
(AGENPARL) – BRUXELLES lun 27 giugno 2022
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO |
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sul tema “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”
Il Parlamento europeo,
– visto l’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE),
– visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea,
– visto il protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori” (COM(2021)0219),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 3 novembre 2021, intitolato “Better regulation guidelines” (orientamenti per legiferare meglio) (SWD(2021)0305),
– visti gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo “Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa” (COM(2021)0350),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 dal titolo “Una nuova strategia industriale per l’Europa[1],
– visto il pacchetto di strumenti per legiferare meglio, che integra gli orientamenti per legiferare meglio, entrambi del novembre 2021,
– visti l’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 16 dicembre 2003 e la sua versione più recente, l’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016[2],
– vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2021, sulla strategia dell’UE sui diritti dei minori (COM(2021)0142),
– visto il parere del Comitato delle regioni sul tema “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori” (CDR 4071/2021),
– vista la relazione del 10 luglio 2018 che presenta le conclusioni della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per “Fare meno in modo più efficiente”,
– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sull’adeguatezza, la sussidiarietà e la proporzionalità normative dell’Unione europea – relazione “Legiferare meglio” relativa agli anni 2017, 2018 e 2019[3],
– vista la sua risoluzione del xx sul diritto di iniziativa del Parlamento,
– vista la relazione speciale n. 16/2018 della Corte dei conti europea del 12 giugno 2018 dal titolo “Riesame ex post della legislazione UE: un sistema ben concepito, ma incompleto”,
– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un’amministrazione europea aperta, efficace e indipendente[4],
– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2020 su una nuova strategia per le PMI europee[5],
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, che accoglie con favore l’impegno della Commissione a garantire che tutte le azioni dell’UE contribuiscano a creare un futuro sostenibile e a realizzare una transizione giusta e ad aggiornare di conseguenza gli orientamenti per legiferare meglio, scenario che richiede, tra l’altro, che il principio “sustainability first” (privilegiare la sostenibilità) sia integrato nell’agenda “Legiferare meglio” dell’UE e dei suoi Stati membri[6],
– visto il discorso tenuto dalla Presidente Von der Leyen il 16 luglio 2019[7],
– vista la discussione in Aula tenutasi il 7 giugno 2021 sullo “Stato dell’Unione delle PMI – Attuazione dell’agenda “Legiferare meglio” / obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi”[8],
– visto l’articolo 54 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0167/2022),
A. considerando che una legiferazione migliore è un obiettivo comune a tutte le istituzioni dell’UE e dovrebbe essere conseguita aumentando la trasparenza, la responsabilità e la cooperazione tra le istituzioni e gli Stati membri, i cittadini e le parti interessate, garantendo il pieno rispetto di tutti i valori europei fondamentali, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani; che la trasparenza, l’integrità e la responsabilità sono altresì i presupposti essenziali di una democrazia basata sullo Stato di diritto; che la legislazione europea dovrebbe essere adeguata allo scopo, proporzionata, chiara, trasparente e completa a beneficio effettivo dei cittadini e delle parti interessate; che una legiferazione migliore contribuisce a fare sì che le politiche e le legislazione dell’UE siano orientate verso il futuro, tenendo conto del ritmo più frenetico degli sviluppi tecnologici, ambientali e della società; che, pertanto, sarà sempre più importante sostenere le proposte normative con elementi di prova sulle valutazioni più appropriate e su dati scientifici affidabili sottoposti a valutazione inter pares, nonché il rispetto del principio di precauzione; invita, a tale proposito, la Commissione a gestire le prove in modo trasparente e a garantire che siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili; sottolinea che un processo legislativo di qualità non può essere ridotto a obiettivi quantitativi di riduzione soltanto degli oneri e dei costi a breve termine, ma dovrebbe produrre risultati per tutti quale un investimento a lungo termine nella prosperità condivisa delle nostre società e del nostro futuro;
B. considerando che la Commissione dovrebbe rispettare pienamente le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 4, della normativa europea sul clima[9], che stabilisce che qualsiasi progetto di misura e proposta legislativa deve essere coerente con il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050; che, a tal fine, la Commissione deve valutare la coerenza di tutti i progetti di misure o proposte legislative, comprese le proposte di bilancio, con gli obiettivi di neutralità e verificare se garantiscono un migliore adattamento ai cambiamenti climatici;
C. considerando che i nuovi controlli di coerenza climatica si applicano alle valutazioni d’impatto dei progetti di misure e proposte legislative solo a partire dal 1º gennaio 2022, sebbene la normativa europea sul clima sia entrata in vigore nel luglio 2021, il che significa che le disposizioni della normativa non sono state attuate per una serie di proposte pertinenti al Green Deal europeo;
D. considerando che l’approccio, volto a verificare la conformità alla normativa europea sul clima nelle valutazioni d’impatto e altre valutazioni, è delineato nella comunicazione “Legiferare meglio” e negli orientamenti e strumenti successivi; che la Commissione, tuttavia, dovrebbe applicare sistematicamente tali controlli fin dall’inizio della preparazione di nuovi progetti di misure o di controlli dell’adeguatezza della legislazione esistente, in modo da poter orientare effettivamente le scelte politiche; che la normativa europea sul clima obbliga la Commissione a motivare, nell’ambito della valutazione della coerenza di cui all’articolo 6, paragrafo 4, l’eventuale mancato allineamento di un progetto di misura o proposta legislativa agli obiettivi della normativa europea sul clima;
E. considerando che nel 2021 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo “Legiferare meglio: unire le forze per legiferare meglio”, i suoi orientamenti e il pacchetto di strumenti di accompagnamento;
F. che una migliore legiferazione è un mezzo per garantire certezza del diritto e dovrebbe essere vantaggioso per tutti e servire l’interesse generale della società europea, delle imprese, dei lavoratori, dei cittadini, dei consumatori e dell’ambiente; che una legislazione di alta qualità risponde all’interesse pubblico in quanto incide direttamente sulla competitività dell’UE, dei suoi territori e delle sue imprese e rappresenta altresì uno strumento per rafforzare la democrazia e la partecipazione diretta dei cittadini a livello sia nazionale che regionale;
G. considerando che occorre un riesame normativo e, ove necessario e opportuno, anche una semplificazione, per rimuovere gli ostacoli all’attuazione della legislazione, anche a livello transfrontaliero, e per rendere le leggi più efficaci, trasparenti e complete per i beneficiari, siano essi cittadini o imprese;
H. considerando che i principi e gli strumenti per legiferare meglio dovrebbero rimanere neutrali dal punto di vista politico per garantire una definizione obiettiva dei problemi e reali opzioni politiche alternative che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento devono valutare;
I. considerando che un processo legislativo migliore deve mirare a realizzare le ambizioni dell’UE e in particolare i suoi obiettivi a lungo termine, quali favorire la crescita economica, rilanciare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, garantire un’Europa più competitiva e democratica, perseguendo il progresso sociale e l’obiettivo vincolante della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050, nonché l’obiettivo prioritario a lungo termine entro il 2050 che i cittadini vivano bene nel rispetto dei limiti del nostro pianeta; che la sostenibilità dovrebbe essere al centro di un processo legislativo di qualità, ponendo le considerazioni sociali, economiche e ambientali su un piano di parità; che applicando i principi per legiferare meglio la Commissione dovrebbe individuare le soluzioni più efficaci per massimizzare i benefici, minimizzando al tempo stesso i costi associati;
J. considerando che la Commissione si è impegnata a intensificare gli sforzi per promuovere e migliorare la partecipazione inclusiva e sistematica dei minori al processo decisionale a livello dell’UE, in particolare attraverso la consultazione specifica dei minori per iniziative future pertinenti;
K. considerando che le valutazioni d’impatto ex ante ed ex post, le consultazioni pubbliche e il principio di procedere innanzitutto con la valutazione sono strumenti essenziali per un processo legislativo ben informato, migliore, efficiente, responsabile e trasparente, che sia adatto alle esigenze dei beneficiari; che ciò contribuisce a quantificare gli impatti, tenendo conto del loro rapporto costi-benefici; che tali valutazioni dovrebbero considerare gli aspetti economici, sociali e ambientali con lo stesso livello di analisi dettagliata e accuratezza, tenendo conto dei dati concreti sia qualitativi che quantitativi, tra cui anche l’impatto delle misure politiche sui diritti fondamentali; che la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale nel 2018 contenente una serie di raccomandazioni al fine di migliorare i riesami ex post;
