(AGENPARL) – STRASBURGO ven 01 luglio 2022
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO |
sull’Unione bancaria – relazione annuale 2021
Il Parlamento europeo,
– visti l’articolo 114, l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sull’Unione bancaria – relazione annuale 2020[1],
– visto il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione del Parlamento del 7 ottobre 2021 sull’Unione bancaria – relazione annuale 2020,
– visto il documento della Banca centrale europea (BCE) dal titolo “Feedback on the input provided by the European Parliament as part of its Resolution on Banking Union – Annual Report 2020” (Risposte ai contributi forniti dal Parlamento europeo nell’ambito della sua risoluzione sull’Unione bancaria – Relazione annuale 2020)[2],
– vista la relazione annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2020, presentata il 23 marzo 2021[3],
– viste le priorità di vigilanza della BCE per il periodo 2022-2024, pubblicate il 7 dicembre 2021[4],
– vista la risposta del Comitato di risoluzione unico (SRB) alla risoluzione del Parlamento del 7 ottobre 2021 sull’Unione bancaria – relazione annuale 2020,
– vista la sua risoluzione dell’8 ottobre 2020 sulla finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività – sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari[5],
– vista la sua risoluzione dell’8 ottobre 2020 sull’ulteriore sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali: migliorare l’accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali[6],
– vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 intitolata “Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa”,
– visto il pacchetto della Commissione per il settore bancario del 27 ottobre 2021[7],
– vista la consultazione mirata della Commissione sul miglioramento del quadro macroprudenziale dell’UE per il settore bancario, che ha avuto inizio il 30 novembre 2021[8],
– visto il pacchetto legislativo della Commissione del 20 luglio 2021 in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo[9],
– vista la relazione della BCE sulla stabilità finanziaria del novembre 2021[10],
– visto lo studio dal titolo “The digital euro: policy implications and perspective” (Euro digitale: implicazioni e prospettive politiche), richiesto dalla commissione per i problemi economici e monetari e pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne nel gennaio 2022[11],
– vista la relazione della BCE del 2 ottobre 2020 sull’euro digitale[12],
– visto il rapporto della BCE dal titolo “Digital Euro Experimentation scope and key learnings” (Portata delle sperimentazioni connesse all’euro digitale e principali insegnamenti)[13],
– visto il memorandum d’intesa tra la BCE e le autorità del Regno Unito, entrato in vigore il 1º gennaio 2021[14],
– visto il documento del gruppo BCE/Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) sul monitoraggio del rischio climatico del luglio 2021, dal titolo “Climate-related risk and financial stability” (Rischio connesso al clima e stabilità finanziaria)[15],
– vista la prova di stress per il rischio climatico effettuata dalla BCE per l’intera economia nel settembre 2021[16],
– vista l’analisi mirata dei modelli interni della BCE, pubblicata nell’aprile 2021,
– vista la relazione della BCE del novembre 2021 dal titolo “The state of climate and environmental risk management in the banking sector: Report on the supervisory review of banks’ approaches to manage climate and environmental risks” (Lo stato della gestione del rischio climatico e ambientale nel settore bancario: relazione sulla revisione prudenziale degli approcci delle banche alla gestione dei rischi climatici e ambientali)[17],
– visti l’accordo di Parigi e il patto per il clima di Glasgow, adottati nell’ambito della Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
– vista la relazione annuale 2020 dell’SRB, pubblicata il 30 giugno 2021[18],
– visti il programma di lavoro pluriennale dell’SRB per il periodo 2021-2023 e il suo programma di lavoro per il 2021[19],
– visto il programma di lavoro dell’SRB per il 2022[20],
– vista la relazione dell’Autorità bancaria europea (ABE) del 24 novembre 2021 dal titolo “IFRS 9 Implementation by EU institutions – monitoring report” (Attuazione dell’IFRS 9 da parte delle istituzioni dell’UE – Relazione di monitoraggio)[21],
– vista la raccomandazione della BCE del 15 dicembre 2020 sulla distribuzione dei dividendi durante la pandemia di COVID-19[22],
– vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2020 dal titolo “Far fronte ai crediti deteriorati all’indomani della pandemia di COVID-19” (COM(2020)0822),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull’equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell’Unione europea[23],
– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla promozione del ruolo internazionale dell’euro[24],
– vista la relazione di monitoraggio dell’SRB sugli indicatori di riduzione del rischio del novembre 2021,
– vista la lettera di risposta della BCE ai suggerimenti formulati dal Parlamento nell’ambito della sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sull’Unione bancaria – relazione annuale 2020,
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),
– vista la seconda relazione di valutazione congiunta dei rischi elaborata dalle Autorità europee di vigilanza (AEV) nel settembre 2021,
– vista la relazione annuale dell’ABE dal titolo “Risk Assessment of the European Banking System – December 2021” (Valutazione dei rischi del sistema bancario europeo – dicembre 2021)[25],
– visto lo studio dell’ABE del 16 dicembre 2021 dal titolo “Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML / CFT supervisors and financial intelligence units under Directive 2013/36/EU” (Orientamenti sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria a norma della direttiva 2013/36/UE)[26],
– visto il documento del CERS dal titolo “Monitoring the financial stability implications of COVID-19 support measures” (Monitoraggio delle implicazioni delle misure di sostegno relative alla COVID-19 sulla stabilità finanziaria), elaborato sulla base delle note redatte durante le riunioni del consiglio generale del CERS del 25 marzo e del 24 giugno 2021[27],
– vista la relazione del CERS dal titolo “Report of the Expert Group on Macroprudential Stance – Phase II (implementation)” (Relazione del gruppo di esperti sulla vigilanza macroprudenziale – Fase II (attuazione)), del dicembre 2021[28],
