
(AGENPARL) – sab 06 maggio 2023 Repertorio_______ Protocollo ___________ del ________
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DELL’IMMOBILE
DENOMINATO “EX COLLEGIO SAN ROCCO”
TRA
Il Comune di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo delle Aquile
il quale interviene nella qualità di Sindaco della Città di Palermo, domiciliato
per la carica presso Palazzo delle Aquile piazza Pretoria 1, di seguito indicato
come Concedente, da una parte,
E
l’Università degli Studi di Palermo (di seguito denominata “Università” o
“Ateneo”), sita in Palermo, Piazza Marina n. 61, rappresentata dal prof.
Massimo Midiri, che interviene nella qualità di Rettore, indicato anche come
Concessionario, il quale dichiara che all’Università è stato attribuito il n.
parte, entrambe denominate anche “Parti”,
L’anno 2023 il giorno 6 del mese di aprile
in Palermo, in via Maqueda 324 sede del dipartimento di Scienze Politiche e
delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo, si
conviene e stipula quanto segue:
PREMESSO CHE
con Decreto del Presidente della Regione 275/Gr VIII-SG dell’08 novembre
1996 è stata dichiarata estinta l’opera pia “Collegio San Rocco” di Palermo e
sono stati, contestualmente, trasferiti in proprietà al Comune i beni
patrimoniali, da destinarsi a finalità assistenziali, tra cui l’immobile di Via
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Maqueda n. 324, sede dell’Ente disciolto;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 767 del 09 dicembre 1999 è stato
approvato di concedere in uso all’Università degli Studi di Palermo, porzioni
dell’immobile di che trattasi, onerando la stessa di assumere a proprio carico le
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli adempimenti
imposti da norme di legge;
con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 18
gennaio 2000 è stato approvato lo schema di concessione in uso di detti
immobili;
con contratto di comodato d’uso stipulato il 03 febbraio 2000 sono stati
concessi in uso le parti dell’immobile, campite in rosso, nelle planimetrie
(piano terreno, piano ammezzato, I° piano e piano II°), allegate al citato
contratto, per la durata di nove anni;
siffatto contratto si è rinnovato tacitamente per la stessa durata;
a seguito del crollo di una porzione della copertura dell’ala prospiciente la Via
Maqueda dell’edificio sopra citato, avvenuto in data 19 agosto 2013, è stato
emesso il decreto di sequestro del 22 agosto 2013 dalla Procura della
Repubblica del terzo piano dell’edificio, affinché il Comune di Palermo
ovvero l’Università provvedesse alla rimozione delle macerie;
a seguito della relazione del C.T.U. al PM in data 29 agosto 2013 veniva
emesso ulteriore decreto di sequestro preventivo dell’ala dell’edificio in
questione guardando il prospetto di Via Maqueda tra l’edicola votiva e il
civico 324. Detta ala è stata poi dissequestrata, giusta verbale del 19 marzo
2015;
il Comune di Palermo, a seguito del crollo e degli accertamenti disposti dalla
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Procura della Repubblica, ha effettuato interventi di messa in sicurezza in
corrispondenza dell’ala dell’edificio prospiciente via Maqueda non nella
disponibilità dell’Università in forza del contratto di comodato d’uso stipulato
il 3 febbraio 2000;
nel corso degli anni, l’Università, nelle parti concesse ad in uso in forza del
predetto comodato, ai sensi dell’art. 4 del medesimo, ha effettuato interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, per un importo complessivo pari ad €
con deliberazione n. 65 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, nella
seduta del 9 giugno 2015, è stato autorizzato il Rettore ad intraprendere ogni
utile e necessaria iniziativa perché si addivenga ad una rimodulazione della
Convenzione tra la stessa e il Comune di Palermo, al fine di disporre dell’ala
prospiciente la Via U. Amico, dal pianterreno al piano secondo, ivi compreso,
l’ingresso della via Maqueda, seppure in condominio col citato Comune per un
periodo possibilmente non inferiore ad anni trenta;
con nota prot. n. 43393 dell’11 giugno 2015, la surriferita richiesta è stata
formalizzata dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo al
Comune di Palermo;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 22 ottobre 2015 è stato
approvato il testo dello schema del protocollo d’intesa per la stipula di un
contratto di comodato d’uso dell’ex Opera Pia ed è stato manifestato
l’indirizzo di aderire alla sopra indicata richiesta con la citata nota dell’11
giugno 2015, in considerazione dei profili di pubblico interesse e in ossequio a
quanto previsto dal vigente Regolamento relativo alla gestione dei beni
immobili di proprietà comunale;
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con deliberazione n. 75 il Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella
seduta del 27 ottobre 2015 è stato approvato il testo del citato protocollo
d’intesa;
con Protocollo d’Intesa repertorio n. 19 del 4 novembre 2015, è stato disposto
che il Comune avrebbe concesso altri spazi per le necessità istituzionali
dell’Ateneo. Tale protocollo, ai sensi dell’art. 3 dello stesso, risulta ad oggi
scaduto;
pertanto, risulta necessario procedere prontamente alla stesura di un nuovo
accordo di concessione, che tenga conto delle nuove intervenute esigenze
patrimoniali del Comune di Palermo, nonché delle nuove necessità di
funzionamento da parte dell’Ateneo palermitano come segue.
