[lid] – Parte ricorrenteattrice premetteva testualmente di essere un giornalista iscritto
presso l’Ordine dei Giornalisti di Roma. L’attore è un cittadino italiano che ha compiuto il cinquantesimo anno nel 2016. Con decreto legge del 7 gennaio del 2022, pubblicato in data 8 gennaio 2022, il Presidente della Repubblica ha emanato Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore. La parte ricorrente ritiene che tale norma sia contraria alla
normativa comunitaria e ne chiede la disapplicazione dal Giudice Italiano.
Inoltre la normativa sarebbe in spregio al Regolamento Europeo 953 del 2021 del
14.6.2021 e pubblicato in data 1.7.2021, che in un quadro generale di introduzione
della Carta Verde di circolazione, non ha inserito alcun obbligo vaccinale, ma si
eretta a difesa della libera circolazione all’interno dell’Unione Europea ritenendola sicura qualora il viaggiante fosse in possesso di tale documento.
Con il decreto Legge 1 del 2022, lo Stato Italiano avrebbe violato la normativa
europea in quanto la Commissione si era arrogata la facoltà di modificare il
rilascio della certificazione verde con il solo vaccino.
Con il presente giudizio, la parte ricorrente impugna l’obbligo
vaccinale e l’univocità di rilascio della Carta Verde ma anche le limitazioni di
accesso che vengono istituiti per svolgere l’esercizio della professione all’interno
dei pubblici uffici con la certificazione verde da vaccino non permettendo più l’accesso agli uffici pubblici agli ultracinquantenni giornalisti privi di vaccino e con la volontà di accedere agli uffici giudiziari con
Carta Verde da Tampone prevista all’art 4. La norma introdotta dal Governo
violerebbe anche l’articolo 21 della Costituzione in quanto la stampa non è
soggetta ad autorizzazioni o concessioni come il Super Green Pass da vaccino o
da guarigione, essendo il diritto costituzionale all’informazione da garantire e da
permettere anche in un periodo di crisi sanitaria con la concessione di uno dei due
trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla Commissione Europea, il tampone e
non solo il vaccino.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la violazione del regolamento 953
del 2021, dell’art. 24 della Costituzione e di tutte le altre norme di legge di tutto il
DL 1 del 2022 ed in particolare nelle parti evidenziate in questo giudizio ove si
impone l’obbligo vaccinale per gli over 50 ( articolo 4 quater ) ed il divieto di
accedere ( articolo 9 1 bis lettera a) senza Certificazione Verde rafforzata (
vaccino da sarsacov2 2019 o guarigione da tale influenza) nella parte in cui
esclude la carta verde rilasciata da tampone ( green pass base) per gli
ultracinquantenni per esercitare la propria professione all’interno degli uffici
pubblici o aperti al pubblico in luogo della certificazione verde rilasciata con test
antigenico rapido. Per l’effetto accertare e dichiarare il diritto del Dottor Luigi
Camilloni ad accedere agli uffici pubblici ed aperti al pubblico mediante
l’esibizione di carta verde rilasciata ai sensi di tutto il Regolamento Europeo n.
953 del 2021 ed in particolare dell’art. 3 anche con tampone antigienico
molecolare o rapido secondo la normativa UE. Per l’effetto, condannare il
convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi patrimoniali e non
patrimoniali che saranno accertati nel corso del giudizio anche in via equitativa.
Si costituiva parte convenuta e chiedeva preliminarmente la declaratoria di cessata
materia del contendere. Al 31 marzo 2022 era terminato lo stato di emergenza
causato dalla pandemia e dal primo maggio si allenteranno ancora di più le regole
per la gestione del Coronavirus, con le disposizioni del Decreto – Legge 24 marzo
2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza.” che, in sostanza, hanno abrogato (artt. 6 e 7) quasi tutti gli
obblighi riguardanti il Green pass e le mascherine.
Difetto di giurisdizione. Infondatezza della domanda. Assenza di rilevanti rischi
per la salute legati alla somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2 e sulla
utilità delle vaccinazioni nel contrasto alla pandemia.
Sulla specifica doglianza avanzata dalla parte ricorrente secondo la quale dall’art. 1,
comma 1, del D.L. n. 1 del 2022, conv. in L. n. 18/2022, che ha introdotto
l’obbligo di esibizione della certificazione verde di vaccinazione (o di guarigione)
per l’accesso ai luoghi di lavoro, deriverebbe una limitazione all’accesso presso la
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, nell’esercizio della
professione di giornalista. Sul punto si è pronunciata la Corte costituzionale
chiarendo che «… l’art. 9-quinquies, comma 12, del D.L. n. 52 del 2021, come
introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 127 del 2021, secondo cui gli organi
costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni concernenti la
certificazione verde, può e deve essere interpretato nel senso che esso preservi
integralmente la libera valutazione di opportunità dell’organo, e delle Camere nel
caso di specie, in ordine all’an, al quando e al quomodo del processo di
adeguamento» (Corte cost., Ord., 23 dicembre 2021, n. 256, n. 255, n. 254).
Concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere; in
subordine, rigettare la domanda siccome inammissibile e, comunque, infondata,
con condanna della controparte al pagamento dei diritti e onorari di giudizio.