– vista la relazione finale del Consiglio per la stabilità finanziaria del 1º aprile 2021 dal titolo “Evaluation of the Effects of Too-Big-To-Fail Reforms” (Valutazione degli effetti delle riforme della nozione di istituti “troppo grandi per fallire”)[29],
– vista l’analisi approfondita dell’ottobre 2021, effettuata per conto della commissione per i problemi economici e monetari, dal titolo “Don’t let up. The EU needs to maintain high standards for its banking sector as the European economy emerges from the Covid-19 pandemic” (Non mollare. L’UE ha bisogno di mantenere norme rigorose per il suo settore bancario mentre l’economia europea si riprende dalla pandemia di COVID-19)[30],
– vista l’analisi dell’unità Assistenza alla governance economica (EGOV) della Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo dell’ottobre 2021, dal titolo “Preventing money laundering in the banking sector – reinforcing the supervisory and regulatory framework” (Prevenire il riciclaggio di denaro nel settore bancario – Rafforzare il quadro normativo e di vigilanza)[31],
– vista l’analisi approfondita dell’ottobre 2021, effettuata per conto della commissione per i problemi economici e monetari, dal titolo “Did the pandemic lead to structural changes in the banking sector?” (La pandemia ha prodotto cambiamenti strutturali del settore bancario?)[32],
– vista l’analisi dell’unità Assistenza alla governance economica (EGOV) della Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo dell’ottobre 2021, dal titolo “Impediments to resolvability – what is the status quo?” (Impedimenti alla possibilità di risoluzione – Qual è la situazione attuale?)[33],
– visto lo studio dell’EGOV dell’ottobre 2021 dal titolo “Review of the crisis management and deposit insurance framework – Summary of some related issues” (Riesame del quadro di gestione delle crisi e di assicurazione dei depositi – Sintesi di alcune questioni correlate)[34],
– visto l’articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0186/2022),
A. considerando che l’Unione bancaria è attualmente costituita dal meccanismo di vigilanza unico (SSM) e dal meccanismo di risoluzione unico (SRM) ed è fondata sul codice unico, il quale assicura il pieno allineamento fra i membri dell’Unione bancaria per quanto concerne la vigilanza delle attività bancarie e la gestione delle crisi bancarie e dei fallimenti bancari ed è parte integrante della stabilità finanziaria dell’Unione; che, sebbene la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi[35] (direttiva SGD) stabilisca norme minime rigorose nel settore della protezione dei depositi, l’Unione bancaria non è ancora completata poiché non è ancora stato istituito il terzo pilastro, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS);
B. considerando che un’Unione economica e monetaria (UEM) più stabile, competitiva e convergente richiede un’Unione bancaria solida e un’Unione dei mercati dei capitali più sviluppata e sicura; che i due progetti sono interconnessi e che lo sviluppo dell’uno deve necessariamente portare al progresso e all’avanzamento dell’altro; che sia l’Unione bancaria che l’Unione dei mercati dei capitali sono indispensabili per rafforzare l’economia dell’Unione all’indomani della pandemia di COVID-19;
C. considerando che il sostegno al Fondo di risoluzione unico (SRF) sarà introdotto entro il 2022, ovvero due anni prima della data prevista in precedenza;
D. considerando che l’Unione bancaria è aperta a tutti gli Stati membri dell’UE; che la Bulgaria e la Croazia hanno aderito al meccanismo europeo di cambio (ERM II) e sono così entrate nell’Unione bancaria;
E. considerando che l’aggressione russa contro l’Ucraina e le sue conseguenze economiche avranno un impatto sia diretto che indiretto sul settore bancario dell’Unione; che al momento è difficile misurare la portata e l’entità di tale impatto; che le banche dell’UE svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l’attuazione e il rispetto delle sanzioni imposte dall’UE nei confronti della Russia in risposta all’invasione;
F. considerando che la risposta del settore bancario dell’UE alla crisi innescata dalla pandemia ha dimostrato la resilienza acquisita dal settore grazie alla revisione normativa attuata a seguito della crisi finanziaria mondiale e agevolata dal codice unico, nonché dal coordinamento della vigilanza nell’ambito dell’Unione bancaria; che un sostegno significativo al settore bancario è giunto anche da misure straordinarie e necessarie di sostegno delle politiche pubbliche e da pratiche di conservazione del capitale; che il dato aggregato dell’incidenza dei crediti deteriorati è ulteriormente diminuito, attestandosi al 2,17 % nel terzo trimestre del 2021, sebbene in alcuni Stati membri il volume assoluto dei crediti deteriorati rimanga elevato;
G. considerando che il sostegno tempestivo e mirato fornito durante la pandemia di COVID-19 ha permesso alle banche di continuare a concedere prestiti all’economia, tutelando posti di lavoro e imprese e contribuendo alla crescita economica; che tali misure hanno rappresentato un valido strumento iniziale per affrontare la crisi; che esiste la prospettiva di eliminare gradualmente le misure di sostegno, a favore di strumenti di ripresa per l’economia nel suo insieme; che vi è l’esigenza di ridurre i rischi sistemici tuttora esistenti posti dalle interconnessioni e dalla complessità del sistema bancario dell’Unione, che sono alla base del problema degli istituti “troppo grandi per fallire”;
H. considerando che il meccanismo di vigilanza bancaria della BCE ha dichiarato che consentirà alle banche di operare al di sotto del livello stabilito dai suoi orientamenti del secondo pilastro (P2G) e del requisito combinato di riserva di capitale almeno fino alla fine del 2022, senza attivare automaticamente azioni di vigilanza; che lo scopo di tale decisione è quello di garantire che le banche possano continuare a erogare prestiti all’economia reale;
I. considerando che, mentre riemerge dalla pandemia di COVID-19, l’Unione deve continuare a mantenere norme rigorose, in particolare per quanto concerne i requisiti patrimoniali e le pratiche di gestione dei rischi, in modo da garantire la resilienza del settore in futuro;
