
(AGENPARL) – mar 13 dicembre 2022 Ufficio Comunicazione Esterna
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Ufficio Comunicazione Esterna
e agevolazioni all’occupazione
00Esoneri contributivi
e agevolazioni all’occupazione
RELAZIONI CON I MEDIA
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RELAZIONI CON I MEDIA
XXXXX
Nel corso degli anni il Legislatore ha introdotto diverse misure per agevolare le assunzioni.
Dal 2012 al 2014, l’ammontare degli incentivi alle assunzioni (al netto dell’apprendistato) è stato di poco superiore ai 2 miliardi di euro; la cifra è quadruplicata tra il 2016 e il 2017, passando a più di 9 miliardi, un aumento dovuto principalmente allo sgravio triennale. Nel 2019 e nel 2020 si è registrata un’inversione di tendenza, con stanziamenti disposti nel range fra i 3 e i 4 miliardi di euro, per poi ritornare – con il biennio 2020-2021 – intorno agli 8 miliardi, in forza delle agevolazioni legate alla pandemia.
Gli esoneri contributivi hanno infatti costituito una delle principali leve per sostenere le imprese durante l’emergenza Covid-19 e nell’attuale fase di ripresa, caratterizzata da politiche ancora volte a mitigare gli effetti distorsivi che la pandemia ha generato sul piano economico-produttivo e occupazionale. L’INPS gestisce, autorizza, monitora e controlla esoneri contributivi che cubano circa il 10% del gettito contributivo annuo.
In particolar modo, sulla scorta dell’emergenza epidemiologica e del conflitto in Ucraina, le ultime Leggi di Bilancio, il “Decreto aiuti bis”, il “Decreto sostegni” e il “Decreto Energia” hanno previsto, per i datori di lavoro, un piano di esoneri contributivi previdenziali e di bonus per l’assunzione di diversi profili, attualmente “svantaggiati” nel mercato del lavoro.
Fra le novità della prossima legge di Bilancio dovrebbero figurare la proroga dell’esonero giovani under 36 e dell’esonero disposto per lavoratrici svantaggiate, in relazione alle assunzioni effettuate nell’anno 2023. Entrambe le misure potrebbero essere subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Altra novità inserita nel disegno di legge di bilancio per il 2023 è un esonero contributivo, pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta, in favore dei datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. L’esonero si applicherebbe anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine, e non spetterebbe in relazione ai rapporti di lavoro domestico.
Infine, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il Governo lavora all’estensione dell’esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2022 sulla quota di contributi previdenziali (Invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore, nella misura del 2%, alle medesime condizioni previste dalla citata legge. Nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.538 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima), l’esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore dovrebbe essere innalzato al 3%.
In attesa dell’approvazione definitiva della legge di bilancio 2023, col presente documento miriamo a riassumere le principali misure di esonero e di incentivo all’occupazione adottate nel 2022.
Donne
Lavoratrici svantaggiate
In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, ai datori di lavoro del settore privato e? stato riconosciuto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati con le seguenti categorie di lavoratrici:
donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
donne di qualsiasi età che svolgono una mansione o operano in un settore caratterizzato da una disparità di genere superiore al 25% (agricoltura, edilizia, logistica, ecc.) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
di qualsiasi età ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L’esonero spetta per le seguenti tipologie di eventi:
le assunzioni a tempo determinato, fino a 12 mesi;
le assunzioni a tempo indeterminato, per 18 mesi;
le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, per 18 mesi.
Condizione imprescindibile per il diritto allo sgravio è che l’assunzione delle donne comporti un incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Sono esclusi dal computo della media i lavoratori che non sono più al lavoro per dimissioni volontarie; i pensionamenti per raggiunti limiti di età; i licenziamenti per giusta causa.
La misura in discorso è concessa alle condizioni e ai limiti del c.d. Temporary Framework, la cui validità ha avuto termine in data 30 giugno 2022: l’esonero, pertanto, è applicabile solo agli eventi incentivabili collocati entro tale data. Per gli eventi realizzati in data successiva, invece, è possibile beneficiare dell’esonero per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, pari al 50% della contribuzione datoriale dovuta, previsto dalla legge Fornero.
Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede, per l’anno venturo, agevolazioni per le assunzioni di “lavoratrici svantaggiate”, sia a tempo determinato (per 12 mesi) che a tempo indeterminato (fino a 18 mesi). In particolare, è previsto un esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Si ricorda che il cd. ‘bonus assunzione donne’ stabilisce uno sgravio contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell’Economia e delle Finanze);
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti. Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l’agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
L’efficacia delle disposizioni è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede, per l’anno venturo, agevolazioni per le assunzioni di “lavoratrici svantaggiate”, sia a tempo determinato (per 12 mesi) che a tempo indeterminato (fino a 18 mesi). In particolare, è previsto un esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Si ricorda che il cd. ‘bonus assunzione donne’ stabilisce uno sgravio contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell’Economia e delle Finanze);
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti. Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l’agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
L’efficacia delle disposizioni è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Madri lavoratrici
L’esonero contributivo per le madri è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 e consiste in uno sgravio sui contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo. Lo sgravio è valido per tutti i rapporti di lavoro (determinato, indeterminato, intermittente, part-time, domestico, apprendistato, somministrazione).
Presupposti di applicabilità
L’esonero, riconosciuto in via sperimentale per il 2022, è applicabile nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed è valido per 12 mesi a partire dalla data del rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice al termine del periodo di maternità obbligatoria.
Qualora la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa, che fa seguito al periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo della lavoratrice. Inoltre, l’esonero contributivo spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum esteso. Per essere riconosciuto l’esonero è necessario sempre che il rientro al lavoro avvenga nel corso del 2022.
Apprendisti
La Legge di Bilancio 2022 riconosce uno sgravio contributivo del 100% per l’apprendistato di primo livello, ovvero per quei contratti finalizzati a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 e i 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico o formativo, attraverso l’acquisizione di un diploma e di competenze professionali.
Lo sgravio totale fa riferimento alla contribuzione a carico del datore di lavoro per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. L’esonero consente di non versare i contributi pari a una percentuale dell’1,5 per il primo anno, del 3% il secondo e del 5% il terzo. È altresì sgravata la contribuzione Aspi per l’intera durata del contratto di apprendistato. Non è soggetta a sgravio, invece, la contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali. Confermata al 5,84% della retribuzione imponibile l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista per tutto il periodo di formazione.
Lo sgravio riguarda i contratti di apprendistato, stipulati nell’anno 2022, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Possono usufruire dello sgravio i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero pari o inferiore a 9 addetti. Tale requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello; mentre il target di riferimento sono i giovani tra i 15 anni compiuti e i 25 non compiuti.
Condizione essenziale dello sgravio contributivo, infine, è il possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (Durc), e il conseguente rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In caso violazione di tali obblighi o in caso di mancanza di regolarità contributiva, il datore di lavoro sarà tenuto al versamento della contribuzione oggetto dello sgravio, nonché della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e del contributo integrativo; inoltre, è soggetto al cosiddetto ticket di licenziamento. Lo sgravio contributivo in argomento soggiace altresì alle disposizioni in materia di aiuti de minimis.
Giovani
Under 36
La Legge di Bilancio 2021 riconosce, fino al 31 dicembre 2022, in favore dei datori di lavoro del settore privato, un esonero contributivo nella misura del 100% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, stipulati nel biennio 2021-2022, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 6.000 euro annui con riferimento a soggetti che, alla data del primo evento incentivato, abbiano un’età inferiore a 36 anni. Tale incentivo è esteso a 48 mesi per le assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Peraltro, in deroga a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018, l’esonero contributivo in discussione spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Non rientrano nel beneficio contratti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico e quelli con qualifica dirigenziale.
La misura in discorso è concessa alle condizioni e ai limiti del c.d. Temporary Framework, la cui validità ha avuto termine in data 30 giugno 2022. L’esonero, pertanto, è applicabile solo agli eventi incentivabili collocati entro tale data; per gli eventi realizzati in data successiva, invece, è possibile beneficiare dell’esonero strutturale per l’assunzione di giovani under 30, pari al 50% della contribuzione datoriale dovuta, previsto dalla legge di Bilancio 2018.
Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede, per le assunzioni effettuate l’anno venturo, la proroga dell’esonero contributivo per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 6.000 euro annui. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero in questione, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, puglia, Calabria e Sardegna.
