(AGENPARL) – mer 25 gennaio 2023 Il Consiglio deve concedere l’accesso ai documenti redatti in seno ai suoi gruppi di lavoro nell’ambito della procedura legislativa avente ad oggetto la modifica della direttiva sui bilanci d’esercizio
Il Tribunale constata che nessuna delle motivazioni addotte dal Consiglio consente di ritenere che la divulgazione dei documenti controversi pregiudicherebbe gravemente, in modo concreto, effettivo e non ipotetico, l’iter legislativo in questione
Sentenza del Tribunale nella causa T‑163/21 | De Capitani / Consiglio
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
[cid:image001.jpg@01D52C0D.E2ED57E0]
[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
[curia.europa.eu](https://www.curia.europa.eu/)
Testo Allegato:
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n.
15
/23
Lussemburgo, 25 gennaio 2023
Sentenza del Tribunale nella causa T
–
163/21 | De Capitani / Cons
iglio
Il Consiglio deve concedere l
â
accesso ai documenti redatti in seno ai suoi
gruppi di lavoro nellâambito della procedura legisl
â
esercizio
Il Tribunale constata che nessun
a
de
lle
motiv
azioni addotte
dal Consiglio consente di ritenere che la
divulgazione dei documenti controversi pregiudich
erebbe
gravemente, in modo co
lâiter
legislativo in questione
Il sig.
Emilio De Capitani, ricorrente, aveva presentato una domanda di accesso
1
ad alcuni documenti scambiati in
seno al gruppo di lavoro «Diritto delle società » del Consiglio dellâUnione
europea, riguardanti la procedura legislativa
avente ad oggetto la modifica della direttiva 2013/34 relativa ai bilanci dâesercizio
2
. Il Consiglio aveva rifiutato
lâaccesso a determinati documenti,
con la motivazione che
la loro divulgazione avrebbe grave
mente pregiudicato il
suo
processo decisionale ai sensi del regolamento n.
1049/2001
3
. A seguito di una domanda di conferma del
ricorrente, concernente lâaccesso ai documenti non divulgati, il Consiglio ha adottato la decisione impugnata
4
, con la
quale ha
confermato il suo rifiuto di concedere tale access
o.
I gruppi di lavoro del Consiglio sono organi interni di tale istituzione che preparano i lavori del Comitato dei
rappresentanti permanenti (Coreper) e, successivamente, della
formazione minist
eriale del Consiglio.
Investito di un ricorso di annullamento
,
che accoglie, il Tribunale
si sofferma
sulla questione dellâaccesso ai
documenti relativi alle procedure legislative dal
lâinedito
punto di vista dellâarticolazione tra, da un lato, i principi d
i
pubblicità e di trasparenza della procedura legislativa, derivanti dal T
FUE
e dalla Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea
5
, e, dallâaltro, lâeccezione alla divulgazione dei documenti
fondata
sul
la tutela del processo
decisionale di unâistitu
zione, formulata nel diritto secondario
6
. Inoltre, il Tribunale esamina per la prima volta le
condizioni di accesso ai documenti elaborati dai gruppi di lavoro del Consiglio nellâambito di una procedura
legislativa.
Giudizio
del Tribunale
In un primo momen
to, il Tribunale respinge lâargomento del ricorrente secondo cui lâeccezione relativa alla tutela del
1
In forza del regolamento
(CE)
n.
1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all
â
accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (
GU 2001, L
145
,
pag.
43).
2
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci dâesercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e abrogazione delle
di
rettive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU 2013, L 182, pag. 19)
.
3
Articolo
4, paragrafo
3, primo comma, del regolamento
n.
1049/2001.
4
Decisione SGS 21/000067 del Consiglio dell
â
Unione europea, del 14 gennaio 2021.
5
Articoli 1
5
TFUE
e 42 della C
arta dei diritti fondamentali dell
â
Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
6
Ai sensi dell
â
articolo
4, paragrafo
3, del regolamento
n.
1049/2001.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
processo decisionale prevista nel regolamento n.
non si applicherebbe ai documenti legis
lativi.
