
(AGENPARL) – ven 23 settembre 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=02/10/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=26/09/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=02/10/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=26/09/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 26 settembre al 2 ottobre 2022
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Martedì 27 settembre – h. 9.30
Udienza di discussione nella causa [C-699/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-699/21) E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie (CS)
(Mandato d’arresto europeo – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile)
La causa in discussione all’udienza odierna davanti alla Grande Sezione della Corte di Giustizia ha ad oggetto il mandato d’arresto europeo e la possibilità di rifiutare la consegna della persona, colpita dal mandato, per tutelarne il diritto alla salute.
La Corte d’Appello di Milano si è occupata della procedura di consegna di un imputato alla Croazia; ha accertato che l’interessato è affetto da importanti disturbi psichiatrici cronici, che richiedono la prosecuzione della terapia in corso e che comportano un forte rischio di suicidio connesso all’incarcerazione.
Non essendo però prevista, in questo caso, la possibilità di rifiutare la consegna, la Corte d’Appello di Milano si è rivolta alla Corte costituzionale italiana, che ha a sua volta adito la Corte di Giustizia per l’interpretazione della decisione-quadro sul mandato d’arresto europeo.
La Corte di Giustizia dovrà chiarire, in una data successiva ancora da stabilire, se il Giudice chiamato a dare esecuzione al mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona affetta da importanti patologie croniche, dalla durata indeterminata, debba richiedere all’autorità che ha emesso il mandato le informazioni necessarie per escludere il rischio di grave pregiudizio per la salute in caso di consegna. E se, in mancanza di assicurazioni ragionevoli, sia tenuta a rifiutare la consegna.
[Documenti di riferimento C-699/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-699/21)
Mercoledì 28 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa [T-174/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-174/21) Agrofert / Parlamento (CS)
(Accesso ai documenti – inchiesta contro il primo ministro della Repubblica ceca per abuso dei fondi europei e potenziali conflitti di interesse)
Agrofert a.s. è una holding ceca che controlla oltre 230 società attive in vari settori dell’economia. È stata inizialmente costituita da Andrej Babiš, primo ministro della Repubblica ceca dal 2017 al 2021. In una risoluzione del Parlamento sulla riapertura dell’inchiesta contro il primo ministro ceco per abuso dei fondi europei e potenziali conflitti di interesse, si affermava che il gruppo Agrofert ha continuato ad essere controllato da Babiš anche dopo la sua nomina a primo ministro. Considerando tale affermazione inesatta, Agrofert ha presentato domanda di accesso a diversi documenti. La domanda è stata parzialmente rigettata in ordine a due documenti a fini di protezione degli obiettivi delle attività di ispezione svolte. Agrofert ha presentato al Tribunale dell’Unione domanda di annullamento del diniego all’accesso.
[Documenti di riferimento T-174/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-174/21)
Giovedì 29 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-597/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-597/20) LOT (HU)
(Trasporti aerei – Compensazione e assistenza ai passeggeri – Organismi nazionali responsabili dell’applicazione del diritto dell’Unione – Possibilità per tale autorità di adottare misure coercitive)
A seguito di un ritardo superiore a tre ore del volo in partenza da New York e a destinazione di Budapest, alcuni passeggeri si sono rivolti all’autorità ungherese incaricata dell’applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei perché ordinasse a LOT, il vettore aereo interessato, il pagamento dell’indennizzo previsto dal regolamento. L’autorità ha ordinato a LOT di pagare un indennizzo di 600 euro a ciascun passeggero interessato. Detta decisione è stata impugnata da LOT innanzi alla corte di Budapest-Capitale sul presupposto che soltanto il giudice nazionale ha il potere di imporre l’indennizzo.La corte di Budapest-capitale chiede alla Corte di giustizia se, dinanzi a un reclamo individuale di un passeggero, un organismo nazionale incaricato dell’applicazione del regolamento possa imporre a un vettore aereo il pagamento di un risarcimento per la violazione di quest’ultimo.
[Documenti di riferimento C-597/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-597/20)
Giovedì 29 settembre – h. 9.30
Conclusioni nelle cause riunite [C-649/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-649/20) P Spagna / Commissione (ES) – [C-658/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-658/20) Lico Leasing e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión / Commissione (ES) – [C-662/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-662/20) Caixabank e.a. / Commissione (ES)
(Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalle autorità spagnole a favore di taluni gruppi di interesse economico e dei loro investitori)
Con decisione del luglio 2013, la Commissione europea ha accertato che il regime spagnolo di leasing fiscale, applicabile alle compagnie marittime per l’acquisto di navi costruite da cantieri navali spagnoli con sconti del 20% o 30%, costituiva un aiuto di Stato sotto forma di vantaggio fiscale selettivo; essa ha conseguentemente ordinato alle autorità nazionali di recuperare dai beneficiari le somme illegittimamente risparmiate.
La decisione della Commissione è stata impugnata da alcune società innanzi al Tribunale dell’Unione, che ha accolto il ricorso; con successiva sentenza, emessa a seguito di rinvio per nuovo esame da parte della Corte di Giustizia, il Tribunale ha rigettato i ricorsi delle società. La Corte è ora chiamata a decidere l’impugnazione avverso tale ultima sentenza, su richiesta della Spagna e di alcune società finanziarie.
[Documenti di riferimento C-649/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-649/20)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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