Lo stesso si applica anche alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato ai sensi del d.lgs 81/2015. Il diritto allo sgravio è previsto per i datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 12 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 12 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Si ricorda che l’esonero strutturale giovani (L. 205/2017) prevede lo sgravio contributivo del 50% con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all’assunzione a tempo indeterminato di un giovane fino a 30 anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l’età è elevata a 35 anni). L’incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminati precedentemente all’assunzione. L’efficacia delle disposizioni è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede, per le assunzioni effettuate l’anno venturo, la proroga dell’esonero contributivo per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 6.000 euro annui. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero in questione, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, puglia, Calabria e Sardegna.
Lo stesso si applica anche alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato ai sensi del d.lgs 81/2015. Il diritto allo sgravio è previsto per i datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 12 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 12 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Si ricorda che l’esonero strutturale giovani (L. 205/2017) prevede lo sgravio contributivo del 50% con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all’assunzione a tempo indeterminato di un giovane fino a 30 anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l’età è elevata a 35 anni). L’incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminati precedentemente all’assunzione. L’efficacia delle disposizioni è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Giornalisti under 35
Nell’ambito del Fondo straordinario dell’editoria la Legge di Bilancio 2022 ha stanziato 9 milioni di euro con l’obiettivo di incrementare la stabilità occupazionale. Ai datori di lavoro viene riconosciuto un contributo forfettario da 12.000 euro per ogni trasformazione, avvenuta nel 2022, di un contratto giornalistico a tempo determinato oppure co.co.co. in uno a tempo indeterminato.
Nello specifico, riceveranno un contributo di 8.000 euro per ogni assunzione, effettuata nel 2022 tramite contratto a tempo indeterminato, di giornalisti e professionisti sotto i 35 anni con accertata qualifica professionale e competenze digitali.
Disabili
Il decreto interministeriale di Ministero del Lavoro, Ministero dell’Economia e Ministero per le Disabilità ha disposto il rifinanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di circa 55 milioni di euro per le assunzioni del 2022. Le nuove risorse si aggiungono a quelle già previste per il finanziamento dell’incentivo riconosciuto in favore dei datori di lavoro che assumono persone con disabilità.
L’incentivo è riconosciuto per 3 anni nella misura del:
70 per cento della retribuzione mensile lorda per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o con minorazioni ricomprese tra la prima e la terza categoria di cui alle tabelle allegate al Dpr n. 915/1978;
35 per cento della retribuzione mensile lorda per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o con minorazioni ricomprese tra la quarta e la sesta categoria di cui alle tabelle allegate al Dpr n. 915/1978.
L’esonero, inoltre, è concesso al 70 per cento, per 5 anni, in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. In quest’ultima ipotesi, l’incentivo può essere riconosciuto – per tutta la durata del contratto – anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.
Lavoratori
Dipendenti con imponibile fino a 2.692 euro
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 – compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nello stesso periodo -, il “Decreto Aiuti bis” ha previsto un aumento 1,2 punti percentuali dell’esonero sulla quota di contributi previdenziali (Invalidità, vecchiaia e superstiti), portandolo dall’originario 0,8% (previsto dalla Legge di Bilancio 2022 per i mesi da gennaio a giugno 2022), al 2%, per far fronte alla complicata situazione dell’economia e all’aumento dell’inflazione.
Presupposti di applicabilità
Per godere dell’esonero contributivo, che viene riconosciuto in busta paga automaticamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, bisogna avere una retribuzione imponibile mensile che non superi i 2.692 euro, su 13 mensilità, e quindi una Retribuzione annua lorda, inferiore a circa 35mila euro.
Il disegno di legge di Bilancio 2023 conferma l’esonero al 2% per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 (con retribuzione imponibile inferiore a 2.692 euro), e incrementa di un ulteriore punto percentuale (3%), a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo di 1.538 euro al mese. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La relazione tecnica stima gli oneri conseguenti per la finanza pubblica in 3.521 milioni di euro per il 2023 e in 799 milioni di euro per il 2024, oppure, in termini di indebitamento netto, in 4.185 milioni di euro nel 2023 e in 135 milioni di euro nel 2024.
Il disegno di legge di Bilancio 2023 conferma l’esonero al 2% per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 (con retribuzione imponibile inferiore a 2.692 euro), e incrementa di un ulteriore punto percentuale (3%), a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo di 1.538 euro al mese. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La relazione tecnica stima gli oneri conseguenti per la finanza pubblica in 3.521 milioni di euro per il 2023 e in 799 milioni di euro per il 2024, oppure, in termini di indebitamento netto, in 4.185 milioni di euro nel 2023 e in 135 milioni di euro nel 2024.