All’udienza del 6.2.2023, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedeva
alle parti i termini 190 cpc per conclusionali e repliche
Parte attrice con la comparsa del 18.4.23 sull’incostituzionalità’ delle norme di cui
al dl 1 del 2022 e sulla violazione della normativa europea reg 953 del 2021.
In ordine alla istanza di controparte di declaratoria di cessazione della materia del
contendere per intervenuta abolizione del Super Green Pass e dell’obbligo vaccinale a decorrere dal 1.4.2023, parte attrice aderiva solo a tale domanda, ma
non alla decisione dei danni patiti e della condanna al pagamento delle spese
legali.
Concludeva parte attrice, nella comparsa conclusionale depositata il 18.4.23,
premettendo di aderire alla istanza di controparte di declaratoria di cessazione
della materia del contendere per intervenuta abolizione del Super Green Pass e
dell’obbligo vaccinale a decorrere dal 1.4.2023, ma non alla decisione dei danni
patiti e della condanna al pagamento delle spese legali.
Chiedeva di sospendere l’odierno giudizio, rimettendo anche questo giudizio alla
Corte Costituzionale ai sensi e per gli effetti del regolamento 953 del 2021,
dell’art. 16 della Costituzione e di tutte le altre norme di legge di tutto il DL 1 del
2022 le parti evidenziate in questo giudizio ove si impone l’obbligo vaccinale per
gli over 50 ( articolo 4 quater ) ed il divieto di accedere ( articolo 9 1 bis lettera a)
senza Certificazione Verde rafforzata ( vaccino da sarsacov2 2019 o guarigione da
tale influenza) nella parte in cui esclude la carta verde rilasciata da tampone (
green pass base) per gli ultracinquantenni per esercitare la propria professione
all’interno degli uffici pubblici o aperti al pubblico in luogo della certificazione
verde rilasciata con test antigenico rapido.
Nel merito: accertare e dichiarare la violazione del regolamento 953 del 2021,
dell’art. 24 della Costituzione e di tutte le altre norme di legge di tutto il DL 1 del
2022 ed in particolare nelle parti evidenziate in questo giudizio ove si impone
l’obbligo vaccinale per gli over 50 ( articolo 4 quater ) ed il divieto di accedere (
articolo 9 1 bis lettera a) senza Certificazione Verde rafforzata ( vaccino da
sarsacov2 2019 o guarigione da tale influenza) nella parte in cui esclude la carta
verde rilasciata da tampone ( green pass base) per gli ultracinquantenni per
esercitare la propria professione all’interno degli uffici pubblici o aperti al
pubblico in luogo della certificazione verde rilasciata con test antigenico rapido.
Per l’effetto accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad accedere
agli uffici pubblici ed aperti al pubblico mediante l’esibizione di carta verde
rilasciata ai sensi di tutto il Regolamento Europeo n. 953 del 2021 ed in
particolare dell’art. 3 anche con tampone antigienico molecolare o rapido secondo
la normativa UE. Per l’effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i
danni patiti e patendi patrimoniali e non patrimoniali che saranno accertati nel
corso del giudizio anche in via equitativa.
Parte convenuta chiedeva il rigetto e la causa andava in decisione.
DIRITTO
La presente decisione viene compilata con una concisa esposizione dello
svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta
enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel
testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
Quanto sopra anche in ragione delle recenti ed ampiamente esaustive sentenze
della Corte costituzionale (depositate il 9 febbraio 2023) le quali hanno
ampiamente statuito circa la piena legittimità dell’obbligo vaccinale di cui all’artt.
4, commi 1, 4, 5 e 7; 4-bis, comma 1; e 4-ter, commi 2 e 3, del D.L. 1 aprile 2021,
n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia
di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito,
con modificazioni, nella L. 28 maggio 2021, n. 76, come rispettivamente
introdotti e modificati, agli artt. 4-bis e 4-ter, dall’art. 2, comma 1, del D.L. 26
novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali),
convertito, con modificazioni, nella L. 21 gennaio 2022, n. 3, come modificato
dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle
scuole e negli istituti della formazione superiore), convertito, con modificazioni,
nella L. 4 marzo 2022, n. 18, come successivamente modificato dal D.L. 24 marzo
2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla
diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito, con
modificazioni, nella L. 19 maggio 2022, n. 52.
La Corte Costituzionale ha nettamente respinto le questioni sollevate dai giudici a
quo, sovrapponibili con i profili di costituzionalità lamentati dall’odierno attore.
Con due sentenze (n. 14/2023 e n. 15/2023) la Corte1
costituzionale ha ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate, le principali scelte adottate in periodo
pandemico dal legislatore in merito ai vaccini.
La Corte ha complessivamente cerziorato la piena costituzionalità delle norme
oggi invocate dalla parte attrice e, soprattutto, le condizioni in presenza delle quali
misure come l’obbligo vaccinale o una forte incentivazione alla vaccinazione sono
legittime.