J. considerando che, nonostante l’elevata resilienza del settore bancario durante la crisi della COVID-19, vi è il rischio che il settore possa essere esposto a vulnerabilità, in particolare in relazione alla qualità degli attivi, ad esempio i crediti deteriorati, nel momento in cui le misure di sostegno temporanee saranno gradualmente eliminate, il che richiederà una gestione e un monitoraggio rigorosi;
K. considerando che l’Unione bancaria dovrebbe contribuire ad affrontare il legame banca-emittente sovrano, che continua a esistere; che il livello di esposizioni sovrane è aumentato in diverse banche; che il trattamento prudenziale del debito sovrano dovrebbe essere coerente con le norme internazionali;
L. considerando che il ruolo del settore bancario e dei mercati finanziari è fondamentale per la ripresa e la transizione verso un’economia neutra in termini di emissioni di carbonio e digitalizzata, in particolare attraverso l’erogazione di finanziamenti chiave per promuovere gli investimenti (in particolare a favore delle PMI); che tale sfida richiederà un settore bancario forte, stabile, resiliente e ben capitalizzato, unitamente a mercati dei capitali integrati;
M. considerando che nella valutazione della sostenibilità dei bilanci delle banche si dovrebbe tenere conto della transizione verso un’economia neutra in termini di emissioni di carbonio, in quanto rappresenta una fonte di rischio che potrebbe incidere negativamente sugli investimenti in vari settori e regioni; che è necessario procedere a un’ulteriore valutazione di tali rischi potenziali e utilizzare strumenti lungimiranti di gestione dei rischi in grado di tenere conto dei rischi climatici e ambientali a lungo termine;
N. considerando le grandi potenzialità presenti nella digitalizzazione della finanza, che ha determinato importanti progressi tecnologici nel settore bancario dell’UE grazie a una maggiore efficienza nella fornitura di servizi bancari e a un maggiore interesse per l’innovazione; che la digitalizzazione della finanza pone anche alcune sfide per il settore bancario dell’UE legate ai rischi per la sicurezza informatica, alla riservatezza dei dati, ai rischi di riciclaggio e alla protezione dei consumatori; che il settore bancario dell’UE deve accrescere la propria resilienza informatica per garantire che i sistemi TIC siano in grado di contrastare diversi tipi di minaccia alla sicurezza informatica; che la digitalizzazione della finanza avrà un impatto significativo sui servizi bancari forniti in presenza e sulla disponibilità dei servizi bancari nelle zone rurali;
O. considerando le sfide derivanti dalle cripto-attività e dalle cripto-valute, che sono fenomeni complessi che richiedono risposte politiche solide equilibrando l’incentivo all’innovazione e la protezione degli investitori e dei consumatori; che le banche hanno una responsabilità sempre maggiore in questo settore; che occorre tenere conto dell’impatto ambientale delle esigenze dell’attività di cripto-mining, nonché della minaccia per la sicurezza rappresentata dall’anonimato dei cripto-portafogli;
P. considerando che, date le restanti lacune nel quadro antiriciclaggio dell’UE, è necessario procedere al rafforzamento, all’armonizzazione e a un’efficace vigilanza e applicazione delle norme antiriciclaggio, il che è necessario per tutelare l’integrità del sistema finanziario dell’UE e per proteggere dalle minacce provenienti da paesi terzi ad alto rischio; che esistono ancora importanti differenze tra l’approccio delle autorità nazionali dell’UE riguardo alla vigilanza antiriciclaggio/al contrasto del finanziamento del terrorismo e l’applicazione della legislazione antiriciclaggio dell’UE;
Q. considerando che l’UE e il Regno Unito si sono attualmente impegnati a proseguire la cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e che tale approccio collaborativo dovrebbe sostenere le relazioni a lungo termine tra l’UE e il Regno Unito; che la Commissione estenderà il permesso temporaneo che consente alle banche dell’UE e ai gestori dei fondi di utilizzare le stanze di compensazione del Regno Unito;
R. considerando che i consumatori, gli investitori e tutti i depositanti dovrebbero essere adeguatamente tutelati nell’Unione bancaria e dovrebbero essere bene informati in merito a tutte le decisioni che li riguardano; che anche la tutela dei consumatori e degli investitori riveste un’importanza fondamentale nell’approfondimento dell’Unione dei mercati dei capitali; che il diritto dell’UE offre a tutti i consumatori che risiedono nell’UE un livello di base comune di tutela; che le norme nazionali che attuano le prescrizioni dell’UE in materia di protezione dei consumatori variano all’interno dell’Unione bancaria e che è pertanto necessario armonizzare e migliorare la protezione dei consumatori in tutta l’UE; che l’Unione bancaria non dispone ancora di strumenti efficaci per far fronte ai problemi che i consumatori si trovano ad affrontare, quali la complessità artificiale, le pratiche commerciali sleali e l’esclusione di gruppi vulnerabili dall’utilizzo dei servizi di base;
S. considerando che uno dei principali obiettivi dell’Unione bancaria è che i contribuenti non debbano sostenere i costi delle azioni correttive in caso di fallimento di una banca;
T. considerando che il quadro per la gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi dovrebbe garantire un approccio coerente ed efficiente per tutte le banche, indipendentemente dalle dimensioni o dal modello commerciale, nonché contribuire a mantenere la stabilità finanziaria, a ridurre al minimo l’utilizzo del denaro dei contribuenti e a garantire condizioni di parità in tutta l’UE, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà;
Considerazioni generali
1. ricorda che l’Unione bancaria, che armonizza la responsabilità per la vigilanza e la risoluzione delle banche nella zona euro e impone alle banche di tutto il sistema bancario dell’UE di svolgere attività conformemente allo stesso corpus di norme, è un elemento essenziale per il completamento dell’Unione economica e monetaria e del mercato interno; osserva che i primi due pilastri dell’Unione bancaria – il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico – sono ormai in atto e pienamente operativi; osserva, tuttavia, che non è ancora stato istituito un sistema comune di assicurazione dei depositi (EDIS);
