
(AGENPARL) – ven 29 luglio 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=07/08/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=01/08/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=07/08/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=01/08/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
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Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
1 agosto 2022
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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1 agosto 2022
Sentenza nella causa [C-184/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-184/20) Vyriausioji tarnybin?s etikos komisija (LT)
(Protezione e trattamento dei dati personali – Esecuzione di una missione di interesse pubblico – Obbligo di rendere pubblici i dati)
OT è il dirigente di un’organizzazione non governativa lituana impegnata nella protezione dell’ambiente, che beneficia di un finanziamento proveniente dai fondi strutturali dell’Unione. Egli ha omesso di presentare una dichiarazione di interessi privati all’Alta Commissione per la prevenzione dei conflitti di interesse nel servizio pubblico (Lituania) e quest’ultima ha rilevato tale inadempienza. OT ha perciò presentato un ricorso contro la decisione dell’Alta Commissione dinanzi al giudice regionale amministrativo lituano.
Tale giudice ha sottoposto alla Corte la questione della compatibilità della normativa lituana con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto tale regime prevede la pubblicazione online di una parte del contenuto delle dichiarazioni di interessi privati dei dirigenti degli istituti che percepiscono fondi pubblici. Inoltre, essa ha chiesto alla Corte di precisare se la pubblicazione on line del contenuto di una dichiarazione di interessi privati suscettibile di divulgare indirettamente «dati sensibili» costituisce un trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi del GDPR.
La Corte è chiamata a decidere, riunita in Grande sezione.
[Documenti di riferimento C-184/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-184/20)
Sentenza nella causa [C-411/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-411/20) Familienkasse Niedersachsen-Bremen (DE)
(Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione delle persone – Sicurezza sociale – Parità di trattamento – Prestazioni familiari – Normativa nazionale che esclude i cittadini di altri Stati membri economicamente inattivi durante i primi tre mesi del loro soggiorno)
Una cittadina dell’Unione, originaria di uno Stato membro diverso dalla Germania, si è vista rifiutare la domanda di assegni familiari per i tre figli per i primi tre mesi successivi allo stabilimento della loro residenza in Germania. Secondo la cassa assegni familiari, la richiedente non soddisfaceva le condizioni introdotte in Germania nel luglio 2019 per poter beneficiare, in qualità di cittadina dell’Unione, di tali assegni durante i primi tre mesi, e cioè non aver percepito «redditi nazionali» durante tale periodo. Con questo requisito, il legislatore tedesco ha cercato di evitare un afflusso di cittadini di altri Stati membri, tale da generare un onere irragionevole per il sistema tedesco di assicurazione sociale. Il requisito non si applica invece ai cittadini tedeschi che ritornano da un soggiorno in un altro Stato membro. La donna ha impugnato il rigetto dinanzi a un giudice tedesco. Questi ha chiesto alla Corte di giustizia se tale disparità di trattamento sia compatibile con il diritto dell’Unione.
La Corte è chiamata a decidere, riunita in Grande sezione.
[Documenti di riferimento C-411/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-411/20)
Sentenza nella causa [C-720/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-720/20) Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’État d’accueil) (DE)
(Domanda d’asilo di un minore – Genitori riconosciuti come rifugiati in un altro Stato membro – Rischio di mancata presa in carico effettiva del minore)
Una minorenne russa nata in Germania contesta, dinanzi a un giudice tedesco, la decisione con cui le autorità tedesche hanno dichiarato irricevibile la sua domanda di protezione internazionale. Tale rifiuto è stato motivato dal fatto che i suoi genitori e i suoi fratelli e sorelle avevano già ottenuto, prima della sua nascita e dell’arrivo della famiglia in Germania, protezione internazionale in Polonia. Secondo il regolamento Dublino III, spetterebbe alla Polonia la decisione anche di tale domanda.
Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito. La Corte deciderà, riunita in Grande sezione.
[Documenti di riferimento C-720/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-720/20)
Sentenza nelle cause riunite [C-273/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/20) Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié) (DE) – [C-355/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-355/20) Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié) (DE) e sentenza [C-279/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-279/20) Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur) (DE)
(Frontiere, asilo e immigrazione – Ricongiungimento familiare dei rifugiati – Minore non accompagnato)
SW e BL e BC, cittadini siriani, hanno chiesto il rilascio di un visto nazionale per il ricongiungimento familiare con i rispettivi figli che hanno ottenuto lo status di rifugiato in Germania. XC, anch’essa cittadina siriana, ha chiesto il rilascio di un visto nazionale per il ricongiungimento familiare con il padre, che ha ottenuto lo status di rifugiato in Germania. Le loro richieste sono state respinte in quanto i figli di SW, BL e BC, nonché XC, erano nel frattempo diventati maggiorenni.
