
(AGENPARL) – ven 02 dicembre 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=11/12/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=05/12/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=11/12/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=05/12/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 5 all’11 dicembre 2022
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Giovedì 8 dicembre – h. 9.30
Sentenza nella causa[C-460/20](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-460/20) Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact) (DE)
(Protezione dei dati personali – articoli pubblicati su un sito web – rimando agli articoli dal motore di ricerca)
TU e Re hanno intentato un’azione contro Google LLC volta ad ottenere, da un lato, la deindicizzazione di alcuni link visualizzati nelle ricerche effettuate tramite il motore di ricerca gestito da Google LLC, che rimandano ad articoli di un terzo pubblicati in rete nei quali vengono individuati TU e RE; dall’altro, la cessazione della visualizzazione delle foto di cui è corredato uno di tali articoli sotto forma di cosiddette miniature. TU e Re hanno chiesto che Google LLC deindicizzasse gli articoli in questione, che, a loro avviso, contengono un certo numero di allegazioni errate e di opinioni diffamatorie basate su fatti non veritieri, nonché di rimuovere le miniature dalla lista dei risultati della ricerca.
La Corte federale di giustizia tedesca ha posto alla Corte di giustizia due quesiti. Il primo verte sulla specificità della funzione svolta dai motori di ricerca e sulla tensione che questa determina tra i diritti fondamentali di cui agli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in uno scenario non ancora esaminato dalla Corte, vale a dire quello in cui la persona interessata contesta la veridicità dei dati trattati e chiede, per tale ragione, la deindicizzazione dei link che rinviano a contenuti editi da terzi in cui figurano tali dati. Il secondo quesito verte sulla necessità, nell’esame di una domanda di rimozione di miniature dai risultati di una ricerca per immagini, di tener conto del contenuto della pagina web in cui si inserisce l’immagine in questione.
La Corte di Giustizia si pronuncerà riunita in Grande sezione.
[Documenti di riferimento C-460/20](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-460/20)
Giovedì 8 dicembre– h. 9.30
Sentenza nella causa [C-694/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-694/20) Orde van Vlaamse Balies e.a. (NL)
(Cooperazione amministrativa in materia fiscale – Scambio automatico obbligatorio di informazioni in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti a dichiarazione – Segreto professionale dell’avvocato)
Una direttiva dell’Unione (Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa in materia fiscale) istituisce un sistema di cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri e stabilisce le norme e le procedure da applicare nello scambio di informazioni a fini fiscali. A seguito di una modifica, questa direttiva prevede ora l’obbligo per tutti gli intermediari coinvolti in meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di segnalarli alle autorità competenti. Ciascuno Stato membro può accordare agli intermediari, e in particolare agli avvocati intermediari, una dispensa da tale obbligo qualora ciò sia contrario al segreto professionale. In tal caso, gli intermediari sono tenuti a notificare senza indugio a qualsiasi altro intermediario o, in loro assenza, al contribuente interessato, gli obblighi di segnalazione che incombono loro.
Il decreto fiammingo che recepisce tale direttiva dell’Unione prevede in particolare che, qualora un intermediario coinvolto in un siffatto dispositivo sia tenuto al segreto professionale, deve informare gli altri intermediari per iscritto e in modo motivato che non può adempiere al suo obbligo di dichiarazione.
Due organizzazioni professionali di avvocati hanno adito la Corte costituzionale belga, lamentando l’impossibilità di adempiere all’obbligo di informare gli altri intermediari senza violare il segreto professionale al quale sono tenuti gli avvocati. La Corte costituzionale, constatando che tali ricorsi sollevano la questione della validità della direttiva dell’Unione nella parte in cui ha introdotto detto obbligo, ha interrogato la Corte di giustizia, riunita in Grande sezione, al riguardo.
[Documenti di riferimento C-694/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-694/20)
Giovedì 8 dicembre– h. 9.30
Sentenza nella causa [C-731/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-731/21) Caisse nationale d’assurance pension (FR)
(Pensione di reversibilità – Membri di un’unione civile)
GV e il suo partner, entrambi di nazionalità francese e domiciliati in Francia ma che lavorano in Lussemburgo, hanno fatto registrare la loro dichiarazione congiunta di patto civile di solidarietà (PACS) in Francia. L’anno successivo il partner di GV è deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro, senza che il PACS fosse iscritto nel repertorio civile lussemburghese. GV ha infruttuosamente chiesto la pensione di reversibilità del compagno deceduto presso la cassa nazionale (lussemburghese) di assicurazione pensione (CNAP): secondo la legge lussemburghese, ogni PACS concluso al di fuori del Lussemburgo deve essere iscritto anche nel repertorio civile lussemburghese. Nel corso del contenzioso introdotto da GV innanzi ai giudici lussemburghesi, la Corte di Cassazione del Lussemburgo si è rivolta alla Corte di Giustizia per chiarire se le disposizioni della legge nazionale costituiscano una discriminazione indiretta che colpisce più particolarmente i lavoratori frontalieri.
[Documenti di riferimento C-731/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-731/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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