L’Università degli Studi di Palermo, per pervenire alla redazione di uno studio
di fattibilità, propedeutico all’integrale ristrutturazione dell’immobile, da
effettuarsi con finanziamenti reperiti dal Comune di Palermo, con l’obiettivo
di agevolare il Comune nel reperimento dei suddetti fondi, ha redatto in
accordo con lo stesso Comune, apposite schede preliminari di progetto,
trasmesse al competente Ministero;
Le predette attività svolte dall’Ateneo hanno consentito al Comune di
acquisire un finanziamento di euro 12,5 mln destinati all’integrale
ristrutturazione dell’immobile, finanziamento, quest’ultimo, ricompreso nel
Contratto Istituzionale di Sviluppo “Palermo Centro Sorico”;
Il Comune ha comunicato all’Università che il predetto finanziamento è stato
confermato e che sono in corso le attività tecniche amministrative finalizzate
all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante (selezione
dell’impresa appaltatrice) che dovrà avvenire entro il mese di dicembre 2022;
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Il Comune si impegna ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell’immobile
assicurando il mantenimento delle attività svolte dall’Università negli spazi
dati in concessione, compatibilmente con le esigenze del cantiere dei lavori.
L’Ateneo ha manifestato la necessità, non appena le condizioni degli strumenti
finanziari del Comune di Palermo lo consentiranno, di addivenire alla
compensazione del canone con lavori o servizi;
Il Comune ha ufficialmente manifestato le seguenti esigenze:
-riconoscimento di un canone annuo, pari ad € 167.500,00 (stimato dall’ufficio
tecnico delle risorse immobiliari del Comune allo stato attuale)
-mantenimento dell’utilizzo, da parte del Comune di tutti i locali di piano
terra, ad esclusione del locale ad angolo tra via Maqueda e via A.U. Amico,
quest’ultimo da assegnare all’Ateneo;
-valutazione, a cura dell’Ateneo, della staticità/vulnerabilità sismica dell’intero
edificio, al fine di verificare l’attuale grado di sicurezza, richiesta dal Comune
Alla luce di quanto sopra esposto, è intendimento delle parti regolamentare i
reciproci rapporti in ordine alla riqualificazione dei locali di palazzo San
Rocco, mediante la definizione di obiettivi generali ed impegni funzionali al
coordinamento degli interventi delle due Amministrazioni;
il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo con
deliberazione n. 473/2022 n. prot. 40577/2022 adottata nella seduta del
14/4/2022, ha approvato la bozza di contratto di concessione in comodato
d’uso dei locali citati per la realizzazione degli interventi finalizzati al
recupero in questione per la durata di anni trenta, rinnovabili per la stessa
durata, salvo disdetta;
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TANTO PREMESSO
Le suddette costituite parti intendono ora formalizzare il rapporto di
concessione d’uso con il presente atto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Articolo 2. Oggetto del contratto
Il Comune di Palermo – Concedente – concede in concessione all’Università
degli Studi di Palermo – Concessionario – i locali dell’immobile denominato
palazzo San Rocco, siti in Palermo, Via Maqueda n. 324, e precisamente quelli
evidenziati nelle allegate planimetrie, relative ai piani terra, ammezzato, primo
e secondo, nelle condizioni di fatto e di diritto ben note che l’Ateneo accetta
per le proprie necessità istituzionali.
