
(AGENPARL) – mer 14 giugno 2023 COMUNICATO N. 258/DIV 14 GIUGNO 2023
258/819
“CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023”
“FINAL FOUR” FINALE – PLAY OFF GARA DEL 13 GIUGNO 2023
Si riporta il risultato della gara di andata della Finale Play Off disputata il 13 giugno 2023:
FINALE ANDATA
FOGGIA
LECCO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 14 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARA DEL 13 GIUGNO 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione della gara di andata della Finale Play Off i sostenitori delle Società
Foggia e Lecco hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenza dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3000
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti:
1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, dai Settori Curva Nord, Curva Sud e
Distinti, numerosi fumogeni e fuochi d’artificio il cui fumo raggiungeva il terreno di
gioco causando la sospensione della gara per circa due minuti, dal 1° minuto al 3°
minuto del primo tempo, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 46° minuto del primo tempo un
petardo di elevata potenza, nel recinto di gioco;
3. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 3° minuto del secondo tempo, un’asta
di bandiera nel recinto di gioco;
4. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 46° minuto del secondo tempo,
numerose bottigliette d’acqua da ½ litro semipiene con e senza tappo, alcuni
accendini e un’asta di bandiera in direzione del portiere della squadra avversaria; tale
condotta ha determinato la sospensione della gara da parte dell’Arbitro al 48° minuto
del secondo tempo per circa un minuto per ripristinare le normali condizioni;
5. nell’aver lanciato, dal Settore Distinti, al 50° minuto del secondo tempo, una
bottiglietta d’acqua da ½ litro semipiena sul terreno di gioco;
6. nell’avere lanciato, a fine gara, dal Settore Tribuna, numerosi oggetti (bottigliette
d’acqua da ½ litro semipiene con e senza tappo, alcuni accendini e monete) sul
terreno di gioco all’indirizzo della Quaterna Arbitrale mentre imboccava il tunnel di
accesso agli spogliatoi;
7. nell’avere lanciato, a fine gara, dal Settore Tribuna, numerosi oggetti (bottigliette
d’acqua da ½ litro semipiene con e senza tappo, accendini e monete) sul terreno di
gioco all’indirizzo dei giocatori della squadra avversaria mentre facevano rientro negli
spogliatoi e, uno degli accendini, attingeva alla spalla un calciatore del Lecco;
8. nell’avere, al fischio finale, due persone non identificate scavalcato la recinzione dal
Settore Curva Nord, e fatto accesso sul terreno di gioco, venendo prontamente
fermate dagli Steward e dalle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in
essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S e l’intervento
fattivo degli Steward (referto arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
(FOGGIA)
IURINO GIOVANNI
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva arrivando fino alla linea
laterale per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione.
258/820
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COSTA FILIPPO
(FOGGIA)
A) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, mentre si
trovava in prossimità del tunnel di accesso che conduce agli spogliatoi, alla presenza di un
rappresentante della Procura Federale pronunciava frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni
Calcistiche e della categoria arbitrale;
B) per avere, una volta imboccato il tunnel degli spogliatoi, reiterato il comportamento di cui al
capoverso A) pronunciando, alla presenza di altro rappresentante della Procura Federale, frasi
oltraggiose nei confronti delle Istituzioni Calcistiche e della categoria arbitrale; e per avere, nella
medesima circostanza proferito un’espressione blasfema.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e
37 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e applicati i
principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (III INFR)
DI NOIA GIOVANNI
(FOGGIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
PETERMANN DAVIDE
(FOGGIA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze il 14 Giugno 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
258/821