
(AGENPARL) – ven 24 febbraio 2023 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=05/03/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=27/02/2023&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=05/03/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=27/02/2023&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 27 febbraio al 5 marzo 2023
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Martedì 28 febbraio – h. 9.30
Sentenza nella causa[C-695/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-695/20) Fenix International (EN)
(Sistema comune d’IVA – Soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto di terzi – Prestatore di servizi forniti per via elettronica)
Fenix, registrata ai fini dell’IVA nel Regno Unito, gestisce la piattaforma online «Only Fans», che si rivolge agli «utenti» di tutto il mondo, suddivisi tra «creatori» e «fan». I creatori pubblicano sui rispettivi profili contenuti quali foto e video e possono inviare messaggi privati ai fan. Questi ultimi accedono a tali contenuti effettuando pagamenti, elargendo mance o donazioni ai creatori; le somme vengono poi distribuite a cura di Fenix previa detrazione del 20%. Per quanto riguarda i pagamenti oggetto del presente caso, Fenix ha fatturato e contabilizzato l’IVA su una base imponibile costituita dalla deduzione del 20%, mentre, secondo l’Amministrazione britannica, la base imponibile doveva essere l’integralità delle somme pagate dai fan.
Il giudice britannico, innanzi al quale sono stati impugnati gli avvisi di pagamento, ha interrogato la Corte di giustizia, riunita in Grande sezione, sulla validità, alla luce della direttiva IVA, dell’assoggettamento all’IVA di un intermediario online che collega i prestatori di servizi con i loro clienti.
[Documenti di riferimento C-695/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-695/20)
Mercoledì 1 marzo – h. 9.30
Sentenze nelle cause[T-480/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-480/20) Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione (EN) e [T-540/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-540/20) Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione (EN)
(Dumping – Importazioni di taluni tessuti di fibre di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto)
A seguito di una denuncia, la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione 2020/776 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati tessuti di fibre di vetro tessuti e/o cuciti («GFF»), originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto.
A seguito di una seconda denuncia, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2020/870 che istituisce un dazio compensativo definitivo e applica il dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti GFR («GFR») originari dell’Egitto. I prodotti GFR sono la principale materia prima per la produzione di prodotti GFF.
Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE («Hengshi») e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE («Jushi»), due società costituite conformemente alla legislazione egiziana i cui azionisti sono entità cinesi, producono ed esportano prodotti GFF nell’Unione europea.
Entrambe le società sono stabilite in Egitto nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana («zona SETC») e ricevono vantaggi, in particolare aiuti finanziari, dalle autorità pubbliche cinesi.
Ritenendosi lese dai dazi compensativi istituiti dalla Commissione, Hengshi e Jushi hanno adito il Tribunale con due ricorsi di annullamento dei regolamenti di esecuzione.
Documenti di riferimento [T-480/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-480/20) e [T-540/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-540/20)
Giovedì 2 marzo – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-477/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-477/21) MÁV-START (HU)
(Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale – Riposo giornaliero e riposo settimanale – Modalità di calcolo e relazione)
Un macchinista alle dipendenze di MÁV-START, la società ferroviaria nazionale ungherese, contesta dinanzi alla corte di Miskolc la decisione del suo datore di lavoro di non concedergli un periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive (di cui il lavoratore deve beneficiare nel corso di ciascun periodo di 24 ore in virtù della direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro) quando tale periodo precede o segue un periodo di riposo settimanale o un periodo di congedo. Dal canto suo, MÁV-START sostiene che il contratto collettivo applicabile nel caso di specie, che prevede un periodo di riposo settimanale minimo di gran lunga superiore (42 ore) a quello richiesto dalla direttiva (24 ore), è più vantaggioso per il suo dipendente.
La Corte di Miskolc chiede alla Corte di giustizia se, in virtù della direttiva, il periodo di riposo giornaliero precedente un periodo di riposo settimanale sia o meno dovuto.
[Documenti di riferimento C-477/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-477/21)
Giovedì 2 marzo – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-31/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-31/21) Eurocostruzioni (IT)
(Fondi strutturali – Cofinanziamento – Regolamento (CE) n. 1685/2000 – Ammissibilità delle spese – Obbligo di prova del pagamento – Fatture quietanzate – Documenti contabili di equivalente valore probatorio – Costruzione realizzata direttamente dal beneficiario finale)
Eurocostruzioni ha ottenuto un finanziamento regionale per la costruzione di un hotel a Rossano calabro nell’ambito di un programma approvato dalla Commissione europea. La società si è vista rifiutare dalla regione Calabria il pagamento del saldo relativo ai lavori realizzati con i propri mezzi, sul presupposto della mancanza delle fatture o della documentazione equivalente, richiesti dal regolamento 1685/2000. Ne è nata una controversia giudiziale, approdata fino in Cassazione.
La Suprema Corte ha adito la Corte di Giustizia perché chiarisca se, per giustificare le spese, la prova dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali vada necessariamente fornita tramite fatture quietanzate, anche quando il finanziamento è stato concesso al beneficiario per la costruzione di un edificio utilizzando materiali, attrezzature e manodopera propri.
[Documenti di riferimento C-31/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-31/21)
Giovedì 2 marzo – h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-718/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-718/21) Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (PL)
(Fissazione dei mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Dichiarazione di volontà di continuare ad esercitare le funzioni di giudice oltre l’età pensionabile)
L’avvocato generale Rantos è chiamato a rendere le sue conclusioni in ordine a una questione pregiudiziale introdotta dalla Corte suprema polacca. La questione è sorta nell’ambito di un ricorso presentato da un giudice polacco contro la decisione del Consiglio nazionale della magistratura («KRS») di non dare seguito alla sua richiesta di autorizzazione ad esercitare le funzioni di giudice dopo aver raggiunto l’età pensionabile, decisione dettata dalla tardività della domanda rispetto al termine procedurale per la presentazione della stessa. La Corte Suprema nutre dubbi sulle conseguenze derivanti dal superamento del termine per la presentazione della dichiarazione di volontà, nonché sulla compatibilità con il diritto dell’Unione, e soprattutto sul principio della tutela giurisdizionale effettiva, delle regole procedurali interne, che subordinano l’effettività di tale dichiarazione di volontà all’accordo di un altro organo, vale a dire il KRS.
[Documenti di riferimento C-718/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-718/21)
Giovedì 2 marzo – h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-723/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-723/21) Stadt Frankfurt (Oder) e FWA (DE)
(Ambiente – Procedura di autorizzazione di un progetto – Acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile – Divieto di deterioramento)
La Corte di Giustizia risponderà a una richiesta di interpretazione della direttiva quadro sulle acque presentata dal Tribunale amministrativo di Cottbus affinchè venga precisata la portata dell’obbligo per gli Stati membri di assicurare la necessaria protezione dei corpi idrici, onde evitare il deterioramento della loro qualità.
La questione pregiudiziale ha avuto origine in un giudizio introdotto dalla città di Francoforte e dalla Frankfurter Wasser contro un progetto idrico, approvato dall’amministrazione regionale competente, che potrebbe avrebbe un impatto negativo sulla qualità delle acque potabili cittadine.
L’Avvocato generale Medina renderà le proprie conclusioni.
[Documenti di riferimento C-723/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-723/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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