[lid] – La parte ricorrenteattrice premetteva testualmente di essere un cittadino italiano e di aver il cinquantesimo anno nel 2016.
Con decreto legge del 7 gennaio del 2022, pubblicato in data 8 gennaio 2022, il
Presidente della Repubblica aveva emanato Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli
istituti della formazione superiore.
La parte ricorrente ritiene che tale norma sia contraria alla normativa comunitaria
e ne chiede la disapplicazione dal Giudice Italiano. Inoltre la normativa sarebbe
in spregio al Regolamento Europeo 953 del 2021 del 14.6.2021 e pubblicato in
data 1.7.2021, che in un quadro generale di introduzione della Carta Verde di
circolazione, non ha inserito alcun obbligo vaccinale, ma si eretta a difesa della
libera circolazione all’interno dell’Unione Europea ritenendola sicura qualora il
viaggiante fosse in possesso di tale documento.
Con il decreto Legge 1 del 2022, lo Stato Italiano avrebbe violato la normativa
europea in quanto la Commissione si era arrogata la facoltà di modificare il
rilascio della certificazione verde con il solo vaccino.
Con il presente giudizio, la parte ricorrente, impugna l’obbligo
vaccinale e l’univocità di rilascio della Carta Verde, ma anche le limitazioni di
accesso che vengono istituiti per svolgere l’esercizio della professione all’interno
dei pubblici uffici con la certificazione verde da
vaccino non permettendo più l’accesso agli uffici pubblici agli ultracinquantenni
giornalisti privi di vaccino e con la volontà di accedere agli uffici giudiziari con
Carta Verde da Tampone prevista all’art 4. La norma introdotta dal Governo
violerebbe anche l’articolo 21 della Costituzione in quanto la stampa non è
soggetta ad autorizzazioni o concessioni come il Super Green Pass da vaccino o
da guarigione, essendo il diritto costituzionale all’informazione da garantire e da
permettere anche in un periodo di crisi sanitaria con la concessione di uno dei due
trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla Commissione Europea, il tampone e
non solo il vaccino.
Citava la Commissione Europea in persona del Presidente p.t. e il Parlamento
Europeo in persona del Presidente pt Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti e presidenti, e concludeva chiedendo
nel merito:
accertare e dichiarare da parte dei convenuti Parlamento Europeo e Commissione
Europea, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, l’omesso controllo e
l’omesso intervento in ordine alla violazione da parte dello Stato Italiano del
regolamento 953 del 2021, dell’art. 24 della Costituzione e di tutte le altre norme
di legge di tutto il DL 1 del 2022 ed in particolare nelle parti evidenziate in questo
giudizio ove si impone l’obbligo vaccinale da SARSCOV2 19 per gli over 50 (
articolo 4 quater ) ed il divieto di accedere ( articolo 9 1 bis lettera a) senza
Certificazione Verde rafforzata ( vaccino da sarsacov2 2019 o guarigione da tale
influenza) nella parte in cui esclude la carta verde rilasciata da tampone ( green
pass base) per gli ultracinquantenni per esercitare la propria professione
all’interno degli uffici pubblici o aperti al pubblico in luogo della certificazione
verde rilasciata con test antigenico rapido.
Per l’effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti
e patendi patrimoniali e non patrimoniali che saranno accertati nel corso del
giudizio anche in via equitativa.
Si costituivano le parti convenute ed eccepivano preliminarmente il difetto
assoluto di giurisdizione del giudice nazionale adito in favore della giurisdizione
del giudice dell’Unione europea.
Nel merito circa l’addebito mosso al Parlamento per non aver assunto alcuna
iniziativa tesa a contestare alla Repubblica Italiana la violazione della normativa
dell’Unione, evidenziava che il Parlamento europeo esercita, come ogni
Parlamento nazionale, tre poteri fondamentali: il potere legislativo; il potere di
bilancio e quello di controllo democratico sull’esecutivo.
Nessun potere di intervento o di controllo ha invece il Parlamento sui singoli Stati
Nazionali e sulla relativa potestà legislativa e/o regolamentare.
L’azione che l’attore prospetta, secondo parti convenute, attiene ad una materia
sottratta alla giurisdizione del giudice nazionale, sussistendo la giurisdizione
esclusiva del Giudice dell’Unione; denota la totale assenza di legittimazione ad
agire in capo della parte ricorrente verso il Parlamento convenuto. Infondatezza nel
merito. Cessata materia del contendere.
Concludevano: in via preliminare dichiararsi il proprio difetto di giurisdizione,
essendo la materia oggetto della giurisdizione esclusiva del Giudice dell’Unione
europea, in particolare il Tribunale; sempre in via preliminare ma gradata e con
rifermento alla domanda avanzata nei confronti del Parlamento europeo
dichiarare, per le ragioni sopra esposte, il difetto di legittimazione ad agire della parte ricorrente; in via gradata nel merito per le ragioni sopra esposte: dato atto
che tra le parti, per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 24.03.2022 n. 24, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, ed accertato, anche al solo
fine della determinazione della soccombenza virtuale, che non è configurabile in
capo alle Istituzioni convenute alcun inadempimento e che quindi le domande
tutte svolte da parte attrice risultano infondate in fatto e diritto e comunque non
provate; condannare la parte ricorrente alla rifusione delle spese e compensi di lite;
sempre in via gradata e nel merito nel caso di mancata declaratoria della
cessazione della materia del contendere, accertato per le ragioni sopra esposte che
non è configurabile in capo alle Istituzioni convenute alcun inadempimento, per
l’effetto respingere le domande tutte svolte da parte attrice, in quanto infondate in
fatto e diritto e comunque non provate; – in ogni caso con vittoria di spese e
compensi di lite.
