
(AGENPARL) – gio 12 gennaio 2023 Ogni persona ha il diritto di sapere a chi sono stati comunicati i propri dati personali
Il titolare del trattamento può tuttavia limitarsi a indicare le categorie di destinatari qualora sia impossibile identificare questi ultimi o qualora la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva
Sentenza della Corte nella causa C?154/21 | Österreichische Post (Informazioni relative ai destinatari di dati personali)
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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L-2925 Luxembourg
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Testo Allegato:
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 4
/23
Lussemburgo, 12 gennaio 2023
Sentenza della Corte nella causa C
–
154/21 | Österreichische Post (Informa
zioni
relative a
i
destinatar
i
d
i
dati
person
a
l
i
)
Ogni persona ha il diritto di sapere a chi sono stati comunicati i propri d
ati
personali
Il titolare del trattamento può tuttavia limitarsi a indicare le categorie d
i destinata
r
i qualora sia impossibile
identificare questi ultimi o
qualora la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva
Un
cittadino
h
a
chiesto al
lâ??Ã?sterreic
hische Post,
il principale operatore di servizi postali e logistici i
n Au
s
tri
a
, d
i
comunicargli
lâ??identit
à dei destinatari a
cui
essa
aveva
comuni
cato i
suoi
dati
person
a
l
i
.
Il richiedente
si fonda
va
su
l
regolamento generale sulla protezione dei dati
UE (
i
l
RGPD).
Tale
r
e
g
o
l
a
ment
o prevede
che
la
persona
interessat
a
abbia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento le informazioni relative ai
destinatari
o
alle categorie di destinatari a cui i suoi dati personali sono stati o saranno comunicati
.
In r
isposta alla richiesta del cittadino, l’Österreichische Post si è limitata ad affermare che essa utilizza dati personali,
nei limiti consentiti dal
la legge
, nell’ambito della sua attività di editore di elenchi telefonici e che fornisce tali dati a
i
partner
Il cittadino ha allora citato l’Österreichische Post dinanzi ai giudici austriaci
.
Nel corso del procedimento giudiziario, l’Österreichische Post ha inoltre informato il cittadino che i suoi dati erano
stati trasmessi a
ta
luni
clienti, tra cui inserzionisti attivi
del
commercio
tradizionale
, imprese informatiche, editori di indirizzi e associazioni quali organizzazioni
di beneficienza
,
organizzazioni non governative (ONG) o par
titi politici
.
L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), investito della controversia in ultima istanza, intende sapere se il
RGPD lasci al
titolare
unic
amente
le categorie dei destinatari, oppure se offra all’interessato il diritto di conoscere la loro identità
.
Con la sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte di giustizia risponde che
qualora i dati personali siano
stati o saranno comun
icati a destinatari, il
titolare
del trattamento è obbligato a fornire allâ??interessato, su
sua richiesta, l’identità stessa di tali destinatari. Solo qualora non sia (ancora) possibile identificare
detti
destinatari, il
titolare
del trattamento può limitar
si a indicare unicamente le categorie di destinatari di cui
trattasi.
Ciò vale anche qualora il
titolare
dimostri che la richiesta è manife
stamente infondata o eccessiva.
La Corte sottolinea che
tale diritto di accesso dell
â??interessato
è necessario per con
sentirgli di esercitare altri
diritti
che gli sono
riconosciutigli dal RGDP, vale a dire il
diritto di
rettifica,
il diritto alla cancellazione («
diritto
all’oblio
»
), il diritto
di
limitazione d
i
trattamento, il diritto di opposizione al trattamento o, anc
ora,
il diritto di agire in
giudizio nel caso in cui subisca un danno.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Restate connessi
!
IMPORTANTE:
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nellâ??ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito allâ??interpreta
zione del diritto dellâ??Unione o alla validità di un
atto dellâ??Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudi
ci nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
della s
entenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
.
Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «
Europe by Satellite
”
â??
(+32) 2 2964106
.