Lavoratori provenienti da imprese in crisi
In favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali. Tale misura spetta altresì in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, nonché di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese.
L’esonero spetta per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Lavoratori in CIGS
Lavoratori in CIGS. Le imprese che assumono a tempo indeterminato persone che percepiscono la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria da almeno 3 mesi, dipendenti di aziende che beneficiano di questa indennità da minimo 6 mesi, hanno diritto ad una riduzione della contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per un anno.
Lavoratori in CIGS con accordo per transizione occupazionale (Dlg 148/2015), un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, pari al 50%, per ogni mese e per un massimo di 12, dell’ammontare del trattamento straordinario di CIGS che sarebbe stato percepito dal lavoratore. Questo meccanismo consente di ottenere un ulteriore intervento integrativo salariale straordinario in favore delle imprese che hanno esaurito il “plafond” previsto nel quinquennio mobile (36 mesi se è stato utilizzato nel primo biennio il contratto di solidarietà). Nello specifico si tratta di un periodo extra che al massimo può durare 12 mesi, non rinnovabile.
Lavoratori in CIGS con accordo di ricollocazione, è riconosciuta una riduzione temporanea dei contributi previdenziali pari al 50% della contribuzione dovuta, fino ad un massimo di 4.030 euro su base annua (annualmente rivalutato). La durata dell’agevolazione è fino a 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato. In caso di trasformazione del contratto a termine incentivato in tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.
Lavoratori di Società cooperative
La Legge di Bilancio 2022 riconosce un esonero in favore delle società cooperative costituitesi dal 1° gennaio 2022, a seguito di un processo di “workers buyout”, diretto a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità nell’esercizio delle attività imprenditoriali di imprese in crisi o destinate alla chiusura. L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale datoriale dovuta, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa.
L’agevolazione spetta a condizione che le società cooperative abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione, secondo le modalità di cui sopra, entro il 30 giugno 2022 (termine di validità del c.d. “Temporary Framework”, cioè del Quadro di aiuti temporaneo, adottato dalla Commissione europea per fronteggiare gli effetti della crisi da Covid-19, al cui rispetto è subordinata la concessione della misura.
Datori di lavoro
Settore Agenzie di viaggi e Tour Operator
Lo sgravio è stato introdotto dal “Decreto Sostegni-ter” n.4 del 2022 a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, per il periodo di competenza da aprile ad agosto del 2022. La misura consiste nell’esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico della sola quota datoriale, senza alcuna ripercussione negativa sulle pensioni dei lavoratori, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, fruibile entro il 31 dicembre 2022.
Lo sgravio opera in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato ed è rivolto a tutti i datori di lavoro rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione «79», a prescindere dalla natura imprenditoriale o meno assunta dal datore. Per tale ragione, l’agevolazione è connotata da profili di selettività e, in quanto tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, in quanto l’esonero rientra nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework)
Lo sgravio è cumulabile anche con eventuali altri incentivi, ma solo nel caso in cui sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione riferibile al periodo di competenza. Naturalmente il beneficio è subordinato al rispetto della regolarità contributiva, all’assenza di violazioni delle norme sulle condizioni del lavoro e dei Ccnl applicabili.
Settore turistico e degli stabilimenti termali
Il Decreto 4/2022 ha previsto uno sgravio per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi. In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione e entro un tetto massimo pari a 8.060 euro su base annua. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Beneficiari
datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, a prescindere dalla loro natura di imprenditori;
datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale;
datori di lavoro che trasformano i contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.
datori di lavoro che assumono a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.
Settore marittimo
Il “Decreto Agosto 104/2020” ha riconosciuto l’esonero contributivo del 100% alle imprese armatoriali per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
Per ottenere lo sgravio è necessario che le imprese abbiano sede legale, oppure stabile organizzazione nel territorio italiano, e che utilizzino navi iscritte nei registri dello Stato italiano, degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Il riconoscimento dell’esonero contributivo è stato spalmato in tre anni:
28 milioni di euro per l’anno 2020;
84 milioni di euro per l’anno 2021;
7 milioni di euro per l’anno 2022.
Settore Edile
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha previsto per il 2022 la possibilità per le imprese edili di usufruire di una riduzione sul pagamento dei contributi relativi agli operai assunti a tempo pieno, in base all’articolo 29 del decreto-legge n. 244 del 1995.
