(AGENPARL) – mer 01 marzo 2023 Una sovvenzione concessa dalla Cina può essere imputata all’Egitto quale paese d’origine o di esportazione di un prodotto interessato da misure compensative
A imprese installate in Egitto nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez, ma sovvenzionate dalla Cina, possono essere imposti dazi compensativi
Sentenze del Tribunale nelle cause T‑480/20 e T-540/20| Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
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curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 38
/23
Lussemburgo, 1
°
marzo
2023
Sentenze del Tribunale nelle cause
T
–
480/20
e T
–
540/20
| Hen
gshi Egypt Fiberglass Fabrics e
Jushi Egypt
for Fiberglass Industry / Commission
e
Una sovvenzione
concessa
dalla Cina
può
essere imputata al
lâ
Egitto
quale
paese
dâorigine o di esportazione
di un
prodotto
interessato
da misure
compensative
A
imprese installate in Egitto nella zona di
cooperazione
economica e commerciale sino
–
egiziana di Suez, ma
sovvenzionate dalla Cina
,
p
ossono
essere imposti
dazi compensativi
A seguito di una denuncia depositata il 1° aprile 2019, la Commissione europea ha adotta
t
o il regolam
ento di
tessuti
e/o cuciti
(in prosieguo: i «GFF»)
originari della Cina e dellâEgitto
1
.
A seguito di una seconda denuncia, depositata il 24 aprile 2019, la Commissione
ha
inoltre
adotta
to il regolamento
di esecuzione
2020/870,
che istituisce un dazio compensativo definit
ivo e dispone la riscossione definitiva del dazio
«
GFR
»)
originari dellâEgitto
e che riscuote il dazio compensativo definitivo s
ulle i
mportazioni registrate di tali
GFR
2
. I
GFR
costituiscono la principale materia prima utilizzata per
la fabbricazione dei
GFF.
Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics
SAE
(in prosieguo:
«
Hen
g
shi
»
)
e
Jushi Egypt for Fiberglass Industry
SAE
(in
prosieguo: «
Jushi
»)
,
conformemente
alla legislazione egiziana d
i cui gli
azionisti
sono enti
cinesi, producono ed esportano
GFF
verso lâUnione europea. Jush
i
produce ed esporta verso lâUnione anche
GFR
.
allâi
nterno della zona di cooperazione economica e c
ommerciale sino
–
egiziana
(in prosieguo: la «zona SETC»), istituita di concerto dallâEgitto e dalla Cina
conformemente
strategie
nazionali, vale a d
ire il
piano di sviluppo del corridoio de
l Canale di Suez
per lâEgitto e lâiniziativa «
One Belt
,
One Road
»
per la Cina.
Tale
finanziari
, alle imprese
cinesi
ch
e operano
nella zona
.
Ritenendosi lese dai d
az
i compensativi istituiti dalla Commissione, Hen
g
shi e Jushi
hanno proposto ricorso dinanzi al
Tribunale
per lâ
annullamento
del regolamento di esecuzione 2020/776. Con
separato
ricorso Jushi ha chiesto
lâa
nnullamento
altresì
del
regolamento
di esecuzione 2020/870.
1
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi su
l
le importazioni di
alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dellâEgitto e che modifica
il regolamento di esecuzione
(UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle im
portazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti
originari della Repubblica popolare cinese e dellâEgitto
(GU
2020, L 189, pag. 1
).
2
Regolamento
di esecuzione (UE) 2020/870
della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio c
ompensativo definitivo e dispone la
riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filame
nto continuo originari
dellâEgitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle import
azioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari
dellâEgitto (GU
2020, L 201, pag. 10
).