Il Tribunale ricorda che, poiché il principio di
apertura
riveste unâimportanza fondamentale nellâordinamento
giuridico dellâUnione europea, i principi di pubblicità e di trasparenza sono inerenti alle procedure legislative
dellâUnione
7
.
Pertanto,
lâaccesso ai documenti legislativi deve essere il più ampio possibile. Tuttavia, ciò non significa
che il diritto primario dellâUnione preveda un diritto incondizionato di accesso ai documenti legislativi. Infatti,
conformemente al Trattato FUE
8
, il diritt
o di accesso ai documenti delle istituzioni dellâUnione si esercita secondo i
principi generali, le limitazioni e le condizioni stabiliti mediante regolamenti. Orbene, le disposizioni del Trattato FUE
che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del
le istituzioni non escludono i documenti legislativi dal suo
ambito di applicazione.
Il Tribunale osserva che tale conclusione è avvalorata dal contesto normativo in cui si inserisce il diritto di accesso ai
documenti. Infatti, dal diritto primario risulta
che il principio di
apertura
non è assoluto
9
. Inoltre, il Tribunale ricorda
che, conformemente alle disposizioni del regolamento n.
1049/2001, le istituzioni dellâUnione possono rifiutare
lâaccesso a determinati documenti di natura legislativa in casi deb
itamente motivati.
Contrariamente a quanto sost
enuto dal ricorrente, anzitutto
il Tribunale constata la continuità del diritto di accesso
ai documenti tra il Trattato che istituisce la Comunità europea e il Trattato FUE e conclude che lâeccezione allâobbli
go
di divulgazione di un documento richiesto relativa alla tutela del processo decisionale dellâistituzione interessata,
prevista allâarticolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n.
1049/2001, è rimasta applicabile a seguito
dellâentrata in vigore
del Trattato FUE e della Carta. Il Tribunale, poi, ritiene che nulla consenta di concludere che le
disposizioni del Trattato FUE e della Carta escludano per principio che lâaccesso ai documenti redatti dai gruppi di
lavoro del Consiglio nellâambito di una
procedura legislativa possa essere rifiutato per il motivo che la loro
divulgazione pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale del Consiglio. Infine, esso constata che, se è vero
che le disposizioni del Trattato FUE, in base alle quali il Consigl
io si riunisce in seduta pubblica allorché delibera e
vota in relazione ad un progetto di atto legislativo
10
, sanciscono il principio di pubblicità dei dibattiti legislativi
durante le sessioni del Consiglio, esse tuttavia non riguardano il diritto di acces
so ai documenti né le limitazioni e le
condizioni per lâesercizio di tale diritto.
In un secondo momento, il Tribunale constata che nessun
a delle
motiv
azioni addotte
dal Consiglio nella decisione
impugnata consente di ritenere che la divulgazione dei docum
enti controversi pregiudicherebbe gravemente, in
Anzitutto, per quanto concerne
la motivazione
vertente sullâasserito contenuto sensibile dei documenti controversi,
il Tribunal
e rileva che essi contengono di fatto
commenti
normale dinamica de
l
l
âiter
legislativo. Sebbene tali documenti si riferiscano a questioni di una certa importanza,
caratterizzate, eventualmente, da compl
essità politic
a
e
giuridic
a,
e possano contenere elementi risultanti da
«negoziati difficili» e idonei a far emergere difficoltà che doveva ancora risolvere prima di giungere ad un accordo, il
ali documenti che abbia un carattere particolarmente
sensibile nel senso che un interesse fondamentale dellâUnione o degli Stati membri sarebbe messo a repentaglio in
caso di divulgazione. Esso non spiega nemmeno in che modo lâaccesso ai documenti controve
rsi pregiudicherebbe
legislativa in questione.
Per quanto concerne, poi, il carattere preliminare delle discussioni, nellâambito del gruppo di
lavoro del Consiglio,
relative alla proposta legislativa di cui trattasi, il Tribunale ricorda che esso non consente di giustificare, in quanto
7
Sentenza del 22 marzo 2018, De Capitani/Parlamento,
T
–
540/15
, (v. anche
comunicato stampa
35/18
).