L. considerando che il portale web “Di’ la tua” mira a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nella definizione delle politiche dell’UE e si è dimostrato uno strumento utile per la preparazione delle politiche dell’UE; che la Commissione ha lanciato una nuova versione dello strumento il 3 luglio 2020 al fine di migliorare ulteriormente le sue consultazioni e la comunicazione con il pubblico e aumentare la trasparenza; che la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale nel 2019[10] contenente una serie di raccomandazioni al fine di migliorare ulteriormente tale portale, in particolare per renderne più agevole l’uso, anche per quanto riguarda il raggio d’azione e la trasparenza, nonché l’uso e la disponibilità delle traduzioni;
M. considerando che il comitato per il controllo normativo valuta la qualità delle valutazioni d’impatto nonché dei controlli dell’adeguatezza e delle valutazioni principali a sostegno del processo decisionale di elevata qualità; che circa un terzo delle valutazioni d’impatto nel 2021 ha ricevuto un primo parere negativo; che il comitato può svolgere un ruolo importante nel miglioramento della legislazione europea;
N. considerando che il rispetto del multilinguismo è un prerequisito per il corretto funzionamento delle istituzioni dell’UE; che l’articolo 1 del TUE prevede che le decisioni a livello UE devono essere prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini; che i siti web dell’Unione europea disponibili al pubblico per le opportunità di finanziamento e di partecipazione ad appalti nel quadro dei programmi dell’UE sono sovente pubblicati prima in lingua inglese; che la traduzione di tali siti web può richiedere diversi mesi; che la disponibilità di questi siti web in tutte le lingue ufficiali dell’UE è fondamentale per una concorrenza leale;
O. considerando che l’obiettivo del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT) e della piattaforma “Fit for Future” (F4F) è semplificare la legislazione dell’UE e ridurre gli oneri amministrativi e normativi superflui, nonché i costi, al fine di migliorare la conformità e l’attuazione normative, conseguendo al contempo gli obiettivi strategici di fondo, concentrando maggiormente l’attenzione sulla compensazione normativa e sui controlli dell’adeguatezza della legislazione precedente, attuale e futura;
P. considerando che la Commissione ha introdotto l’approccio “one in, one out” con l’intenzione di compensare i nuovi oneri derivanti dalle proposte legislative della Commissione rimuovendo gli oneri preesistenti nello stesso settore;
Q. considerando che l’approccio “one in, one out” può essere integrato nel programma REFIT estendendolo al di là della valutazione degli oneri superflui derivanti da singoli atti legislativi esistenti, al fine di includere anche una nuova legislazione e di esaminare interi settori politici; che, al contempo, l’approccio “one-in, one-out” necessita di un chiarimento riguardo alla sua attuazione pratica, in quanto la legislazione dovrebbe sempre andare a beneficio dei cittadini, delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori;
R. considerando che l’ottenimento di benefici dagli sforzi di semplificazione a livello europeo può dipendere anche dal mantenimento delle pertinenti disposizioni da parte dei colegislatori e dipende dalle scelte effettuate dagli Stati membri all’atto del loro recepimento nel diritto nazionale, e da un maggiore sforzo da parte della Commissione di coordinare e tenere consultazioni con gli Stati membri e con gli enti locali e regionali;
S. considerando che nella sua comunicazione del 24 ottobre 2017 dal titolo “Completare il programma ‘Legiferare meglio’: soluzioni migliori per conseguire risultati migliori” (COM(2017)0651) la Commissione ha espresso riserve in merito all’approccio “one in, one out” e l’idea di “fissare ex ante obiettivi di riduzione degli oneri” poiché “crea una spinta alla deregolamentazione e pregiudica la sua responsabilità politica di fare ciò che va fatto nel momento in cui deve essere fatto”;
T. considerando che, secondo le informazioni pubblicate su EUR-Lex[11], nel 2021 la Commissione ha adottato o modificato 1 977 atti legislativi o non legislativi; che nello stesso periodo 1 008 atti legislativi o non legislativi sono stati abrogati o sono scaduti;
U. considerando che i trattati riconoscono al Parlamento il diritto di iniziativa diretta solo in casi molto limitati; che il Parlamento ha chiesto di rafforzare il suo diritto di iniziativa nella sua risoluzione sul diritto di iniziativa del Parlamento;
V. considerando che il funzionamento dell’Unione europea si fonda sulla democrazia rappresentativa;
1. accoglie con favore l’obiettivo della Commissione secondo cui la legislazione dell’UE dovrebbe offrire i massimi benefici ai cittadini e alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), e la sua intenzione di rendere l’approccio per legiferare meglio più dinamico e adattabile agli ulteriori sviluppi; accoglie inoltre con favore l’impegno della Commissione a fare un uso migliore della previsione strategica e ne chiede l’integrazione nelle valutazioni d’impatto e nelle valutazioni; sottolinea che l’agenda “Legiferare meglio” dovrebbe sostenere la transizione verde dell’economia dell’Unione, consentendo, tra l’altro, di immettere sul mercato tecnologie innovative e abilitanti in modo più efficiente; si compiace dell’intenzione della Commissione di migliorare l’analisi e la comunicazione degli impatti delle proposte, ad esempio sulla competitività e le PMI, la territorialità, la sostenibilità, l’uguaglianza, la sussidiarietà e la proporzionalità, che potrebbero aiutare anche a identificare lacune, bisogni e opportunità, nonché a scoprire i rischi e le tendenze esistenti, e contribuirebbero pertanto a definire le priorità politiche e a elaborare una pianificazione strategica con una prospettiva di lungo termine, in particolare per i paesi meno sviluppati e per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);
2. invita gli Stati membri e la Commissione a riconoscere la necessità di legiferare meglio e di procedere a una semplificazione che tenga conto degli impatti economici, ambientali, di genere e sociali in modo integrato ed equilibrato;
3. accoglie inoltre con favore l’impegno della Commissione ad integrare gli OSS in tutte le sue proposte legislative, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, a prestare maggiore attenzione alla parità di genere e all’uguaglianza per tutti e a garantire che i principi “non arrecare un danno significativo” e di precauzione siano applicati in tutti i settori d’intervento; chiede che le valutazioni d’impatto tengano conto anche dell’impatto sulla realizzazione dell’Agenda 2030 nel suo complesso; osserva con preoccupazione che facendo riferimento soltanto agli “OSS pertinenti” si rischia di sottovalutare la natura integrata e globale dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; ricorda che l’UE si è impegnata a essere un leader mondiale nell’attuazione dell’Agenda 2030 e degli OSS, insieme agli Stati membri e ai loro enti locali e regionali, e in stretta cooperazione con i suoi partner internazionali; deplora che la Commissione non abbia ancora elaborato una strategia organica e integrata di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; ricorda che l’UE deve aumentare la propria visibilità nei paesi in via di sviluppo attraverso una comunicazione efficace sui suoi programmi di cooperazione e di spesa;
4. sostiene l’impegno a migliorare l’analisi e la comunicazione degli impatti ambientali in tutte le politiche dell’UE attraverso una valutazione obbligatoria del principio “non arrecare un danno significativo” e il fatto che tale valutazione debba essere applicata alle proposte provenienti da tutti i settori politici, al fine di evitare un’applicazione disomogenea; invita la Commissione a definire chiaramente il principio “non arrecare un danno significativo” al fine di garantirne un’applicazione coerente; accoglie con favore la proposta di tenere maggiormente conto della sostenibilità e della digitalizzazione nel processo legislativo; sottolinea che la valutazione del principio “non arrecare un danno significativo” deve tenere conto dei costi e dei benefici più ampi per la società, ad esempio nel settore della salute pubblica, nonché degli impatti ambientali;
5. raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione l’attuazione di un approccio che ponga al primo posto la sostenibilità e la sua adozione per l’elaborazione e la valutazione di tutte le politiche, dando la priorità a considerazioni di sostenibilità a lungo termine; osserva inoltre che la “previsione strategica” sosterrà il programma REFIT, che individua le opportunità di riduzione degli oneri normativi superflui e garantisce che la legislazione dell’UE in vigore continui a essere adatta per il futuro;
6. chiede, a tale proposito, che le relazioni elaborate dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e dalla piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) siano prese sistematicamente in considerazione nel processo di previsione strategica; accoglie con favore, a tale proposito, il lavoro della piattaforma Fit for Future (F4F), che riunisce le competenze delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni non governative e delle imprese, sia grandi che piccole, in riunioni periodiche al fine di migliorare la legislazione UE esistente; osserva che tale piattaforma potrebbe essere utilizzata anche per discutere temi di più ampia portata, come la transizione verde;
7. ricorda che proteggere, promuovere e facilitare il rispetto dei diritti umani e della democrazia è una priorità fondamentale dell’azione esterna dell’UE, come sancito dall’articolo 21 TUE, e che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si applica anche alla sua azione esterna; sottolinea che l’UE ha ripetutamente ribadito il suo impegno a rimanere un protagonista influente sulla scena mondiale e a continuare a svolgere un ruolo di primo piano come difensore della democrazia e dei diritti umani a livello globale; si rammarica, pertanto, che la proposta rimanga limitata al trasferimento dello strumento sui diritti fondamentali contenuto nel pacchetto di strumenti dell’UE per legiferare meglio negli orientamenti relativi all’impegno globale dell’UE e al suo obbligo sancito dai trattati in materia di diritti umani; sottolinea pertanto l’importanza dell’impatto sui diritti umani di tutte le politiche esterne dell’UE, comprese la politica commerciale e la cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili;