2. ricorda che l’obiettivo fondamentale dell’Unione bancaria è la sicurezza e la stabilità del sistema bancario nella zona euro e nell’UE in generale, evitando i salvataggi di banche a spese dei contribuenti; ricorda che dalla crisi finanziaria del 2008 sono stati compiuti progressi significativi attraverso l’istituzione del meccanismo di vigilanza unico e del meccanismo di risoluzione unico: le banche europee si trovano ora in una posizione più forte per resistere agli shock finanziari e sono in atto meccanismi di risoluzione per garantire che le banche in dissesto possano essere liquidate senza ricorrere al denaro dei contribuenti; sostiene gli sforzi volti a rafforzare e completare l’Unione bancaria e sottolinea che i progressi nei sui vari ambiti dovrebbero procedere in parallelo; sottolinea che il notevole lavoro svolto per creare un’Unione bancaria ha contribuito a una maggiore fiducia nel settore bancario dell’UE e ha rafforzato la sua resilienza e competitività, e che, di conseguenza, durante la pandemia di COVID-19, le banche dell’UE sono state in una condizione di solidità e di migliore capitalizzazione nonché in grado di svolgere un ruolo fondamentale nel garantire l’accesso ai finanziamenti;
3. rammenta che tutti gli Stati membri della zona euro fanno parte dell’Unione bancaria e che l’adesione è possibile anche per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro; ritiene che l’Unione bancaria dovrebbe essere costruita in modo trasparente, coerente e solido, anche per gli Stati membri al di fuori della zona euro; sottolinea che anche gli Stati membri che non appartengono all’Unione bancaria sono vincolati dal corpus unico di norme, redatto a seguito del processo di armonizzazione e integrazione del sistema bancario dell’UE, e che i loro sistemi bancari sono di fatto strettamente legati all’Unione bancaria; plaude all’adesione della Bulgaria e della Croazia all’Unione bancaria e all’inclusione del lev bulgaro e della kuna croata nell’ERM II; riconosce che la partecipazione all’Unione bancaria richiede il rispetto delle norme e della legislazione dell’UE;
4. esprime profonda preoccupazione per l’invasione russa dell’Ucraina e per le sue conseguenze economiche per l’economia europea; sottolinea che gli effetti diretti e indiretti di questa guerra avranno un impatto sull’economia dell’UE che è attualmente difficile da quantificare e potrebbero comportare potenziali rischi per la stabilità del settore bancario dell’UE; invita pertanto la BCE, le AEV e le autorità nazionali competenti a monitorare attentamente l’impatto della guerra sul settore bancario dell’UE;
5. osserva che il settore bancario ha dimostrato di possedere un livello relativamente elevato di resilienza alla crisi della COVID-19 e ha svolto un ruolo importante nel minimizzarne l’impatto della pandemia sull’economia; sottolinea che tale resilienza è il risultato delle riforme normative adottate sulla scia della precedente crisi finanziaria globale; evidenzia inoltre il ruolo delle misure temporanee, comprese quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013[36] (soluzione rapida del CRR), che hanno consentito alle banche di continuare a erogare prestiti alle famiglie e alle imprese, e il ruolo del capitale aggiuntivo fornito dalla BCE; sottolinea che le riforme normative dopo la crisi finanziaria del 2008 dovrebbero essere protette e che occorre colmare le lacune normative;
6. osserva che le misure di emergenza a sostegno della capacità di prestito delle banche alle famiglie e alle imprese dovrebbero rimanere in vigore per tutto il tempo necessario; rileva l’importanza di garantire un passaggio ben coordinato, prudente, graduale e mirato dalle misure di sostegno previste nella pandemia agli strumenti a sostegno della ripresa, prevedendo anche riforme negli Stati membri attraverso i piani di ripresa e resilienza nazionali; sottolinea che vi è la prospettiva di eliminare gradualmente le misure di emergenza; evidenzia, in tale contesto, che la grande instabilità creata dall’invasione russa dell’Ucraina deve essere presa in considerazione al momento di decidere in merito alla possibile eliminazione graduale di tali misure; prende atto della decisione del Consiglio direttivo della BCE del 16 dicembre 2021 di cessare gli acquisti netti di attività del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP);
7. sottolinea il ruolo chiave del settore bancario e dei mercati dei capitali dell’UE nel finanziamento della resilienza, della ripresa e della trasformazione verde e digitale dell’economia europea, compresa la garanzia dell’accesso al credito per le PMI; ricorda che, per poter svolgere tali compiti, il settore bancario dell’UE deve essere forte, resiliente, ben regolamentato e ben capitalizzato;
8. sottolinea che un’Unione dei mercati dei capitali ben strutturata, unitamente al completamento dell’Unione bancaria, contribuirà a garantire migliori condizioni per il finanziamento dell’economia europea, sia per le famiglie che per le imprese che dipendono ancora ampiamente dal credito bancario per incoraggiare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, contribuendo inoltre alla resilienza dell’economia europea e catalizzando la transizione verde; sottolinea che, al fine di completare l’Unione dei mercati dei capitali, è necessario garantire la proporzionalità delle norme adottate e la protezione dei clienti al dettaglio; accoglie con favore le proposte legislative presentate il 25 novembre 2021 per portare avanti l’Unione dei mercati dei capitali; invita la Commissione e le AEV a valutare la necessità di una migliore regolamentazione del settore bancario ombra, di presentare, ove opportuno, proposte legislative e monitorare costantemente la resilienza dei mercati dei capitali;
9. accoglie con favore le priorità della BCE in materia di vigilanza per il periodo 2022-2024, ossia: 1) uscire dalla pandemia in buona salute, 2) cogliere l’opportunità di affrontare le debolezze strutturali attraverso strategie di digitalizzazione efficaci e una governance rafforzata e 3) affrontare i rischi emergenti, compresi i rischi climatici, ambientali, informatici e cibernetici; riconosce gli sforzi sostanziali compiuti negli ultimi anni dal settore bancario per affrontare tali sfide e i risultati ottenuti; accoglie con favore, in tale contesto, la riduzione delle percentuali aggregate di crediti deteriorati; sottolinea che l’UE e gli organi di vigilanza nazionali devono monitorare attentamente tali rischi mentre vengono eliminate gradualmente le misure di sostegno pubblico di emergenza; evidenzia l’importanza di una gestione prudente dei rischi e di adeguati accantonamenti; ricorda che la riduzione dei rischi unitamente alla condivisione dei rischi nel settore bancario contribuirebbe a un’Unione bancaria più stabile, forte e orientata alla crescita economica;
