(AGENPARL) – mar 07 febbraio 2023 Corte di giustizia
dell’Unione europea
Stampa e Informazione
Sezione italiana
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Sentenza nella causa [C-284/21 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-284/21)- Commissione/Braesch e.a.
(Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto con il quale l’Italia intende sostenere una ristrutturazione preventiva della banca italiana Monte dei Paschi di Siena)
Aiuti di Stato a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena: le misure di ripartizione degli oneri e i loro eventuali effetti nocivi non derivano dalla decisione della Commissione, ma unicamente da atti adottati dall’Italia
Il sig. Braesch e gli altri ricorrenti non sono pertanto parti interessate e il loro ricorso è irricevibile
La Commissione ha proposto ricorso per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 febbraio 2021[1](#_ftn1), che ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto dal sig. Anthony Braesch, un rappresentante di titolari di obbligazioni denominate «Floating Rate Equity-Linked Subordinated Hybrid-FRESH» 2008 (le «obbligazioni FRESH») e da società che detengono tali obbligazioni. Essi avevano chiesto al Tribunale l’annullamento della decisione della Commissione europea, resa ai termini della fase preliminare di esame sulla base degli impegni offerti dalle autorità italiane. Tale decisione della Commissione aveva dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena («BMPS»)[2](#_ftn2). Infatti, a seguito di complesse operazioni finanziarie, in particolare l’emissione delle obbligazioni FRESH e la conclusione di contratti connessi, le autorità italiane avevano adottato un aiuto alla ricapitalizzazione di BMPS per un importo di 5,4 miliardi di euro, corredati di un piano di ristrutturazione e di impegni. Il piano di ristrutturazione della banca prevedeva misure di condivisione degli oneri, tra cui l’annullamento dei contratti FRESH, a scapito dei detentori di tali obbligazioni. La compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure di condivisione degli oneri che facevano parte dell’aiuto è stata contestata dinanzi al Tribunale dal sig. Anthony Braesch e dalle società detentrici delle obbligazioni FRESH. Il Tribunale, senza statuire nel merito, ha dichiarato ricevibile il ricorso, ritenendo che l’eventuale annullamento della decisione della Commissione potesse procurare loro un beneficio, e giudicando che le misure di aiuto relative al piano di ristrutturazione li riguardassero direttamente e individualmente in quanto «interessati» e «parti interessate».
La Commissione assume che il ricorso in primo grado fosse irricevibile in quanto il sig. Anthony Braesch e le altre società non potevano essere qualificati come «interessati» e «parti interessate», ai sensi del diritto dell’Unione[3](#_ftn3), considerato che l’aiuto di Stato non ha alcuna incidenza concreta sulla loro situazione in relazione alla concorrenza.
Con la sua sentenza odierna, la Corte, riunita in Grande Sezione, annulla la sentenza del Tribunale e respinge il ricorso in quanto irricevibile.
La Corte ricorda che le nozioni di «interessato» e di «parte interessata» sono state codificate dal legislatore dell’Unione; la seconda è definita come «Ogni Stato membro e ogni persona, impresa o associazione di imprese i cui interessi potrebbero essere pregiudicati dalla concessione dell’aiuto, in particolare il beneficiario dell’aiuto, le imprese concorrenti e le associazioni professionali»[4](#_ftn4). Nel caso di specie, il sig. Anthony Braesch e le altre società non figurano tra le «parti interessate» menzionate. La questione è quindi se l’aiuto possa avere un impatto concreto sulla loro situazione.
Come emerge dalla giurisprudenza della Corte[5](#_ftn5), la qualità di «parte interessata» non presuppone un rapporto di concorrenza e non si basa necessariamente sull’esistenza di un’incidenza concreta sulla situazione del ricorrente in relazione alla concorrenza, ma sull’esistenza di un’incidenza concreta sulla sua situazione di natura più ampia. Ad esempio, un’impresa che non è direttamente concorrente del beneficiario dell’aiuto può tuttavia essere qualificata come «parte interessata», purché affermi che i suoi interessi possono essere pregiudicati dalla concessione di un aiuto.
