
(AGENPARL) – gio 12 gennaio 2023 Un giudice nazionale può ordinare la divulgazione di prove ai fini di un procedimento per il risarcimento del danno in relazione a una presunta violazione del diritto della concorrenza, anche qualora il procedimento sia stato sospeso a causa dell’avvio da parte della Commissione di un’indagine riguardante detta violazione
Il giudice deve tuttavia accertarsi che la divulgazione di prove sia effettivamente necessaria e proporzionata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno
Sentenza della Corte nella causa C?57/21 | RegioJet
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
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curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n.
5
/23
Lussemburgo, 12 gennaio 2023
Sen
tenza della Corte nella causa C
–
57/21 | RegioJet
U
n giudice nazionale può
ordinare
la
divulga
zione
di prove
ai fini di un
procedimento per
il
risarcimento del
danno in relazione
a una presunta
violazione del diritto della concorrenza
,
anche qualora il procedimento sia
stato sospeso
a causa
dellâ??avvio da parte della Commissione
di unâ??indagine
violazione
Il
giudice deve tuttav
ia
accertarsi
che la
divulgazione
di prove
vamente necessaria e
proporzionata ai
fini dellâ??
azione per il
risarcimento del danno
Nel gennaio
2012,
lâ??autoritÃ
ceca
ga
rante della concorr
enza
ha avviato
un procedimento vertente su un possibile
abuso di posizione dominante commesso da
lla
Ä?eské dráhy,
tr
Stato ceco
.
Tale presunta violazione del diritto della concorrenza consisteva nellâ??applicazione di prezzi predatori
nellâ??ambito
della prestazione di servizi di trasporto ferroviario
di
persone nella Repubbli
ca ceca
e, nello specifico,
sulla linea Praga
–
Ostrava
.
Nel
2015
la
impresa che offre, in particolare, servizi di tra
sporto ferroviario
di
persone su tale tratta, ha proposto
dinanzi ai giudici cechi
unâ??
azione
per danni
nei confronti
della
Ä?eské dráhy
.
Nel novembre
2016,
la Commissione ha avviato un procedimento dâ??indagine formale al riguardo
,
a seguito del quale
lâ??autoritÃ
ceca
garante della c
oncorrenza ha sospeso il
procedimento avviato dinanzi
ad essa
.
Nellâ??ottobre 2017,
la
il
risarcimento
del danno
, ha depositato
istanza
di
produ
zione
di
documenti
che essa supponeva
fossero in possesso della
Ä?eské d
ráhy
,
in relazione
anticoncorrenziale
.
Nel dicembre 2018
,
i giudici
cechi
hanno sospeso il procedimento
per il
risarcimento del danno
in attesa di una decisione della Commissione sulla violazione asseritamente commessa da
lla
Ä?eské
dráhy.
La Corte suprema ceca sottopone alla Corte di giusti
zia varie questioni relativ
e allâ??interpretazione della
azioni per il risarcimento del danno
in relazione alle violazioni del diritto della concorrenza
1
,
per
quanto riguarda la
div
ulga
zione
di
prove
in procedimenti del genere
.
In particolare
,
la Corte suprema ceca chiede se
i giudici nazionali
possano ingiungere la
produ
zione
di documenti relativi a una presunta violazione del diritto della concorrenza
,
allorché il procedimento
alla
base di tale ingiunzione e
riguardante
u
nâ??azione per il risarcimento del danno
relativa
alla violazione di cui trattasi sia stato sospeso in attesa di una decisione della Commissione
.
Con lâ??odierna sentenza, la Corte ricorda
,
innanzitutto
,
che un giudice
nazionale non può adottare una decisione
che
sia
in contrasto con una decisione
che la
Commissione
prevede di adottare
nellâ??ambito di un procedimento avviato
1
Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determi
nate norme che regolano le azioni per il
risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli S
tati membri e dellâ??Unione
europea (GU
2014,
L
349, p
ag.
1).
Direzione
della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Restate connessi
!
per
presunta violazione del diritto della concorrenza dellâ??Unione
.
A tal riguardo, la Corte precis
a che
,
nei limiti in cui
tale
obbligo
,
un giudice nazionale può
, in linea di principio
,
ordinare la
produ
zione
di prove ai fini
di un procedimento
per il risarcimento del danno in relazione a una siffatta violazione
,
anche qualora
tale
proce
dimento sia stato sospeso in attesa di una decisione della Commissione
su detta
violazione
.
Ciò posto
,
il
giudice nazionale deve
accertarsi che la
produ
zione
di prove sia effettivamente necessaria e proporzionata
ai
fini dellâ??esame della domand
a di risarci
mento in questione
.
L
a Corte ritiene
poi
che la circostanza che lâ??autoritÃ
ceca
garante della concorrenza ab
bia sospeso il procedimento
promosso
dinanzi ad essa
a causa dellâ??avvio da parte della Commissione di un procedimento dâ??
indagine relativo agli
stess
i fatti
non possa
essere assimilata
a
una chiusura del primo procedimento da parte di detta autorità
.
Di
conseguenza
,
una siffatta sospensione del procedimento nazionale
non consente
al giudice nazionale
di ordinare
la
divulga
zione
di prove la cui messa a
disposizione sia subordinata
alla condizione che
la competente
autorità garante della concorrenza chiuda il procedimento
dinanzi ad essa pendente
.
Infine
, la Corte
rileva
che
la
normativa ceca che
nazionale
di ordinare
,
mentre è in corso i
l
procedimento dinanzi allâ??aut
,
la
divulga
zione
delle informazioni «elaborate» specificamente ai fin
i del procedimento avviato dallâ??
autorità garante della
concorrenza, ma anche tutte l
e informazioni «presentate» a tal fine
,
non è compatibile con
tale
direttiva
.
Lâ??
infatti
compromesso se gli Stati membri avessero, in materia di
divulgazione
di prove, la possibilità di introdurre norme pi
ù restritti
ve di quelle stabilite dalle sue
disposizioni
.
Peraltro
,
di ordinare la
divulgazione
di prove
idonee a
contenere
informazioni
«elaborate
»
specificamente ai fin
i del procedimento avviato dallâ??
autorità ga
rante della concorrenza
per
verificare se i documenti di cui trattasi contengano effettivamente siffatte informazioni
.
Tuttavia
,
il giudice nazionale
deve
assicurare che lâ??accesso
a tali documenti a favore
delle altre parti interessate e dei terzi sia conc
esso
solo alla
.
IMPORTANTE:
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nellâ??ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito
allâ??interpretazione del diritto dellâ??Unione o alla validità di un
atto dellâ??Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente g
li altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
.
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
.