8
Artic
olo
15, paragra
fo
3, TFUE
.
9
Articolo 1, articolo 10, paragrafo 3, TUE, e articolo
15, p
aragrafo
1, TFUE.
10
Articolo 15, paragrafo 2, TFUE.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
tale, lâapplicazione dellâeccezione relativa alla tutela del processo decisionale. Infatti, tale eccezione non
opera alcuna
distinzione a seconda dello stato di avanzamento delle discussioni, ma
ricomprende
in maniera generale i
documenti che riguardano una questione su cui lâistituzione interessata «non abbia ancora adottato una decisione».
Poiché una proposta è,
per
sua
natura, fatta per essere discussa, il richiedente lâaccesso ai documenti legislativi
nellâambito di una procedura in corso è pienamente consapevole che le informazioni ivi contenute possono essere
modificate durante le discussioni nel quadro dei la
vori preparatori del gruppo di lavoro fintantoché non si raggiunga
un accordo sullâinsieme del testo. Questo era lâobiettivo perseguito dalla domanda di accesso del ricorrente,
che
cercava di conoscere le posizioni espresse dagli Stati membri in seno al Co
nsiglio proprio al fine di avviare un
dibattito al riguardo prima che tale istituzione adottasse la propria posizione nellâambito della procedura legislativa
in questione.
Peraltro
, il Tribunale rileva che il Consiglio non ha prodotto alcun elemento tangib
ile idoneo a dimostrare che
lâaccesso ai documenti controversi avrebbe pregiudicato la leale cooperazione tra gli Stati membri. Esso sottolinea
che,
allorché
, nellâambito dei gruppi di lavoro del Consiglio, gli Stati membri esprimono le rispettive posizion
i su una
determinata proposta legislativa e sullâevoluzione che questâultima possa avere, il fatto che tali elementi siano, su
richiesta, successivamente comunicati non è di per sé idoneo ad ostacolare la leale cooperazione
11
. In un sistema
fondato sul prin
cipio della legittimità democratica, i colegislatori devono rispondere dei loro atti nei confronti del
pubblico e lâesercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio
il processo decisionale allâ
interno delle istituzioni che partecipano alle procedure legislative e di avere accesso a
tutte le informazioni pertinenti. Orbene, nel caso di specie, nulla suggerisce che il Consiglio potesse
Inoltre, il Tribunale ricorda che solo nel caso in cui lâistituzione interessata ritenga
che la divulgazione di un
verificare se un interesse pubblico prevalente non giustifichi, nonostante tutto, la divulgazione del documento. Del
pari,
il semplice fatto che sia stato consentito lâaccesso a taluni documenti relativi alla stessa procedura legislativa
non può giustificare il diniego di accesso ad altri documenti.
Infine, lâaccesso ai documenti elaborati dai gruppi di lavoro del Consiglio n
on può essere limitato a causa del loro
presunto carattere «tecnico». Infatti, il carattere «tecnico» o meno di un documento non è un criterio rilevante ai fini
dellâapplicazione dellâeccezione relativa alla tutela del processo decisionale. I membri dei gr
uppi di lavoro del
Consiglio sono investiti di un mandato dagli Stati membri che rappresentano e, durante le deliberazioni su una
determinata proposta legislativa, esprimono la posizione del loro Stato in seno al Consiglio quando questâultimo
agisce in qua
lità di colegislatore. Il fatto che i gruppi di lavoro non siano autorizzati ad adottare la posizione
definitiva del Consiglio non significa che i loro lavori non rientrino nella normale dinamica del processo legislativo né
che i documenti redatti siano di
ordine «tecnico».
IMPORTANTE:
Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dellâUnione contrari al diritto
dellâUnione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di
giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione
interessata deve rimediare allâeventuale lacuna giuridica creata dallâannullamento dellâatto.
IMPORTANTE:
Contro la decisione del Tribuna
le, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua
notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâinformazione che non impegna il Tribunale
.
11
Articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Restate connessi
!
Il
testo integrale
della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
.
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â
(+352) 4303 8575
.