8. sottolinea pertanto che gli orientamenti dovrebbero essere rivisti e attuati in modo efficace per garantire che i diritti umani siano sistematicamente tenuti in debita considerazione, obbligando l’UE a non intraprendere alcuna azione che impedisca o renda più difficile la realizzazione dei diritti umani; sottolinea che l’impatto di genere dovrebbe essere integrato in tutte le relazioni e che, oltre alla valutazione generale della situazione dei diritti umani, le valutazioni d’impatto sui diritti umani devono includere dati disaggregati per genere e valutare l’impatto specifico in termini di diritti umani sulle donne;
9. sottolinea che la legislazione in materia di ambiente e salute ha un impatto diretto sulla vita dei cittadini dell’UE; invita pertanto la Commissione a corredare tutte le sue proposte legislative di una breve relazione in un linguaggio accessibile e non specializzato e ad adottare tutte le misure appropriate per consentire ai cittadini dell’UE di comprendere l’essenza di ogni proposta legislativa, compresi i potenziali effetti sulla loro vita;
10. accoglie con favore il fatto che, in linea con la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021 dal titolo “Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale” (COM(2021)0118), una migliore regolamentazione mirerà a promuovere il principio del “digitale per definizione” nella futura legislazione dell’UE come importante strumento per sostenere la trasformazione digitale; sottolinea che tecnologie come l’IA possono rafforzare il processo legislativo e migliorare l’accesso alle informazioni, nonché rendere la legislazione più comprensibile per i cittadini e le imprese; invita la Commissione ad applicare, caso per caso, spazi di sperimentazione normativa[12] nella legislazione in materia di trasformazione digitale tenendo conto del valore aggiunto dell’UE e della proporzionalità, in particolare al fine di sostenere le PMI e le start-up; chiede, tuttavia, che tali spazi di sperimentazione siano rigorosamente limitati nel tempo e nella portata, adeguatamente controllati e in linea con l’acquis dell’UE in materia di protezione dei dati personali e diritti fondamentali;
11. ritiene che lo sviluppo di nuove forme di processi di digitalizzazione nel processo decisionale di tutte e tre le istituzioni rappresenti una sfida essenziale e un’opportunità per migliorare la qualità del processo legislativo dell’UE nell’era digitale; è convinto che gli impegni delle tre istituzioni rispetto a tali sviluppi debbano essere chiaramente identificati e inclusi in un accordo interistituzionale “Legiferare meglio” (AII “Legiferare meglio”) rivisto; invita i legislatori a utilizzare la digitalizzazione al fine di evitare inutili oneri amministrativi e di agevolare l’attività legislativa;
12. plaude all’intenzione della Commissione di introdurre uno strumento unico digitale di rendicontazione per le imprese, che consolidi i requisiti di rendicontazione derivanti dalla revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD), la tassonomia, ma anche i requisiti di rendicontazione del pacchetto “Pronti per il 55 %” in un unico strumento, che è stato progettato con requisiti specifici e indicatori chiave di prestazione (ICP) e standard predefiniti, accessibile in modo modulare e digitale per le imprese e altre organizzazioni;
13. sottolinea l’importanza di un facile accesso dei cittadini alle fonti del diritto e la necessità di creare un unico sito web trasparente che consenta di seguire l’intero processo legislativo e i documenti aggiuntivi di tutte le istituzioni dell’UE;
14. osserva che il commercio si basa ancora su un gran numero di documenti cartacei; ritiene che la digitalizzazione e l’uso dei documenti commerciali elettronici riducano i costi e la complessità; invita la Commissione a valorizzare l’era e gli strumenti digitali per ridurre determinati tipi di oneri o obblighi; sottolinea la necessità di prendere in esame l’utilizzo di documenti commerciali in formato elettronico, cosa che aumenterà l’efficienza e la sicurezza e ridurrà gli oneri amministrativi;
15. sottolinea che vi sono 22,6 milioni di PMI[13] nell’UE e che pertanto la Commissione non dovrebbe solo eseguire il test PMI in modo più sistematico, ma dovrebbe anche prevedere un test PMI obbligatorio da eseguire per tutte le proposte legislative, se applicabile; sottolinea che tale test dovrebbe individuare chiaramente in che modo sia possibile conseguire la semplificazione in termini di costi e benefici e, ove possibile, formulare ulteriori raccomandazioni per evitare inutili oneri amministrativi o normativi per le PMI;
16. ricorda che l’applicazione del principio “Pensare anzitutto in piccolo” sancito nello “Small Business Act” è un elemento essenziale del test della proporzionalità, che è effettuato prima di qualsiasi proposta legislativa, e dovrebbe mirare a garantire che la voce delle PMI sia ascoltata e che i loro interessi siano tenuti in considerazione quanto prima, al fine di favorire lo sviluppo delle PMI, che costituiscono la spina dorsale dell’economia europea;
17. invita la Commissione a creare la posizione di rappresentante per le PMI, allo scopo di contribuire a ridurre al minimo gli oneri amministrativi e normativi superflui in tutti gli Stati membri, il quale dovrebbe essere nominato con competenze orizzontali all’interno del gabinetto della Presidenza;
18. ricorda che la politica commerciale comune è di competenza esclusiva dell’Unione e che le disposizioni dell’articolo 207 TFUE dovrebbero essere difese e preservate con fermezza; insiste sulla necessità di evitare lunghe procedure di ratifica per quanto riguarda gli accordi commerciali e di investimento che contengono elementi misti, al fine di garantirne la tempestiva entrata in vigore;
19. crede fermamente che tutti gli europei debbano essere in grado di seguire il processo legislativo dell’UE; plaude all’iniziativa della Commissione di rendere il portale web “Di’ la tua” più accessibile alle persone con disabilità e di consolidare le consultazioni pubbliche in un unico “invito a presentare contributi”; chiede che tutti i documenti, i questionari e i contributi correlati siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE quanto prima possibile; chiede una maggiore trasparenza del processo decisionale e in particolare del modo in cui si tiene conto delle risposte, anche assicurandosi che le risposte siano adeguatamente ponderate in base alla loro rappresentatività, a seconda che rappresentino interessi individuali o collettivi; osserva che la progettazione e la scelta della consultazione hanno un effetto significativo sul tipo di contributo ricevuto e sul risultato stesso; esorta la Commissione a garantire che tutti gli inviti a presentare contributi che pubblica siano neutrali e imparziali, anche utilizzando questionari concepiti sulla base di dati concreti e formulati mediante domande aperte, se del caso; ribadisce inoltre che le petizioni al Parlamento sono una forma vitale di partecipazione e di riscontro dei cittadini, che la Commissione dovrebbe valutare e trattare regolarmente;
20. chiede una maggiore trasparenza del processo consultivo e la pubblicazione di relazioni di sintesi delle consultazioni, che siano disponibili in tutte le lingue dell’UE e accessibili anche alle persone con disabilità;
21. ritiene che la Commissione, nei suoi sforzi volti a garantire che le politiche dell’UE si basino su una chiara comprensione dei settori politici soggetti a rapidi cambiamenti strutturali quali l’ambiente e la digitalizzazione, dovrebbe avvalersi del contributo fornito dalle petizioni dei cittadini e delle organizzazioni della società civile; sostiene che la partecipazione dei cittadini sia fondamentale in ambiti strategici quali i diritti fondamentali, il rispetto dello Stato di diritto e la lotta contro ogni forma di discriminazione per qualsivoglia motivo;
22. ritiene che la qualità della legislazione che incide sui paesi in via di sviluppo sia determinata, tra altri parametri, dalla sua legittimità ed efficacia, che a loro volta dipendono dalla natura del processo di consultazione, dalla capacità di tale legislazione di rispondere alle esigenze dei paesi interessati e dal fatto che la sua attuazione consegua i risultati desiderati senza arrecare danni; si compiace dell’attenzione accordata dalla Commissione al miglioramento della comprensione delle esigenze e degli effetti della legislazione dell’UE al di fuori dell’Unione, intensificando il dialogo con i partner esterni; invita la Commissione a rendere efficace tale impegno garantendo processi di consultazione inclusivi, significativi ed efficaci che coinvolgano le parti interessate come i sindacati e i rappresentanti della società civile nei paesi in via di sviluppo, nonché esperti e imprese nei diversi settori interessati; propone che i risultati di tali consultazioni e le prove raccolte contribuiscano realmente all’elaborazione della legislazione e, in particolare, che si tenga conto del contesto e delle esigenze specifiche delle parti interessate nei paesi partner in cui deve essere effettuata la consultazione; si compiace dell’iniziativa volta a rendere i processi di consultazione più mirati, più chiari e accessibili; invita la Commissione a garantire che la prevista semplificazione del processo di consultazione pubblica non ne pregiudichi l’efficacia; mette in evidenza il ruolo che le delegazioni dell’UE possono svolgere, in particolare nei paesi in via di sviluppo, nonché la necessità di mettere a disposizione le risorse e gli strumenti necessari per lo svolgimento di tali consultazioni;
23. chiede che le istituzioni dell’UE rispettino i principi, i diritti e gli obblighi in materia di multilinguismo sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e dal regolamento CEE n. 1/1958 del Consiglio, nonché dagli orientamenti e dalle decisioni interne, come il codice di buona condotta amministrativa;
24. invita le istituzioni dell’UE a fornire le risorse umane necessarie per garantire il rispetto del multilinguismo in tutte le fasi del processo legislativo;
25. ritiene che l’uniformità delle versioni linguistiche nelle lingue ufficiali dell’UE sia un prerequisito fondamentale per un’interpretazione affidabile delle regolamentazioni vigenti da parte dei tribunali e delle autorità dell’UE e degli Stati membri, e costituisca pertanto un importante contributo all’applicazione e all’esecuzione uniformi del diritto dell’UE; invita le istituzioni a soddisfare concretamente tali requisiti nel corso del futuro processo legislativo;
