
(AGENPARL) – PADOVA ven 14 aprile 2023 Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, comprese le strutture gioco gonfiabili, prima di essere posta in esercizio, dove essere registrata presso il Comune dove è avvenuta la costruzione della struttura o dove è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore.
Con la registrazione, l’attività di spettacolo viaggiante viene munita di un codice identificativo rilasciato dal Comune stesso. Il codice deve essere riportato sulla targa metallica e apposto in una parte visibile della struttura registrata.
Per le attività di spettacolo viaggiante già esistenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del D.M. 18/05/2007, lo stesso, all’art. 5, prevedeva un termine di due anni dalla sua entrata in vigore per l’ottenimento del codice identificativo. Poiché il D.M. 18/05/2007 è entrato in vigore l’11 dicembre 2007, il periodo transitorio entro il quale le attività di spettacolo viaggiante preesistenti dovevano provvedere all’ottenimento del codice identificativo, si è concluso con il mese di dicembre 2009.
Quindi, a partire dal mese di gennaio 2010, la richiesta di rilascio del codice identificativo può riguardare solo nuove attività di spettacolo viaggiante oppure le sole attività esistenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE.
In caso di mancata registrazione di un’attività preesistente, la stessa non potrà più essere utilizzata, e per la successiva regolarizzazione dovrà seguire il percorso previsto per le nuove attrazioni.
Fonte/Source: https://www.padovanet.it/informazione/spettacolo-viaggiante-rilascio-del-codice-identificativo