(AGENPARL) – PADOVA ven 19 maggio 2023 Con il termine “sito potenzialmente contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata un’alterazione delle caratteristiche naturali dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee, che comporta un superamento delle concentrazioni dei parametri stabiliti dalla normativa.
Quando, a seguito di un evento, un sito è potenzialmente inquinato, la normativa prevede l’attivazione di uno specifico iter amministrativo, di cui è consultabile uno schema a scopo meramente esemplificativo nella sezione “Documenti” a destra di questa pagina.
Fasi principali dell’iter amministrativo:
L’articolo n. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche norma le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica dei siti potenzialmente contaminati. La procedura si apre con la notifica da parte del responsabile dell’inquinamento dell’evento che potenzialmente è in grado di contaminare il sito; in seguito sono brevemente descritte le fasi principali dell’iter amministrativo.
Indagine preliminare: il responsabile dell’inquinamento esegue sulle zone interessate dalla contaminazione l’indagine preliminare per verificare lo stato delle matrici ambientali coinvolte; per l’esecuzione della citata indagine la C.T.P.A. (Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente) ha fornito gli indirizzi operativi da seguire. Qualora gli esiti dell’indagine accertino che il livello delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) siano state superate, il responsabile dell’inquinamento deve darne immediata comunicazione al Comune e alla Provincia territorialmente competenti, nonché ad ARPAV, con la descrizione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza adottate. Diversamente, qualora le CSC non siano state superate, il Responsabile dell’inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia con apposito modello d’autocertificazione.
Piano di caratterizzazione: il Responsabile dell’inquinamento presenta a: Comune, Provincia, Arpav e Azienda Sanitaria, nei successivi 30 giorni dall’accertamento del superamento delle CSC (anche per un solo parametro), il Piano della Caratterizzazione redatto secondo i criteri generali indicati Allegato 2 titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
Analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica: il responsabile dell’inquinamento presenta a Comune, Provincia, Arpav e Azienda Sanitaria, entro 6 mesi dall’approvazione del Piano della Caratterizzazione, l’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica eseguita secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 1 titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e le linee guida consultabili al sito dell’Ispra; l’analisi di rischio definisce per ogni inquinante rilevato gli obiettivi di bonifica sito specifici (Concentrazioni Soglia di Rischio), superati i quali un sito si definisce contaminato.
Piano di monitoraggio: può essere prescritto dalla Conferenza di Servizi che approva l’Analisi di rischio nel caso in cui le CSR non siano state superate, in tal caso il responsabile dell’inquinamento presenta a Comune, Provincia, Arpav e Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dall’approvazione dell’Analisi di rischio, un piano di monitoraggio al fine di verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito;
Progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente: qualora ,sulla base degli esiti dell’Analisi di Rischio sanitario ambientale, il sito risulti contaminato, il responsabile dell’inquinamento presenta a: Comune, Provincia, Arpav e Azienda Sanitaria nei successivi 6 mesi dall’approvazione dell’analisi di rischio il Progetto Operativo di Bonifica secondo i criteri generali indicati Allegato 2 titolo V parte IV del D.Lgs. N. 152/2006;
Certificazione d’avvenuta bonifica: il completamento degli interventi di bonifica e la conformità degli stessi al progetto di bonifica approvato è accertato da parte della Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Arpav competente. La Certificazione d’avvenuta bonifica va richiesta alla Provincia di Padova su apposito modulo.
Sono previste delle procedure semplificate dell’iter amministrativo descritto dall’art. 242, la procedura è descritta nell’allegato 4 titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e riguarda:
i siti di ridotte dimensioni (come per esempio la rete di distribuzione carburanti), oppure eventi accidentali che interessano aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, con una superficie non superiore a 1.000 metri quadrati. Nella sezione “Documenti” a destra di questa pagina è consultabile uno schema, a scopo esemplificativo, dell’iter previsto dalla procedura semplificata.
Procedura semplificata per le operazioni di bonifica descritta dall’art. 242-bis del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche che contempla la possibilità di eseguire interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, senza l’elaborazione quindi dell’analisi di rischio. Si prevede la presentazione di uno specifico progetto completo degli interventi programmati che non è sottoposto alle procedure di approvazione, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo. A conclusione degli interventi di bonifica, al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, dovrà essere presentato e sottoposto ad approvazione un Piano di Caratterizzazione della matrice suolo.
Fonte/Source: https://www.padovanet.it/informazione/bonifica-siti-contaminati