
(AGENPARL) – mer 15 febbraio 2023 Il Tribunale conferma i poteri rafforzati dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) al fine di adottare decisioni individuali su questioni transfrontaliere
Pertanto, l’ACER è autorizzata a modificare le proposte dei gestori dei sistemi di trasmissione allo scopo di garantire la loro conformità al diritto dell’Unione nel settore dell’energia, senza essere vincolata dagli eventuali punti di accordo tra le autorità nazionali di regolamentazione competenti
Sentenze del Tribunale nelle cause T?606/20 e T-607/20 | Austrian Power Grid e a. / ACER
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
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COMUNICATO STAMPA n. 26
/23
Lussemburgo, 15 febbraio 2023
Sentenze del Tribunale nelle cause
T
–
606/20
e T
–
607/20
| Austrian Power Grid e
a. / ACER
Il Tribunale conferma i poteri rafforzati dell’Agenzia dell’Unione europea
per la cooperazione fra i rego
latori nazionali dell’energia (ACER) al fine di
adottare decisioni individuali su questioni transfrontaliere
Pertanto, l’ACER è autorizzata a modificare le proposte dei gestori dei sistemi di trasmissione allo scopo di
garantire la loro conformità al diri
Il regolamento della
Commissione europea 2017/2195
1
, prevede
lâ??attuazione
di diverse piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento. Tra tali piattaforme figurano, da un lato,
la piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con
attiva
zione automatica (in prosieguo: la « piattaforma aFRR ») e, dallâ??altro, la piattaforma europea per lo scambio di
energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale (in prosieguo: la
«piattaforma mFRR »)
2
.
Co
nformemente alla procedura prevista dal regolamento 2017/2195
3
, tutti i gestori dei sistemi di trasmissione (in
prosieguo: i «TSO») hanno sottoposto all’approvazione delle autorità nazionali di rego
lamentazione (in prosieguo:
le
«ANR»
4
) proposte comuni d
A seguito di una richiesta congiunta delle ANR, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia (in prosieguo: lâ??«ACER»), in forza del
medesimo regolamento
5
, ha statuito su tali proposte,
come modificate a seguito degli scambi e delle consultazioni che avevano avuto luogo tra quest’ultima, le ANR e i
e approvate da tale agenzia.
La Austrian Power Grid, la Ä?EPS, a.s., la Polskie sieci elektroenergetyczne S
.A., la Red Eléctrica de España SA, la RTE
Réseau de transport dâ??électricité, la Svenska kraftnät, la TenneT TSO BV e la TenneT TSO GmbH hanno proposto
ricorsi
6
avverso tali decisioni dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER (in prosieguo: la «
comm
issione dei
1
Regolamento (UE) 2017/2195, della Commissione, del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento d
e
l sistema
elettrico (GU 2017, L
312, pag.
6).
2
Rispettivamente
articoli
2
0 e 21 del regolamento
2
017/2195.
3
Articolo 20, paragrafo
1, e articolo 21,
paragrafo
1
, del regolamento
2017/2195
.
4
Articolo
5, paragrafo
1, e paragrafo 2
, lettera a), del regolamento
2017/2195
.
5
Articolo
5,
paragrafo
7
, del regolamento
2
017/2195
.
6
In virtù dellâ??articolo
28 del regolamento
(UE) 2019/942
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2
019, che istituisce un’Agenzia
dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia
(GU
2019, L 158, p
ag
.
22).
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all’annullamento delle decisioni della commissione dei ricorsi, nella parte in cui le riguardano, di talune disposizioni
delle decisi
Tali ricorsi sono respinti dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale,
che
in tale occasi
one
si pronuncia, da un lato,
ANR
nell’ambito dell’adozi
dall’altro, sulle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR ai sensi del regolamento
2017/2195.
Giudizio del Tribunale
In via preliminare, il Tribunale dichiara irricevibili i ricorsi di ann
dell’ACER e i loro allegati. Al riguardo, esso rileva che, conformemente all’articolo
263, quinto comma, TFUE e all’atto
che istituisce l’ACER, ossia il regolamento 2019/942
7
, le ricorrenti, in quanto p
arti non privilegiate
8
, possono
chiedere dinanzi al Tribunale unicamente l’annullamento delle decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi, ma
non quello delle decisioni dell’ACER e dei loro allegati. Di conseguenza, il Tribunale si limita, nella fatt
ispecie, al
controllo della legittimità delle decisioni della commissione dei ricorsi, in particolare in quanto esse confermano
Ciò determinato, il Tribunale prosegue la su
a analisi nel merito. In primo luogo, esso respinge l’argomento delle
ricorrenti secondo cui la commissione dei ricorsi è incorsa in un errore di diritto omettendo di constatare che l’ACER
interessate.
Su tale punto, il Tribunale rileva che, ai sensi dell’articolo
6, paragrafo
10, del regolamento 2019/942 e dell’articolo
5,
paragrafo
7, del regolamento 2017/2195, quali applicabili al momento dell’adozione delle decisioni della
commissione d
ei ricorsi, l’ACER è
a statuire o adottare decisioni individuali su questioni o problemi di
regolamentazione aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema, come le
me nel caso di specie, le ANR le presentano una richiesta congiunta in tal
disaccordo tra le autorità interessate.
disposizioni fanno parte. Al riguardo, dalle relazioni sulle proposte di regolamento 2019/942 e di regolamento n.