26. chiede che tutti i siti web dell’Unione europea sulle opportunità di finanziamento e di partecipazione ad appalti siano tradotti contemporaneamente in tutte le lingue ufficiali dell’UE, poiché l’iniziale disponibilità esclusivamente in lingua inglese mette in una posizione di svantaggio gli Stati membri in cui l’inglese non è una lingua ufficiale;
27. insiste sulla forte correlazione tra l’attuazione del pacchetto per la ripresa Next Generation EU e l’obiettivo di garantire una maggiore resilienza delle società dell’Unione, e la necessità che le istituzioni europee sensibilizzino i cittadini dell’Unione al fine di promuovere la conoscenza del carattere fondamentale di tali compiti politici e della loro attuazione; ritiene che tale opera di sensibilizzazione dovrebbe in ultima analisi contribuire a un processo decisionale interistituzionale più flessibile ed efficace in grado di rispondere in modo concreto e decisivo alle conseguenze della pandemia;
28. chiede un dialogo politico più forte tra le istituzioni dell’UE e i parlamenti nazionali, gli enti locali e regionali, il Comitato europeo delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo;
29. riconosce la tendenza attuale in cui, nell’ambito dei protocolli n. 1 e n. 2, i parlamenti nazionali mirano a un maggiore coinvolgimento attraverso il dialogo politico sulle politiche dell’Unione al fine di sviluppare un maggiore valore aggiunto per i cittadini; accoglie inoltre le richieste di un analogo coinvolgimento lungimirante del Comitato europeo delle regioni a tale riguardo attraverso l’elaborazione di pareri d’iniziativa;
30. ricorda che una percentuale significativa della legislazione dell’UE è attuata a livelli subnazionali che hanno una preziosa esperienza di prima mano nell’applicazione della legislazione dell’UE a stretto contatto con l’economia locale, le parti sociali, la società civile e i cittadini, e possono contribuire a rafforzare l’efficacia e la visibilità delle azioni dell’UE;
31. ribadisce la specificità degli enti locali e regionali e la necessità di consultazioni personalizzate; raccomanda alla Commissione di consultare in maniera proattiva il Comitato europeo delle regioni nell’elaborazione di consultazioni aperte e di tabelle di marcia per le proposte che incidono in modo significativo sui livelli subnazionali di governo;
32. sottolinea che la sussidiarietà attiva è parte integrante dell’agenda “Legiferare meglio”; si compiace, a tale proposito, del fatto che la Commissione utilizzi maggiormente nelle sue proposte legislative la griglia di valutazione della sussidiarietà, come suggerito nella sua comunicazione del 23 ottobre 2018 intitolata “I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell’UE” (COM(2018)0703);
33. si attende che la Conferenza sul futuro dell’Europa apra anche la strada a ulteriori riforme relative al principio di sussidiarietà, in particolare applicando la sussidiarietà anche nei processi di governance dell’UE;
34. riconosce che legiferare meglio costituisce un obiettivo e una responsabilità comune di tutte le istituzioni dell’UE; conferma che, in qualità di colegislatore, il Parlamento razionalizzerà i propri servizi interni per meglio contribuire alla valutazione e al monitoraggio dell’impatto sui paesi in via di sviluppo della legislazione dell’UE con una dimensione esterna, compresi i testi pertinenti approvati dal Parlamento nel quadro delle procedure legislative e dei programmi di spesa dell’UE; conferma inoltre che intensificherà di conseguenza la cooperazione e il coordinamento tra le commissioni, rafforzerà le competenze in materia di politiche di sviluppo in tutte le commissioni pertinenti e chiarirà il ruolo che la commissione per lo sviluppo è chiamata a svolgere in qualità di garante del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, quale indicato nel regolamento del Parlamento europeo (allegato VI), il tutto con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficacia della legislazione dell’UE;
35. ricorda che un continuo e attento esame delle petizioni dei cittadini offre grandi opportunità per produrre leggi migliori, più inclusive ed efficaci, come pure per migliorare la comprensione delle realtà locali e regionali e delle preoccupazioni e priorità dei cittadini da parte dei decisori politici; riconosce che la legislazione dell’UE dovrebbe garantire la parità di trattamento dei cittadini e delle imprese e l’effettiva applicazione dei diritti dei cittadini in tutta l’Unione come pure un’applicazione rigorosa ed equa delle norme europee esistenti;
36. ricorda l’importanza di mantenere stretti contatti tra i colegislatori prima che si svolgano i negoziati interistituzionali, anche invitando periodicamente rappresentanti delle altre istituzioni a scambi di opinioni informali, in linea con l’impegno indicato al paragrafo 34 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio”; deplora che tale impegno non abbia condotto alla creazione di nuove strutture di cooperazione né a prassi sistematiche per agevolare detti scambi; propone che i colegislatori si accordino su un codice di buone pratiche in tale ambito;
37. è fermamente convinto che si debba porre maggiormente l’accento sulla consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra le istituzioni dell’UE e all’interno di ciascuna istituzione; esorta la Commissione a semplificare le proprie procedure interne per associare sistematicamente la DG INTPA a tutte le valutazioni d’impatto, in particolare per quanto concerne la legislazione interna con potenziali effetti al di fuori dell’UE, e a tenere debitamente conto dei contributi, delle proposte e delle raccomandazioni forniti da tale DG nel quadro della coerenza delle politiche per lo sviluppo; invita la Commissione a rafforzare il coinvolgimento e la partecipazione significativa della DG INTPA nelle consultazioni interservizi e in seno al GRI (Gruppo per le relazioni interistituzionali) e all’EXCO (Gruppo per il coordinamento esterno), e a prendere in debita considerazione i contributi di detta DG, che ha un ruolo guida per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo e i paesi in via di sviluppo;
38. chiede l’integrazione dei diritti dei minori nella legislazione dell’UE prevedendo una valutazione d’impatto delle proposte legislative sui diritti dei minori; chiede, a tale proposito, l’introduzione di un test sui diritti dei minori nel quadro nel pacchetto di strumenti delle valutazioni d’impatto, che potrebbe consistere nella consultazione delle parti interessate, compreso un meccanismo di partecipazione dei minori, nell’individuazione degli ambiti interessati, nella misurazione dell’impatto sui minori e nella valutazione di meccanismi alternativi;
39. incoraggia la Commissione, in linea con il suo impegno sancito dalla strategia dell’UE sui diritti dei minori, a lanciare un maggiore numero di consultazioni pubbliche rivolte ai bambini e agli adolescenti e a utilizzare attivamente la piattaforma dell’UE per la partecipazione dei minori al fine di includere la voce dei giovani cittadini nel processo decisionale dell’UE;
40. invita le istituzioni ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la partecipazione delle persone vulnerabili, come le persone con disabilità, al processo decisionale dell’UE; sottolinea l’esigenza di garantire un migliore accesso alle informazioni per tutti i cittadini; invita ad avviare ulteriori consultazioni pubbliche rivolte a gruppi specifici quali i minori, i giovani o gli anziani; invita tutti i decisori politici dell’UE a tenere conto delle indicazioni delle parti interessate e a garantire un seguito efficace nei successivi processi decisionali;
41. chiede lo sviluppo di indicatori di impatto per questioni specifiche, come gli impatti sui gruppi vulnerabili; elogia a tale proposito la proposta dell’UNICEF riguardante un indicatore per l’infanzia per la valutazione delle politiche per i minori e invita a sviluppare meccanismi simili in altri settori politici;
42. chiede alla Commissione di effettuare valutazioni d’impatto su tutte le proposte legislative, senza eccezioni; deplora vivamente che ciò non sia avvenuto in passato per diverse proposte politicamente sensibili; ricorda che in diverse occasioni il Parlamento ha effettuato le proprie valutazioni d’impatto in sostituzione di quelle della Commissione al fine di orientare l’elaborazione delle politiche; chiede di dedicare tempo e risorse sufficienti alle valutazioni d’impatto per garantirne la qualità; ricorda, tuttavia, che le valutazioni d’impatto contribuiscono a orientare l’elaborazione delle politiche, ma non dovrebbero mai sostituire né ritardare indebitamente il processo legislativo; sottolinea tuttavia che, nel corso del processo legislativo dell’UE, l’accento dovrebbe essere posto principalmente sulla qualità, la trasparenza e l’utilizzo delle conoscenze e dei dati più recenti nelle valutazioni d’impatto e non sulla velocità di completamento delle iniziative; chiede che le valutazioni d’impatto siano pubblicate immediatamente dopo il loro completamento e non solo quando la proposta politica viene presentata, garantendo così una maggiore trasparenza per quanto riguarda le modalità di adozione delle decisioni dell’UE; riconosce che l’efficace attuazione del principio di una migliore regolamentazione e, in particolare, delle valutazioni d’impatto ex ante richiederà un livello adeguato di risorse; esorta la Commissione a destinare risorse adeguate a tal fine;
43. sottolinea e deplora l’assenza riconosciuta di valutazioni d’impatto per diversi fascicoli legislativi importanti, attribuibile solo in parte alla pandemia di COVID-19, e prende atto dell’intenzione della Commissione di pubblicare un documento di lavoro analitico dei propri servizi unitamente alle proposte o entro tre mesi dalla loro adozione qualora non sia stata elaborata una valutazione d’impatto; sottolinea che, sebbene si tratti di un passo positivo verso una maggiore trasparenza, ciò non dovrebbe indurre la Commissione ad eludere i suoi obblighi in materia di valutazione d’impatto, e che la Commissione dovrebbe pubblicare i documenti di lavoro dei propri servizi contestualmente alla proposta legislativa;