Si costituiva la difesa erariale per la Presidenza del Consiglio e, sostanzialmente,
si associava alla difese delle convenute principali.
Nella comparsa conclusionale parte attrice affermava che risultava cessata solo
una parte della domanda, ma non quella del risarcimento del danno. Le controparti
Commissione Europea e Unione Europea avevano dimostrato di conoscere la
problematica e di non essere intervenuti affatto sull’eliminazione dell’obbligo
vaccinale e del SuperGreenPass in Italia durante il periodo 7.1.2022 fino al
30.4.2022, facendo escludere di fatto l’attore da ogni attività sociale, affettiva e
professionale.
Lo Stato Italiano era intervenuto nel presente giudizio, senza essere citato; si
chiedeva lo stralcio del suo intervento in quanto non motivato e non consentito
dalla Legge.
All’udienza del 06.02.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
invitate le parti a precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione
assegnando alle parti ai sensi dell’art. 190 c.p.c., termini di 60 giorni per il
deposito di comparse conclusionali e termine di ulteriore 20 giorni per il deposito
di memorie di replica.
Sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa andava in decisione.
Motivi della Decisione
La presente sentenza è stata redatta con una concisa esposizione dello svolgimento
del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei
fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come
previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto
rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
Sussiste il difetto di giurisdizione assoluto del giudice italiano.
Si assume – quale premessa alla domanda della parte attrice – che le Istituzioni
Europee convenute abbiano recato danno alla parte attrice, la quale da ultimo
lamenta che la Commissione e il Parlamento avrebbero omesso il dovuto controllo
e intervento sullo Stato membro.La parte ricorrente chiede l’accertamento degli
illeciti commessi dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo per
omesso controllo dello Stato Italiano che limita la libertà professionale della parte convenuta e per l’effetto chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Ne discende un preteso risarcimento dell’asserito danno subito per effetto di un
ventilato comportamento omissivo delle suddette Istituzioni.
In buona sostanza si chiede un intervento del giudice nazionale su Istituzioni
europee dotate di poteri normativi.
Sussiste palesemente il difetto assoluto di giurisdizione di questo giudice il quale,
com’è noto, postula l’impossibilità per un giudice nazionale di pronunciarsi nel
merito di una pretesa avanza da un soggetto.
Si ritiene che quanto domandato rientri nella sfera assolutamente riservata alla
Istituzione Europea, in quanto è stata contestata l’opportunità politica delle scelte
operate. La materia non può formare oggetto, in assoluto, di cognizione
giurisdizionale.
Con la domanda proposta parte attrice vuole sindacare l’autonomia degli Organi
delle Istituzioni europee. E’ ben vero che sulla salute sussiste la giurisdizione del
g.o.; tuttavia palesemente parte attrice chiede di invadere le libere attribuzioni di
Istituzioni europee sindacando il loro operato, affermando in sostanza di non aver
effettuato ciò che parte attrice ritiene giusto.
Qualunque decisione presa da questo giudice comporterebbe la sussistenza del
difetto assoluto di giurisdizione il quale si verifica quando un giudice afferma la
propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore, in questo caso europeo.
Questo Giudice è privo dello stesso potere di decidere, posto che, in sostanza, ciò
che viene chiesto è di scrutinare, invadendone la sfera, la scelta politica delle
Istituzioni europee (si chiede, in sostanza di statuire se la politica legislativa
adottata sia adeguata o meno); orbene tale sindacato è inibito al Giudice, nella
misura in cui la giurisdizione non può spingersi sino a sindacare le scelte del
legislatore e, dunque, della legge, alla quale, ai sensi dell’art. 101 Cost., il Giudice
è soggetto (simile per materia Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 24175 del
30/12/2004 – Rv. 578882 – 01).
La domanda non sembra inquadrabile neppure nei ricorsi intentabili dinanzi alla
Corte di giustizia dell’Unione. Com’è noto tale ricorso permette ai privati o agli
Stati membri che hanno subito un danno di ottenere un risarcimento da parte
dell’istituzione che ne è all’origine: il ricorso per responsabilità è un ricorso
intentato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Il ricorso
può essere promosso dagli Stati membri o da privati. Il ricorso per responsabilità
permette di ottenere un indennizzo per un danno di cui è responsabile l’Unione
europea. Tuttavia esistono due tipi di ricorso: il ricorso che chiama in causa la
responsabilità contrattuale dell’Unione, quando essa è parte di un contratto; il
ricorso che chiama in causa la responsabilità extracontrattuale dell’Unione a causa
di un danno cagionato dai suoi organi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro
funzioni.
Entrambe le fattispecie non attengono propriamente alla materia odierna (in cui si
vorrebbe ottenere un inammissibile sindacato di merito sulle scelte politiche
operate dalle Istituzioni Europee); questo giudice non può che dichiarare il difetto
assoluto di giurisdizione.
Spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione
monocratica così provvede:
(a) Dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
(b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
4.000,00 complessivamente (2.000,00 per due) in favore delle due parti
costituite citate, oltre spese generali 15% e accessori come per legge;
(c) Spese compensate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non citata
dalla parte attrice.
Roma, Il Giudice
Alberto Cianfarini
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