
(AGENPARL) – gio 23 marzo 2023 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=02/04/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=27/03/2023&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=02/04/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=27/03/2023&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 27 marzo al 2 aprile 2023
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Martedì 28 marzo – h. 9.30
Udienza di discussione della causa [C-261/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-261/22) GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (IT)
(Mandato d’arresto europeo – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Diritti del minore – Madre con figli minori conviventi)
La causa di oggi riguarda l’esecuzione di un Mandato d’arresto europeo nei confronti di una donna, residente in Italia, madre di un bambino piccolo con lei convivente.
La donna è stata condannata a 5 anni di reclusione dal Tribunale di Anversa, che ne ha domandato l’arresto alle autorità italiane. Il giudice italiano ha chiesto informazioni sulle modalità di detenzione in Belgio delle detenute madri, ma non ne ha ricevute. Ha perciò rifiutato di estradare la donna in Belgio nell’interesse del bambino, al fine di proteggere il suo legame con la madre, secondo i principi sanciti dalla Costituzione italiana. È possibile rifiutare la consegna della condannata ad uno Stato membro per assicurare al bambino l’assistenza materna?
La legge italiana e la decisione-quadro sul Mandato d’arresto europeo non lo prevedono. Però la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo vieta di eseguire un Mandato d’Arresto Europeo quando questo violi i principi costituzionali dello Stato membro, richiesto dell’esecuzione, o i diritti fondamentali dell’Uomo.
La Corte di cassazione italiana ha interpellato la Corte di Giustizia, riunita in Grande sezione, perché stabilisca se l’autorità giudiziaria italiana possa rifiutare di eseguire un Mandato d’arresto europeo al fine di preservare il legame della madre con il figlio minore, con lei convivente.
[Documenti di riferimento C-261/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-261/22)
Questa udienza potrà essere seguita il giorno stesso a partire dalle ore 14.30 (oppure il giorno successivo alle ore 9.30 se l’udienza si protrae nel pomeriggio), ma non potrà essere consultata successivamente.
Mercoledì 29 marzo – h. 9.30
Sentenza nella causa [T-142/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-142/21) Wizz Air Hungary / Commissione (Blue Air; COVID-19 et aide au sauvetage) (EN)
(Aiuto di Stato – Romania – COVID-19 – Misure di aiuto di Stato individuali a favore di una compagnia aerea)
Il 18 agosto 2020 la Romania ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto a favore della compagnia aerea Blue Air Aviation S.A. (di seguito «Blue Air»), sotto forma di un prestito di circa 62 130.000 EUR garantito dallo Stato con interessi sovvenzionati. Senza avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha constatato che la misura costituiva un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.
La compagnia aerea Wizz Air Hungary Zrt. ha proposto un ricorso di annullamento contro tale decisione.
[Documenti di riferimento T-142/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-142/21)
Giovedì 30 marzo – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-34/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-34/21) Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (DE)
(Protezione dei dati personali – Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro – Sistema scolastico regionale – Insegnamento in diretta tramite videoconferenza – Attuazione senza il consenso espresso degli insegnanti)
Il ministro dell’Istruzione e della cultura del Land dell’Assia (Germania) ha previsto, nel periodo di pandemia di COVID-19, la possibilità per gli alunni di partecipare in diretta alle lezioni mediante videoconferenza. Al fine di tutelare i diritti degli alunni in materia di protezione dei dati personali, la connessione alle lezioni in videoconferenza era consentita previo consenso degli alunni stessi o, in caso di minore età, dei loro genitori, mentre non era richiesto il consenso degli insegnanti. Il comitato principale del personale degli insegnanti presso il ministero dell’Istruzione e della Cultura del Land Assia ha presentato ricorso al giudice, lamentando che la mancata previsione del consenso degli insegnanti fosse contraria alla legge nazionale. Nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa del Land dell’Assia con le condizioni poste dal RGDP, tale giudice ha adito la Corte di Giustizia in via pregiudiziale.
[Documenti di riferimento C-34/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-34/21)
Giovedì 30 marzo – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-5/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-5/22) Green Network (Injonction de remboursement de frais) (IT)
(Ravvicinamento delle legislazioni – Norme comuni per il mercato interno dell’elettricità – Protezione dei consumatori – Spese amministrative di gestione – Poteri dell’autorità di regolamentazione)
Dopo aver impugnato tale decisione senza successo dinanzi a un giudice amministrativo, Green Network ha adito in appello il Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali per chiarire i poteri delle autorità di regolamentazione, con particolare riguardo alla possibilità di ordinare alle aziende la restituzione di somme ai loro clienti.
[Documenti di riferimento C-5/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-5/22)
Giovedì 30 marzo – h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-27/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-27/22) Volkswagen Group Italia e Volkswagen Aktiengesellschaft (IT)
(Principio del ne bis in idem – Sanzioni per pratiche commerciali sleali – Condanna penale irrevocabile pronunciata in uno Stato membro – Sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale inflitta in un altro Stato membro contro la stessa persona per gli stessi fatti)
ll gruppo Volkswagen ha commercializzato in tutto il mondo 10,7 milioni di veicoli diesel dotati di dispositivi che alterano la misurazione delle emissioni inquinanti. Settecentomila di questi veicoli sono stati venduti in Italia.
Il 4 agosto 2016, l’Autorità italiana garante della concorrenza italiana ha inflitto a Volkswagen e alla sua controllata italiana un’ammenda di 5 milioni di euro, ritenendo che la pubblicizzazione e vendita di tali veicoli costituissero pratiche commerciali sleali. La Volkswagen ha impugnato dinanzi ai giudici italiani l’ammenda, lamentando di essere già stata sanzionata in Germania per i medesimi fatti con una sanzione pecuniaria penale e invocando il principio del ne bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentale. Il Consiglio di Stato italiano ha chiesto alla Corte di Giustizia se sanzioni amministrative, come quelle imposte alla Volkswagen in Italia, hanno carattere penale e rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 50 della Carta. L’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona presenterà le sue conclusioni.
[Documenti di riferimento C-27/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-27/22)
Giovedì 30 marzo – h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-106/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-106/22) Xella Magyarország (HU)
(Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Filtro degli investimenti diretti esteri nell’Unione)
Nel 2021 il ministro ungherese per l’innovazione e la tecnologia ha bloccato l’acquisizione di una società ungherese da parte di un’altra società ungherese. L’ex società possiede una cava da cui vengono estratti sabbia, argilla e ghiaia. Nella sua decisione, il ministro ha spiegato che sarebbe contrario agli interessi nazionali ungheresi, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento di tali materie prime, consentire a una società con la proprietà indiretta di un paese terzo (Bermuda) di assumere il controllo di tale società strategica.
Per decidere sulla validità della decisione del ministro di impedire l’acquisizione, l’Alta Corte di Budapest ha chiesto alla Corte se il diritto dell’UE consente all’Ungheria di mettere in atto una legislazione che limita gli investimenti diretti stranieri nell’UE quando tali investimenti sono realizzati tramite un’altra società con sede nell’UE. L’avvocato generale ?apeta presenterà le sue conclusioni.
[Documenti di riferimento C-106/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-106/22)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
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Direzione della comunicazione
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