Un tribunale amministrativo tedesco ha ingiunto alla Germania di rilasciare, rispettivamente a SW, BL e BC, nonché a XC, visti nazionali per il ricongiungimento familiare in base alla giurisprudenza della Corte, dovevano essere considerati minori.
La Germania ha presentato ricorso avverso tali sentenze dinanzi alla Corte amministrativa federale, la quale ha sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
Documenti di riferimento [C-273/20 e C-355/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/20), [C-279/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-279/20)
Sentenza nella causa [C-501/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-501/20) MPA (Résidence habituelle – État tiers) (ES)
(Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – coppia ispano-portoghese di agenti dell’Unione residenti a Lomé, Togo)
Due agenti contrattuali della Commissione europea, precedentemente residenti in Guinea-Bissau, si sono trasferiti in Togo con i loro figli minorenni nel 2015. La madre, cittadina spagnola, e il padre, cittadino portoghese, sono stati assegnati alla delegazione dell’Unione europea in loco. I bambini, nati in Spagna, possiedono la doppia cittadinanza spagnola e portoghese. Dalla separazione della coppia nel 2018, la madre e i figli continuano a risiedere nella casa coniugale in Togo e il padre risiede in un hotel nello stesso stato.
Nel 2019 la madre ha presentato una domanda di divorzio dinanzi a un giudice spagnolo, corredata, tra l’altro, di domande riguardanti la custodia dei figli e le responsabilità genitoriali, nonché gli alimenti per i figli. Il giudice si è tuttavia dichiarato territorialmente incompetente in quanto le parti non avevano la residenza abituale in Spagna.
Adita in appello dalla madre, l’Audiencia Provincial de Barcelona (corte provinciale di Barcellona, Spagna) ha deciso di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali relative alla competenza dei giudici spagnoli, in considerazione della situazione particolare dei coniugi e dei loro figli.
[Documenti di riferimento C-501/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-501/20)
Sentenza nelle cause riunite [C-14/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-14/21) Sea Watch (IT) – [C-15/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-15/21) Sea Watch (IT)
(Direttiva 2009/16/CE – Sea Watch – controllo da parte dello Stato di approdo)
Sea Watch è un’organizzazione umanitaria che esercita attività di ricerca e salvataggio nel mar Mediterraneo a mezzo di navi di sua proprietà, battenti bandiera tedesca e catalogate come navi da carico.
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974. Esse mirano a chiarire se la direttiva 2009/16/CE si applichi anche alle navi destinate al salvataggio in mare, nonché a delineare la portata dei poteri di controllo dello Stato di approdo.
Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono contrapposta Sea Watch alle Autorità italiane, tra le quali le due capitanerie di porto che nell’estate del 2020 hanno adottato due provvedimenti di fermo a carico delle navi Sea Watch 4 e Sea Watch 3 in quanto avevano raccolto a bordo un numero di persone largamente superiore a quello autorizzato. Le ispezioni avevano peraltro rilevato un certo numero di mancanze tecniche ed operazionali, ritenute manifestamente pericolose per la sicurezza, la salute e l’ambiente.
La Corte si pronuncerà, riunita in Grande sezione.
[Documenti di riferimento C-14/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-14/21)
Sentenza nella causa [C-19/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-19/21) Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise en charge d’un mineur égyptien non accompagné) (NL)
(Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Dublino III – Mezzi di ricorso)
Nel 2019 I, cittadino egiziano, ha chiesto protezione internazionale in Grecia quando era ancora minorenne. Nella sua domanda ha espresso il desiderio di riunirsi con S, suo zio, anch’egli cittadino egiziano, che soggiornava regolarmente nei Paesi Bassi e che aveva dato il suo assenso al riguardo. Nel 2020 le autorità greche hanno chiesto alle autorità dei Paesi Bassi di farsi carico di I, in conformità a quanto previsto dal regolamento Dublino III. Il segretario di Stato olandese ha tuttavia respinto la richiesta, in quanto non era possibile stabilire l’identità di I e, di conseguenza, il presunto legame di parentela con S.
I e S hanno presentato a loro volta un reclamo al segretario di Stato contro il rifiuto di presa in carico. Il segretario di Stato lo ha respinto perché manifestamente irricevibile in quanto il regolamento Dublino III non prevede la possibilità per i richiedenti protezione internazionale di impugnare la decisione di rigetto.
I e S hanno allora adito il tribunale dell’Aia, con sede ad Haarlem, Paesi Bassi, il quale ha sottoposto alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia per sapere se le persone interessate dispongono, ciascuna, del diritto di proporre un ricorso giurisdizionale.
La Corte si pronuncerà, riunita in Grande sezione.
[Documenti di riferimento C-19/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-19/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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