
(AGENPARL) – gio 01 giugno 2023 COMUNICATO N. 249/DIV – 1 GIUGNO 2023
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“CAMPIONATO SERIE C 2022– 2023”
SECONDO TURNO FASE PLAY OFF NAZIONALE – GARE DEL 31 MAGGIO 2023
Si riportano i risultati delle gare di ritorno del secondo turno Fase Play Off Nazionale
disputate il 31 Maggio 2023:
GARE DI RITORNO
GARA 1
VIRTUS ENTELLA
PESCARA
LECCO
FOGGIA
L.R. VICENZA
GARA 2
PORDENONE
GARA 3
CROTONE
GARA 4
CESENA
GARE DEL 31 MAGGIO 2023
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di ritorno del secondo turno della Fase Play Off
Nazionale i sostenitori delle Società Cesena, Crotone, Foggia, Lecco, L.R. Vicenza,
Pordenone, Pescara e Virtus Entella, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e
26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenza dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3500
CROTONE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi da alcuni suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell’altrui dignità, consistiti:
1. nell’essersi alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, al
momento della realizzazione della rete da parte della propria squadra, portati
a ridosso della balaustra di recinzione e avere indirizzato ripetuti sputi verso i
componenti della panchina del Foggia alcuni dei quali colpivano gli stessi;
2. nell’essersi alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, al
termine del primo tempo e al 97° minuto della gara, indirizzato sputi verso i
componenti della panchina del Foggia;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 2° minuto del secondo tempo,
sul terreno di gioco tre bicchieri di plastica vuoti e otto bottiglie da ½ litro in
plastica semipiene;
2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 33° minuto del secondo
tempo, una palla di carta verso il portiere della squadra avversaria;
3. nell’avere lanciato, dal Settore Tribuna, al 39° minuto del secondo tempo,
una bottiglietta in plastica da ½ litro semipiena sul terreno di gioco che
colpiva un componente della panchina aggiuntiva della squadra avversaria;
4. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 41° minuto del secondo
tempo, sul terreno di gioco in prossimità dell’area di rigore occupata dal
portiere della squadra avversaria, due bottiglie semipiene;
5. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 49° minuto del secondo
tempo, una bottiglia in plastica da ½ litro sul terreno di gioco;
6. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 51° minuto del secondo
tempo, tre bottiglie in plastica da ½ litro semipiene e, dal Settore Tribuna,
una bottiglietta in plastica da ½ litro semipiena sul terreno di gioco;
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7. nell’avere lanciato, dal Settore Tribuna, al 52° minuto del secondo tempo,
acqua sul terreno di gioco che andava a colpire alcuni componenti della
panchina della squadra avversaria;
8. per avere lanciato, dal Settore Tribuna Centrale, al termine della gara,
mentre la Quaterna Arbitrale raggiungeva l’ingresso degli spogliatoi, tre
bottiglie in plastica semipiene sul terreno di gioco di cui una colpiva l’Arbitro
sulla gamba, provocandogli dolore;
9. per avere lanciato, dal Settore Tribuna, al termine della gara, mentre la
squadra avversaria raggiungeva l’ingresso degli spogliatoi, undici bottiglie in
plastica da ½ litro semipiene sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,
13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (referto arbitrale, r. proc. fed., r.
c.c.).
€ 800
FOGGIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, dal Settore Curva loro riservato, al 9° minuto del primo
tempo ed al 5° minuto del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco;
2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva, al 40° minuto del secondo tempo
una bottiglia da ½ litro in plastica semipiena sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,
13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerato
che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex
art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800
VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel
Settore Gradinata Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, sul terreno di gioco, in
corrispondenza dell’area di rigore, con le squadre già schierate in campo, un
fumogeno che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26
C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste poste in
essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed., r. c.c).
€ 300
CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato quattro bicchieri semipieni sul recinto
di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,
13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate
le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
249/803
attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE
FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL’ 15
AGOSTO 2023
VRENNA RAFFAELE
(CROTONE)
A) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e
irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, in quanto inveiva nei confronti dello stesso e, con un
pugno, colpiva una barriera laterale della propria panchina, sfondandola;
B) per avere, al termine della gara, aggredito, mettendogli le mani addosso, il calciatore della
squadra avversaria VACCA ANTONIO JUNIOR, il quale rimaneva immobile e non reagiva. Il