
(AGENPARL) – gio 02 marzo 2023 L’avvocato generale Rantos dubita che il meccanismo di autorizzazione da parte della KRS del mantenimento in servizio dei giudici polacchi oltre l’età pensionabile offra sufficienti garanzie di indipendenza
La decisione di autorizzare o meno l’eventuale prosecuzione dell’esercizio delle funzioni di giudice non può basarsi su criteri troppo vaghi e difficilmente verificabili
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C?718/21 | Krajowa Rada S?downictwa (Mantenimento in servizio di un giudice)
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
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Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 40
/23
Lussemburgo, 2 marzo 2023
Conclusioni dell
â??
avvocato generale nella causa C
–
718/21 | Krajowa Rada SÄ?downictwa (
Mantenimento in
servizio di un giudice
)
L
â??
avvocato generale
Rantos dubita che il meccanismo di autorizzazione da
pa
rte del
la
KRS
de
l mantenimento
in servizio
dei giudici polacchi oltre l
â??
pensionabile offra sufficienti garanzie di indipendenza
La decisione di
autorizzare
o meno l
â??
eventuale prosecuzione dell
â??
esercizio delle funzioni
di giudice
non può
basarsi su cri
teri troppo vaghi e difficil
mente
verifica
bili
In Polonia, la legge
sullâ??organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
prevede che i giudici che
desiderino
continuare a esercitare le loro funzioni dopo il raggiungimento dell
â??
età pensionabile siano t
enuti a dichiarar
e la loro
volontà in tal senso
al Consiglio nazionale della magistratura (
in prosieguo la
«
KRS
»
).
Tale
dichiarazione deve essere
fatta
entro un termine
previsto dalla legge
il cui superamento renderebbe la domanda
irricevibile
.
La
KRS può
autorizzare un giudice a continuare a svolgere le
sue
funzioni
se il suo mantenimento in servizio risponde
, inter alia,
a un legittimo interesse dell
â??
amministrazione della giustizia o a un interesse sociale rilevante
.
La
Sezione di controllo straordinario
e delle questioni pubbliche
della Corte suprema polacca (
in prosieguo
«
la
Sezione di controllo straordinario»)
è stata adita da u
n giudice
che
ha presentato ricorso contro
una delibera
della
KRS
di non dare seguito
alla
richiesta
di proroga del suo mandat
o
,
per il motivo che tale richiesta
era stata
presentata oltre il termine
previsto dalla
legge
.
La
Sezione
di controllo straordinari
o
ha chiesto alla Corte di giustizia
se la normativa nazionale
leda
il principio d
i i
namovibilità e d
i
indipendenza dei giud
ici, sancito dal Trattato
sull
â??
Unione europea,
nei limiti in cui
tale
legislazione
,
da un lato,
subordina l
â??
esercizio delle funzioni
di giudice
oltre
l
â??
â??
autorizzazione di un
â??
altra autorità, e, dall
â??
altro, prevede la
decadenza
de
lla
relativa
richiesta in caso di superamento del termine
previsto dalla legge.
Nelle conclusioni presentate
in data odierna
, l
â??
a
vvocato generale Athanasios Rantos
rileva
, in
via preliminare
, che
la
domanda di pronuncia
pregiudiziale solleva la questione s
e la
Sezione
di controllo straordinari
o
abbia la natura di
«giurisdizione»
,
ai sensi
del Trattato sul funzionamento dell
â??
Unione europea,
legittimata ad adire la Corte
in via
pregiudiziale
. I dubbi
vertenti
sull
â??
indipendenza di
tale Sezione
riguardano in p
articolare la nomina dei suoi giudici
sulla base di una
delibera
, successivamente annullata, del
la
KRS, la cui indipendenza è stata messa in discussione in
diverse sentenze della Corte
1
. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell
â??
uomo
(
in prosieguo la
«C
orte EDU»
)
2
ha
dichiarato
che due collegi
giudicanti
della Sezione di controllo straordinario composti da tre giudici non costituivano
«tribunali costituiti per legge» ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell
â??
uomo e delle
li
bertà fondamentali
(
in prosieguo la
«CEDU»)
.
1
Sentenze del 19 novembre 2019, cause riunite, A.K. e
a.
(Indipendenza della
Sezione
disciplina
re
della Corte
suprema
)
,
C
–
585/18, C
–
624/18 e
C
–
625/18
, punti
da
136
a
145 (
v
. anche
C
S
n.
1
45/19
); del 2 marzo 2021, A.B. e
a.
(Nomina dei giudici della Corte
suprema
â??
Ricorso
),
C
–
824/18
, punti
130 e 131 (
v
. anche
C
S
n.
31/21
).
2
Sentenza della Corte
EDU
dell'8 novembre 2021, DoliÅ?ska
–
Ficek e Ozimek
c.
Polonia (EC:ECHR:2021:1108JUD004986819).
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Al riguardo
, l
â??
a
vvocato generale ritiene che l
â??
n
el contesto
della
legittimazione
ad adire la Corte in via pregiudiziale
richieda un esame diverso e distinto da quel
lo richiesto,
â??
ambito del principio di inamovibilità e di indipendenza dei giudici, sancito dal Trattato
sull
â??
Unione europea, e del diritto a un ricorso effettivo, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell
â??
Unione
europea,
alla
luce dei
.