Devono sussistere i seguenti requisiti: a) il trattamento deve essere diretto non
solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma
anche a preservare quello degli altri; b) il trattamento non deve incidere
negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle
sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; c) nell’ipotesi di
danno comunque derivante dal vaccino, deve comunque essere prevista la
corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a
prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.
Queste condizioni sono state ritenute esistenti sulla base di una serie di
motivazioni, le quali in parte approfondiscono e integrano la preesistente
giurisprudenza della Corte costituzionale sui vaccini.
Quanto al trattamento vaccinale, utile anche alla comunità, la Corte ha evidenziato
la centralità del principio solidaristico, che rappresenta la base della convivenza
sociale normativamente prefigurata dal Costituente. Di fronte al deflagrare di
un’emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, le misure di obbligo o
incentivazione alla vaccinazione hanno realizzato l’interesse della collettività
(come richiesto dall’art. 32 della Costituzione), e ciò sia per il contributo offerto
alla riduzione dei contagi(particolarmente con le prime varianti del virus), sia per
l’efficacia rispetto all’obiettivo di evitare l’interruzione di servizi essenziali per la
comunità, sia infine per l’utilità rispetto al complessivo pericolo di congestione
delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi e per proteggere quanti entrano in
contatto con gli operatori sanitari.
Con sentenza n. 16/2023, depositata, come le altre, il 9 febbraio 2023, è invece stata dichiarata
improcedibile per ragioni processuali. Il motivo dell’improcedibilità è che il giudice che aveva
sollevato la questione di fronte alla Corte (TAR della Lombardia) non aveva giurisdizione per
occuparsi della questione, in quanto la causa avrebbe dovuto essere radicata presso il giudice
ordinario e non presso il giudice amministrativo.
La Corte ha sottolineato che la remota possibilità, in casi rari, come per tutti i
farmaci, di eventi avversi anche gravi, non elimina la sicurezza complessiva del
vaccino in questione, considerato che, secondo le evidenze raccolte in modo
inoppugnabile dalla comunità scientifica, i benefici del trattamento superano
chiaramente i rischi, e ciò sia per il soggetto che riceve il trattamento, sia per la
comunità nel suo complesso.
La Corte ha ritenuto proporzionato e non irragionevole l’obbligo introdotto dal
legislatore per alcune categorie, perché temporaneo e soggetto a revisione, tanto
che la fine del periodo di obbligo è stata anticipata appena la situazione
epidemiologica lo ha consentito, e perché si è trattato di una mera sospensione del
rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una
sua risoluzione. Circa il consenso informato, la Corte ha rilevato che
l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere
se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo
secondo caso, le conseguenze previste dalla legge, e che qualora il singolo
adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto,
proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale
inoculazione del vaccino.
Circa la asserita violazione del Regolamento Europeo n. 953/2021 non può che
condividersi quanto osservato dalla difesa erariale secondo la quale la materia
degli obblighi vaccinali non costituisce in sé oggetto di una disciplina
dell’Unione, e rispetto ad essa ogni Stato mantiene nell’ordinamento interno
ampio margine di autonomia, come si ricava dalla adozione di misure
differenziate tra gli Stati membri in merito alla previsione di vaccinazioni
obbligatorie. I diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico
dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione,
ma non al di fuori di esse.
La Corte costituzionale ha affermato (dalla sentenza n. 80 del 2011 sino alla
sentenza n. 194 del 2018), che le disposizioni della Carta sono applicabili agli
Stati membri solo quando questi agiscono nell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione (Corte Cost. sent. nn. 63/2016 e n. 111/2017).
In tema di obblighi vaccinali l’art. 3 CDFUE non comporta alcun dovere di
disapplicazione di una normativa interna che imponga un obbligo di vaccinazione.
Al considerando 6 del Regolamento 2021/953/UE il legislatore dell’Unione
rammenta che gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica e che tutte le restrizioni alla libera
circolazione delle persone all’interno dell’Unione, attuate per limitare la
diffusione del SARS-CoV-2, dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di
interesse pubblico, quale è la tutela della salute pubblica, ed essere applicate
conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, quali la
proporzionalità e la non discriminazione.
Anche il considerando n. 36 dello stesso Regolamento chiarisce che, essendo
necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono
vaccinate, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di
vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti Covid-19, non
dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera
circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali
linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto”.
Si stabilisce, inoltre, che il Regolamento non può essere interpretato nel senso che
istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati. Si condivide la tesi della
difesa erariale secondo la quale non pare che dalle norme citate emerga la
possibilitàscelta di non essere vaccinati o un divieto in tal senso per lo Stato.
La norma in esame non è in contrasto col Regolamento UE 2021/953.
Anzi ritiene questo giudice che l’obbligo di vaccinazione anti Covid-19, per gli
ultra-cinquantenni nel contesto pandemico, fosse una misura ragionevole e
proporzionata, in quanto rivolta ad una categoria che, in base alle conoscenze
medico-scientifiche, risultava maggiormente esposta al potenziale rischio di
ospedalizzazione.
La domanda di parte attrice è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
al valore indeterminato e al minimo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Condanna parte attrice alle spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00
oltre spese generali (10%) ed accessori di legge.
Roma, Il Giudice
Alberto Cianfarini