(AGENPARL) – gio 27 ottobre 2022 Corte di giustizia
dell’Unione europea
Stampa e Informazione
Sezione italiana
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Sentenza nelle cause riunite [C-68/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-68/21) e [C-84/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-84/21) Iveco Orecchia
(Procedimento pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Direttiva 2007/46/CE – Specifiche tecniche – Offerta di fornitura di componenti di ricambio equivalenti agli originali di un marchio preciso – Mancanza di prova di omologazione – Dichiarazione di equivalenza all’originale da parte dell’offerente – Nozione di “costruttore” – Mezzi di prova – Appalti pubblici – Direttiva 2014/25/UE)
Il diritto dell’Unione è contrario alla possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito di una gara d’appalto per la fornitura di componenti di ricambio di autobus pubblici, di accettare un’offerta che non sia accompagnata da un certificato di omologazione, qualora questo sia richiesto dagli atti normativi.
Il diritto dell’Unione è inoltre contrario alla possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di accettare come prova dell’equivalenza dei componenti di ricambio agli originali di un determinato marchio, una dichiarazione proveniente dall’offerente, qualora questo non sia qualificato come costruttore di detti componenti.
La direttiva 2007/46 istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.
La direttiva 2014/25[1](#_ftn1) agli articoli 60 e 62, stabilisce come debbano essere formulate le specifiche tecniche e attraverso quali mezzi gli offerenti debbano dar prova della conformità del loro progetto a tali specifiche.
Le imprese APAM Esercizio e Brescia Trasporti hanno selezionato, come imprese aggiudicatarie di appalti per la fornitura di componenti di ricambio degli autobus di marchio Iveco, l’impresa VSI e l’impresa VAR Srl. Iveco Orecchia, essendosi qualificata seconda in entrambe le procedure, ha introdotto due ricorsi davanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia contro le decisioni di aggiudicazione. In seguito al rigetto dei ricorsi, Iveco Orecchia ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Nell’ambito della procedura davanti al Consiglio di Stato, il giudice italiano ha adito la Corte di Giustizia per sapere in primo luogo se l’amministrazione aggiudicatrice può accettare un’offerta non accompagnata da un certificato di omologazione, bensì da una dichiarazione da parte dell’offerente, attestante l’equivalenza dei componenti di ricambio agli originali omologati. In secondo luogo, il giudice italiano ha chiesto se l’amministrazione aggiudicatrice può accettare una dichiarazione da parte dell’offerente, attestante l’equivalenza dei componenti di ricambio a quelli di un determinato marchio richiesto dalle specifiche tecniche.
Con la decisione in data odierna, la Corte ricorda che la direttiva 2007/46 mira a un’armonizzazione totale dei sistemi di omologazione dei veicoli, con l’obiettivo di garantire un grado elevato di sicurezza e di protezione dell’ambiente. Per raggiungere tali obiettivi, il legislatore europeo ha istituito un sistema di omologazione uniforme per dimostrare che i componenti di un veicolo soddisfano le esigenze stabilite dagli atti normativi.
La Corte ha precisato che la dichiarazione di equivalenza dei componenti di ricambio agli originali costituisce prova di detta equivalenza, ma non prova dell’omologazione.
Anche per i componenti di ricambio dichiarati equivalenti ai componenti originali omologati è quindi necessario fornire la prova dell’omologazione ai sensi della direttiva 2007/46, qualora gli atti normativi la richiedano.
Inoltre, la Corte ha ricordato che l’amministrazione aggiudicatrice dispone di un margine di discrezionalità nella determinazione dei mezzi di prova adeguati per dimostrare l’equivalenza dei componenti proposti dall’offerente ai componenti originali di un determinato marchio, richiesti dalle specifiche tecniche del bando. Questo margine di discrezionalità trova un limite nel fatto che i mezzi di prova ammessi devono effettivamente permettere all’amministrazione di effettuare una valutazione utile dell’offerta presentata.
Di conseguenza, una dichiarazione di equivalenza può costituire un mezzo di prova adeguato solo nell’ipotesi in cui provenga dal costruttore dei componenti dichiarati equivalenti, secondo la definizione data dalla direttiva 2007/46 (articolo 3, punto 27). In particolare, spetta alla giurisdizione di rinvio determinare se l’offerente può essere qualificato come «costruttore», tenendo presente che a tal fine non è necessario che l’impresa sia intervenuta direttamente in tutte le tappe del processo produttivo.
In conclusione, il diritto dell’Unione impedisce ad un’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito di una gara d’appalto per la fornitura di componenti di ricambio di autobus pubblici, di accettare un’offerta per la fornitura di componenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2007/46, non accompagnata dal certificato di omologazione o da una prova equivalente, qualora l’omologazione sia richiesta dagli atti normativi.
Inoltre, il diritto dell’Unione impedisce ad un’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito di una gara d’appalto per la fornitura di componenti di ricambio di autobus pubblici, di accettare come prova dell’equivalenza agli originali di un determinato marchio richiesto dalle specifiche tecniche, una dichiarazione di equivalenza proveniente da un offerente che non sia qualificato come costruttore.
[1] Direttiva 2014/25/UE relativa all’aggiudicazione di appalti da parte di enti operanti nel settore idrico, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
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IMPORTANTE:Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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Il [testo integrale](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-68/21) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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