Articolo 3. Stato dell’immobile – lavori di ristrutturazione – Canone di
concessione
Il canone stabilito dalla Commissione Tecnica di Valutazione ammonta a €
167.500,00 annui, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate
che il Concessionario, in relazione alla necessità manifestata dal Comune di
effettuare, a partire dal 2023, i lavori di ristrutturazione previsti dal
finanziamento richiamato in premessa, si impegnerà a corrispondere per le
prime due annualità secondo le seguenti modalità:
– l’annualità 2022 per le mensilità decorrenti dalla data di sottoscrizione della
concessione;
– l’annualità 2023 per intero, fatto salvo l’eventuale valutazione della effettiva
disponibilità dei locali concessi in relazione agli interventi di ristrutturazione
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che il comune eseguirà a valere sul finanziamento CIS. Il pagamento delle rate
trimestrali, in anticipazione potrà essere disposto dall’Università solo dopo
avere acquisito da parte del Comune di Palermo apposita dichiarazione sulla
disponibilità dei locali per il trimestre di riferimento.
Il Comune si impegna ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell’immobile
assicurando il mantenimento delle attività svolte dall’Università negli spazi
dati in concessione, compatibilmente con le esigenze del cantiere dei lavori e
ferme restando le clausole rescissorie previste al successivo art. 4.
Per le annualità successive le parti convengono che si procederà alla
compensazione del canone oggi pattuito con lavori e/o servizi, che verranno
concordati e preventivamente autorizzati, successivamente all’approvazione
degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune. L’impegno
finanziario che dovrà sostenere l’Ateneo per indagini e per la valutazione della
vulnerabilità sismica dell’edificio è oggi presuntivamente stimato in
€.170.000,00
La manutenzione ordinaria dei locali oggetto della concessione, distribuiti tra
piano terra, piano ammezzato, primo e secondo piano, che si affacciano su via
Ugo Antonio Amico, su via Principe di San Giuseppe e in parte sulla Via
Maqueda, da adibire ad attività istituzionale, è a carico dell’Ateneo.
Il Concessionario non potrà apportare modifiche o addizioni, né opere in
genere, se non dopo richiesta scritta e successivo consenso preventivo del
Concedente, il quale, al termine della concessione potrà ritenere, senza alcun
indennizzo, quanto realizzato dal Concessionario.
Articolo 4. Durata della concessione e recesso
La durata della concessione d’uso è fissata in anni trenta, con possibilità di
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rinnovo per analogo periodo, nei termini di legge, decorrenti dal giorno di
verbale di consegna dell’immobile.
In considerazione dei lavori di ristrutturazione straordinaria, oggi noti alle
parti, a cui l’immobile sarà assoggettato, si conviene che, ove la fruibilità
dell’immobile dovesse essere ridotta, il canone sarà ridotto in misura
proporzionale, previo accordo tra le parti, facendo sempre salva la possibilità
di recesso del Concessionario nel caso che la disponibilità dei locali concessi
non fosse funzionale allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Nel caso in cui l’immobile dovesse essere interamente inutilizzabile, il
Concessionario valuterà se proseguire il rapporto concessorio e nel caso
perdurasse detto rapporto il canone sarà sospeso per la durata del periodo
predetto e la durata trentennale sarà prolungata di pari durata.
Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopraggiunta e comprovata
impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali, nonché nel caso di
parziale o totale inutilizzabilità dell’immobile di cui ai commi precedenti del
presente articolo, con preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica
certificata, senza il rimborso delle spese di ristrutturazione sostenute.
Articolo 5. Destinazione dei locali e subaffitto
I locali vengono concessi per essere destinati solo per attività istituzionali
dell’Ateneo. È fatto divieto assoluto di sublocazione o cessione, anche se
parziale a qualunque titolo, anche se gratuito e per breve tempo, a persone e
associazioni/società diverse da quelle del concessionario.
Il concessionario vigilerà con la dovuta diligenza sull’uso del bene, sopra
descritto, uso che dovrà avvenire esclusivamente per gli scopi concordati.
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Articolo 6. Oneri e penali a carico del Concessionario
Per l’immobile assegnato in concessione sarà prevista l’intestazione al
Concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze e dei servizi. Il
Concessionario dovrà rendere l’immobile assegnato idoneo alla attività da
svolgersi. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all’immobile sono
a carico del concessionario.