Ad avviso dell
â??
a
vvocato generale,
la nozione di
«giurisdizione»
legittimat
a
ad adire la Corte in via
pregiudiziale
ha un carattere
«funzionale»
,
riferi
to
principalmente all
â??
assenza di
assoggettamento ge
rarchico
allâ??
amministrazione dell
â??
organo che ha presentato la
questione
, e non
degli individui che lo compongono
. Ne
consegue che
eventuali irregolarità
connesse alla
nomina dei membri di un collegio giudicante possono
privare un organo dello status di
«gi
urisdizione»
in
tal
senso solo se
pregiudicano l
â??
idoneità
stessa di
un
tale
organo
a
giudicare in
maniera
indipendente
. La posizione divergente della Corte
EDU
non
modifica
tale
conclusione
diritto a una tutela giurisdizionale
Di conseguenza
, essa p
otrebbe svolgere un ruolo nell
â??
applicazione della Carta dei diritti fondamentali, ma
non necessariamente
con riferimento alla
legittimazione ad adire la
Corte
in via
pregiudizial
e
.
Pert
anto, secondo
l
â??
a
vvocato generale, la Corte è
stata
validamente adita dalla
Sezione
di controllo straordinari
o
ed è quindi
competente a
rispondere al
le questioni pregiudiziali
.
Inoltre
, con riferimento a tali questioni, l
â??
a
vvocato generale ricorda che
,
nel
la sua giurisprudenza
,
che gli Stati membri
coinvolgano
un organo esterno alla magistratura (indipendente
oppure facente parte del
potere
legislativ
o
o esecutiv
o
) in
decisioni relative,
in particolare
, alla nomina o al mantenimento in
serv
izio
dei
giudici
3
. Per
tale
motivo,
egli
conclude che,
a
n
corché
,
a
seguito
de
lle riforme del sistema giudiziario polacco
,
la
KRS
possa essere
diventat
a
un
â??
«istituzione asservita»
controllata dal potere esecutivo
,
il fatto che
essa
sia investit
a
del
potere
di decidere se concedere o meno un
â??
eventuale
proroga
dell
â??
esercizio delle funzioni giu
risdizionali
non
è
di per sé
sufficiente
a far ravvisare l
â??
esistenza di una
violazione del principio d
i
indipendenza dei giudici
.
Tuttavia
, per quanto riguarda i requis
iti sostanziali e
le modalità
procedurali, l
â??
av
vocato generale osserva che
i
criteri su cui si basa la decisione del
la
KRS sul mantenimento
in servizio
dei giudici sono troppo vaghi e non
verificabili
4
.
Alcuni
dubbi sorgono anche
posto
che la legge polacc
a non prevede un termine entro il quale
la
KRS
è
tenuta ad
adottare la sua
delibera
.
Tenuto
conto
dell
â??
insieme de
g
li
elementi
rilevanti,
di fatto e di diritto, relativi sia alla natura stessa del
la
KRS
,
sia
al
modo in cui tale organo
esercita
il
proprio
r
uolo, l
â??
avvocato generale conclude che il principio
di inamovibilità
e d
i
indipendenza dei giudici, sancito dal Trattato sull
â??
Unione europea
,
osta a una normativa nazionale che subordina
l
â??
efficacia della dichiarazione di un giudice di voler continuare a e
sercitare le sue funzioni
di giudice
oltre
l
â??
età
per il pensionamento
all
â??
autorizzazione di un
â??
autorità
la cui mancanza di indipendenza
dal potere
legislativo o esecutivo è stata dimostrata
e
che adotta le proprie decisioni sulla base di criteri vaghi e
di
fficilmente verificabili
.
Per quanto riguarda la
decadenza
di una dichiarazione tardiva di
voler
continuare a esercitare le funzioni
giu
risdizionali
, l
â??
a
vvocato generale
osserva
che
termini chiari e prevedibili per tale dichiarazione costituiscono
requisi
ti procedurali oggettivi
idonei a contribuire
alla certezza del diritto e all
â??
â??
intero
procedimento in questione
.
I
l termine di sei me
si previsto dalla legge polacca,
fissato in relazione alla
data del
compleanno del giudice
è, secondo l
â??
a
vv
ocato generale Rantos, sufficientemente lungo per
consentire
a
tale
giudice
di prendere una decisione
consapevole
in merito a
ll
â??
opportunità di
manifestare
la propria
volontà
di continuare a
esercitare le
proprie
funzioni. Allo stesso modo
, l
â??
impossibilità
di
pronunciare
una
remissione di tale termine
non sottopone i giudici ad alcuna pressione o influenza esterna e, inoltre, priva
la
KRS della possibilità di
esercitare un potere discrezionale
. A prescindere da
tale
valutazione, l
â??
a
vvocato generale lascia a
lla
Sezione
di
3
Sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/
Polonia (Indipendenza della Corte suprema)
,
C
–
619/18
, punti 108 e 110 (
v
. anche
C
S
n.
81/
19
), e del 5
novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari),
C
–
192/18
, punto 119 (
v
. anche
C
S
n.
134/19
).
4
Come nel caso
della situazione che è stata oggetto
della sentenza
C
–
192/1
8
, punti 119 e 122.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Restate connessi
!
controllo straordinari
o
il compito di verificare la proporzionalità
di tale
termine
di
decadenza.
IMPORTANTE:
Le conclusioni dellâ??avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dellâ??avvocato
generale consiste nel proporre
alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE:
Il rinvio pregiudi
ziale consente ai giudici degli Stati membri, nellâ??ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito allâ??interpretazione del diritto dellâ??Unione o alla validità di un
atto dellâ??Unione. La Corte non risolve la controv
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organ
i d
â??
informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
Contatto stampa:
Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575.
Europe by Satellite
”
â??
(+32) 2 2964106
.