La riduzione contributiva concessa alle imprese edili è stabilita nella misura dell’11,50% e può essere richiesta esclusivamente in riferimento agli operai assunti per minimo 40 ore a settimana, ovvero a tempo pieno. Non è ammessa la riduzione sul pagamento dei contributi riferibili ai lavoratori a tempo parziale.
Dalla misura sono interessati i lavoratori assunti nelle seguenti attività edili:
Nel settore industria:
“Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, “Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.”, “Realizzazione di coperture”;
“Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali”;
“Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane”, “Costruzione di ponti e gallerie”,
“Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi”, “Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni”, “Costruzione di opere idrauliche”, “Trivellazioni e perforazioni”, “Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.”;
“Intonacatura e stuccatura”, “Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate”, “Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili”, “Rivestimento di pavimenti e di muri”, “Tinteggiatura e posa in opera di vetri”, “Attività non specializzate di lavori edili (muratori)”, “Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.”, “Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici”;
“Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture”, “Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno”.
Nel settore artigianato:
“Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, “Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.”, “Realizzazione di coperture”;
“Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali”, “Creazione, sistemazione e manutenzione delle aree verdi, pubbliche e private”;
“Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane”, “Costruzione di ponti e gallerie”,
“Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi”, “Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni”, “Costruzione di opere idrauliche”, “Trivellazioni e perforazioni”, “Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.”;
“Intonacatura e stuccatura”, “Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate”, “Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili”, “Rivestimento di pavimenti e di muri”, “Tinteggiatura e posa in opera di vetri”, “Attività non specializzate di lavori edili (muratori)”, “Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.”, “Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici”;
“Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture”, “Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno”.
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
La Legge di Bilancio 2022 conferma l’agevolazione della Legge di Bilancio 2020 riguardo l’esonero totale dal versamento dei contributi riconosciuto ai giovani imprenditori che si iscrivono alla previdenza agricola a fronte dell’avvio di una nuova attività.
Beneficiari
Coltivatori diretti
Imprenditori agricoli professionali
Requisiti
Età inferiore a 40 anni alla data di inizio attività
effettuare una nuova iscrizione alla previdenza agricola per le attività iniziate nei due tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Sgravio contributivo
È riconosciuto l’esonero totale per un periodo massimo di 24 mesi relativamente al versamento della contribuzione della quota per invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) e il versamento del contributo addizionale in base alla Legge n.160 del 1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
Non rientrano nello sgravio i contributi di maternità (per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi) e Inail (dovuto dai soli coltivatori diretti).
Il disegno di legge di Bilancio 2023 modifica la disciplina delle prestazioni occasionali, elevando da 5.000 a 10.000 euro il limite dei compensi complessivi erogabili per prestazioni occasionali posto agli utilizzatori, con riferimento, alla totalità dei prestatori.
Le aziende del settore agricolo potranno utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare – prestazioni di lavoro occasionale nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Viene, dunque, eliminato nel settore agricolo il riferimento al Contratto di prestazione occasionale (CPO) esclusivamente per le attività lavorative rese da pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Fatte salve le previsioni del comma 16 dell’art. 54-bis (per il quale, nel settore agricolo, il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL di settore), per ogni giornata lavorativa deve essere corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di 3 ore lavorative prevista per il settore agricolo.
È abrogato il comma 8-bis dell’art. 54-bis, in base al quale per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Inoltre, prevede il divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci (anziché più di cinque) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Sono abrogate, altresì, le limitazioni relative alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive operanti nel settore turistico, consentendo l’utilizzo dei CPO alle predette aziende che occupino fino a 10 lavoratori ed eliminando il limite delle categorie dei prestatori utilizzabili sopra riportati (pensionati, disoccupati, studenti, percettori di ammortizzatori sociali).
Il disegno di legge di Bilancio 2023 modifica la disciplina delle prestazioni occasionali, elevando da 5.000 a 10.000 euro il limite dei compensi complessivi erogabili per prestazioni occasionali posto agli utilizzatori, con riferimento, alla totalità dei prestatori.
Le aziende del settore agricolo potranno utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare – prestazioni di lavoro occasionale nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Viene, dunque, eliminato nel settore agricolo il riferimento al Contratto di prestazione occasionale (CPO) esclusivamente per le attività lavorative rese da pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Fatte salve le previsioni del comma 16 dell’art. 54-bis (per il quale, nel settore agricolo, il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL di settore), per ogni giornata lavorativa deve essere corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di 3 ore lavorative prevista per il settore agricolo.
