
(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=09/10/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=03/10/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=09/10/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=03/10/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 03 al 09 ottobre 2022
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Giovedì 6 ottobre– h. 9.30
Sentenza nella causa [C-250/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-250/21) – O. Fundusz lnwestycyjny Zamkni?ty reprezentowany przez O (PL)
(IVA – Concessione e negoziazione di crediti – Contratto di sottopartecipazione)
Dopo aver preso in considerazione la conclusione di contratti di sottocapitalizzazione con banche o fondi di investimento, O. Fundusz Inwestycyjny Zamkni?ty reprezentowany przez O («fondo d’investimento O») ha presentato al ministro delle finanze polacco una domanda di rescrittura fiscale per sapere se le prestazioni che doveva fornire in qualità di sub-partecipante potessero beneficiare di un’esenzione dall’IVA.Non condividendo l’opinione del ministro delle finanze, secondo cui le operazioni del sub-partecipante dovevano essere soggette al tasso di base del 23 %, il fondo d’investimento O ha presentato un ricorso contro il ruling fiscale. Nell’ambito di tale contenzioso, la Corte suprema amministrativa chiede alla Corte se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b) della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione per le operazioni riguardanti la concessione di crediti, la negoziazione di crediti o la gestione di crediti sia applicabile al contratto di subpartecipazione, oggetto del procedimento principale.
[Documenti di riferimento C-250/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-250/21)
Giovedì 6 ottobre – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-436/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-436/21) flightright (Transport aérien de Stuttgart à Kansas City) (DE)
(Trasporti aerei – Compensazione dei passeggeri aerei in caso di ritardo significativo di un volo – Volo con coincidenze – Prenotazione unica)
Una passeggera ha acquistato tramite un’agenzia di viaggi un biglietto aereo elettronico per un viaggio da Stoccarda (Germania) a Kansas City (Stati Uniti) composto da tre voli. Il primo volo da Stoccarda a Zurigo (Svizzera) era operato da Swiss International Air Lines, mentre i due voli da Zurigo a Philadelphia (USA) e da Philadelphia a Kansas City erano operati da American Airlines. Il numero del biglietto elettronico era indicato sulle carte d’imbarco relative a tutti i voli, cosiccome unico era il numero di prenotazione. Il volo da Filadelfia a Kansas City ha subito un ritardo di oltre quattro ore all’arrivo.
Dinanzi ai giudici tedeschi, flightright, una società di assistenza giuridica ai passeggeri aerei alla quale sono stati ceduti i diritti derivanti da tale ritardo, chiede ad American Airlines il pagamento di un risarcimento di 600 euro a norma del regolamento 261/2004 relativo all’indennizzo e all’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo significativo di un volo.
I giudici tedeschi chiedono alla Corte di precisare la nozione di “volo con coincidenze”.
[Documenti di riferimento C-436/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-436/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
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