10. appoggia i lavori in corso sull’attuazione delle norme di Basilea III e accoglie con favore in questo contesto il pacchetto legislativo della Commissione per il settore bancario del 27 ottobre 2021; ritiene che, nel processo di attuazione, l’UE debba garantire il pieno allineamento alle norme di Basilea, tenendo conto nel contempo del principio di proporzionalità, e debba rispettare, se del caso, le specificità e la diversità del settore bancario dell’UE, garantendo che le banche dell’UE restino in grado di competere con i loro concorrenti a livello mondiale;
11. accoglie con favore il fatto che il settore bancario si stia adattando alle sfide e alle opportunità della digitalizzazione, che consentirà alle banche di servire meglio i clienti a distanza, di offrire nuovi prodotti e di fornire opportunità per una maggiore efficienza dei costi; sottolinea che il settore bancario è particolarmente vulnerabile alla minaccia di attacchi informatici; accoglie con favore, a tale proposito, i progressi compiuti in merito alle proposte di regolamento e di direttiva sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA) e a una direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), che costituiscono i fondamenti del quadro normativo volto a facilitare la lotta del settore bancario contro la criminalità informatica; invita le autorità europee di vigilanza e l’ENISA a intensificare gli sforzi per monitorare e mitigare i rischi connessi a terzi non appartenenti all’UE nel settore delle TIC; sottolinea la necessità di ulteriori investimenti e ricerche per sviluppare modalità innovative atte a rafforzare la sicurezza informatica del settore bancario; ritiene che le priorità dovrebbero essere la sicurezza dei clienti, la stabilità e l’integrità finanziarie e la neutralità tecnologica; invita alla promozione dell’inclusione finanziaria, soprattutto per gruppi vulnerabili con bassi livelli di alfabetizzazione digitale o finanziaria; accoglie con favore i progressi compiuti sul pacchetto sulla finanza digitale; sottolinea la necessità per le banche di preservare la prestazione di servizi in presenza, soprattutto nelle zone rurali; accoglie con interesse il lavoro sull’euro digitale, che funzionerà parallelamente al contante; invita la BCE a considerare nei futuri lavori il potenziale impatto dell’euro digitale sui pagamenti, sulla capacità di prestito delle banche e sulla stabilità finanziaria;
12. ricorda che la base per la cooperazione tra il meccanismo di vigilanza unico e la Financial Conduct Authority del Regno Unito è il memorandum d’intesa tra la BCE e le autorità del Regno Unito, entrato in vigore il 1º gennaio 2021; rileva che la Commissione ha recentemente annunciato l’estensione del permesso temporaneo che consente alle banche dell’UE e ai gestori di fondi di ricorrere alle stanze di compensazione del Regno Unito, evitando così “effetti baratro”(cliff-edge) a breve termine; invita la Commissione ad adottare misure per facilitare una maggiore compensazione nell’UE a medio termine;
13. deplora l’incapacità di garantire il pieno equilibrio di genere nelle istituzioni e negli organi finanziari dell’UE, e in particolare il fatto che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari; ritiene che la scelta dei candidati alle istituzioni e agli organi finanziari dell’UE debba avvenire in base a criteri di merito, diversità e capacità e nell’ottica di conseguire un funzionamento più efficiente dell’istituzione o dell’organo in questione; invita i governi e l’insieme delle istituzioni e degli organi a fornire rose di candidati equilibrate dal punto di vista del genere per tutte le future nomine negli organi dell’UE e ribadisce il suo impegno a non prendere in considerazione elenchi di candidati in cui non sia stato rispettato il principio dell’equilibrio di genere; esprime profondo rammarico per il fatto che la rosa di candidati presi in considerazione dall’Eurogruppo per il prossimo Consiglio di amministrazione del Meccanismo europeo di stabilità non includa neanche una donna; sottolinea che l’equilibrio di genere nell’ambito dei consigli esecutivi e nella forza lavoro comporta vantaggi sociali ed economici; invita le istituzioni finanziarie ad aggiornare con cadenza regolare le proprie politiche di diversità e inclusione e a favorire lo sviluppo di sane culture del lavoro che diano priorità all’inclusività;
Vigilanza
14. Invita la BCE, l’EBA e il CERS a monitorare attentamente i rischi per il settore bancario posti dall’aggressione russa contro l’Ucraina e le sue conseguenze economiche; sottolinea la necessità di prendere in considerazione diversi scenari e di prepararsi a diverse opzioni possibili;
15. ritiene che la gestione del rischio di credito, il monitoraggio e la riduzione dei crediti deteriorati dovrebbero rimanere una delle priorità chiave; accoglie con favore il fatto che nel terzo trimestre del 2021 la percentuale aggregata di crediti deteriorati nella zona euro sia ulteriormente diminuita al 2,17 %; osserva che la situazione, benché sia per il momento stabile, dovrebbe essere attentamente monitorata alla luce della graduale eliminazione delle misure di emergenza; richiama l’attenzione sull’importanza della conformità prudenziale, dell’individuazione precoce e della gestione proattiva dei crediti deteriorati nonché dell’adeguatezza degli accantonamenti; pone l’accento sulla necessità di cooperazione tra debitori vulnerabili, pur prendendo atto delle soluzioni adottate dal settore bancario a questo proposito durante la pandemia (ad esempio la moratoria sui rimborsi dei prestiti); accoglie con favore l’adozione della direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti[37], che aiuterà a ridurre il volume di crediti deteriorati iscritti nei bilanci delle banche dell’UE e a promuovere un mercato secondario per i crediti deteriorati;