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Nel
tali ricorsi
,
il
Tribunale
precisa le condizioni
in cui
la Commissione
può
imputare a
lla
pubblica amministrazione
del
paese d
â
origine
o di esportazione
di un prodotto
s
ovvenzioni
concesse
da
lla pubblica
amministrazione
di un altro paese in vista d
ellâimposizione
, a titolo del regolamento
antis
ovvenzion
i
di base
3
, di un
d
azio
compensativo sulle
importazioni
del prodotto interessato nellâUnione.
Giudizio del Tribunale
A
sostegno dei loro ricorsi
le ricorrenti invocano, tra gli altri, un motivo
vertente
sulla violazione dellâarticolo 3, punto
i
di base,
ai sensi de
l quale
vi è sovvenzione se una pubblica
amministrazione del paes
e dâorigine o di esportazione attribuisce un contributo finanziario
. A tal riguardo
le
ricor
renti contesta
no, più in particolare, lâ
argomentazione
svolta dalla Commissione nei regolamenti di esecuz
i
one
nel senso
di imputare
a
lla pubblica amministrazione eg
iziana
contributi finanziari
concessi
da
enti
pubblici cinesi
a
imprese stabilite nella zona SETC
.
Anzitutto
censura delle ricorrenti
vertente su
un errore di diritto
da parte della
Commissione
nellâinterpretazione
della nozione di
«pubblica amministrazione»
del paese dâ
origine o di esportazione, ai sensi
dellâarticolo 3, punto 1, lettera a),
del regolamento antisovvenzioni
di base.
Riguardo a tale nozione di
«
pubblica amministrazione
»
il Tribunale rileva che lâarticolo 2,
, del regolamento
antisovvenzioni
di base si limita a
indicare che
,
per tale
,
s
i intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del
paese d
â
origine o di esportazione
.
Per contro
,
non
risulta da
tale
disposizione che un contributo finanziario
non
p
ossa
essere imputato a
lla pubblica amministrazione del paese dâ
origine
o di esportazione del prodotto
interessato
in
virtù
degli elementi di prova
specifici
disponibili. Il fat
t
o
, poi,
che tale regolamento
postuli
che
il
contributo
finanziario sia
attribuito
d
a
ll
a pubblica
amministrazione «
nel
territorio
d
i un
paese
»
4
non implica che tale
contributo
lla pubblica amministrazione
del
paese dâ
origine o di esportazione.
Così
, il regolamento antisovvenzion
i
di base non
esclude che
un
contributo finanziario
concesso
a imprese installate
in Egitto da
enti
lla pubblica amministrazione
egizian
a
, possa essere
imputato
a quest
âultima
quale
pubblica amministrazione
del
paese dâ
origine o di esportazione.
T
ale conclusione è tanto più
pertinente
nel contesto specifico della zona
cinesi di
facilitazioni
inerenti
allâiniziativa
«One Belt
,
One Road»
alle imprese cinesi
stabilite in detta
zona. In tali circostanze non si
può
una
costruzione
economica e giuridica della
portata della
sia sottratt
a al regolamento antisovvenzioni
di base.
I
l
Tribunale
respinge
poi
lâargomento
delle ricorrenti secondo
il
quale lâinterpre
tazione della Commissione
dellâarticolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base sare
bb
e
contraria
agli articoli 10,
paragrafo 7, e 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
A tal
riguardo
il Tribunale rileva, da un lato, che lâarti
colo 10, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base,
che impone a
lla Commissione, investita di u
n
a
de
nuncia, di invitare il paese dâ
origine o di esportazione interessato a
procedere a
consultazioni
nellâintento
di
chiarire
la situazione, non escl
ude che
la pubblica amministrazione
di tale
paese possa essere consultat
a
sui contributi finanziari
che le sono
imputabili.
N
el caso di specie,
comunque,
risulta
dal fascicolo che la Commissione ha ben invitato
la pubblica amministrazione egiziana
a
proced
ere a
consultazioni
su questioni come i prestiti
agevolati
accordati
da
enti
cinesi
.