44. accoglie con favore l’intenzione della Commissione di rafforzare le valutazioni d’impatto territoriale e la verifica rurale[14], al fine di prendere meglio in considerazione le esigenze e le specificità dei diversi territori dell’UE, come le zone urbane/rurali, le zone transfrontaliere e le regioni ultraperiferiche; ricorda l’importanza delle valutazioni dell’impatto territoriale per il Comitato europeo delle regioni, comprese le valutazioni dell’impatto rurale, le valutazioni dell’impatto urbano e le valutazioni dell’impatto transfrontaliero;
45. sottolinea la necessità di sviluppare ulteriori strumenti per valutare gli impatti ambientali delle nuove politiche, iniziative e normative laddove gli strumenti esistenti siano insufficienti, al fine di garantire che alle ambizioni verdi della Commissione von der Leyen, insieme alla sua attenzione per gli OSS delle Nazioni Unite, sia accordata maggiore rilevanza nelle valutazioni d’impatto e nelle proposte legislative della Commissione; chiede, a tale proposito, che siano presi in considerazione i costi che possono derivare dall’inazione politica, in particolare per quanto riguarda la salute, il clima, l’ambiente e la dimensione sociale, e gli effetti cumulativi derivanti dai ritardi; ritiene che le valutazioni d’impatto debbano prestare pari attenzione alla valutazione, in particolare, delle conseguenze economiche, sociali, sanitarie e ambientali delle proposte della Commissione, e che occorra valutare l’impatto sui diritti fondamentali dei cittadini e sulla parità tra donne e uomini;
46. deplora che le valutazioni d’impatto delle politiche e della legislazione dell’Unione sui paesi in via di sviluppo, in particolare della legislazione interna non legata allo sviluppo, siano ancora poche e non valutino né affrontino adeguatamente il potenziale impatto sui paesi in via di sviluppo; è fermamente convinto che le valutazioni d’impatto ex ante siano uno strumento prezioso per identificare e affrontare i potenziali rischi di una proposta politica e/o legislativa per i paesi meno sviluppati; invita la Commissione a prestare maggiore attenzione all’impatto della legislazione dell’UE sui paesi in via di sviluppo e a rispettare e promuovere gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo nel quadro di tali iniziative, se del caso, in particolare in ambiti quali la migrazione, l’ambiente, l’agricoltura e la lotta contro la criminalità transnazionale, come la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il riciclaggio di denaro; esorta la Commissione a tradurre le conclusioni delle valutazioni d’impatto in disposizioni giuridiche nei suoi atti legislativi non legati allo sviluppo, in modo da rispecchiare meglio l’impegno dell’UE nei confronti dell’articolo 208 TFUE; 47. è preoccupato per l’attuazione delle disposizioni della normativa europea sul clima nei casi in cui non sia effettuata alcuna valutazione d’impatto, in particolare per le proposte politicamente sensibili, compreso il diritto derivato; ricorda che, come concordato nell’ambito dell’accordo interistituzionale, la Commissione dovrebbe procedere a valutazioni d’impatto delle sue iniziative legislative e non legislative, degli atti delegati e delle misure di esecuzione che si prevede abbiano un impatto economico, ambientale o sociale significativo;
48. osserva che lo strumento n. 35 contiene elementi che permettono di orientare la realizzazione delle analisi d’impatto nei paesi in via di sviluppo e auspica che tale strumento sia ampiamente utilizzato; ritiene che i settori per i quali le valutazioni d’impatto dovrebbero essere prioritarie debbano rispecchiare le sfide attuali e future dell’Unione e riflettere le posizioni del Parlamento, nonché mostrare una chiara corrispondenza con i settori pertinenti del diritto dell’UE, in modo da agevolare l’identificazione della legislazione cui occorre prestare particolare attenzione; suggerisce che il pacchetto di strumenti sia ulteriormente rafforzato al fine di agevolare l’identificazione e l’analisi dei potenziali effetti economici, sociali e ambientali nei paesi in via di sviluppo; propone di introdurre una nuova rubrica “Impatto sui paesi in via di sviluppo” per gli strumenti specifici del pacchetto di strumenti, tra cui, in particolare, gli strumenti nn. 23, 25 e 26; propone di inserire in tale rubrica una serie di domande orientative allo scopo di determinare se la legislazione contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo e all’attuazione dell’Agenda 2030 sia nell’UE che nei paesi in via di sviluppo; ricorda che l’impatto sui diritti umani, in particolare sui bambini, le popolazioni indigene, le persone LGBTIQ e altri gruppi vulnerabili, nei paesi in via di sviluppo è importante per la cooperazione europea allo sviluppo; invita al riguardo la Commissione a introdurre categorie distinte di valutazioni dedicate all’impatto sui diritti umani, sul genere e sui diritti delle donne, nonché sullo Stato di diritto e sulla buona governance nei paesi in via di sviluppo; ricorda che al fine di trarre insegnamento dalle azioni passate e migliorare in futuro è altresì importante valutare costantemente l’efficacia delle procedure e degli strumenti e, a tale proposito, invita la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento in merito all’attuazione dello strumento n. 35;
49. sottolinea l’importanza di collegare le valutazioni d’impatto sui diritti umani con il nuovo quadro strategico dell’UE sulla dovuta diligenza in materia di diritti umani, garantendo che i dati generati sui rischi in materia di diritti umani nelle imprese e sui rischi ambientali per settore, attività commerciale e catene del valore siano presi in considerazione dagli organismi di contrasto e di controllo a livello dell’UE e nazionali, fornendo parametri di riferimento misurabili e contenuti sostanziali;
50. ricorda che il Parlamento ha istituito una direzione dedicata, la direzione della Valutazione d’impatto e del valore aggiunto europeo, per poter effettuare valutazioni d’impatto ex ante ed ex post al fine di sostenere l’elaborazione di politiche basate su dati concreti e chiede di prevedere finanziamenti e risorse umane sufficienti a favore di tale direzione e di altri servizi del Parlamento la cui missione è di aiutare i deputati a esercitare meglio il loro ruolo di colegislatori;
51. ricorda che la valutazione del Parlamento dovrebbe tenere conto dell’efficacia delle disposizioni per quanto riguarda il raggiungimento dei loro obiettivi, la garanzia di un buon rapporto costi/risultati e il mantenimento di costi reali proporzionali ai benefici, della loro idoneità e della loro pertinenza rispetto alle nuove esigenze, del loro valore aggiunto e della loro coerenza interna ed esterna con gli altri settori d’intervento;
52. sostiene l’impegno della Commissione a procedere a revisioni delle politiche e incoraggia la Commissione a ricorrere maggiormente alle valutazioni ex post per valutare l’efficacia e i benefici della legislazione, che a loro volta possono contribuire a orientare l’elaborazione delle politiche future e a migliorare gli approcci normativi; sottolinea l’importanza del principio di procedere innanzitutto con la valutazione per garantire che gli insegnamenti tratti dal passato possano influenzare l’azione futura del ciclo politico; è seriamente preoccupato per la crescente tendenza a effettuare valutazioni e valutazioni d’impatto in parallelo, anche se i loro risultati dovrebbero confluire in una revisione della legislazione;
53. si compiace che il controllo di qualità per le valutazioni e i relativi studi di supporto siano stati standardizzati attraverso i gruppi interservizi e le checklist sulla qualità; osserva, tuttavia, che per i riesami ex post diversi dalle valutazioni non vigono gli stessi controlli di qualità; incoraggia la Commissione a definire una serie di norme minime di qualità per i riesami ex post diversi dalle valutazioni, al fine di garantirne la qualità in tutti i servizi della Commissione; ritiene che tali norme minime di qualità dovrebbero richiedere che i riesami ex post includano una descrizione dettagliata della metodologia utilizzata, compresi gli strumenti di raccolta e analisi dei dati, una motivazione della scelta effettuata e i suoi limiti;
54. sottolinea che le clausole di monitoraggio e di revisione della legislazione garantiscono la raccolta e la valutazione dei dati necessari; invita la Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, nel contesto dell’AII vigente, a elaborare un pacchetto di strumenti interistituzionali sulle clausole di riesame e monitoraggio, contenente, tra l’altro, una tassonomia dei possibili risultati e/o riesami ex post che possono essere richiesti e orientamenti sulla redazione di clausole di monitoraggio sia per le istituzioni o gli organi dell’UE che per gli Stati membri;
55. sottolinea che le valutazioni ex post sono anche uno strumento importante per valutare l’impatto della legislazione sui cittadini e sulle imprese, prestando particolare attenzione all’impatto sulle PMI, e invita la Commissione a consentire alla piattaforma F4F e agli Stati membri di fornire un riscontro sulle stime dei costi e dei benefici da parte della Commissione dopo l’attuazione;
56. sottolinea la necessità di rivedere regolarmente gli obiettivi relativi al concetto di “Legiferare meglio” e di valutarli alla luce dei criteri dell’agenda “Legiferare meglio”, compresi il monitoraggio e la rendicontazione; sottolinea che gli obiettivi devono essere ben equilibrati, proporzionati e valutati in termini di efficacia; ricorda l’importanza di dati comparabili a livello dell’UE ai fini di tale valutazione e invita la Commissione a esaminare se l’uso degli strumenti per legiferare meglio abbia contribuito a conseguire obiettivi quali il miglioramento dei risultati delle politiche;