16. riconosce il livello significativo del debito sovrano nei bilanci di una serie di banche dell’unione bancaria. prende atto del lavoro sul rischio sovrano svolto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria a tale riguardo e sottolinea che la questione del trattamento normativo delle esposizioni sovrane richiede un esame approfondito nelle sedi internazionali, tenendo conto delle conseguenze dei diversi approcci, e osserva che l’attuazione della soluzione nell’UE dovrebbe essere coerente con le norme internazionali; ritiene che ogni eventuale soluzione dovrebbe essere bilanciata e dovrebbe trattare equamente tutti gli Stati membri dell’Unione, garantendo al contempo una sufficiente liquidità nei mercati del debito sovrano; sottolinea che la creazione di un’attività sicura dell’UE potrebbe contribuire ad attenuare il circolo vizioso negativo tra gli emittenti sovrani e i settori bancari nazionali; accoglie con favore la creazione di Next Generation EU in tale contesto, che fornisce attivi europei a basso rischio;
17. ritiene che la transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio rappresenti un grande potenziale di crescita economica in una serie di settori diversi; osserva che tale transizione richiede ingenti investimenti da parte del settore pubblico e privato ma che, come riconosciuto anche dalla BCE, il suo costo sarà inferiore al costo dell’inazione; sottolinea l’importanza del settore bancario nel contribuire a finanziare la transizione verso un’economia neutra in termini di emissioni di carbonio e nel garantire che l’UE sia in grado di rispettare i suoi impegni ambientali; chiede alle banche di integrare tali questioni nei loro piani di transizione; sottolinea l’importanza del regolamento sulla tassonomia[38] in tale sforzo e che la sua attuazione dovrebbe essere coerente con gli obiettivi dell’accordo di Parigi e del Green Deal europeo; esprime preoccupazione per il fatto che i rischi legati al clima presenti nei bilanci delle banche possano nel tempo porre le banche in difficoltà finanziarie; ritiene che tali rischi dovrebbero essere ridotti per prevenire fallimenti bancari; chiede che alle banche vengano forniti orientamenti chiari a tale riguardo, sulla base di dati economici concreti; accoglie con favore gli sforzi del meccanismo di vigilanza unico volti a fornire indicazioni e chiarezza alle banche sull’autovalutazione dei rischi legati al clima e all’ambiente; ricorda che la BCE ha concluso la sua prima valutazione su vasta scala della gestione dei rischi climatici e ambientali delle banche dell’UE nel 2021 e accoglie con favore l’impegno della BCE di effettuare prove di stress climatico nel 2022 quale elemento importante per affrontare i rischi connessi al clima; chiede che tali prove siano basate su dati e ipotesi realistici; esprime la propria preoccupazione per un aumento dei crediti deteriorati dovuto a investimenti non recuperabili nei combustibili fossili; invita a individuare prontamente e gestire in modo proattivo tali capitali a rischio; incoraggia il meccanismo di vigilanza unico a proseguire e rafforzare il lavoro in questa direzione; chiede un’adeguata integrazione dei rischi ambientali e di transizione nei modelli di rating del credito; sottolinea la necessità di un ulteriore miglioramento nella comunicazione dei rischi climatici e ambientali da parte delle banche, nonché di ulteriori miglioramenti nella divulgazione delle strategie di transizione da parte di altre entità per facilitare la valutazione del rischio da parte delle banche e delle autorità di vigilanza; invita le banche ad adottare una prospettiva basata sulla doppia rilevanza nella valutazione dei rischi connessi al clima; sottolinea l’importanza di una legislazione chiara per prevenire il greenwashing; prende atto delle nuove sfide, dei rischi e delle opportunità per il settore bancario connessi alla transizione verde;
18. ricorda che l’impatto delle misure speciali attuate durante la pandemia dai governi dei singoli Stati membri dovrebbe essere preso in considerazione in sede di valutazione dell’attuale situazione delle banche; prende atto della relazione sulla stabilità finanziaria della BCE pubblicata il 17 novembre 2021, che afferma che i pieni impatti della pandemia sulla qualità dei crediti bancari potrebbero farsi sentire solo tra altri due anni;
19. sottolinea che i tassi di interesse offerti alle famiglie e alle PMI negli Stati membri sono oltremodo eterogenei; esorta la Commissione e le autorità di vigilanza bancaria a prendere in considerazione misure per alleggerire l’onere che grava sui titolari di mutui e sulle PMI negli Stati membri con tassi di prestito più elevati, in modo da garantire che tutti i cittadini e le imprese possano accedere ai capitali tanto necessari a tassi equi e competitivi;
20. prende atto della tendenza all’aumento del consolidamento del settore bancario in Europa negli ultimi anni e del fatto che l’attività di fusione e acquisizione bancaria nell’UE nel 2021 è destinata a superare i livelli del 2020 e del 2019 a causa di una serie di fattori, tra cui le pressioni sui costi, i bassi tassi di interesse e la digitalizzazione[39]; prende atto dei possibili benefici del consolidamento bancario anche per far fronte alla bassa redditività, all’eccesso di capacità e alla frammentazione del settore bancario, ma riconosce altresì i possibili effetti negativi del consolidamento e le sfide poste alla vigilanza bancaria dai grandi istituti di importanza sistemica, i cui eventuali problemi possono influire sulla stabilità finanziaria in molte giurisdizioni; accoglie con favore gli orientamenti della BCE sull’approccio alla vigilanza per l’aggregazione nel settore bancario, che delineano le aspettative di vigilanza relative ai progetti di aggregazione[40]; sottolinea i vantaggi di un settore bancario diversificato e competitivo in Europa, composto da banche con modelli di impresa, strutture giuridiche e dimensioni diversificati;
21. prende atto delle sfide e dei problemi connessi alle questioni riguardanti il paese di origine e il paese ospitante; osserva che il fatto di rafforzare l’integrazione transfrontaliera e di consentire una maggiore flessibilità nel flusso di capitali tra i gruppi bancari, rispettando nel contempo i profili di rischio delle filiazioni, richiede garanzie credibili ed efficaci per gli Stati membri ospitanti, in particolare per garantire che le filiazioni significative siano sostenute in situazioni difficili; sottolinea che il completamento dell’Unione bancaria è della massima importanza nella risoluzione delle preoccupazioni riguardanti il paese di origine e il paese ospitante; sottolinea altresì la necessità di migliorare la fornitura di servizi transfrontalieri al fine di dare vita a un settore bancario realmente unionale e di migliorare la sua competitività;
