
(AGENPARL) – gio 15 giugno 2023 https://www.aduc.it/articolo/mediazione+civile+falsi+incentivi+fiscali+ministro_36311.php
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Mediazione civile e falsi incentivi fiscali. Il Ministro della Giustizia trovi un miliardo e mezzo da restituire agli italiani
Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) sono da anni considerati strategici nella deflazione del contenzioso civile e ancor di più lo sono oggi, con il PNRR che incalza e la riforma Cartabia che prova, a suo modo, a farvi fronte.
Fra questi strumenti la mediazione, obbligatoria prima di iniziare una causa civile in molti settori : chi vuole rivolgersi al tribunale deve, prima, convocare la controparte davanti ad un organismo di mediazione; la controparte decide se partecipare o meno (con risvolti processuali in suo danno se non si presenta). Entrambe le parti pagano all'organismo di mediazione un'indennità di mediazione proporzionata al valore della controversia. Il procedimento di mediazione si svolge in un o più incontri con due possibili esiti: accordo raggiunto (scopo deflattivo perseguito) o accordo non raggiunto, ed è allora che si può procedere in giudizio.
Tempi più lunghi per chi vuole fare causa, maggiori costi per organismo di mediazione e legali, in nome della deflazione del contenzioso. Per incentivare l'accordo e il ricorso alla mediazione, anche nelle materie in cui non è obbligatoria, la legge prevede una serie di incentivi fiscali fra i quali la possibilità di usufruire di un credito di imposta a copertura dell'indennità di mediazione pagata, fino ad una concorrenza massima di euro 500 (ad oggi) per singolo procedimento di mediazione; il credito di imposta si riduce alla metà se l'accordo non si trova.
Questo credito di imposta però non si può “spendere” subito. La legge prevede che sia il Ministero della Giustizia, entro il 30 aprile di ogni anno, a emettere un decreto con cui stanzia i fondi a copertura del credito di imposta. Dopodichè, entro il 30 maggio di ogni anno, comunica ai singoli contribuenti l'importo del credito di imposta al quale hanno diritto e che dovrà essere utilizzato nella prima dichiarazione dei redditi utile, a pena di decadenza.
Fin qui la teoria.
Nel 2010, quando la mediazione fu introdotta nel nostro sistema giudiziario, fu anche inserito in dichiarazione dei redditi un rigo apposito in cui indicare questo particolare credito di imposta: “Quadro RN, rigo 24, colonna 4 alla casella 'Mediazioni'” che però nessuno, in 13 anni dall'entrata in vigore della legge sulla mediazione civile (d.lgs. 28/2010), ha mai compilato, perchè il Ministro della Giustizia non ha mai emanato nemmeno uno dei decreti annuali, non ha mai inviato alcuna comunicazione a nessun contribuente, non ha mai inviato di conseguenza all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
Da 13 anni, chi ha preso parte ad una mediazione – pagando l'indennità dovuta all'organismo di mediazione – non ha mai potuto usufruire del credito di imposta fino a 500 euro che la legge gli riconosce.