È abrogato il comma 8-bis dell’art. 54-bis, in base al quale per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Inoltre, prevede il divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci (anziché più di cinque) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Sono abrogate, altresì, le limitazioni relative alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive operanti nel settore turistico, consentendo l’utilizzo dei CPO alle predette aziende che occupino fino a 10 lavoratori ed eliminando il limite delle categorie dei prestatori utilizzabili sopra riportati (pensionati, disoccupati, studenti, percettori di ammortizzatori sociali).
Zone svantaggiate (Decontribuzione Sud)
Per i datori di lavoro del settore privato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la Legge di Bilancio 2021, al fine di tutelare i livelli occupazionali, ha previsto un esonero contributivo fino al 31 dicembre 2029, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in regioni svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
Beneficiari e aliquote
La riduzione dal versamento contributivo è concessa in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con le categorie seguenti:
lavoratori del settore privato che svolgono la propria prestazione lavorativa in una delle regioni svantaggiate;
lavoratori marittimi componenti l’equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno;
lavoratori somministrati impiegati in un’azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud, anche se l’agenzia di somministrazione (titolare del rapporto di lavoro) ha sede in altra regione.
L’esonero risulta così modulato:
30% fino al 31 dicembre 2025;
20% per gli anni 2026 e 2027;
10% per gli anni 2028 e 2029.
L’esonero non prevede un limite individuale di importo. Si applica quindi sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Sede di lavoro
Per ottenere l’esonero la sede operativa dell’impresa deve essere intesa come luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, oppure, l’unità produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori.
Lo sgravio può essere fruito anche da datori di lavoro con sede legale in una Regione diversa da quelle sopra elencate ma che abbia unità operative ubicate in una delle Regioni ammesse, in relazione ai rapporti di lavoro con i dipendenti occupati presso queste ultime.
Soggetti esclusi dal beneficio:
datori di lavoro del settore agricolo e quelli che stipulino contratti di lavoro domestico;
enti pubblici economici;
istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
consorzi di bonifica;
consorzi industriali;
enti morali;
enti ecclesiastici.
Non costituiscono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
l’eventuale contributo ai Fondi di solidarietà, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
l’eventuale contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
Disoccupati
Over 50
Anche nel 2022 trova applicazione l’agevolazione prevista dalla legge Fornero (legge n. 92/2012) per le assunzioni di disoccupati over 50, consistente in uno sgravio contributivo pari al 50% della contribuzione datoriale dovuta, in favore dei datori di lavoro che assumono uomini di età superiore ai 50 anni e che sono disoccupati da almeno 12 mesi.
Si rammenta che per le donne disoccupate over 50 la Legge di Bilancio 2021 ha previsto uno sgravio del 100%, applicabile agli eventi incentivabili verificatesi entro il 30 giugno 2022 (termine di validità del c.d. “Temporary Framework”, al quale è subordinata la concessione della misura). Pertanto, per le assunzioni/trasformazioni di lavoratrici svantaggiate verificatesi oltre tale data, continua a trovare applicazione l’esonero previsto dalla legge Fornero.
Percettori di Naspi
In favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) è concesso un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. La durata massima del beneficio è pari a 2 anni (24 mesi).
In sostanza, dunque, le aziende che assumono i percettori di NASpI hanno diritto ad un sostegno economico. Al riguardo, si chiarisce che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, è necessario che il lavoratore, alla data dell’evento incentivato, sia beneficiario di un trattamento di disoccupazione. In particolare, tale requisito può intendersi come soddisfatto solo nel caso di effettiva percezione dell’indennità di NASpI, e non anche ai lavoratori destinatari dei predetti trattamenti che abbiano inoltrato la relativa istanza (cfr. nota del 16 aprile 2018 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali).
Percettori Reddito di Cittadinanza
Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, i datori di lavoro privati possono usufruire di uno sgravio per assunzioni di beneficiari del Reddito di Cittadinanza anche per i contratti part-time e quelli a tempo determinato. Possono essere beneficiari dell’agevolazione anche gli enti di formazione accreditati, nei casi in cui l’assunzione a tempo pieno e indeterminato si realizzi presso altro datore di lavoro a seguito del percorso formativo svolto presso l’ente stesso.
