
(AGENPARL) – ven 28 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://confagritorino.musvc2.net/e/r?q=Ju%3d9yJvJ_wqYq_81_xrXp_87_wqYq_76gS3QoZ.jCg0qIv.4tC_xrXp_87k_HWtU_RlIsB.gJuN_xrXp_87_wqYq_86l6q_HWtU_SjG_wqYq_76_xrXp_87yOlZqC_xrXp_95sOm5._wqYq_844It_HWtU_RlO-kQF7_wqYq_84i-_IVsV_TfQr4.l-_HWtU_RBO_wqYq_84vG_wqYq_7VwOEW-m27B_xrXp_92C-6549B_xrXp_955Kx_oHlS%264%3d6RFRDY%26j%3dDzI247.DkK%26nI%3dAY9U%26r%3dR%26s%3dSARA%26E%3d9XBW%26z%3dRATAUB1g2fQBUB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
[Image]
Venerdì 28 Ottobre 2022 – Santi Simone e Giuda, apostoli
Man a ca nòstra e lenga tra i dent
Pubblicato il decreto che incentiva il biometano
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto con cui il Ministero della transizione ecologica intende sostenere, con una dotazione di 1.730,4 milioni di euro, la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 – «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l’economia circolare».
Con il Decreto viene incentivato il biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.
Possono accedere agli incentivi gli impianti per i quali gli interventi non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026. Il Ministero precisa che gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima attività che rende un investimento irreversibile, quale, ad esempio, quella relativa all’ordine delle attrezzature o all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
L’incentivo consiste in un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili e in una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano, per una durata di quindici anni, erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Sono considerate spese ammissibili,
a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell’impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell’impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO2, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l’autoconsumo aziendale del biometano;
b) le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
c) i costi di connessione alla rete del gas naturale;
d) i costi per l’acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell’impianto;
e) le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
f) i costi per la fase di compostaggio del digestato.
Gli uffici tecnici delle Unioni agricoltori sono a disposizione per gli ulteriori approfondimenti.
Eventi, sagre e street food agricolo, occorre gestire con attenzione gli aspetti tributari
Sono sempre di più le aziende agricole che esercitano l’attività di vendita diretta in forma offrendo al pubblico la possibilità di consumare sul posto i prodotti ceduti, attraverso la somministrazione non assistita degli stessi.
La possibilità da parte dei produttori agricoli di vendere direttamente i propri prodotti ai consumatori era stata introdotta dal D.Lgs. 228/2001; è stata però la Legge di Bilancio 2018 ad estendere la portata ed il campo di applicazione della vendita diretta introducendo la possibilità di svolgere attività di somministrazione non assistita di prodotti agricoli anche mediante strutture mobili nella disponibilità dell’azienda agricola.
Proprio riguardo quest’ultima attività però, il cosiddetto “street food agricolo”, occorre essere consapevoli dei limiti entro i quali può essere esercitata, anche per determinare il corretto inquadramento fiscale ai fini IRPEF e lVA.
Sull’argomento il Ministero ha fornito alcune importanti precisazioni:
– lo street food può essere svolto su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’ubicazione dell’azienda;
– l’attività può essere svolta durante tutto l’anno;
– la somministrazione non può essere assistita, quindi, posate, bicchieri e tovaglioli devono essere posti a disposizione della clientela solo per un uso autonomo e diretto, cioè senza “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione;
– l’imprenditore agricolo può utilizzare qualunque bene mobile, anche registrato, purché idoneo dal punto di vista igienico-sanitario alla vendita ed alla somministrazione non assistita di prodotti agricoli e agroalimentari. Tali beni mobili devono essere nella disponibilità dell’azienda agricola, ma non è necessario che siano di proprietà dell’imprenditore;
– lo street food può avere ad oggetto esclusivamente prodotti già pronti, escludendo, quindi, ogni forma di cottura nel luogo di vendita;
– lo street food agricolo può essere svolto congiuntamente alla somministrazione non assistita in azienda.
Per quanto riguarda le imposte dirette, l’attività si configura come una cessione di beni. Quindi, se i prodotti venduti e consumati rientrano nell’elenco del D.M. 13 febbraio 2015, le cessioni sono riconducibili al reddito agrario. Ai fini IVA, qualora i beni ceduti rientrino nella tabella A, parte prima del D.P.R. 633/1972, è possibile applicare il regime speciale IVA (ex art. 34) e l’esclusione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite registratore telematico.
Se invece i prodotti non rientrano nell’elenco del D.M. 13 febbraio, sono assoggettati alla tassazione forfettaria di cui all’art. 56-bis del TUIR (15%) solo nel caso in cui si tratti di una prima trasformazione di prodotti agricoli non ricompresa nel Decreto e ottenuta prevalentemente da prodotti derivanti dalla diretta coltivazione del fondo o dall’allevamento degli animali.
Per il vino si seguono le medesime regole ma, qualora le degustazioni di vini venissero effettuate nell’ambito di attività di enoturismo (quindi nell’ambito di visite aziendali, attività didattiche, ecc.), le operazioni dovranno essere qualificate come prestazioni di servizi.
Occorre prestare particolare tenzione alla norma che esclude ogni forma di cottura sul posto, perché anche un prodotto inserito nell’elenco del D.M. 15 febbraio 2015, se cotto sul luogo di vendita, potrebbe non essere più considerato rientrante nel D.M. stesso. In caso di contestazione, insorgerebbero quindi pericoli di natura urbanistica, autorizzativo/commerciale, ma soprattutto legati alla perdita della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
Gasolio, credito d’imposta per il IV trimestre 2022
L’Art. 2 del c.d. Decreto Legge “Aiuti Ter” estende al quarto trimestre 2022, con ampliamento del perimetro di applicazione, il credito d’imposta per le imprese che esercitano attività agricole, per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per la trazione dei mezzi impiegati in quelle attività. Il bonus è pari al 20% di quanto speso, al netto dell’IVA. Il credito spetta ora anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica (codice Ateco 1.61) e per i carburanti utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Il credito: può essere sfruttato in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 marzo 2023; non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito; è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto; infine, è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti.
Gli aggiornamenti sono sempre disponibili sui nostri siti internet e profili social