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(AGENPARL) – gio 16 febbraio 2023 Azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza: il diritto dell’Unione in materia non osta a una norma nazionale secondo la quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni
In sede di valutazione della possibilità, per il giudice nazionale, di procedere alla stima del danno causato da una tale violazione non viene presa in considerazione l’asimmetria informativa tra le parti
Sentenza della Corte nella causa C-312/21 | Tráficos Manuel Ferrer In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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L-2925 Luxembourg
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Testo Allegato:
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Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 29
/23
Lussemburgo, 16 febbraio 2023
Sentenza della Corte nella causa C
–
312/21 | Tráficos Manuel Ferrer
Azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della
concorrenza: il diritto dellâUnione in materia non
osta a una norma
nazionale secondo la quale,
in caso di accoglimento parziale della
domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che
sopporta
allora
I
n sede di valutazione della possibilità, per il giudice na
zionale, di procedere alla stima del danno causato da
una tale violazione
non
viene
presa in considerazione
l
âasimmetria informativa tra le parti
Le
violazioni del diritto della concorrenza degli Stati membri o dellâUnione possono causare danni tanto alle
imprese
2014/104
danno correlate a tali violazioni
1
.
S
danno causato
da una violazione del diritto della concorrenza deve poter chiedere ed ottenere il pieno risarcimento
di
tale danno
. Essa obbliga gli Stati membri a prevedere, in particolare, misure volte a rimediare allâasimmetria
informativa esistente tra la parte che h
a subito il danno e la parte che ha commesso la violazione del diritto della
concorrenza.
Il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha accertato che
quindici produ
ttori di
autocarri, tra cui la Daimler AG,
la Renault Trucks SA
S e lâIveco SpA, avevano partecipato a un cartello
sui prezzi degli
autocarri
nello Spazio economico europeo (SEE).
Lâ11 ottobre 2019 du
e imprese spagnole
â
una delle quali aveva acquistato un autocarro di marca Mercedes,
fabbricato dalla Daimler,
mentre
l
âaltra
ne aveva acquistati
undici
(cinque fabbricati dalla Daimler,
quattro dalla
Renault Trucks e due dalla Iveco
)
â
hanno proposto dinanzi al Tribunale di commercio n.
3 di Valencia (Spagna)
un
âazione per risarcimento dei danni avverso la Daimler. Esse s
ostengono di aver subito, a causa del
e hanno depositato
una perizia al fine di dimostrare tale sovrapprezzo. La Daimler, dal canto suo, ha
prodotto
la prop
ria perizia. Le
hanno
presentato una relazione tecnica sui risultati ottenuti dopo essere state autorizzate a
consultare i dati presi in considerazione nella perizia presentata dalla
Daimler,
su proposta di questâultima.
N
utrendo dubbi in
merito alla compatibilità del diritto processuale nazionale con il diritto dellâUnione, il tribunale
spagnolo ha sottoposto talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.
Con la sua
odierna sentenza, la Corte dichiara che, per quanto riguarda le a
zioni per il risarcimento del danno di cui
il diritto dellâUnione non osta a una norma di procedura civile nazionale in forza della
1
D
irettiva 2014/104/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il
risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli S
tati membri e
dellâUnione
europea (GU 2014, L 349 pag. 1)
.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Restate connessi
!
quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di cia
scuna
parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni,
salvo il caso di comportamento abusivo.
Se
condo la
Corte, tale norma non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile
lâesercizio del
diritto al pieno
risarcimento del danno subito a
causa di un comportamento anticoncorrenziale
(princip
io di effettività).
Infatti, a differenza della direttiva sulle clausole abusive
2
, che impone taluni limiti a un rapporto di forza squilibrato
tra
una parte debole (il consumatore) e una parte forte (i
l professionista che ha venduto o dato in locazione beni
oppure fornito servizi
), la
unâimpresa e che presentano
un
rapporto di forza tra le parti
che
, a causa dell
âintervento delle misure nazionali di
pu
ò
trovarsi riequilibrato
.
Lâinterven
to del legislatore dellâUnione ha pertanto
dotato la parte che ha subito il danno, inizialmente svantaggiata, di mezzi diretti a riequilibrare a pro
prio
favore il rapporto di forza tra essa e la parte
che ha commesso la violazione.
L
âevoluzione di tale rapporto di
forze
dipe
, in particolare
dallâutilizzo o meno, da parte del soggetto
che ha subito il dan
no, de
gli strumenti messi a sua disposizione.
Di conseguenza
,
in c
aso di soccombenza parziale
della parte che ha subito il danno
, è ragionevole che
questâultim
a
debba
sopport
are
le proprie spese o, almeno, una parte di esse, nonché una parte delle spese
co
muni,
laddove, in particolare, la sopravvenienza di tali spese sia ad ess
a
imputabile, ad esempio in ragione di
richieste eccessive oppure della sua condotta processuale.
In merito alla
possibilit
à per
il
giudice nazionale di procedere alla stima del danno
2014/104, la Co
rte sottolinea che
siffatta
stima presuppone, da un lato, che lâesistenza di tale danno sia stata
dimostrata e, dallâaltro, che sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificarlo con
precisione
. C
iò
implica
, fra lâaltro,
che iniziative quali lâistanza di divulgazione di prove prevista dalla direttiva siano
rimaste infruttuose.
Non occorre, qui, prendere
in considerazione
lâasimmetria
informativa
, poiché, anche
qualora le
parti si trovino su un pian
o di parità per quanto riguarda le informazioni disponibili, possono manifestarsi difficoltà
in sede di quantificazione
La
circostanza che la parte
che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza
abbia
messo a disposizione
d
ella parte
che ha subito il danno
i dati
su cui essa si è
fondata per confutare la perizia
di questâultima
n
on è
, di
per sé sola
,
rilevant
e
al fine di valutare se ai giudici nazionali sia consentito procedere alla stima del danno
.
N
eppure la circostanza ch
e la domanda sia stata
diretta contro
uno solo d
ei destinatari di una decisione che
constata la violazione di cui è causa è
, in linea di principio,
rilevante a tal fine
.
IMPORTANTE:
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nellâambit
o di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito allâinterpretazione del diritto dellâUnione o alla validità di un
atto dellâUnione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere l
a causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâinformazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
.
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â
(+352) 4303 8575
.
2
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumato
ri (GU 1993, L
95, pag.
29).