Per quanto concerne, dâaltro lato, lâarticolo 13, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, che
in
particolare
â
origine o di esportazione di
eliminare la sovvenzione, di limitarla o di
adottare
altre
3
Regolamento
(UE)
2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni ogget
to di
sovvenzioni provenienti da paesi non membri dellâUnione europea (
GU 2016, L 176, pag. 55
)
.
4
Regolamento antisovvenzioni di base, considerando 5.
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Restate connessi
!
misure relative ai suoi
effetti,
una
tale possibilità
vale anche nei casi in cui
il contributo finanziario
può
essere
imputato a
lla pubblica amministrazione
di
detto
pa
ese.
La pubblica amministraz
ione
egizian
a
aveva quindi
l
a
fine
alla
cooperazione
co
n la pubblica amministrazione
c
inese
riguardo ai contributi
finanziari o di proporre misure che
limitassero
gli
delle
sovvenzion
i
di cui trattasi
.
Ne consegue che
né lâarticolo 3, punto 1, lettera a),
del
regolamento antisovvenzioni di base né lâeconomia generale
di questâultimo
escludono
che un contributo fin
anziario
concesso
dalla pubblica amministrazione cinese possa
essere imputato alla pubblica amministrazione
dellâ
Eg
itto, quale paese d
â
origine o di esportazione, in un caso come
quello di specie.
Infine,
contrariamente
a quanto sostengono le ricorrenti, tale
conclusione
è
anche
corroborata
da
lle disposizioni
dellâarticolo 1
dellâ
A
ccordo sulle sovvenzioni e sull
e misure compensative
5
regolamento antisovvenzion
i
di base.
Lâ
articolo 1, paragrafo 1, letter
a
a),
punto 1,
di detto accordo, che lâarticolo 3
del regolamento antisovvenzioni di base
è volto ad
attuare
, definis
ce la sovvenzione come
un
contributo
finanziario d
e
l governo
o di
un
organismo
pubblico
n
el territorio di
«
un
»
membro dellâ
OMC. Tal
e
formulazione non esclude dunque la
possibilità
che un contributo
finanziario con
c
esso da un paese terzo possa essere imputa
to a
lla pubblica amministrazione
del paese d
â
origine o d
i
esportazione,
essendo
sufficiente c
he il contributo finanziario del governo
o d
ellâ
organismo pubblico provenga dal
territorio di
«
un
»
membro dellâOMC.
Alla luce delle suesposte consi
derazioni, il Tr
ibunale conclud
e
ch
e
la Commissione ha
lâarticolo 3, punto
1
, lettera a),
d
e
l
regolamento ant
is
ovvenzion
i
di base e
respinge
il motivo sollevato dalle ricorrenti.
Il
Tribunale respi
nge del pari gli altri motivi invocati dalle ric
orrenti n
e
i due ricorsi e,
di conseguenza
,
i due ricorsi
nella loro inte
rezza
.
IMPORTANTE:
Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dellâUnione contrari al diritto
dellâUnione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le is
tituzioni europee e i privati possono investire la Corte di
giustizia o il Tribunale di un ricorso di
annullamento
. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione
interessata deve rimediare allâeventuale lacuna giuridica creata dallâannulla
mento dellâatto.
IMPORTANTE:
Contro la decisione del Tribunale, entro
due
mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua
notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, lim
itata alle questioni di diritto
.
Documento non ufficiale ad
uso degli organi dâinformazione che non impegna il Tribunale.
Il
testo integrale
delle sentenze (
T
–
480/20
e
T
–
5
40/20
)
è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
.
Contatto
stampa: Cristina Marzagalli
â
(+352) 4303 8575
.
5
Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
(
GU
1994, L 336, p
ag
. 156),
che
figura
allâalleg
ato
1A de
l
lâA
ccord
o
che istituisce
lâOrganizzazione mondiale del commercio
(OMC) (
GU
1994, L 336, p
ag
. 3),
firmato
a
Marrakech
il
15
aprile
1994.