22. sottolinea la necessità di un mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio correttamente funzionante; invita la Commissione a valutare gli ostacoli e le barriere che insorgono per i consumatori quando questi si avvalgono di prodotti bancari al dettaglio, quali i prestiti ipotecari a livello transfrontaliero, e a proporre soluzioni per garantire che i consumatori possano beneficiare di servizi finanziari al dettaglio a livello transfrontaliero;
23. evidenzia che è necessaria una vigilanza antiriciclaggio efficace, poiché il quadro esistente presenta ancora diverse lacune; si rammarica che, ad oggi, non tutti gli Stati membri abbiano pienamente recepito la quinta direttiva antiriciclaggio e rammenta la necessità di un migliore coordinamento delle unità di informazione finanziaria (FIU) in Europa; sottolinea che le banche fungono da “gatekeeper” nella lotta contro il riciclaggio e devono pertanto disporre di solidi quadri di gestione del rischio ed essere oggetto di una vigilanza efficace; sottolinea inoltre la necessità di cooperazione e coordinamento tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza antiriciclaggio e le FIU; osserva gli sforzi profusi dalla BCE negli ultimi due anni per rafforzare lo scambio di informazioni tra l’SSM e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT; si compiace dell’adozione da parte della Commissione del pacchetto AML e invita a raggiungere un rapido accordo su tutte le proposte; accoglie con favore, in particolare, la proposta relativa a una nuova autorità antiriciclaggio (AMLA) che vigilerà direttamente sul talune banche e coordinerà l’attuazione delle norme AML/CFT da parte delle autorità degli Stati membri; sottolinea che per essere davvero efficace l’AMLA dovrà essere dotata di risorse sufficienti; sottolinea altresì l’importanza di un solido quadro AML nel contesto dell’aggressione russa contro l’Ucraina e al fine di garantire l’efficacia delle sanzioni;
24. si compiace dell’aumento degli standard di trasparenza nella vigilanza bancaria, ad esempio nei risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale, cosa che può rafforzare la fiducia nei mercati finanziari e dei capitali, e garantire un trattamento coerente in tutti gli Stati membri; si rammarica che i requisiti per la verifica in materia di professionalità e onorabilità dei membri dell’organo di gestione degli enti creditizi non siano attuati in modo uniforme in tutti gli Stati membri;
25. sottolinea che i beneficiari finali dell’Unione bancaria dovrebbero essere i consumatori e le imprese nell’economia reale; sottolinea altresì l’importanza di rafforzare la protezione dei consumatori e degli investitori dagli abusi, dalle pratiche dannose e dai prodotti nocivi; invita a garantire ai consumatori l’accesso a servizi finanziari al dettaglio transfrontalieri; osserva che, nonostante rigorose norme dell’UE in materia di tutela dei consumatori, le norme nazionali che attuano le prescrizioni unionali attinenti alla tutela dei consumatori variano all’interno dell’Unione bancaria, e che è pertanto necessaria un’ulteriore armonizzazione;
Risoluzione
26. valuta positivamente le attività svolte dall’SRB nel 2021; accoglie con favore il fatto che le banche sottoposte al mandato dell’SRB abbiano compiuto globalmente progressi soddisfacenti verso la capacità di risoluzione e la creazione di capacità di assorbimento delle perdite; prende atto del programma di lavoro dell’SRB per i prossimi anni, che prevede, in particolare, di rendere possibile una risoluzione efficace di tutte le banche nell’ambito dell’SRB entro il 2023;
27. ricorda che l’SRM ha l’importante ruolo di fornire stabilità e chiarezza al settore bancario, agli investitori e ai consumatori, e di tutelare i contribuenti; accoglie con favore l’introduzione di un sostegno all’SRF nel 2022, due anni prima rispetto a quanto previsto in origine, sotto forma di una linea di credito rotativo dal MES, garantendo in tal modo una rete di sicurezza per la risoluzione delle banche nell’Unione bancaria; sottolinea l’importanza dell’SRF nel rafforzamento del quadro di gestione delle crisi e come importante passo verso il completamento dell’Unione bancaria;
28. valuta positivamente le azioni intraprese dall’SRB nei confronti di Sberbank; sottolinea la necessità di una risposta rapida e adeguata in caso di rischio significativo per il settore bancario e per la stabilità finanziaria dell’UE causato dalle conseguenze dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia;
29. sostiene la revisione e il chiarimento dei criteri di valutazione dell’interesse pubblico di modo che l’SRM sia applicato in modo più coerente e prevedibile, e che si basi su soglie oggettive; chiede uno studio sulla necessità di allineare aspetti specifici del diritto fallimentare, anche in vista della determinazione dello scenario controfattuale dell’insolvenza nella risoluzione, al fine di allineare gli incentivi e garantire condizioni di parità; constata che è fondamentale per l’SRB adottare un approccio proporzionato che consenta alle banche di fissare il proprio requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL); sottolinea che, affinché i piani di risoluzione siano pienamente conformi ai requisiti giuridici, l’SRB deve fornire una valutazione esaustiva in merito alla possibilità di risoluzione di ciascuna banca;
30. è favorevole all’idea di prendere in considerazione il ruolo dei piani di risanamento e risoluzione delle crisi di un gruppo nel quadro di gestione delle crisi, di modo che la calibrazione del MREL e i contributi delle banche alle varie reti di sicurezza si basino realmente sui rischi, riflettendo la probabilità e la portata dell’utilizzo di tali reti di sicurezza nel quadro della strategia preferita di gestione delle crisi;