Nel caso di specie, Braesch e a. non pretendono di essere interessati dagli aiuti in questione in quanto contestano soltanto la conformità alla normativa dell’Unione di una parte delle misure di condivisione degli oneri, in particolare l’annullamento dei contratti FRESH comportanti un danno economico, tenuto conto della perdita di pagamento di cedole connesse alle obbligazioni FRESH da essi detenute.
La Corte osserva che tali misure di condivisione degli oneri non derivano dalla decisione della Commissione di autorizzare l’aiuto di Stato, bensì unicamente da atti adottati dall’Italia nel piano di ristrutturazione di BMPS. La Commissione non ha imposto all’Italia le misure di ripartizione degli oneri dei possessori di azioni e dei titoli subordinati; al contrario, ha preso atto del piano di ristrutturazione e degli impegni dell’Italia, autorizzandola ad attuarli, senza tuttavia obbligarla. Stando così le cose, l’annullamento dei contratti FRESH, che comporterebbe un danno economico sostanziale a detta di Braesch e. a., non costituisce effetto della decisione adottata dalla Commissione al termine della fase preliminare di esame per la concessione dell’aiuto di Stato, ma deriva dalle misure adottate dall’Italia. Il fatto che tali misure, presumibilmente pregiudizievoli per un terzo, rientrino in una procedura di aiuti di Stato non conferisce necessariamente a tale terzo la qualità di «parte interessata». La Corte conclude che è dinanzi al giudice nazionale che detto terzo deve contestare la legittimità di tali misure, trattandosi di misure puramente nazionali, che non sono state imposte dalla Commissione.
Braesch e a. non sono direttamente e individualmente interessati dalla decisione della Commissione, di modo che non hanno la qualità di «interessati» né di «parti interessate».
—————————————————————
IMPORTANTE: Contro una sentenza o un’ordinanza del Tribunale può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetto sospensivo. Se è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui lo stato degli atti lo consenta, la Corte può decidere definitivamente la controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione della Corte nell’ambito dell’impugnazione.
—————————————————————
Il [testo integrale](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-284/21) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
[cid:image001.jpg@01D52C0D.E2ED57E0]
[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
[curia.europa.eu](https://www.curia.europa.eu/)
—————————————————————
#_ftnref1[[1] T‑161/18](https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=T-161/18&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher), Braesch e.a./Commission
[2](#_ftnref2) Decisione C (2017) 4690 definitiva del 4 luglio 2017 relativa all’aiuto di Stato SA.47677 (2017/N) – Italia, nuovo aiuto e piano di ristrutturazione modificato di Banca Monte dei Paschi di Siena
[3](#_ftnref3) Articolo 108, paragrafo 2, TFUE e articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).
[4](#_ftnref4) Articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589.
[5](#_ftnref5)Sentenze del 24 maggio 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, [C‑83/09 P](https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-83/09&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher); sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commission[, C‑647/19](https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-647/19&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher)(si veda [CP n. 149/21](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210149fr.pdf))
Trending
- NEWS RELEASE: Second round of polio campaign in Gaza completed amid ongoing conflict and attacks: UNICEF and WHO
- Italia-USA, colloquio telefonico Meloni-Trump, l’obiettivo comune di promuovere stabilità e sicurezza, anche nel quadro dei rapporti con l’Unione europea.
- Hearing of Commissioner-Designate Olivér Várhelyi
- Hearing of Commissioner-designate Andrius Kubilius
- Patrioti occidentali unitevi! I populisti europei salutano la vittoria di Donald Trump e il rifiuto del globalismo woke
- News Release – Toronto City Clerk certifies Ward 15, Don Valley West by-election results
- All Parties in Ontario Legislature Support Extending Per-Vote Subsidy
- Cultura, ‘Arte Firenze’, Museo Bellini sabato 9 Novembre
- CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE
- Al via la campagna “Voci di pancia”, libera le tue emozioni. Oltre i limiti della colite ulcerosa