(AGENPARL) – mar 13 dicembre 2022 Tassazione equa: la Commissione accoglie con favore l’accordo sulla tassazione minima delle multinazionali
Tassazione equa: la Commissione accoglie con favore l’accordo
La Commissione accoglie con favore l’accordo unanime annunciato la scorsa notte dalla presidenza ceca del Consiglio dell’UE sulla proposta di direttiva della Commissione che garantisce un’aliquota d’imposta effettiva minima per i grandi gruppi multinazionali.
La Commissione accoglie con favore l’accordo unanime annunciato la scorsa notte dalla presidenza ceca del Consiglio dell’UE sulla [proposta di direttiva della Commissione](https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2021-12/COM_2021_823_1_EN_ACT_part1_v11.pdf) che garantisce un’aliquota d’imposta effettiva minima per i grandi gruppi multinazionali. Con questo accordo storico si concretizza l’impegno dell’UE ad essere tra i primi ad attuare [la riforma fiscale dell’OCSE](https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm). Una volta attuato, l’accordo apporterà equità , trasparenza e stabilità al quadro internazionale per la tassazione delle società .
La direttiva del Consiglio, che sarà formalmente adottata mediante procedura scritta del Consiglio, comprende un insieme comune di norme sulle modalità di calcolo dell’aliquota fiscale minima effettiva del 15% affinché questa sia applicata con correttezza e coerenza in tutta l’UE. L’aliquota d’imposta minima del 15% è stata concordata a livello mondiale da 137 paesi.
Le norme si applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala nell’UE con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di ⬠l’anno. Si applicheranno a qualsiasi grande gruppo, nazionale o internazionale, che abbia la società madre o una controllata in uno Stato membro dell’UE. Se l’aliquota effettiva minima non è imposta dal paese in cui è ubicata la controllata, sono previste disposizioni che consentono allo Stato membro della società madre di applicare un’imposta complementare. La direttiva garantisce inoltre un’imposizione effettiva nel caso in cui la società madre sia situata al di fuori dell’UE in un paese a bassa imposizione che non applica norme equivalenti.
Gli Stati membri devono attuare le nuove norme entro il 31 dicembre 2023.
Contesto
Garantire un livello globale minimo per la tassazione delle società è uno dei due filoni di lavoro dell’accordo globale dell’OCSE (pilastro 2), l’altro è la parziale ridistribuzione dei diritti di imposizione (il cosiddetto pilastro 1). Grazie a quest’ultimo saranno adattate le norme internazionali sulle modalità di ripartizione tra più paesi dei diritti di imposizione sugli utili societari delle multinazionali più grandi e più redditizie, allo scopo di riflettere la natura dinamica dei modelli aziendali e la capacità delle imprese di operare senza una presenza fisica.
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