mer 12 aprile 2023
Dopo il Tribunale di Varese, anche quello di Reggio Emilia sostiene che l’anzianità di servizio del personale scolastico va applicata anche ai precari. In entrambi i casi, al docente che ha presentato ricorso, assistito dai legali che operano per Anief, sono stati assegnati tra gli 8 mila e i 9 mila euro, più interessi legali, come risarcimento del danno subito più l’aumento stipendiale per il passaggio ad una fascia più alta. E anche nel caso della sentenza di Reggio Emilia, che ha avuto come protagonista una docente precaria dal 2001 ed entrata in ruolo nel settembre 2015, nella sostanza la risposta è stata la stessa: “anche per gli insegnanti precari deve essere considerata l’anzianità nella determinazione della retribuzione”, ha scritto il Tribunale emiliano, poiché, come “nel caso di specie, vi è totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente quando era assunta a tempo determinato rispetto a quelle dei dipendenti stabilmente immessi nei ruoli”.
Nel motivare la sentenza, il giudice ha citato “l’orientamento della Suprema Corte” di Cassazione, “consolidatosi a partire dalle sentenze nn.22558 e 23868 del 2016 a seguito degli interventi della Corte di Giustizia” europea: “si veda più recentemente Cass. Sez. L – Sent. n. 20918 del 05/ 08/ 2019 -Rv. 654798 – 01 anche per una disamina dell’impatto delle decisioni della Corte di Giustizia”. Con conseguente “riconoscimento” per il docente che ha presentato ricorso “del diritto a percepire con assegno ad personam l’aumento retributivo relativo al passaggio di gradone contrattuale”.
Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, ricorda che “quando il Tribunale decide, come sempre più spesso sta avvenendo, che il docente ha diritto ad accedere alla fascia stipendiale maggiore, perché le supplenze hanno lo stesso valore giuridico ed economico del servizio di insegnamento dei colleghi già di ruolo, i vantaggi economici sono diversi: oltre al risarcimento danni, spesso molto interessante, si hanno benefici immediati sull’entità dello stipendio mensile e futuri sotto forma di maggiori contributi previdenziali che comportano un pensione con assegno maggiore. Si ricorre al giudice, dunque, per il presente ma anche per il futuro del lavoratore. Insegnanti e Ata che decidono di ricorrere in tribunale con i legali Anief, così da vedersi riconosciuto il diritto alla collocazione nel corretto ‘gradone’ stipendiale, all’integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e inquadramento su fascia più alta, hanno quindi solo da guadagnare. Per capire a quali vantaggi economici si va incontro presentando ricorso, basta utilizzare il calcolatore gratuito on line messo a disposizione dal nostro sindacato”, conclude Pacifico.
Il giudice, dopo avere esaminato il ricorso presentato dai legali Anief, “accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXXXX al riconoscimento dell’anzianità di servizio, a fini giuridici e economici, maturata durante il periodo di precariato a decorrere dal 2001, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N. L del 19 luglio 2011, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire con assegno ad personam l’aumento retributivo relativo al passaggio di gradone contrattuale; 2) Condanna il Ministero dell’Istruzione a pagare, in favore del ricorrente la complessiva somma di euro 8.195,55 a titolo di differenze retributive calcolate fino al 30/ 05/ 2015 oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo; 3) Condanna il Ministero dell’Istruzione a rimborsare alla ricorrente le spese di causa che liquida in euro 118, 50 pere esborsi e euro 1.500,00 per spese legali oltre 15% per spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Reggio Emilia, così deciso il 05/ 04/2023”.
LA DIRETTIVA N. 70/99 COMMISSIONE UE
Anief ricorda che l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato proibisce ai datori di lavoro di trattare i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto di avere un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento. E nel caso esaminato, come in tutti quelli della scuola pubblica, non sono ravvisabili tali ragioni per avallare la deroga alla norma.
In effetti, la Direttiva dell’Unione europea prevede che i Paesi membri dell’Ue avrebbero dovuto mettere in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla “direttiva entro il 10 luglio 2001 al più tardi, o assicurarsi che, entro tale data, le parti sociali avessero introdotto le disposizioni necessarie. I paesi dell’UE potevano fruire di un periodo supplementare non superiore a un anno in considerazione di difficoltà particolari o dell’attuazione mediante contratto collettivo”.
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Fonte/Source: https://anief.org/normativa/giurisprudenza/44991-docente-precaria-oltre-10-anni-scopre-che-le-supplenze-non-valgono-per-gli-scatti-di-anzianit%C3%A0%2C-fa-ricorso-al-tribunale-di-reggio-emilia-e-stravince-8-100-euro-di-risarcimento%2C-stipendio-e-pensione-pi%C3%B9-alte