57. accoglie con favore il rinnovato impegno della Commissione a favore della trasparenza del processo di valutazione e chiede la pubblicazione di piani di valutazione pluriennali, incluse le pertinenti informazioni generali utilizzate; sottolinea inoltre la necessità di aumentare la disponibilità di contributi pubblici, completi e accessibili a sostegno delle valutazioni d’impatto e delle valutazioni e accoglie con favore, a tale riguardo, l’intenzione della Commissione di migliorare i registri di contributi e i collegamenti tra di essi, nonché di rendere facilmente accessibili al pubblico le sue banche dati e archivi interni; sostiene, a tale proposito, l’intenzione della Commissione di istituire un portale legislativo comune, che dovrebbe fornire il layout più intuitivo possibile e un’esperienza all’insegna della massima facilità d’uso al fine di evitare un sovraccarico di informazioni, e insiste sulla necessità di rendere tale portale comune pienamente operativo entro la fine del 2022; approva l’obiettivo di una maggiore cooperazione tra le istituzioni per facilitare e semplificare l’accesso a tutti i dati raccolti su una determinata iniziativa politica durante l’intero processo legislativo;
58. sottolinea che i progetti pilota finanziati dall’UE e le prove di concetto possono contribuire, ove possibile, a definire l’elaborazione della legislazione e facilitarne l’attuazione e l’applicazione;
59. insiste sull’importanza che la Commissione risponda a tempo debito alle interrogazioni scritte del Parlamento; si rammarica del fatto che in passato la grande maggioranza delle interrogazioni scritte abbia ricevuto una risposta tardiva e insiste affinché la Commissione migliori i tempi di risposta alle interrogazioni scritte; sottolinea che la qualità delle risposte alle interrogazioni del Parlamento è spesso molto scarsa e chiede pertanto un miglioramento immediato e strutturalmente significativo delle risposte della Commissione alle interrogazioni parlamentari;
60. sottolinea che la trasparenza da parte delle istituzioni europee è fondamentale per il processo legislativo, in quanto i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono elaborate le leggi che li riguardano; accoglie con favore l’accordo recentemente raggiunto con il Consiglio sul registro per la trasparenza; deplora il fatto che non tutte le istituzioni e gli organi dell’UE, nonché le rappresentanze degli Stati membri, siano obbligati ad applicare il registro per la trasparenza;
61. chiede un ulteriore miglioramento della trasparenza delle discussioni e delle decisioni all’interno di tutte le istituzioni; deplora la mancanza di trasparenza nel processo decisionale del Consiglio e la prassi di sovraclassificare i documenti e di adottare un’interpretazione molto ampia delle eccezioni previste dal regolamento (UE) n. 1049/2001, in particolare in relazione alla tutela del processo decisionale e della consulenza legale, il che spesso significa che non viene applicato il principio di interesse pubblico prevalente nella divulgazione dei documenti correlati; ritiene che il ricorso alle eccezioni alla riservatezza per i documenti del Consiglio si dovrebbe applicare nel quadro di un sistema coerente con un controllo indipendente e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE); esorta il Consiglio ad aumentare il numero e il tipo di documenti pertinenti che rende pubblici, in particolare le posizioni espresse dagli Stati membri, in modo che i cittadini abbiano l’opportunità di sapere quale posizione ha assunto il governo a loro nome a livello dell’UE e di contribuire altresì a rafforzare il controllo del processo decisionale dell’UE da parte dei parlamenti nazionali, il che si applica a tutte le decisioni, dai fascicoli legislativi agli atti di esecuzione e agli atti delegati;
62. ricorda che la trasparenza e la pubblicità in relazione a una procedura legislativa in corso sono intrinseche al processo legislativo e possono pertanto essere applicate all’accesso ai documenti per i triloghi, come affermato dalla CGUE nella sua giurisprudenza, in particolare nella causa T-540/15, Emilio De Capitani/Parlamento europeo; ritiene che l’UE debba sviluppare una politica più ambiziosa in materia di accesso ai documenti e assicurare una migliore applicazione delle norme esistenti, anche per quanto riguarda i documenti relativi a negoziati interni, triloghi e negoziati internazionali; ricorda che, a giudizio del Mediatore europeo, le restrizioni di accesso ai documenti, in particolare a quelli legislativi, dovrebbero essere eccezionali e limitate allo stretto necessario; aggiunge inoltre che l’apertura e la trasparenza conferiscono maggiore legittimità e fiducia nel processo legislativo democratico dell’UE; deplora la pratica secondo la quale l’efficienza del processo decisionale dell’istituzione viene sistematicamente invocata per rifiutare l’accesso ai documenti preparatori legislativi;
63. ritiene che il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti potrebbe essere rivisto in modo da tenere pienamente conto, ad esempio, della digitalizzazione e della gestione digitale dei documenti, della giurisprudenza esistente in materia di trasparenza e accesso ai documenti e della generale evoluzione della percezione della trasparenza da parte del pubblico; evidenzia che qualsiasi revisione dovrebbe portare a una maggiore, e non minore, trasparenza;
64. sottolinea che un processo decisionale amministrativo e legislativo aperto, efficiente, trasparente e indipendente è un requisito fondamentale per politiche e normative di elevata qualità; evidenzia che l’introduzione di procedure amministrative armonizzate potrebbe contribuire positivamente alla buona governance e alle pratiche di regolamentazione nell’UE e potrebbe rafforzare il legame tra il processo decisionale da parte di esperti e la legittimità democratica; rammenta che, nelle sue risoluzioni del 15 gennaio 2013, del 9 giugno 2016 e del 20 gennaio 2021, il Parlamento ha chiesto l’adozione di un regolamento su un’amministrazione dell’Unione europea aperta, efficace e indipendente sulla base dell’articolo 298 TFUE, e rileva che a tale richiesta non è seguita una proposta della Commissione; invita pertanto, ancora una volta, la Commissione a presentare una proposta legislativa su un diritto dell’Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, tenendo conto delle azioni intraprese finora dal Parlamento europeo in tale ambito;
65. rammenta l’esigenza di applicare principi coerenti per la redazione degli atti legislativi, in particolare la trasparenza, la responsabilità, la chiarezza e la precisione, in linea con i principi riconosciuti dalla giurisprudenza della CGUE;
66. rileva che gli organi con un livello di trasparenza ancora inferiore, come l’Eurogruppo, dovrebbero innanzi tutto essere soggetti al regolamento del Consiglio e rendere pubblici le procedure di voto, i verbali, i risultati e le spiegazioni delle votazioni e le delibere;
67. prende atto dell’uso di strumenti quali il REFIT e la piattaforma F4F per individuare opportunità di semplificazione e riduzione dei costi superflui e degli oneri amministrativi prima che la Commissione proponga una revisione, garantendo nel contempo i più elevati standard di protezione e rafforzando il rispetto del diritto dell’UE; ricorda che il ruolo della piattaforma F4F consiste anche nel valutare se la legislazione specifica dell’Unione e i suoi obiettivi restino proporzionati e adeguati alle esigenze future e alle nuove sfide, concentrandosi al contempo sulla compensazione normativa;
68. invita la Commissione a incrementare i propri sforzi per individuare le soluzioni più efficaci applicando i principi per legiferare meglio, in modo tale che, ai fini delle politiche dell’UE, i benefici possano essere massimizzati e al tempo stesso i costi associati possano essere ridotti al minimo nell’interesse dei beneficiari; sottolinea la necessità di applicare in modo coerente il principio “pensare anzitutto in piccolo” e di rafforzare il principio di un’Unione “grande sulle grandi questioni e piccola sulle piccole”, al fine di garantire un’adeguata attenzione per le PMI nella legislazione unionale e nazionale, nonché quale base del nuovo impegno interistituzionale a ridurre gli oneri amministrativi;
69. accoglie con favore la decisione della Commissione di istituire un sottogruppo all’interno della piattaforma F4F composto dalla rete dei centri regionali del Comitato delle regioni; invita la Commissione a dare un seguito significativo ai pareri della piattaforma e a rafforzare l’approccio basato su dati concreti delle sue valutazioni ex post ed ex ante con competenze locali e regionali;
70. ricorda che le revisioni intermedie e le clausole di temporaneità sono strumenti utili per garantire che le leggi dell’UE siano sempre aggiornate o siano ritirate tempestivamente dopo aver esaurito il loro scopo; ritiene che la Commissione dovrebbe sviluppare e introdurre un approccio più integrato in materia di sostenibilità, che tenga maggiormente conto dell’interazione degli impatti economici, sociali e ambientali delle politiche e della legislazione dell’UE; raccomanda che la piattaforma F4F individui ed esamini la legislazione in contrasto con il Green Deal europeo e i più ampi obiettivi di sviluppo sostenibile, anche adottando un approccio che privilegi la sostenibilità negli orientamenti in tale contesto;
71. ribadisce il suo invito alla Commissione[15] a facilitare il conseguimento del Green Deal europeo eliminando gli ostacoli e la burocrazia che potrebbero rallentarne l’attuazione, prestando particolare attenzione alle implicazioni e ai costi dell’applicazione del diritto dell’Unione, in particolare per le PMI;
72. rammenta che la valutazione degli “oneri superflui” deve prendere in considerazione gli effetti “netti” della legislazione dell’UE a diversi livelli amministrativi, tenendo pienamente conto del principio di sussidiarietà, laddove l’adozione di un unico atto legislativo a livello dell’UE, in particolare sotto forma di regolamenti dell’UE direttamente applicabili, può comportare una riduzione degli oneri amministrativi a livello nazionale o locale, nonché migliorare il funzionamento del mercato interno rendendo le norme trasparenti e prevedibili e garantendo che siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri dell’UE, riducendo in tal modo anche i costi e l’impatto delle esternalità negative legate all’ambiente, al clima e alla salute; osserva che una maggiore chiarezza della legislazione dell’UE ai fini della sua applicazione, ad esempio attraverso l’agenda “Legiferare meglio”, potrebbe favorirne un’applicazione uniforme;
73. rileva che occorre conseguire ulteriori progressi, in particolare nell’ambito della semplificazione e della normalizzazione dei moduli e delle procedure, con l’attuazione coerente dei principi “una tantum” e “digitale per default”, sia a livello dell’UE che degli Stati membri;
74. ritiene che tutti gli accordi internazionali in materia di commercio e investimenti debbano essere “adatti al futuro” in tutte le loro dimensioni, promuovendo in tal modo la sostenibilità economica, sociale e ambientale e contribuendo al rispetto degli impegni internazionali; sottolinea, a tale proposito, l’importanza di effettuare valutazioni d’impatto sulla sostenibilità prima di avviare negoziati commerciali e di investimento; evidenzia la necessità di sviluppare e utilizzare un approccio più integrato in materia di sostenibilità che tenga maggiormente conto dell’interazione degli impatti economici, sociali e ambientali della legislazione, delle politiche e delle iniziative dell’UE, compresi i suoi accordi commerciali e di investimento, tenendo altresì conto dell’impatto cumulativo che le diverse proposte legislative, come pure gli accordi commerciali e di investimento, potrebbero avere nel complesso;
75. ritiene che le istituzioni dell’UE dovrebbero attingere alle competenze di diversi settori politici al fine di garantire un processo decisionale ottimale e adottare misure altamente efficaci; invita le tre istituzioni dell’UE a migliorare il coordinamento tra i loro organi interni e ad evitare di lavorare a compartimenti stagni; sottolinea l’importanza di promuovere sistemi normativi coerenti attraverso, ad esempio, l’armonizzazione dei concetti nell’ambito di iniziative legislative correlate in quanto ciò può migliorare la conformità;
76. sottolinea la necessità di esaminare approcci legislativi innovativi come la progettazione giuridica; evidenzia che la progettazione giuridica è un approccio antropocentrico che può contribuire a colmare il divario tra i cittadini dell’UE, i portatori di interessi e la legislazione europea; ricorda che un approccio antropocentrico postula che la legislazione dovrebbe essere concepita principalmente pensando ai cittadini e ai portatori di interessi e dovrebbe essere di facile comprensione;
77. richiama l’attenzione del Consiglio e della Commissione sulle raccomandazioni adottate dai gruppi di riflessione del Parlamento europeo nelle quali si sottolineava la necessità di rivedere l’articolo 132 e l’articolo 166 del regolamento sull’accesso al Consiglio e alla Commissione, in modo da consentire ai deputati al Parlamento europeo di assistere o di essere interrogati durante le riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio, del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) o del Consiglio;
78. sottolinea l’obbligo di cui all’articolo 218, paragrafo 10, TFUE di informare immediatamente e pienamente il Parlamento europeo in tutte le fasi della procedura relativa agli accordi tra l’Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali; deplora il fatto che al Parlamento non sia concesso l’accesso alle diverse proposte relative alle posizioni negoziali delle parti contraenti degli accordi commerciali e di investimento internazionali; ritiene che l’AII “Legiferare meglio”, che riconosce l’importanza di garantire che ciascuna istituzione possa esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi sanciti dai trattati per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, dovrebbe essere attuato in modo adeguato a tale riguardo;
79. pone l’accento sulla necessità di garantire la proporzionalità dei requisiti normativi nel contesto degli strumenti commerciali internazionali;
80. sottolinea che le prassi consolidate in relazione all’applicazione provvisoria degli accordi commerciali e di investimento dovrebbero essere applicate a tutti gli accordi internazionali, al fine di garantire che nessun accordo sia applicato in via provvisoria prima che il Parlamento abbia votato per dare la sua approvazione;
81. ritiene che una regolamentazione efficace debba trovare un equilibrio tra le esigenze a breve termine e le sfide a lungo termine; sottolinea che la “previsione strategica” svolge un importante ruolo ausiliare nell’adeguare le politiche dell’UE alle esigenze future, garantendo che le valutazioni delle nuove iniziative si basino su una prospettiva a più lungo termine, sottolineando il valore aggiunto della legislazione di qualità quale investimento in futuro; accoglie con favore l’integrazione degli “elementi previsionali” nell’agenda “Legiferare meglio” della Commissione nelle valutazioni d’impatto e nelle valutazioni; sottolinea tuttavia che la Commissione dovrebbe allineare e combinare più efficacemente le sue attività per legiferare meglio e la previsione strategica affinché i entrambi i processi risultino più integrati; evidenzia che la metodologia della Commissione per quantificare i costi, decidere in merito ai compromessi e attuare la previsione strategica rimane poco chiara ed esorta la Commissione a dimostrare in che modo tali approcci sono stati seguiti nella pratica; incoraggia la Commissione a esaminare strumenti innovativi di valutazione dei costi; raccomanda vivamente, a tale riguardo, di tenere conto nel processo di previsione strategica anche delle relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), della piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 401/2009, in relazione al regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica;
82. prende atto del coinvolgimento del comitato per il controllo normativo nelle valutazioni d’impatto, nei controlli dell’adeguatezza e nelle principali valutazioni della legislazione vigente, il quale migliora il lavoro basato su dati concreti della Commissione; osserva che il comitato per il controllo normativo può svolgere un ruolo nel garantire un lavoro imparziale e di elevata qualità da parte della Commissione e che le sue competenze ed esperienze potrebbero essere utilizzate per svolgere altri compiti in seno alla Commissione; sottolinea che il comitato per il controllo normativo può garantire un controllo efficace sul lavoro della Commissione solo se la sua indipendenza e imparzialità sono stabilite in maniera inequivocabile; chiede, a tal proposito, che l’indipendenza e la trasparenza del comitato per il controllo normativo per quanto riguarda le riunioni con le parti interessate, le revisioni, le raccomandazioni e i pareri siano notevolmente migliorate, anche rendendo obbligatorio l’uso del registro per la trasparenza per i membri del comitato; sottolinea che il lavoro del comitato non dovrebbe in ultima analisi incidere sulla capacità della Commissione di proporre atti legislativi o ritardare indebitamente l’adozione di proposte legislative; invita la Commissione a pubblicare tutti i pareri del comitato immediatamente dopo l’adozione, senza eccezioni, al fine di garantire la coerenza, la trasparenza e la responsabilità lungo tutto il processo, nonché a trasmetterli al Parlamento e al Consiglio; invita inoltre la Commissione a mettere a disposizione dei colegislatori anche i progetti di valutazione e i progetti di valutazione d’impatto presentati al comitato; prende atto del fatto che il comitato per il controllo normativo è composto da quattro membri della Commissione e da tre esperti esterni; invita la Commissione a rivedere il processo decisionale del comitato per il controllo normativo, dato che il sistema attuale consente l’adozione di pareri senza il contributo di esperti esterni, o a istituire un comitato per il controllo normativo indipendente al di fuori della Commissione; invita inoltre la Commissione a estendere la sua collaborazione con il comitato per il controllo normativo e a rafforzarlo dotandolo di maggiori mezzi affinché possa svolgere il proprio lavoro, nonché a garantire il sostegno del Centro comune di ricerca;
83. prende atto dell’approccio “one in, one out” con il quale la Commissione intende assicurare che l’introduzione di nuovi oneri sia compensata dalla soppressione di oneri equivalenti a livello dell’UE per i cittadini e le imprese nello stesso settore di attività; sottolinea che l’approccio “one in, one out” mira a rafforzare il programma REFIT estendendolo al di là degli oneri derivanti dagli atti esistenti per includere anche quelli derivanti dalla nuova legislazione, nonché a gestire gli oneri cumulativi in ciascun ambito strategico; chiede che l’approccio “one in, one out” si basi anche sul coinvolgimento delle parti interessate; osserva che la Commissione ha introdotto tale approccio unilateralmente, senza previa valutazione d’impatto o consultazione; sottolinea che l’attuazione di tale approccio non dovrebbe incidere sugli imperativi politici o sugli obiettivi di una migliore regolamentazione ed evidenzia che non dovrebbe portare a decisioni meccaniche o matematiche di abrogare la legislazione, abbassarne gli standard o produrre un effetto dissuasivo su di essa, e che il suo obiettivo dovrebbe essere quello di modernizzare e riformare la legislazione dell’UE per far fronte alle nuove sfide, anche sostituendo, fondendo e migliorando la legislazione; sottolinea tuttavia che, benché sia opportuno evitare ulteriori oneri amministrativi superflui nell’elaborazione, nel recepimento e nell’attuazione della legislazione dell’UE, tale approccio non dovrebbe tradursi nella deregolamentazione né in una mancata regolamentazione, e non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o adottare misure più ambiziose e di introdurre norme sociali, ambientali e in materia di protezione dei consumatori più elevate laddove il diritto dell’Unione definisca soltanto norme minime;
84. sottolinea che l’effettiva applicazione del diritto dell’UE è fondamentale per accrescere la fiducia dei cittadini nelle politiche e nelle istituzioni dell’Unione; rammenta che, a norma dell’articolo 197 TFUE, tale applicazione è considerata una questione di interesse comune per gli Stati membri; invita gli Stati membri a evitare di aggiungere inutili oneri amministrativi o di conformità in sede di recepimento della legislazione dell’UE, in particolare per le PMI, dal momento che le cosiddette pratiche di sovraregolamentazione sono una delle principali fonti di inutili oneri amministrativi; ritiene ciononostante che il principio di una migliore regolamentazione non dovrebbe impedire ai parlamenti degli Stati membri di mantenere o adottare provvedimenti più ambiziosi nei casi in cui il diritto dell’Unione preveda soltanto norme minime; sostiene la richiesta della Commissione agli Stati membri di riferire in merito all’eventuale decisione di aggiungere elementi che non derivano dalla legislazione dell’UE;
