.949
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
53.610
62.727
16.633
UMBRIA
154.872
183.828
57.343
MARCHE
48.534
57.845
15.888
9.629
11.510
3.812
ABRUZZO
198.599
234.513
58.264
MOLISE
138.245
163.423
42.782
CAMPANIA
19.673
22.623
6.027
PUGLIA
69.121
81.241
18.572
164.264
198.521
49.405
CALABRIA
82.242
97.612
20.752
SICILIA
34.831
41.576
12.298
LAZIO
BASILICATA
SARDEGNA
52.765
67.617
24.043
626.057
NORD OVEST
394.030
460.925
156.672
NORD EST
430.714
501.116
143.566
CENTRO
266.645
315.910
93.676
MEZZOGIORNO
759.740
907.126
232.143
ITALIA
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
I beneficiari di disoccupazione
Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2021-2023)
Periodo gennaio 2021 – febbraio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 luglio 2023)
Numero beneficiari mensili*
Tipologia di beneficio
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Media
gennaio-febbraio
Beneficiari di
Disoccupazione
agricola**
Media
annua
ANNO 2021
Mobilità
NASpI***
DisColl
551.151
4.725
4.396
4.242
4.145
4.047
3.906
3.842
3.791
3.723
3.634
3.555
3.517
4.561
3.960
6.634
983.181
6.129
927.365
5.844
882.945
6.055
828.248
5.715
832.691
6.185
7.975
8.739
7.644
5.715
4.865
4.654
984.295
6.382
6.346
3.303
3.054
2.984
2.892
2.783
2.705
2.692
2.661
2.634
2.558
2.495
2.476
3.179
2.770
5.196
948.577
5.787
919.964
5.743
904.254
5.994
880.320
6.449
920.829
7.393
9.909
11.543
10.642
8.829
8.802
8.745
991.178
5.492
7.919
2.178
9.661
1.231
10.263
ANNO 2022
Mobilità
NASpI***
DisColl
ANNO 2023
Mobilità
NASpI***
DisColl
555.578
1.705
1.705
9.962
9.962
-30,1%
Variazione % 2022/2021
-30,1%
-30,5%
-29,7%
-30,2%
-31,2%
-30,7%
-29,9%
-29,8%
-29,3%
-29,6%
-29,8%
-29,6%
-30,3%
NASpI
-5,1%
-3,5%
-0,8%
10,6%
11,7%
12,0%
12,5%
16,5%
18,7%
19,5%
-4,4%
DisColl
-21,7%
-5,6%
-1,7%
-1,0%
12,8%
19,5%
24,3%
32,1%
39,2%
54,5%
80,9%
87,9%
-13,9%
24,8%
Mobilità
Variazione % 2023/2022
-34,1%
-59,7%
-46,4%
-38,5%
NASpI
20,0%
19,4%
19,7%
11,0%
DisColl
85,9%
77,3%
81,4%
25,8%
Mobilità
* Dettaglio mensile relativo all’anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità
** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell’anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell’anno precedente.
*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.
544.792
Report mensile Luglio 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Tavola B.4 – Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpI per regione di residenza
Gennaio -Febbraio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 luglio 2023)
Numero beneficiari mensili
Regione
Gennaio
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V.G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO A.A.
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Totale
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Numero
lavoratori
distinti*
30.500
11.748
36.841
128.827
96.421
24.825
115.665
36.688
165.995
34.298
6.339
78.622
84.506
53.578
104.643
85.417
27.909
15.917
2.560
99.082
27.196
10.671
33.068
117.897
87.056
22.450
108.968
33.357
157.452
30.563
5.879
73.795
76.274
46.239
92.619
76.100
25.695
14.916
2.269
89.967
33.308
12.825
40.194
139.042
105.143
27.001
126.268
39.614
182.037
37.347
6.963
86.222
92.237
57.345
113.117
92.117
30.153
17.442
2.773
107.559
* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-febbraio 2023
