
(AGENPARL) – sab 15 luglio 2023 COSA CAMBIA CON IL CODICE
DEL TERZO SETTORE
Il Codice prevede il riordino e la revisione della
disciplina del Terzo Settore. Nonostante la disciplina in
alcune parti sia ancora in fase di implementazione,
è importante conoscerne sin da ora le principali novità.
A chi si rivolge
Il “Codice del Terzo Settore”?
Il Codice del Terzo Settore (CTS) ha l’obiettivo di definire i criteri
per individuare gli Enti del Terzo Settore (ETS) e disciplinarne
l’attività, creando una cornice normativa unitaria.
Possono diventare ETS associazioni, fondazioni o altri Enti di
carattere privato, diversi dalle società, che svolgano in via
esclusiva o principale una o più attività di interesse generale e
perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale.
Questi soggetti devono essere iscritti nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), altra importante novità
introdotta dalla riforma.
A cosa serve il Registro
Unico Nazionale del
Terzo Settore?
Il Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS) è il registro telematico
istituito presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, per assicurare la
piena trasparenza degli Enti del Terzo
Settore (ETS) attraverso la pubblicità
degli elementi informativi che vi sono
iscritti 1.
L’iscrizione al RUNTS consente di:
acquisire la qualifica di Ente del
Terzo Settore (ETS);
beneficiare di agevolazioni, anche
di natura fiscale.
Gli Enti non iscritti al RUNTS non possono utilizzare
la denominazione di Ente del Terzo Settore.
Tutti gli ETS sono tenuti a tenere costantemente aggiornati i propri dati presenti
nel RUNTS così come a depositare ogni anno il bilancio di esercizio.
Il RUNTS è un registro telematico, attivo da novembre 2021, in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del
Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) – https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
Quali sono le categorie di ETS
previste nel Registro Unico?
Al RUNTS possono iscriversi o confluire, secondo specifiche
procedure, sia gli enti di nuova costituzione sia quelli già costituiti che
vogliono qualificarsi come ETS. Le categorie previste sono sette, tra cui
scegliere in base alle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, alle modalità operative e al proprio sistema di organizzazione:
3. Enti filantropici
Organizzazioni di
volontariato (OdV)
2. Associazioni di
promozione sociale (Aps)2
4. Imprese sociali,
incluse le cooperative
sociali
5. Reti associative
6. Società di
mutuo soccorso
7. Altri Enti del Terzo settore
(categoria residuale aperta a tutti gli
Enti che non rientrano nelle precedenti).
Nel RUNTS sono iscritte anche le Associazioni dei Consumatori che abbiano acquisito la qualifica
di Ente del Terzo Settore (ETS).
Cosa si intende per
“impresa sociale”?
Con la riforma, rinasce anche la categoria di
“Impresa Sociale”, totalmente rinnovata rispetto
alla precedente normativa. Questa qualifica può
essere assunta da associazioni, fondazioni o
società, incluse le cooperative sociali, ed è
sottoposta a regole specifiche che vanno dalle
attività di interesse generale che può svolgere,
alla gestione del patrimonio, sino ai processi di
trasformazione, fusione e scissione d’azienda.
Tutte le imprese sociali devono produrre e
depositare il bilancio economico e
patrimoniale e la nota integrativa, oltre al
bilancio sociale, che ne documenti l’impegno
per il perseguimento dell’interesse generale.
Regole precise sono previste anche con riguardo
al rapporto tra lavoro e volontariato: per fare un
esempio, avendo l’impresa sociale una natura commerciale
non è consentito che al suo interno prevalgano risorse non
retribuite, contrariamente a quanto accade, ad esempio, per
Organizzazione di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.
Quali sono gli adempimenti
amministrativi e di rendicontazione
degli ETS?
Diventare ETS comportauna maggiore attenzione alle procedure,
alla gestione delle attività e all’informativa rivolta all’esterno.
Tra gli obblighi amministrativi rientrano nuove misure per la
redazione del bilancio d’esercizio, della relazione di missione e
del bilancio sociale.
Il bilancio potrà essere redatto in base alla competenza
economica per gli ETS con ricavi superiori a 220 mila euro,
mentre potrà essere redatto in base al principio di cassa
per quelli con ricavi inferiori a tale soglia.
Quali sono le novità
sotto il profilo fiscale?
Una delle novità principali della riforma è la previsione di un regime fiscale specifico,
al momento in attesa del vaglio della Commissione UE, su cui si baserà il futuro
sviluppo in particolare delle imprese sociali. Per tali realtà, infatti, scatterà la
defiscalizzazione degli utili reinvestiti in attività statutaria o incremento patrimoniale.
Incentivati anche gli investimenti, purché nel rispetto di determinate condizioni, che
variano a seconda della categoria di Ente del Terzo Settore a cui sono destinati, così
come individuata nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Trattandosi di misure che potrebbero integrare una forma di incentivo a specifiche
classi di soggetti, occorrerà che superino il controllo europeo sul divieto di aiuto di
Stato cd. “selettivo”. 3
Per tutti gli ETS, infine, sono previste anche agevolazioni per le imposte indirette e i
tributi locali.
Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o
produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
Per approfondimenti: https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/
Come si finanziano gli ETS?
Gli ETS possono raccogliere le risorse necessarie a svolgere le
proprie attività in vari modi.
Canale bancario
Il sistema di finanziamento tradizionale è rappresentato dalle
classiche forme di prestito, di varia durata e con diverse forme
di garanzia.
Parte delle risorse che le banche utilizzano per questi
finanziamenti possono derivare da emissioni obbligazionarie
destinate a iniziative di matrice sociale. In questi casi gli
investitori potranno conoscere preventivamente come l’ETS
impiegherà i fondi ricevuti dalla banca.
Social venture capital4
Si tratta di investimenti in capitale di rischio effettuati da
operatori finanziari (ad esempio, fondi di investimento) in
iniziative economicamente sostenibili, avviate da start-up5 e
imprese che prevedono al contempo rendimento del capitale
nel lungo periodo e valore sociale ed economico per la
collettività.
Social lending6
Si tratta di una forma di finanziamento online tra privati: da una
parte una persona o un’azienda che necessita di liquidità,
dall’altra investitori (cittadini, imprese, istituzioni) pronti a
prestare denaro. La piattaforma di social lending è il mezzo che
mette in contatto queste due realtà. L’aspetto “social” è quindi