31. riconosce che misure alternative nell’ambito degli SGD per finanziare i trasferimenti del portafoglio di depositi possono svolgere un ruolo importante nei casi di insolvenza, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, purché siano soggette alle stesse condizioni previste per i trasferimenti del portafoglio di depositi nel quadro della risoluzione e non pregiudichino la tutela dei depositanti, e purché gli SGD siano finanziati in misura sufficiente, onde ridurre al minimo i contributi dei contribuenti e la distruzione del valore, e garantire la stabilità finanziaria, e che in altri casi possono anche colmare il divario tra il requisito del bail-in dell’8 % per l’accesso al fondo di risoluzione e l’effettiva capacità della banca di assorbire le perdite, escludendo i depositi che sono destinati a essere trasferiti; insiste sul fatto che siffatti interventi dovrebbero essere soggetti a una rigorosa applicazione di una verifica del minor onere; invita pertanto la Commissione a fare maggiore chiarezza riguardo al principio del minor onere e alle condizioni per l’utilizzo dei fondi degli SGD; sottolinea, tuttavia, che in questi casi potrebbe essere necessario rivedere le norme in materia di aiuti di Stato per preservare un quadro coerente;
32. appoggia la revisione delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso un riesame della comunicazione sul settore bancario del 30 luglio 2013[41], al fine di garantirne la coerenza con il quadro dell’SRM e ridurre le discrepanze tra le norme in materia di aiuti di Stato nel settore degli aiuti alla liquidazione e il regime di risoluzione nel quadro della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)[42]; sottolinea che uno degli obiettivi di tale aggiornamento dovrebbe essere consentire interventi rapidi ed efficaci nell’ambito dell’SRM o del regime di liquidazione alternativo e ridurre gli incentivi per evitare la risoluzione o la liquidazione, mantenendo nel contempo la concorrenza e l’integrità dell’Unione bancaria;
33. accoglie con favore l’accordo provvisorio raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento riguardo alla proposta sulla catena partecipativa (“Daisy Chain”) quale strumento per migliorare il quadro di risoluzione e creare condizioni eque di vigilanza per le diverse strategie di risoluzione;
Assicurazione dei depositi
34. ricorda che l’SSM e l’SRM operano nell’Unione bancaria, mentre gli SGD sono attualmente gestiti e finanziati a livello nazionale; sottolinea che l’attuazione della direttiva SGD, che garantisce i depositi bancari fino a un massimo di 100 000 EUR, fornisce una protezione minima di base ai depositanti; insiste sull’importanza del fatto che i depositanti nell’intera Unione bancaria godano dello stesso grado di tutela effettiva dei loro risparmi a prescindere dall’ubicazione della loro banca; sottolinea che un EDIS migliorerebbe la tutela dei depositanti nell’UE e la loro fiducia nel settore bancario e contribuirebbe a rafforzare l’Unione bancaria riducendo il legame tra emittenti sovrani e banche; accoglie con favore l’inclusione nella dichiarazione comune delle istituzioni dell’UE che definisce le priorità legislative chiave per il 2022 della proposta relativa a un regolamento che istituisce un EDIS;
35. ricorda che il Parlamento è colegislatore per la legislazione EDIS e che si dovrebbe tenere conto della sua posizione sulla questione; accoglie con favore i rinnovati sforzi intrapresi dall’Eurogruppo nel compiere progressi sull’Unione bancaria al fine di raggiungere un accordo su diversi flussi di lavoro e fascicoli, compreso l’EDIS; ribadisce l’impegno del Parlamento a lavorare per raggiungere un accordo sull’EDIS e a continuare a sostenere i necessari sforzi di riduzione del rischio;
36. prende atto della dichiarazione concordata dall’Eurogruppo nella sua riunione del 16 dicembre 2021, in cui si ricorda il suo assoluto impegno politico a favore dell’Unione bancaria, e chiede un programma di lavoro con tempistiche definite per il completamento dell’Unione bancaria; chiede di essere tenuto informato in merito alle discussioni in corso a livello dell’Eurogruppo e del gruppo di lavoro ad alto livello sull’EDIS; si rammarica del fatto che gli Stati membri continuino ad agire al di fuori del quadro unionale, pregiudicando il ruolo del Parlamento europeo quale colegislatore per la legislazione sull’EDIS;
37. sottolinea l’importanza della proporzionalità del rischio dei contributi agli SGD; avverte che l’assenza di un approccio basato sul rischio può comportare rischi di azzardo morale e di parassitismo, portando al sovvenzionamento di modelli di impresa speculativi da parte di modelli conservativi; evidenzia la necessità che anche i contributi a un futuro EDIS siano proporzionali al rischio; sottolinea che i rischi idiosincratici in diversi istituti continuano a differire all’interno dell’Unione bancaria; ribadisce la necessità che tutti i membri dell’Unione bancaria procedano al recepimento della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, e della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, per assicurare una riduzione omogenea dei rischi in tutta l’Unione bancaria;
38. sottolinea che un’ulteriore armonizzazione dei sistemi di assicurazione dei depositi dovrebbe rafforzare la stabilità finanziaria del sistema bancario dell’UE e tenere conto di norme chiare per la partecipazione o la non partecipazione degli Stati membri non appartenenti alla zona euro;
39. sostiene l’aggiornamento del quadro di gestione delle crisi; sottolinea che i previsti adeguamenti mirati al regime di gestione delle crisi dovrebbero rendere tale regime più coerente, credibile ed efficace;
°
° °
40. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, a tutte le banche membri del Sistema europeo di banche centrali, all’Autorità bancaria europea e al Comitato di risoluzione unico.
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO |
Approvazione |
14.6.2022 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
42 5 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Isabel Benjumea Benjumea, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Claude Gruffat, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Damian Boeselager, Roman Haider, Christophe Hansen, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Fulvio Martusciello, Clara Ponsatí Obiols, René Repasi, Bogdan Rzońca, Sven Simon |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
David Cormand, Rosa D’Amato, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Lara Wolters |
Fonte/Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0186_IT.html