
(AGENPARL) – ROMA gio 16 marzo 2023 A seguito dell’approvazione delle leggi costituzionali n. 1 del 2020 e n. 1 del 2021 le elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 hanno visto per la prima volta l’elezione di una Camera composta da 400 deputati e di un Senato composto da 200 senatori elettivi nonché l’estensione dell’elettorato attivo per il Senato a tutti i maggiorenni (è stata infatti abbassata 25 a 18 anni l’età per eleggere i componenti del Senato).
Nel corso della XVIII legislatura, inoltre, per la prima volta nella storia repubblicana, è entrata in vigore una revisione costituzionale dei principi fondamentali di cui agli articoli da 1 a 12 della Costituzione. La legge costituzionale n. 1 del 2022, infatti, modifica, tra le altre cose, l’articolo 9 della Costituzione introducendovi il principio della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni e quello della tutela degli animali, nelle forme e nei modi definiti con legge statale.
Una quarta riforma costituzionale, volta a inserire nell’articolo 119 della Costituzione il riconoscimento della peculiarità delle isole e il principio del superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità, è stata introdotta con la legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2. La legge era stata approvata definitivamente dal Parlamento il 28 luglio 2022, nella XVIII legislatura ed è stata promulgata nella XIX legislatura (poiché l’approvazione in seconda deliberazione al Senato e alla Camera è avvenuta con una maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei componenti, si è infatti dovuto attendere i tre mesi previsti dall’articolo 138 della Costituzione per l’eventuale richiesta di referendum confermativo, poi non presentata; dal 29 ottobre 2022 è decorso quindi il mese per la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 73 della Costituzione).
Nel corso della XVIII legislatura sono state infine esaminate, ma non approvate definitivamente, altre proposte di revisione costituzionale: la modifica dell’articolo 33 in materia di riconoscimento dell’attività sportiva; la modifica dell’articolo 57 in materia di elezione su base regionale del Senato; la modifica dell’articolo 67 volta a introdurre il vincolo di mandato per i parlamentari; la modifica dell’articolo 71 con riferimento all’iniziativa legislativa popolare; la modifica dell’articolo 72 in materia di quorum di approvazione delle leggi elettorali; la modifica della Parte II della Costituzione, a partire dall’articolo 83, per introdurre l’elezione diretta del Presidente della Repubblica; l’abrogazione dell’articolo 99 della Costituzione concernente il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL); la modifica dell’articolo 114 con riferimento ai poteri di Roma Capitale; la modifica dell’articolo 116 in materia di costituzionalizzazione del sistema delle conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale; la modifica dell’articolo 132 in materia di quorum per la validità del referendum relativo alla proposta di fusione di regioni, di creazione di nuove regioni, nonché di distacco di province e comuni da regione e loro aggregazioni ad altre regioni. E’ stato anche avviato l’esame, senza essere concluso, di due proposte di legge volte all’istituzione di organismi elettivi per la revisione della Parte II della Costituzione.
Per ulteriori elementi si veda anche la documentazione di inizio legislatura della XIX legislatura.
Fonte/Source: https://temi.camera.it/leg19/temi/19_tl18_riforme_costituzionali_ed_elettorali