(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2023 - (AGENPARL) – lun 19 giugno 2023 [cid:9b7bdb5a-d949-47b3-a227-a2214e340143]
Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 19 giugno 2023
L’AGENDA DEI LAVORI DEL 20 E 21 GIUGNO
Questa settimana, nell’udienza pubblica del 20 giugno, la Corte tratterà le seguenti questioni di legittimità costituzionale riguardanti:
* commi 1 e 5 dell’articolo 4 del decreto-legge numero 44 del 2021 e successive modificazioni, nella “parte in cui delegano alla circolare del Ministero della salute di dettare la disciplina delle indicazioni e dei termini per la vaccinazione cui devono sottoporsi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sia in generale sia in caso di intervenuta guarigione dal virus, senza predeterminare la disciplina delegata alla circolare in modo tale che il relativo potere sia delimitato e circoscritto a parametri legislativamente stabiliti, e senza contenere alcuna precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa del diritto alla salute delle persone”;
* articoli 25 e 26 della legge Regione Abruzzo numero 24 del 2022 che prevedono, rispettivamente, il finanziamento di interventi in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e la concessione di un “contributo Covid” ai lavoratori delle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle strutture sanitarie private accreditate che gestiscono residenze protette;
* alcune disposizioni della legge numero 106 del 2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) oggetto di ricorsi proposti rispettivamente dalle regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte che intervengono nell’ambito di una sistematica riforma della disciplina dello spettacolo dal vivo (che consta sia di una delega al Governo, sia di disposizioni di immediata applicazione), istituendo, tra l’altro, il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo (articolo 6), del quale fanno parte l’Osservatorio per lo spettacolo istituito presso il Ministero della cultura (articolo 5) e gli Osservatori regionali (articolo 7).
Nella camera di consiglio del 21 giugno la Corte esaminerà le seguenti questioni di legittimità costituzionali riguardanti:
* articolo 34 del codice di procedura penale nella parte in cui “non prevede, tra le cause di incompatibilità, l’incompatibilità del giudice che ha emesso pronunzia nel merito a decidere incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni in tale sede assunte”. Nella fattispecie si dubita della legittimità della norma censurata poiché non prevede l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la confisca di armi e munizioni nel decreto di archiviazione del procedimento per estinzione del reato a seguito di intervenuta oblazione, a decidere sull’incidente di esecuzione con cui si contesta l’applicazione della confisca;
* articolo 219, comma-ter, del decreto legislativo numero 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui prevede che, quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito della sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, da individuarsi nella data del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del reato, anziché da quella di commissione del fatto o da quella in cui il provvedimento prefettizio è divenuto definitivo;
* articolo 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all’articolo 62, numero 4, del codice penale sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del medesimo codice;
* articolo 19, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del decreto-legge numero 115 del 2022 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), come convertito, oggetto di due correlati ricorsi promossi dalle regioni Liguria e Piemonte volti a contestare l’estensione al 2022 del regime transitorio di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali in materia sanitaria previsto dall’articolo 27, comma 7, quinto periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011.
Nella camera di consiglio del 21 giugno la Corte tratterà anche: