
(AGENPARL) – PADOVA ven 01 luglio 2022
Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.
Sono strutture ricettive complementari:
- gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;
- le case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;
- le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;
- i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. Ai fini della legge n. 11/2013 i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale, non costituiscono attività d’impresa.
- i rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino.
ATTENZIONE: con DGR n.498 del 19 Aprile 2016, la Giunta regionale ha inserito il Comune di Padova tra i 20 Comuni della nostra Regione considerati “ad alta presenza turistica”. Per questi Comuni non è più possibile classificare un bed & breakfast con apertura occasionale ma solamente stagionale o annuale. Anche i bed & breakfast esistenti e quelli già classificati sono tenuti, entro 90 giorni dalla pubblicazione della DGR sul BUR, ad adeguarsi alle nuove disposizioni optando per l’apertura annuale o stagionale e dandone comunicazione tramite modulo “Variazione del periodo di apertura”.
L’esercizio dell’attività ricettiva complementare richiede:
- la verifica, presso l’Ufficio edilizia privata del Comune, delle condizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e sulla sicurezza degli impianti, necessarie all’apertura della struttura ricettiva.
- Successivamente:
1 – la classificazione della struttura ricettiva;
2 – la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività – Scia.
CLASSIFICAZIONE
Tutte le strutture ricettive devono essere classificate, intendendo con tale termine la qualificazione per categoria in relazione ai servizi offerti.
La Regione del Veneto adotta come simbolo per le strutture ricettive complementari: il leone alato veneziano.
La classificazione può essere di due, tre o quattro leoni.
I bed & breakfast ubicati in edifici d’epoca e vincolati o che forniscano taluni servizi di alta qualità possono essere classificati con cinque leoni.
TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CLASSIFICAZIONE
Nel perseguire la qualità dell’offerta e del servizio, l’art. 31 della L.R. 11/2013 prevede che tutte le strutture ricettive, comprese quelle complementari (alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed and breakfast annuali/stagionali), siano soggette a classificazione.
Dalla data del 24/04/2015, pertanto, non potranno essere attivate strutture ricettive non classificate; ad eventuali segnalazioni acquisite al protocollo dopo il 24 aprile 2015 conseguirà dichiarazione di inefficacia.
STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI GIA’ CLASSIFICATE AL 24 APRILE 2015, nelle tipologie previste dall’art. 26 della legge regionale n. 33/2002 (affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive-residence, attività ricettive in residenze rurali, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centro soggiorno studi):
riclassificazione da ottenersi entro il 24 aprile 2017 con domanda da presentare tramite Suap alla Provincia almeno 60 giorni prima del 24 aprile 2017 (ossia entro il 23 febbraio 2017), salvo motivata richiesta di proroga di sei mesi.
STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI NON CLASSIFICATE GIA’ REGOLARMENTE ESERCITATE AL 24 APRILE 2015 (bed & breakfast, foresterie per turisti, unità abitative ammobiliate ad uso turistico); classificazione da ottenersi entro il 24 aprile 2016 nelle corrispondenti tipologie di strutture complementari, con domanda da presentare tramite Suap alla Provincia almeno 60 giorni prima del 24 aprile 2016 (ossia entro il 24 febbraio 2016), salvo motivata richiesta di proroga di sei mesi.
Il procedimento di classificazione per alloggi turistici, case per vacanze, unità ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast è regolato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015.
L’allegato A della DGR 419/2015 contiene le disposizioni comuni: ad esempio denominazioni, requisiti strutturali e dimensionali, aperture al pubblico, simboli distintivi delle strutture complementari ed altre disposizioni ancora.
L’allegato B individua i requisiti obbligatori per alloggi turistici.
L’allegato C individua i requisiti obbligatori per case per vacanze.
L’allegato D individua i requisiti obbligatori per unità abitative ammobiliate ad uso turistico.
L’allegato E individua i requisiti obbligatori per bed & breakfast.
Le strutture ricettive extralberghiere esistenti, già disciplinate dalla L.R. 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle regionali in materia di turismo”, nonché le nuove strutture ricettive complementari, devono classificarsi, in una delle tipologie di strutture ricettive complementari previste dalla L.R. n. 11/2013,a scelta del titolare e comunque in presenza dei requisiti del presente provvedimento, come risulta nella seguente tabella di confronto:
Legge regionale n. 33/2002 | Legge regionale n. 11/2013 | ||
---|---|---|---|
Tipologia | Tipologia | Denominazioni aggiuntive / sostitutive | Allegati di riferimento |
Affittacamere – Attività ricettive in esercizi di ristorazione Locande – Attività ricettive in residenze rurali / Country house Foresterie per turisti |
Alloggi turistici |
Camere / Rooms / Zimmer /Chambres Locande Residenze rurali / Country house |
Allegato B) |
Case per ferie – Centri vacanze per ragazzi Ostelli per la gioventù – Case religiose di ospitalità Centri soggiorno studi – Foresterie per turisti |
Case per vacanze |
Case per ferie – Centri di vacanze per ragazzi Ostelli per la gioventù – Youth hostel / Hostel Case religiose di ospitalità – Centro soggiorno studi Case per vacanze sociali |
Allegato C) |
Residence Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate |
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico | Residence, Appartamenti vacanze, |
Allegato D) |
Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast | Bed and Breakfast | B & B | Allegato E) |
Per ulteriori informazioni vedere la pagina classificazione attività ricettive complementari nel sito della Regione Veneto.
La domanda di classificazione, con gli allegati previsti, deve essere presentata alla Provincia di Padova per gli adempimenti di competenza.
Fonte/Source: https://www.padovanet.it/informazione/classificazione-strutture-ricettive-complementari