
(AGENPARL) – gio 16 marzo 2023 Gentilissimi, gentilissime,
le S.S.V.V. sono invitate alla Conferenza Stampa di Italia Viva Siena oggi 16 marzo 2023 alle ore 17,00 c/o il Bar Palio in Piazza del Campo.
Saranno presenti i Coordinatori di Italia Viva Siena Provinciali e Comunali.
Ufficio Stampa
Italia Viva Siena
Testo Allegato:
Direzione della Co
municazione
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COMUNICATO STAMPA n. 49
/23
Lussemburgo, 16 marzo 2023
Conclusioni dellâ??avvocato generale nella causa C
–
634/21 | SCHUFA Holding e
a. (Scoring) e nelle cause
riunite C
–
26/22 e C
–
64/22 SCHUFA Holding e
a. (Esdebitazione)
Avvocato generale Pikamäe: il calc
olo automatizzato della probabilità che
una persona sia in grado di saldare un debito costituisce una profilazione
ai sensi del RGPD
vincolante adottata
da unâ??autorità di controllo del RGPD
La causa C
–
634/21
verte su una controversia che oppone un cittadino al Land Hessen, rappresentato dal
responsabile della
protezione dei dati e
del
la libertà dâ??informazione di detto Land (in prosieguo: lâ??«HBDI»), con
ri
ferimento alla protezione dei dati di carattere personale. Nellâ??ambito della sua attività economica, consistente nel
di diritto privat
o, ha fornito a un istituto di credito un punteggio di scoring relativo al cittadino in questione, sulla cui
base il credito da questâ??ultimo richiesto è stato negato. Detto cittadino ha quindi chiesto alla SCHUFA di cancellare la
registrazione che lo rigua
rdava e di consentirgli di accedere ai dati corrispondenti. Questâ??ultima gli ha, tuttavia,
comunicato unicamente il punteggio di scoring pertinente e, in termini generali, i principi su cui si fonda il modello
di calcolo di detto punteggio, senza informarl
o in merito ai dati specifici presi in considerazione e alla rilevanza loro
.
Posto che il cittadino interessato sostiene che il rifiuto opp
osto dalla SCHUFA contrasta con il regime della
protezione dei dati, la Corte è chiamata dal Tribunale amministrativo di Wiesbaden a pronunciarsi sulle restrizioni
che il regolamento generale sulla protezione dei dati
1
(in prosieguo: il «RGPD») prevede pe
r lâ??attività economica
e
talune disposizioni del RGPD conferiscono al legislatore nazionale in deroga allâ??obiettivo generale di armonizzazione
Nelle sue conclusioni, lâ??avvocato generale Priit Pikamäe osserva, anzitutto, che
il RGPD
sancisce un
«diritto»
dellâ??interessato di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione
.
Lâ??avvocato generale constata
poi
che le condizioni di detto diritto sono soddisfatte
,
poiché:
–
la procedura di cu
i trattasi costituisce una «profilazione»,
–
la decisione produce effetti giuridici che riguardano lâ??interessato o incidono in modo analogo
significativamente sulla sua persona, e
1
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con rigua
rdo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU
2016, L
119, pag.
1).
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–
la decisione può essere considerata come basata unicamente sul trattamento au
tomatizzato.
Pertanto, la disposizione del RGPD che prevede tale diritto è applicabile in circostanze
quali
quelle d
i cui a
l
procedimento principale
.
Lâ??avvocato generale sottolinea che, conformemente a unâ??altra disposizione d
e
l RGPD, lâ??interessato ha il
diritto di
ottenere dal titolare del trattamento non soltanto la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano, ma anche ulteriori informazioni quali lâ??esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la pr
ofilazione, informazioni utili sulla logica utilizzata, nonché lâ??importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per lâ??interessato.
Egli ritiene che lâ??obbligo di fornire «informazioni
significative sulla
logica utilizzata
» debba essere inteso nel
senso che impone spiegazioni sufficientemente
risultato. In linea di massima, il titolare del trattamento dovrebbe fornire allâ??interessato inform
azioni generali, in
aggregato, anchâ??esse utili a consentirgli di contestare qualsiasi «decisione» ai sensi della disposizione del
RGPD che
sancisce il «diritto» di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione.
Lâ??avvocato generale conclude che detta disposizione deve essere interpretata nel senso che
il calcolo
automa
tizzato di un tasso di probabilità relativo alla capacità di un interessato di saldare in futuro un
debito costituisce già una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produce effetti giuridici che riguardano
lâ??interessato o che incide in modo analogo
significativamente sulla sua persona, qualora tale tasso, calcolato sulla base di dati personali relativi
allâ??interessato, sia trasmesso dal titolare del trattamento a un terzo titolare del trattamento e,
conform
emente a una prassi costante, questâ??ultimo basi prevalentemente su tale tasso la sua decisione
sulla stipulazione, sullâ??attuazione o sulla cessazione di un contratto con lâ??interessato.
