
(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Concorrenza: la Commissione adotta una comunicazione più flessibile sull’orientamento informale in materia di antitrust e revoca il quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust in risposta alla pandemia di COVID-19
La Commissione adotta una comunicazione riveduta sull’orientamento informale in materia di antitrust
La Commissione europea ha adottato oggi una comunicazione riveduta sull’orientamento informale che consente alle imprese di chiedere orientamenti informali sull’applicazione delle norme di concorrenza dell’UE a questioni nuove o irrisolte.
La Commissione europea ha adottato oggi una [comunicazione riveduta sull’orientamento informale](https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/aa6057d9-c027-4a24-97e2-2120c13e3003_en) che consente alle imprese di chiedere orientamenti informali sull’applicazione delle norme di concorrenza dell’UE a questioni nuove o irrisolte. La comunicazione riveduta stabilisce condizioni più flessibili e mira ad aumentare la certezza del diritto a vantaggio delle imprese che chiedono orientamenti per valutare la legittimità delle loro azioni ai sensi delle norme di concorrenza dell’UE. Gli orientamenti informali saranno emessi sotto forma di “lettere di orientamento”.
La Commissione ha inoltre deciso oggi di revocare il [quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust in risposta alla pandemia di COVID-19](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0408(04)) alla luce del miglioramento della situazione sanitaria in Europa. Il quadro temporaneo, adottato nell'[aprile 2020](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_618), ha consentito alla Commissione di valutare progetti di cooperazione tra imprese per rispondere a situazioni di emergenza causate dalla pandemia di COVID-19.
Riesame della comunicazione sull’orientamento informale
La [comunicazione sull’orientamento informale del 2004](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427(05)&from=IT) specificava le circostanze in cui la Commissione riteneva opportuno dare orientamenti informali alle imprese sull’applicazione delle norme di concorrenza dell’UE. I rigidi criteri definiti nella comunicazione del 2004 limitavano le circostanze in cui la Commissione poteva fornire orientamenti, motivo per il quale lo strumento non è mai stato utilizzato.
Nel [maggio 2022](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3290) la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a fornire un riscontro sul progetto di testo della comunicazione riveduta sull’orientamento informale, in stretta cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza e nell’ottobre 2022 ha [pubblicato](https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-informal-guidance-notice_en) una relazione di sintesi sui risultati della consultazione.
Il testo riveduto adottato oggi aggiorna i criteri che consentono alla Commissione di fornire orientamenti informali alle imprese in casi che presentano questioni nuove o irrisolte, comprese le crisi o altre emergenze e sarà utile alle imprese che seguono modelli imprenditoriali emergenti e a quelle che si trovano ad affrontare una crisi o altre emergenze.
In particolare, lo strumento riveduto:
– aumenta la flessibilità della Commissione per affrontare una gamma più ampia di questioni nelle lettere di orientamento, consente alla Commissione di tenere conto della pertinenza delle pratiche per il conseguimento delle sue priorità e degli interessi dell’UE e
– amplia la definizione di “nuove” questioni per le quali non sono disponibili “chiarimenti” nel quadro giuridico dell’UE al fine di includere i casi per i quali non vi sono “chiarimenti sufficienti”.
Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust in risposta alla pandemia di COVID-19
Allo stesso tempo, alla luce del miglioramento della situazione sanitaria in Europa e dell’allentamento delle restrizioni, la Commissione ha deciso di revocare il [quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust in risposta alla pandemia di COVID-19](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0408(04)).
Il quadro temporaneo, adottato l’8 aprile 2020, ha stabilito i criteri seguiti dalla Commissione per valutare i progetti di cooperazione volti a porre rimedio alla carenza di approvvigionamenti di prodotti e servizi essenziali durante la pandemia di COVID-19. Ha inoltre introdotto la possibilità per la Commissione di fornire alle imprese assicurazioni di conformità (mediante “lettere di patronage” ad hoc) su progetti di cooperazione specifici e ben definiti coperti dall’ambito di applicazione del quadro temporaneo.
La Commissione ha ritenuto opportuno revocare il quadro temporaneo in quanto, nella fase attuale, non sono più presenti le circostanze eccezionali e le relative sfide che potrebbero determinare la necessità che le imprese cooperino per attenuare gli effetti della crisi.
In caso di deterioramento improvviso e inatteso della situazione sanitaria e di conseguenti interruzioni dell’approvvigionamento di prodotti e servizi essenziali, le imprese possono chiedere orientamenti ai sensi della comunicazione sull’orientamento informale riveduta.
Contesto
Il regolamento (CE) n. 1/2003 ([regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003R0001)) istituisce un sistema di applicazione delle norme antitrust ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”). Il sistema si basa sull’autovalutazione, in quanto le imprese si trovano generalmente nella posizione ideale per valutare la legittimità delle loro azioni. Esse conoscono i fatti più da vicino e hanno a loro disposizione il quadro giuridico per la valutazione, costituito dai regolamenti di esenzione per categoria, dalla prassi decisionale, dalle linee direttrici e comunicazioni della Commissione e dalla giurisprudenza.
D’altro canto, il regolamento (CE) n. 1/2003 consente alla Commissione di fornire un orientamento informale alle imprese nei casi che danno adito ad una reale incertezza circa l’applicazione delle norme antitrust.
Su questa base, nel 2004 la Commissione ha adottato la comunicazione sull’orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 101 e 102 del TFUE, sollevate da casi individuali. Scopo della comunicazione era specificare le circostanze in cui la Commissione avrebbe preso in considerazione la possibilità di fornire un orientamento informale alle imprese.