A norma del comma 1 dell’art. 1804 del c.c., il Concessionario è custode dei
locali oggetto del presente contratto e si obbliga a conservarli con la ordinaria
diligenza del buon padre di famiglia, per riconsegnarli al Concedente, alla
cessazione effettiva del presente contratto in buono stato di conservazione. Il
Concessionario risponde, inoltre, dei danni di responsabilità civile verso terzi
per persone e cose (ricomprendendo nei terzi sia gli addetti, che coloro che
entrano nella struttura a qualsiasi titolo), provvedendo a mantenere coperti di
assicurazione della responsabilità civile, i terzi per danni e infortuni che
dovessero manifestarsi in conseguenza all’attività, all’interno dell’immobile o
nel suo ambito di pertinenza.
Il concessionario dovrà prendere atto dei rischi specifici esistenti e assumerà a
proprio carico l’obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, ai sensi del
D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Concessionario
entro trenta giorni prima dell’inizio dell’uso dei locali affidati in concessione,
dovrà comunicare al Settore Risorse Immobiliari il nominativo del
Responsabile di cui alla normativa sopra citata. Il Concessionario sarà, altresì,
responsabile della normale tenuta, dal punto di vista igienico sanitario e
strutturale, nonché del mantenimento delle condizioni di agibilità dello stesso
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e dovrà provvedere direttamente all’eliminazione delle cause ostative, ovvero
a segnalare senza indugio al Comune ogni accadimento riconducibile a
adempimenti posti a suo carico dal presente atto, che dovessero pregiudicare le
condizioni di sicurezza dell’immobile, ai sensi delle norme vigenti in materia.
Il soggetto Concessionario ha l’obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le
vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le
disposizioni contenute nel presente atto, incorrerà nella possibilità di
decadenza della concessione. In caso di gravi e reiterati inadempimenti, previa
diffida da parte del citato Settore Risorse Immobiliari, l’Amministrazione
Comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto
immediato, fatta salva, comunque, la possibilità di richiesta di risarcimento
danni.
Articolo 7. Risoluzione del contratto
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice civile per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali l’Amministrazione Comunale
opererà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica
certificata, fatto salvo il risarcimento delle maggiori spese sostenute dal
Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto
nelle seguenti ipotesi:
– variazione dell’utilizzo dell’immobile rispetto all’originaria proposta di
destinazione d’uso;
– per accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il
personale adibito ai servizi;
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– per cessione del contratto e sub affidamento vietato;
– per gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dal presente
contratto;
Nei casi di risoluzione anticipata per i motivi suddetti l’Amministrazione deve
darne preavviso con un tempo non inferiore a mesi sei. In tutti i casi di recesso
l’assegnatario dovrà lasciare libero e sgombero da persone e cose l’immobile
nel termine fissato di comune accordo fra le parti, comunque, non inferiore a
mesi sei.
Articolo 8. Riconsegna dell’immobile
A norma dell’art. 1809 del c.c., alla data di cessazione dell’uso delle porzioni
di immobile, come previsto dall’art. 4, il concessionario provvederà a
comunicare al Concedente la disponibilità dei locali concessi in concessione,
dello stato in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento
determinato da un corretto uso e dalla vetustà. La constatazione dello stato dei
luoghi verrà attestata nel verbale di consegna da sottoscrivere contestualmente
dalle parti. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell’immobile
dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del
verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.
Articolo 9. Imposte, tasse e spese di contratto
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella,
Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese di registrazione, nonché tutte le
spese relative alla stipula del presente atto verranno divise a metà e vengono
poste a cura del Concessionario che provvederà al recupero delle stesse sul
primo versamento del canone, con onere di trasmissione della copia registrata
al concedente.
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Articolo 10. Modifiche al contratto
Qualunque modifica del presente contratto dovrà essere approvata solo
mediante atto scritto tra le parti.
Le parti convengono, per quanto non previsto nel presente contratto, di
richiamarsi al Codice civile ed alle norme legislative vigenti in materia.
Articolo 11. Foro competente
Per qualunque controversia relativa al presente contratto
sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.
Articolo 12. Rinvio e disciplina applicabile
Per quanto non espressamente previsto con il presente
contratto, le parti rinviano alle disposizioni del Codice civile,
nonché agli usi e consuetudini in materia di concessione di
beni immobili.
Articolo 13. Trattamento dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le
informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi
all’espletamento di attività riconducibili al presente atto in conformità alle
materia di protezione dei dati personali” e dal D.lgs. 101/2018.
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
Il Concedente Il Concessionario
Per il Comune di Palermo Per l’Università degli Studi di Palermo
Il Sindaco Il Rettore
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