L’agevolazione, originariamente prevista dal Decreto-Legge n. 4/2019 convertito dalla legge n.26/2019, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Lo sgravio è previsto nel limite dell’importo del RdC percepito al momento dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.
La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità. Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di cinque mensilità.
La Legge di Bilancio 2022 oltre a estendere il beneficio alle altre due forme contrattuali, elimina l’onere per il datore di lavoro di comunicare in anticipo la disponibilità dei posti vacanti all’ANPAL. Inoltre, le agenzie per il lavoro, autorizzate a tal fine dall’ANPAL, possono svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e vedersi riconosciuto il 20 per cento dell’incentivo, prelevato dall’importo spettante al datore di lavoro.
Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede la proroga dell’esonero contributivo assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli, al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il riconoscimento, per un periodo massimo di 12 mesi, dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero in esame:
•non si applica ai rapporti di lavoro domestico
•è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2023
•è alternativo all’esonero riconosciuto nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità.
Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede la proroga dell’esonero contributivo assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli, al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il riconoscimento, per un periodo massimo di 12 mesi, dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero in esame:
•non si applica ai rapporti di lavoro domestico
•è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2023
•è alternativo all’esonero riconosciuto nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità.
ONERI GIAS PER CONTRIBUTI E INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO
(Importi in euro)
D E S C R I Z I O N E Preventivo Assestato 2022
ONERI GIAS PER ESONERI ed AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
(Importi in euro)
D E S C R I Z I O N E Preventivo Assestato 2022
Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatoriali ai sensi dell’art.6 bis della legge n. 30 del 1998 esercenti la:
– pesca oltre gli stretti 872.000,00
Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari:
– articolo 2, comma 5, della legge n.350/2003 0,00
Sgravio contributivo apprendisti I° livello, aziende fino a 9 dipendenti – Proroga 2022 (art. 1, c.645, L.234/2021) 600.000,00
Fonte INPS: Bilancio Preventivo Assestato 2022
Decontribuzioni ed esoneri proposti nel disegno di legge di bilancio per l’anno 2023
• Modifiche al contratto di prestazione occasionale (CPO), per cui eleva (da 5.000) a 10.000 euro il limite dei compensi complessivi erogabili per prestazioni occasionali posto agli utilizzatori, con riferimento, alla totalità dei prestatori (d.l. 50/2017, art. 54-bis, comma 1, lett. b).
Inoltre, prevede il divieto al ricorso al CPO per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (anziché più di 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato (art. 54-bis, comma 14, lett. a)
Prevede, quindi, per le aziende del settore agricolo la possibilità di utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare – prestazioni di lavoro occasionale nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato a prescindere dall’appartenenza a specifiche categorie (art. 54-bis, nuovo comma 1-bis).
La medesima flessibilità, quanto a numero di lavoratori alle dipendenze ed esclusione di limitazioni categoriali, è prevista anche per le aziende alberghiere e alle strutture ricettive operanti nel settore turistico (art. 54-bis, comma 14, lett. a);
• Proroga, con modificazioni, della riduzione cuneo contributivo lavoro dipendente, con il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari al 2% (in luogo dello 0,8% previsto per l’anno 2022, incrementato di 1,2 punti nel secondo semestre dall’art. 20, d.l. 115/2022 (l. 142/2022), cd. Aiuti bis) per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 (con retribuzione imponibile inferiore a 2.692 euro).
L’esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale (3%), a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo di 1.538 euro al mese.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 52);
• Esonero contributivo assunzioni percettori di Reddito di Cittadinanza, previsto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 12 mesi, fino a 6.000 euro annui in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono a tempo indeterminato (anche per effetto di trasformazione di precedenti contratti) percettori del RdC.
Tale esonero è alternativo a quello riconosciuto fino a 18 mesi per non meno di 5 mensilità di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del d.l. 4/2019 (l. 26/2019) (art. 57, commi da 1 a 3);
• Esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36 anni effettuate nel 2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 6.000 euro annui. L’esonero è riconosciuto fino a 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 57, comma 4);
• Esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, sia a tempo determinato (per 12 mesi), sia a tempo indeterminato (fino a 18 mesi), effettuate nel 2023, nella misura del 100% e fino a 6.000 euro annui. Ai fini del diritto all’esonero le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto (art. 57, comma 5);