(AGENPARL) – ven 07 ottobre 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=16/10/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=10/10/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=16/10/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=10/10/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 10 al 16 ottobre 2022
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Martedì 11 ottobre– h. 9.30
Udienza nella causa [C-700/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-700/21)O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (IT)
(Mandato d’arresto europeo – Rispetto della vita privata e familiare – Motivi di rifiuto facoltativo della consegna – Cittadini di paesi terzi domiciliati o residenti nel territorio dello Stato membro)
La causa in discussione all’udienza odierna davanti alla Grande Sezione della Corte di Giustizia ha ad oggetto il Mandato d’Arresto Europeo e la possibilità di rifiutare la consegna di un cittadino di uno Stato terzo, colpito da mandato, per tutelarne il diritto alla vita privata e familiare .
La Corte d’Appello di Bologna si è occupata della procedura di consegna di un imputato alla Romania; ha accertato che l’interessato, cittadino moldavo, è stabilmente radicato in Italia dal punto di vista familiare e lavorativo.
La legge italiana, però, limita la facoltà di rifiutare la consegna della persona che dimori o risieda in Italia ai soli cittadini italiani e dell’Unione, ad esclusione dei cittadini di Paesi terzi.
La Corte d’Appello di Bologna si è rivolta alla Corte costituzionale italiana, che ha a sua volta adito la Corte di Giustizia per l’interpretazione della decisione-quadro sul Mandato d’Arresto Europeo.
La Corte di Giustizia dovrà chiarire, in una data successiva ancora da stabilire, se sia compatibile con il diritto fondamentale alla vita privata e familiare dell’interessato, riconosciuto dalla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione, una normativa, come quella italiana, che precluda in modo assoluto e automatico di rifiutare la consegna di cittadini di Stati terzi, che dimorino o risiedano sul suo territorio.
[Documenti di riferimento C-700/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-700/21)
Mercoledì 12 ottobre– h. 9.30
Sentenza nella causa [T-502/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-502/19)Corneli / BCE (IT)
(Politica economica e monetaria – Vigilanza sugli enti creditizi -Decisione della Banca centrale europea di porre Banca Carige in amministrazione straordinaria)
Francesca Corneli, azionista di minoranza di Banca Carige SpA, chiede l’annullamento della decisione della BCE del 1 gennaio 2019, che pone Banca Carige SpA in amministrazione straordinaria, nonché della successiva decisione della BCE del 29 marzo 2019, che ne proroga la durata fino al 30 settembre 2019.
La banca aveva accumulato perdite per oltre 1,6 miliardi di euro tra dicembre 2014 e il 1º gennaio 2019, sicchè la BCE era intervenuta a più riprese nel vano intento di risanare l’istituto di credito. Il 1 gennaio 2019 la BCE ha deciso di porre la banca in amministrazione straordinaria, con contestuale scioglimento del consiglio di amministrazione della banca e sostituzione dei vecchi membri con tre amministratori temporanei.
[Documenti di riferimento T-502/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-502/19)
Giovedì 13 ottobre – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-344/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-344/20) S.C.R.L. (Vêtement à connotation religieuse) (FR)
(Parità di trattamento in materia di occupazione – Divieto di discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni – Norma interna di un’impresa privata che vieta l’uso visibile di qualsiasi segno politico, filosofico o religioso)
Una donna di religione musulmana si è vista rifiutare la domanda di tirocinio presso la società S.C.R.L, che gestisce alloggi sociali. Nel corso del colloquio di lavoro, la donna ha dichiarato che si sarebbe rifiutata di togliere il velo per conformarsi alla politica di neutralità promossa nel regolamento interno della S.C.R.L. Nessun copricapo è autorizzato nei locali di S.C.R.L., che si tratti di un berretto, di un velo o di un foulard.
La donna si è rivolta al tribunale del lavoro francofono di Bruxelles lamentando che la mancata conclusione del contratto di tirocinio è fondata sulla fede religiosa, in violazione della legge generale antidiscriminazione.
Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di interpretare i termini «la religione o le convinzioni», contenuti nella direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione. Ha chiesto inoltre alla Corte se il divieto dell’uso del velo, contenuto nel regolamento interno della S.C.R.L,. costituisca una discriminazione diretta fondata sulla religione.
[Documenti di riferimento C-344/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-344/20)
Giovedì 13 ottobre – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-437/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-437/21) Liberty Lines (IT)
((Trasporti – Servizi pubblici di trasporto marittimo rapido di passeggeri – Aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico – Assimilazione al trasporto ferroviario effettuato per via marittima)
La Corte è chiamata a pronunciarsi su una domanda pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano nell’ambito di una controversia tra la Liberty Lines SpA e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all’assegnazione diretta del servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria, nello stretto di Messina, senza aver indetto una gara d’appalto specifica. L’assegnazione è stata attribuita a Bluferries Srl, interamente detenuta dalla Rete Ferroviaria Italiana («RFI»), già concessionaria di questo servizio sulla linea Messina – Villa San Giovanni, ed è stata impugnata dal precedente gestore del servizio Liberty Lines dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Il ricorso di Liberty Lines è stato respinto in primo grado sul presupposto che il diritto dell’Unione consente l’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario effettuato via mare, come quello in questione. La possibilità di qualificare detto servizio come servizio di trasporto ferroviario risulterebbe dall’articolo 47, paragrafo 11 bis, del decreto legge 50/2017.
Il Consiglio di Stato, adito in appello da Liberty Lines, dubita che il servizio di trasporto marittimo in questione possa essere assimilato a un servizio di trasporto ferroviario, poiché Bluferries utilizzava aliscafi, ossia navi sprovviste degli impianti necessari al trasporto di vagoni ferroviari. Il giudice del rinvio chiede, dunque, alla Corte se una disposizione come l’articolo 47, paragrafo 11 bis, del decreto legge 50/2017 sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con principi della libera circolazione dei servizi e della massima apertura della concorrenza nell’ambito dell’aggiudicazione degli appalti pubblici.
[Documenti di riferimento C-437/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-437/21)
Giovedì 13 ottobre – h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-449/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-449/21) Towercast (FR)
(Regolamento (CE) n. 139/2004 – Concentrazioni tra imprese )
La Corte è chiamata a decidere una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Parigi, vertente sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.
Il rinvio è stato presentato nell’ambito di una controversia tra la società di diritto francese Towercast e l’Autorità della concorrenza e il ministero dell’Economia, delle Finanze e del Rilancio in merito ad una decisione di rigetto della denuncia della Towercast per abuso di posizione dominante.
L’Autorità della concorrenza, dopo avere istruito la denuncia della società Towercast relativa a una pratica attuata nel settore della trasmissione terrestre della TNT dalla società TDF, ha ritenuto che la pratica di abuso di posizione dominante del gruppo TDF non fosse dimostrata.
Rilevando l’applicazione eterogenea del regolamento 139/2004 in diversi Stati membri, il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte.
[Documenti di riferimento C-449/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-449/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
» curia.europa.eu
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
[cid:image001.jpg@01D52C0D.E2ED57E0]
[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
[curia.europa.eu](https://www.curia.europa.eu/)
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