713/2009
9
, anteriormente applicabile, emerge un
a chiara volontà del legislatore dellâ??Unione di rendere lâ??adozione di
decisioni su questioni transfrontaliere più efficace e più rapida, attraverso un rafforzamento dei poteri
di decisione
individuale
dellâ??ACER che sia conciliabile con il mantenimento del
ruolo centrale delle ANR in materia di
regolamento 2019/942 risulta poi che lâ??ACER
10
è stata istituita al fine di colmare il vuoto normativo a
livello
dellâ??Unione e di contribuire allâ??efficace funzionamento dei mercati interni dellâ??energia elettrica e del gas naturale.
Pertanto, la finalità e il contesto nel quale si inseriscono le disposizioni pertinenti dei regolamenti 2019/942 e
2017/2195, non
ché le circostanze proprie del caso di specie, confermano che l’ACER è legittimata a statuire
limiti in cui all’ACER sono stati attribuit
i poteri decisionali propri per consentirle di svolgere le sue funzioni
regolamentari in maniera indipendente ed efficace, tale agenzia è autorizzata a modificare le proposte dei TSO al
7
Considerando 34, articolo 28, paragrafo
1, e articolo 2
9 del regolamento
2019/942.
8
Le parti privilegiate
sono le parti contemplate dallâ??articolo 19, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte, vale a dire gli Stati membri, l
e
istituzioni de
llâ??Unione, gli Stati parti contraenti dellâ??accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e lâ??Autorità di
vigilanza AELS
(EFTA) prevista da detto accordo.
9
Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e de
l Consiglio, del 13 lugl
io 2009
, che istituisce unâ??Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dellâ??energia
(GU
2009, L
211, p
ag
.
1).
10
Considerando
10 del regolamento
2019/942, precedentemente considerando 5
del regolamento
n
.
713/2009
.
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fine di garantire la loro conformità al diritto dell’Unione in materia
di energia, senza essere vincolata dagli eventuali
Ne consegue che la commissione dei ricorsi dell’ACER non è incorsa in
errori di diritto nel confermare
la
logie
aFRR e mFRR che siano
stati oggetto di un accordo tra le
ANR.
In secondo luogo, il Tribunale respinge le censure delle ricorrenti vertenti su un errore di diritto commesso dalla
commissione dei ricorsi nel constatare che l’inclusione della funzione di ges
tione di capacità tra le funzioni
necessarie per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR non era stata imposta ai TSO dall’ACER, ma derivava
Il Tribunale precisa anzitutto che tale inclusione
è decisiva per valutare se le proposte elaborate dai TSO dovessero
11
quando, come nel caso di specie, i TSO
intendono designare più entità per assumere le diverse funzioni necessarie.
A tal riguardo, esso osserva che,
definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR
12
. Sebbene dal
regolamento 2017
/2195 eme
rga che tali piattaforme devono
consistere almeno nella funzione di ottimizzazione
dell’attivazione e nella funzione di regolamento TSO
–
TSO
13
, non è escluso che un’altra funzione, quale la gestione di
capacità, sia parimenti considerata necessaria
per il funzionamento di tali piattaforme, in particolare se l’aggiunta di
una siffatta funzione appare necessaria per assicurare una concezione di alto livello di tale piattaforma rispondente
a principi di governance e a processi operativi comuni.
Un’inte
«funzione necessaria»
per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR, alla
luce del contesto e degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/2195, induce a ritenere che si tratti di una
funzione che, sia sul piano tecnico
che giuridico, appare necessaria per una realizzazione e una gestione efficienti e
sicure di tali piattaforme.
Orbene, secondo il Tribunale, la funzione di gestione di capacità soddisfa tale condizione di necessità. Infatti, sul
piano giuridico, il regola
mento 2017/2195 impone ai TSO di aggiornare la capacità di trasmissione interzonale
disponibile continuamente ai fini dello scambio di energia di bilanciamento o della compensazione degli squilibri.
dologie aFRR e mFRR elaborate nel caso di specie,
l’aggiornamento continuo di tale capacità, sotteso alla funzione di gestione della capacità, è un fattore essenziale
della funzione di ottimizzazione dell’attivazione. La funzione di gestione di capacità è
stata peraltro aggiunta alle
piattaforme dagli stessi TSO, affinché
esse
soddisfino i requisiti di una concezione di alto livello in termini di efficacia
e di sicurezza previsti dal regolamento 2017/2195.
Alla luce, in particolare, delle considerazioni che
precedono, le decisioni della commissione dei ricorsi sono
confermate.
IMPORTANTE:
Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dellâ??Unione contrari al
diritto dellâ??Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzi
oni europee e i privati possono
investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, lâ??atto viene
annullato. Lâ??istituzione interessata deve rimediare allâ??eventuale lacuna giuridica creata dallâ??annullament
o
dellâ??atto.
11
Articolo 20, paragrafo
3, lett
ere e), da i) a iii), e
articolo
21,
paragrafo
3
, lettera
e),
da i) a iii), del regolamento
2017/2195
.
12
Articolo
20, paragrafo
3, lettera c), e articolo 21,
paragrafo
3
, lettera c), del regolamento
2017/2195
13
Articolo 20, paragrafo
2, e articolo 21, paragrafo
2
, del regolamento
2017/2195.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Restate connessi
!
IMPORTANTE:
Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della
sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte unâ??impugnazione, limitata alle questioni di diritto
Documento non ufficiale ad uso
degli organi dâ??informazione che non impegna il Tribunale.
Il
testo integrale
dell
e sentenze (
T
–
606/20
e
T
–
607/
20
)
è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
.
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
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