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Il S.U.M., Sindacato Unico Militari, continua l’esame della legge di
bilancio 2023, per fare chiarezza su alcuni provvedimenti che riguardano il
personale militare, astenendosi da sondaggi inutili e fuorvianti, ma
cercando di rimanere con i piedi per terra e dare informazioni corrette.
“Ci spingeremo anche a formulare delle semplici proposte o valutazioni che
arrivano dai nostri iscritti e che cercheremo di veicolare nelle opportune
sedi. Oggi vi parleremo *dell’articolo 112 delle citata legge* che fa
riferimento alle *Disposizioni in maniera di cassa di previdenza delle
Forze armate.*
Infatti, nelle disposizioni normative in materia della Cassa di previdenza
delle Forze Armate, regolamentate dall’art. 1913 e successivi del Codice
dell’Ordinamento militare, sono state proposte modifiche radicali al fine
di meglio normare e colmare alcune lacune storiche mai affrontate che
vedremo successivamente.
Si parte innanzitutto dall’inserimento come partecipanti ed iscritti al
Fondo, *della categoria dei “Graduati” in servizio permanente dell’Esercito
della Marina e dell’Aeronautica Militare e la distinzione e quindi
l’inserimento anche della categoria dei Sovraintendenti. *
Le altre modifiche importanti proposte sono:
? l’iscrizione d’ufficio anche per il personale richiamato in
servizio ai sensi dell’art. 806. Prevedendo il computo degli anni di
iscrizione al fondo a decorrere dalla data di avvenuto richiamo in
servizio. Ricordiamo che l’articolo 806 fa riferimento al personale
militare iscritto al Ruolo d’Onore a seguito di eventi traumatici
verificatisi in servizio o per causa di servizio, appartenente a qualsiasi
categoria. Comprenderete che questo provvedimento sana una sperequazione
creata in passato.
? l’iscrizione al fondo non si attua per tutto il personale che in
ragione degli anni residui di servizio, non ha la possibilità di maturare
il diritto all’indennità supplementare di cui all’art. 1914, comma 1 che
modificato dalla predetta legge di bilancio, *prevede un periodo di
iscrizione al fondo di almeno 6 anni.*
? il personale militare impiegato presso gli organismi di sicurezza
della Repubblica, che rientra in servizio, nel ruolo di provenienza è
nuovamente iscritto al fondo di previdenza in ragione degli anni residui di
servizio maturando il diritto all’indennità supplementare. Il computo degli
anni utili all’iscrizione decorrerà dalla data di reinscrizione al ruolo di
provenienza. Anche questa fattispecie anche per le casse preesistenti non
era contemplato;
? *il** calcolo dell’indennità supplementare in fase di liquidazione*,
dal 1 gennaio 2023, tale indennità è liquidata in base alle aliquote
percentuali di seguito riportate calcolate sulla base dell’ultimo stipendio
annuo lordo comprensivo della 13^ mensilità ridotto all’80% per il numero
degli anni utili di iscrizione al Fondo:
1) per gli Ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma
dei Carabinieri, per gli Ufficiali dell’Aeronautica militare, per i
Sottufficiali dell’Aeronautica Militare, per i Graduati dell’Esercito
dell’Aeronautica e della Marina Militare: calcolando il 2% dell’80% dello
stipendio annuo lordo comprensivo della 13^ mensilità per il numero degli
anni di iscrizione;
2) per gli Ufficiali della Marina militare, per i
Sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, per i
Sottufficiali della Marina Militare: calcolando il 2,5 % dell’80% dello
stipendio annuo lordo comprensivo della 13^ mensilità per il numero degli
anni di iscrizione;
3) per gli appuntati e i carabinieri: calcolando il 3%
dell’80% dello stipendio annuo lordo comprensivo della 13^ mensilità per il
numero degli anni di iscrizione.
Fermo restando che nella precedente formulazione, l’aliquota applicata era
quella del 2% per tutti, (ad eccezione per gli ufficiali che era del 4%),
non si riesce a comprendere, per quale motivo sia prevista una
diversificazione tra categorie e forze armate. Pertanto, è auspicabile, a
meno di giustificazioni plausibili, che venga applicata a tutti la
percentuale più favorevole del 3% dell’80% dello stipendio annuo lordo
comprensivo della 13^ mensilità;
? il diritto alla liquidazione dell’indennità supplementare è
riconosciuto per tutte le categorie del personale militare alla data di
cessazione dal servizio (ricordiamo che nella precedente versione gli
ufficiali ne beneficiavano allo scadere del quarto anno dalla cessazione
dal servizio), tuttavia, non si comprende il motivo per il quale, la nuova
norma preveda per tutti, la possibilità di intervenire con Decreto del
Ministro della Difesa, il differimento di pagamento fino a un massimo di 24
mesi;
? la revisione delle percentuali di contribuzione obbligatoria ai
fondi previdenziali, calcolate sull’80% dello stipendio annuo lordo
effettivamente percepito, comprensivo della 13^ mensilità, pari al 3% per
ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate e dell’Arma dei
carabinieri e del 2% per i graduati delle tre Forze Armate e per gli
appuntati, e i sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri. Ricordiamo che ad
oggi l’iscrizione al Fondo previdenziale integrativo genera un contributo
obbligatorio addebitato mensilmente calcolato nel limite delle percentuali
sopraccitate 2% dello stipendio per i sottufficiali e del 4% per gli
ufficiali.
