[lid] – Le recenti norme introdotte dal Decreto legislativo 188 del 2021 sono state ampiamente anticipate in precedenza e segnatamente contenute in alcuni atti organizzativi adottate e contenuti ad esempio nelle note delle «Linee guida elaborate dal CSM» o persino da precedenti disposizioni organizzative elaborate da singoli dirigenti di uffici giudiziari: direttive che hanno trovato applicazione solo intermittente, già contenuto nell’articolo dal titolo «Sistema Perugia, A che servono le linee guida del CSM, le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, le sentenze di Cassazione e in ultimo il Dgls 188 del 2021 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza quando vengono applicate ad intermittenza. Se la legge non ammette ignoranza allora bisogna correre ai ripari con dei corsi di formazione…».
Più in particolare l’articolo 167 del nuovo codice Privacy D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018 stabilisce «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all’articolo 129 arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septiesovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all’interessato.
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell’attivita’ di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell’imputato o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita»
Ma a Perugia sono stati fatti dei corsi di formazione seguendo le linee guida del CSM ed in particolar modo sull’articolo 167 del nuovo codice sulla Privacy?
Ah a saperlo…