Il Tribunale amministrativo di Wiesbaden ha proposto altre due domande
di pronuncia pregiudiziale vertenti sul
RGPD (
cause C
–
26/22 e C
–
64/22
). Tali domande si inseriscono nel
lâ??ambito
di due controversie che oppongono due
cittadini al Land Hessen
,
rappresentato dallâ??HBDI
,
con riferimento all
e
presentate
allâ??HBDI
di
interven
ire
ai fini della cancellazione di unâ??iscrizione di unâ??esdebitazione presso la SCHUFA. Nellâ??ambito
delle procedure di insolvenza che li riguardano, i due cittadini hanno ottenuto unâ??esdebitazione anticipata
,
circostanza
ques
ta che
è stata oggetto di una pubblicazione
ufficiale
s
ei mesi. La
SCHUFA ha registrato nelle proprie banche dati le informazioni pubblicate
in merito
alle esdebitazioni anticipate
,
ma
procede alla loro
cancella
zione
solo
trascorsi tre anni dalla registrazione. Le questioni
sollevate
dal giudice nazionale
vertono, in particolare, sulla natura giuridica della decisione adottata dallâ??autorità di controllo adita mediante
reclamo, nonché sulla portata del controllo giurisdizion
ale che il giudice può esercitare nel quadro di un ricorso
proposto avverso una siffatta decisione. Le cause vertono altresì sulla questione della liceità della conservazione,
presso agenzie di valutazione del credito, di dati personali provenienti da regi
stri pubblici
.
Nelle sue conclusioni, lâ??avvocato generale Pikamäe ricorda,
anzitutto
, che la liceità di un trattamento dei dati
personali deve risultare da una ponderazione dei diversi interessi in gioco, dovendo risultare prevalenti gli interessi
persegu
iti dal titolare del trattamento o da un terzo. Compete allâ??autorità di controllo, che, in forza del RGPD, dovrÃ
trattare ogni eventuale reclamo dellâ??interessato vertente sulla violazione dei suoi diritti fondamentali, verificare
che
siano
soddisfatte
. Infine, se
lâ??interessato
decide di presentare ricorso avverso le decisioni
dellâ??autorità di controllo, a norma del RGPD, saranno i giudici nazionali a dover garantire un controllo giurisdizionale
effettivo. Secondo lâ??avvocato generale,
una de
cisione giuridicamente vincolante di unâ??autorità di controllo è
soggetta a un
controllo
giurisdizionale completo nel merito, il che garantisce lâ??effettività del ricorso.
L
â??avvocato generale osserva
poi
che, ai sensi del RGPD, un trattamento dei dati perso
nali può essere considerato
lecito, in particolare, qualora siano soddisfatte le seguenti tre condizioni cumulative:
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Restate connessi!
–
in primo luogo, il perseguimento
del
legittimo interesse del titolare del trattamento
o
del terzo o dei terzi
cui i dati
vengono comunicati
;
–
in secondo luogo, la necessità del trattamento dei dati personali per il perseguimento del legittimo
interesse e
,
–
in terzo luogo, la condizione che non prevalgano i diritti fondamentali e le libertà fondamentali
dellâ??
interessat
o
dalla tutela dei dati.
Lâ??avvocato generale
Pikamäe osserva che le considerevoli conseguenze negative che la conservazione dei dati avrà
sullâ??interessato una volta concluso il succitato periodo di sei mesi sembrano prevalere sullâ??interesse commerciale
suoi clienti a conservare i dati dopo tale periodo. In tale contest
o
, lâ??avvocato generale
sottolinea che lâ??esdebitazione concessa è volta a consentire al beneficiario di partecipare nuovamente alla vita
se le agenzie di valutazione del credito potessero conservare i
dati personali nelle loro banche dati dopo che sia intervenuta la loro cancellazione dal registro pubblico.
Lâ??avvocato generale conclude che
la conservazione dei dati da parte di unâ??agenzia p
rivata di valutazione del
credito non può essere considerata lecita
sulla base delle disposizioni del RGPD che prevedono le condizioni
succitate
a partire dal momento in cui i dati personali relativi a unâ??insolvenza siano stati cancellati dai
pubblici regi
stri.
Per quanto attiene al periodo di sei mesi in cui i dati personali sono parimenti disponibili nei
sullâ??interessato al fine di stabilire se la
conservazione parallela di tali dati da parte di agenzie private di valutazione
Infine
, lâ??avvocato generale sottolinea che il RGPD prevede il diritto dellâ??interessato a che i suoi dati personali siano
cancellati
qualo
ra
egli si opponga al trattamento e
ogniqualvolta
tali dati siano stati trattati illecitamente. A parere
dellâ??avvocato generale, in un siffatto caso,
lâ??interessato ha
altresì
il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati per
sonali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
giudice del rinvio esaminare se sussistano, in via eccezionale, motivi legittimi cogenti per il trattamento.
IMPORTANTE:
Le conclusioni dellâ??avvocato generale non vincolano la Corte di gius
tizia. Il compito dellâ??avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pro
nunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE
: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nellâ??ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito allâ??interpretazione del diritto dellâ??Unione o alla v
alidità di un
atto dellâ??Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto
un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
delle conclusioni (
C
–
634/21
e
C
–
26/22 e C
–
64/22
Contatto stampa:
Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
.
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”
â??
(+32) 2 2964106
.