? la restituzione dei contributi obbligatori versati per un periodo
inferiore a 6 anni, rivalutati in base all’indice medio dei prezzi al
consumo, anche per coloro che transitano presso i ruoli dei dipendenti
civili, sanando di fatto una sperequazione che esisteva tra i sottufficiali
dell’Aeronautica e della marina che percepivano l’indennità supplementare e
quelli dell’Esercito e dei carabinieri che NON la percepivano;
? l’iscrizione nel nuovo fondo di previdenza per coloro che
transitano tra ruoli/categorie, mantenendo il diritto alla liquidazione
dell’indennità supplementare, calcolata in base agli anni di contribuzione
nei vari fondi. Anche questo sana delle sperequazioni pregresse tra
appartenenti a Forze Armate diverse (ai sensi dell’art. 1917 che con questa
legge viene abrogato);
? la possibilità di poter concedere dei sussidi per il personale
militare al verificarsi di gravi e documentate esigenze;
? vengono poi emanate delle norme transitorie per i percettori
dell’assegno speciale (Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei
Carabinieri), inoltre è previsto che il Consiglio d’Amministrazione della
Cassa di Previdenza sia integrato con membro della categoria dei Graduati
per ciascuna Forza Armata con diritto di voto.
In ragione di quanto sopra precisato, si ritengono d’interesse comune tutte
le proposte, considerando tali modifiche necessarie alla giusta
organizzazione e amministrazione del Fondo di previdenza integrativo,
atteso che la contribuzione per la cassa è interamente deducibile dal
reddito mentre l’indennità supplementare è totalmente esente.
Come detto, NON si percepiscono invece i motivi delle differenze di
percentuali di calcolo in fase di liquidazione dell’indennità supplementare
e di contribuzione obbligatoria tra i sottufficiali della Marina militare
con i sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri, ecc e la
differente applicazione della percentuale di liquidazione della stessa
indennità per gli appuntati e carabinieri nei riguardi della categoria dei
Graduati in servizio permanente, visto che le modalità di calcolo del
contributo sono le stesse.
Vanno aggiunte però a nostro parere ulteriori considerazioni quali:
? prevedere la possibilità di non rendere obbligatorio, “d’ufficio”,
l’iscrizione al Fondo, quanto meno per tutto il personale appartenente alla
categoria dei Graduati in servizio permanente;
? fermo il precedente punto, estendere lo stesso processo di
liquidazione anche ai sottufficiali provenienti dalla categoria dei
Graduati in servizio permanente che se pur iscritti in data precedente al
31/12/2022 non superano i 15 anni d’iscrizione al Fondo;
? estendere l’iscrizione, su base volontaria, al personale non in
servizio permanente, (visto oramai il numero degli anni previsti nel ruolo
dei Volontari in servizio di pre-ruolo), calcolando il contributo
obbligatorio nella misura del 2% della paga mensile percepita in base ai
giorni di presenza utili al calcolo (decurtando i giorni di licenza
straordinaria per gravi motivi ovvero riposi medici comunque non
riconosciuti causa di servizio) e liquidato soltanto in caso di
collocamento in congedo per fine ferma sulla base del 3% della paga in
godimento all’atto del collocamento in congedo in modo mensile decurtando
comunque il numero dei giorni non utili alla contribuzione.
? applicare le procedure relative al transito tra ruoli anche per il
personale Volontario in ferma temporanea che transita in servizio
permanente. Questi, non percepirà l’indennità supplementare e i contributi
versati fino al transito in servizio permanente che concorreranno alla
liquidazione della stessa indennità al raggiungimento del collocamento in
congedo o transito ad altra categoria, rivalutati in misura corrispondente
alla variazione dell’indice annuo dei prezzi.
*Il S.U.M., si riserva di fare ulteriori approfondimenti per dare anche dei
dati indicativi delle quote che dovranno essere versate annualmente con le
rivalutazioni potenzialmente percepibili alla cessazione dal servizio.*
*SUM, Sindacato Unico Militari*