
(AGENPARL) – mar 04 luglio 2023 CITTÀ DI TERAMO
Ordinanza N. 211 del 04/07/2023
OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e lattine e divieto di utilizzo di
bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico in occasione della 50^
edizione della manifestazione “Intermania Wolrd Cup 2023″
IL SINDACO
PREMESSO che da Martedì 04 luglio 2023 sino a Sabato 15 Luglio 2023, è previsto lo
svolgimento della 50^ edizione della manifestazione denominata “Interamnia World
Cup”, che si svolgerà all’interno del Centro storico della Città di Teramo;
RICHIAMATI i verbali della Questura di Teramo del 27 e 30 giugno 2023 relativi le
riunioni tecniche
tenutesi in pari data, nonché la comunicazione della suindicata
Questura di Teramo del 01 Luglio 2023, agli atti dell’Ufficio Commercio, con la quale è
stata comunicata la necessità di emettere apposita ordinanza di divieto di
somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie
di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico in occasione della 50^ edizione
della manifestazione sopra citata, per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
PRESO ATTO che occorre, quindi, prevedere quanto segue:
• Il divieto per gli esercizi pubblici di somministrazione e di vendita al dettaglio di
vendere da asporto le bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine, per tutta la durata
della manifestazione, dal 04 al 15 Luglio 2023, dalle ore 17.00 di ciascuna giornata e sino
alle ore 06.00 del giorno successivo;
• Per tutta la durata della manifestazione, dalle ore 17 di ciascuna giornata e sino alle
ore 06.00 del giorno successivo è consentita la somministrazione unicamente in bicchieri
di plastica o carta; si prescrive l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in
contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
• Il divieto di accedere all’area della manifestazione con bottiglie in vetro o lattine,
consentendo la sola introduzione di bottiglie di bevande analcoliche in plastica e prive di
tappo;
ATTESO che i divieti di cui sopra riguardano gli esercenti dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli
esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con
annessa attività di vendita di bevande ubicati in: C.so De Michetti, C.so Cerulli, Piazza
Orsini, Via della Verdura, Piazza Martiri della Libertà (compreso l’esercizio Caffè
Novecento), Via Mario Capuani, Via Michitilli, Via Carducci, C.so San Giorgio, Via Delfico,
Via Irelli, e Via Veneto;
REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 211 del 04/07/2023
RITENUTO di stabilire che i divieti di cui sopra hanno validità per l’intera durata della
manifestazione, dal 04 al 15 Luglio 2023, dalle ore 17.00 di ciascuna delle suddette giornate
sino alle ore 06.00 del giorno seguente;
VISTO l’art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1. Nelle giornate dal 04 al 15 Luglio 2023, dalle ore 17:00 di ciascuna giornata e fino alle
ore 06:00 del giorno successivo è fatto divieto agli esercizi pubblici di somministrazione e
di vendita al dettaglio di vendere da asporto le bevande contenute in bottiglie di vetro e/o
lattine, per tutta la durata della manifestazione;
2. Per tutta la durata della manifestazione, dalle ore 17.00 di ciascuna giornata e sino
alle ore 06.00
del giorno successivo è consentita la somministrazione unicamente in
bicchieri di plastica o carta; si prescrive l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in
contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
3. Il divieto di accedere all’area della manifestazione con bottiglie in vetro o lattine,
consentendo la sola introduzione di bottiglie di bevande analcoliche in plastica e prive di
tappo;
Il divieto di cui ai punto 1 e 2 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli
esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e i laboratori artigianali alimentari con
annessa attività di vendita di bevande che si presenti nelle seguenti vie e piazze: C.so De
Michetti, C.so Cerulli, Piazza Orsini, Via della Verdura, Piazza Martiri della Libertà
(compreso l’esercizio Caffè Novecento), Via Mario Capuani, Via Michitilli, Via Carducci,
C.so San Giorgio, Via Delfico, Via Irelli, e Via V. Veneto;
AVVERTE
• L’inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7 – bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre
1981, n. 689 e ss.mm.i;
DISPONE CHE
• La presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 211 del 04/07/2023
• La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei
Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale per la verifica
della sua esatta osservanza.
DISPONE ALTRESÌ
• Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Teramo per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell’Ente;
• Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di
informazione al pubblico.
INFORMA
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Aquila nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni
dalla stessa data.
Dalla sede civica, addì 03 luglio 2023
IL SINDACO
DOTT. GIANGUIDO D’ALBERTO
Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Il Dirigente dell’Area V
Dott. Fulvio Cupaiolo
Teramo, lì 04/07/2023
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