85. ricorda che la necessità di una nuova legislazione non dovrebbe automaticamente implicare che quella attuale non sia più necessaria; è del parere, a tal proposito, che una valutazione d’impatto approfondita debba parimenti essere effettuata per qualsiasi potenziale abrogazione, per evitare conseguenze inattese ed effetti indesiderati; chiede che tale approccio sia basato su una metodologia trasparente e fondata su dati concreti, che tenga conto in modo proporzionato di tutti gli aspetti relativi alla sostenibilità, sia in termini di benefici che di costi, compresi i costi della non conformità e dell’inazione, e che prenda in considerazione le conseguenze amministrative o economiche, esaminando nel contempo l’acquis dell’UE in modo globale e considerando le sue ripercussioni sul piano sociale, ambientale e della salute pubblica; invita la Commissione, a tale proposito, a rendere pubblico il suo calcolatore “one in, one out” e a ottenere il sostegno delle altre istituzioni dell’Unione prima di applicare tale approccio; ritiene che una migliore regolamentazione dovrebbe basarsi principalmente su considerazioni qualitative piuttosto che quantitative; sottolinea l’importanza di una legislazione di qualità nella realizzazione delle iniziative faro dell’UE; si compiace dell’impegno assunto dalla Commissione nella sua comunicazione di cooperare con gli Stati membri, le regioni e le principali parti interessate al fine di eliminare gli ostacoli e la burocrazia che impediscono il progresso della transizione verde; sottolinea l’importanza delle valutazioni ex post per garantire che l’UE tenga fede agli impegni assunti;
86. evidenzia inoltre che, nell’adozione dell’approccio “one in, one out”, dovrebbero essere tenuti in considerazione tutti i costi di conformità, sia quelli amministrativi che quelli di adeguamento; sottolinea la necessità di garantire che gli Stati membri e le autorità locali e regionali adottino tale approccio durante il processo di recepimento in questione; incoraggia lo scambio delle migliori pratiche in materia di misure compensative, metodologie e dati raccolti;
87. sottolinea che la fiducia nell’applicazione della regolamentazione svolge un ruolo importante nella legittimità della legislazione europea; invita la Commissione ad adoperarsi maggiormente per far rispettare la normativa dell’UE e ad affrontare efficacemente tutte le violazioni del diritto dell’UE;
88. sottolinea, a tale riguardo, quanto è importante che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si impegnino in una cooperazione più strutturata al fine di valutare l’applicazione e l’efficacia del diritto dell’Unione ai fini del suo miglioramento; sottolinea la necessità di un’attuazione rapida, tempestiva e corretta della legislazione dell’Unione da parte degli Stati membri al fine di valutare adeguatamente la necessità di adottare ulteriori normative;
89. osserva che il numero costantemente elevato di procedure di infrazione dimostra che l’attuazione e l’applicazione corrette e tempestive del diritto dell’UE negli Stati membri restano una sfida importante e chiede la messa a punto di misure urgenti per migliorare la trasparenza delle decisioni della Commissione adottate in tali procedure; ribadisce che l’applicazione efficace della legislazione dell’UE costituisce un elemento fondamentale dell’agenda “Legiferare meglio”; sottolinea che gli eccessivi oneri normativi a carico di cittadini e imprese possono spesso essere attribuiti a problemi di conformità da parte degli Stati membri; invita la Commissione ad attuare pienamente la legislazione dell’UE senza indebito ritardo e a sfruttare tutti gli strumenti esistenti; sottolinea che la politica di applicazione delle norme della Commissione deve essere più prevedibile e trasparente e rafforzare la certezza del diritto per tutte le parti interessate;
90. invita la Conferenza sul futuro dell’Europa a discutere del rafforzamento del diritto di iniziativa legislativa del Parlamento europeo, in quanto è l’unico organo democraticamente eletto nell’UE e rappresenta direttamente i cittadini europei; ricorda l’impegno della Presidente della Commissione von der Leyen a sostenere il diritto di iniziativa del Parlamento; deplora che tale possibilità sia stata periodicamente rinviata a future revisioni dei trattati; sottolinea che il diritto di iniziativa parlamentare è un importante elemento della democrazia rappresentativa a livello degli Stati membri e ritiene necessario responsabilizzare i deputati al Parlamento europeo, in qualità di rappresentanti diretti dei cittadini dell’Unione, rafforzandone il diritto di definire l’agenda legislativa dell’UE; si compiace dell’impegno della Presidente della Commissione a sostenere il diritto di iniziativa del Parlamento europeo e l’impegno della Commissione a rispondere sempre con un atto legislativo alle richieste a norma dell’articolo 225 TFUE; invita il Consiglio e la Commissione a eliminare eventuali ostacoli alla capacità del Parlamento di esercitare il suo potere di proporre iniziative legislative; ritiene che l’accordo quadro potrebbe essere rivisto per far sì che agevoli ulteriormente l’esercizio di tale diritto; sottolinea la necessità di chiarire anche le differenze tra i vari tipi di relazioni del Parlamento e di precisare le azioni richieste da parte della Commissione;
91. sottolinea che la Conferenza sul futuro dell’Europa è un’iniziativa senza precedenti di dialogo diretto con i cittadini dell’UE tesa ad ascoltare il loro punto di vista sull’elaborazione delle politiche europee; ritiene che, dopo la conclusione della Conferenza, debba essere effettuata una valutazione per esaminare la possibilità di introdurre pratiche che possano aumentare la partecipazione dei cittadini al processo legislativo; sottolinea l’importanza di consentire ai cittadini di esercitare pienamente il loro diritto democratico di partecipare al processo decisionale dell’UE attraverso un’interazione attiva con i loro rappresentanti eletti, così come l’importanza di promuovere la partecipazione diretta; suggerisce alla Commissione di riflettere sull’integrazione dei meccanismi partecipativi nel dialogo interistituzionale che confluisce nel suo programma di lavoro annuale;
92. prende atto del fatto che, nel contesto di una società dell’informazione sempre più basata sui social media, che accelera e rafforza la consapevolezza in merito al funzionamento del processo decisionale dell’UE e alle richieste della governance dell’Unione, i cittadini dell’UE stanno diventando sempre più consapevoli di come la governance dell’UE influisca sulla loro vita quotidiana e sugli sviluppi futuri; ribadisce che è necessario coinvolgere pienamente i cittadini nel processo decisionale dell’UE al di là dell’atto del voto e mediante altri canali e strumenti, in una maniera che tenga conto dell’intero ciclo politico; evidenzia nuovamente l’importanza di meccanismi partecipativi efficaci, ribadisce il suo invito a istituire meccanismi partecipativi permanenti, in linea con la sua risoluzione del 7 luglio 2021[16], e sottolinea la necessità di istituirli a livello europeo, nazionale, regionale e locale, compresi gli strumenti necessari per un adeguato coordinamento orizzontale e verticale tra le istituzioni a diversi livelli; ritiene che tali meccanismi potrebbero basarsi, tra l’altro, sulle piattaforme di dibattito politico online, sulle consultazioni dei giovani e sul proseguimento dei panel di cittadini;
93. sottolinea che per legiferare meglio sono necessarie procedure legislative efficaci che consentano di concludere il processo decisionale a livello europeo entro un periodo di tempo ragionevole; deplora il fatto che le procedure legislative speciali previste dai trattati si siano concluse troppo raramente con successo a causa della mancanza di impegno da parte del Consiglio e dell’assenza di orientamenti procedurali efficaci;
94. accoglie con favore le deliberazioni della Conferenza sul futuro dell’Europa per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell’UE; sottolinea in particolare le raccomandazioni del panel di cittadini n. 1, segnatamente le raccomandazioni 35, 36, 41, 46 e 48, nonché le raccomandazioni panel di cittadini n. 2, segnatamente le raccomandazioni 2.1, 10 e 11; il sottofilone 3.1, n. 16, il sottofilone 4.1, n. 24 e il sottofilone 4.2, nn. 29 e 32, così come il n. 39 del filone 5 sulla partecipazione dei cittadini; insiste sulla necessità di un coinvolgimento significativo in merito alle raccomandazioni formulate nella relazione finale della Conferenza, che saranno redatte dal comitato esecutivo in cooperazione con la sessione plenaria della Conferenza, sulla base dei dibattiti tenuti da quest’ultima sulle raccomandazioni dei panel di cittadini nazionali ed europei, nonché delle indicazioni fornite dalla piattaforma digitale multilingue; ritiene che le raccomandazioni dei panel dimostrino chiaramente che i cittadini stanno chiedendo una maggiore trasparenza del dibattito pubblico nell’UE, una maggiore sensibilizzazione e maggiori informazioni da parte delle istituzioni dell’Unione attraverso l’uso attivo di tutti i canali di comunicazione, con particolare enfasi sul ruolo dei social media, che dovrebbero accompagnare il processo decisionale nell’UE, comprese le procedure legislative; invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento ad attuare le conclusioni finali della Conferenza sulla base delle raccomandazioni dei panel di cittadini, conformemente ai principi sanciti dai trattati;
95. sottolinea che il processo legislativo derivante dal diritto di iniziativa conferito al Parlamento dai trattati deve includere una richiesta di definizione di un calendario legislativo per le iniziative in questione, analogamente alla procedura legislativa ordinaria; sottolinea inoltre che qualunque procedura legislativa speciale di questo tipo deve rispettare le disposizioni dell’AII “Legiferare meglio” sull’obbligo istituzionale per tutte e tre le istituzioni di negoziare e di farlo in linea con il principio di leale cooperazione reciproca di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE;
96. ritiene che nei casi in cui il Parlamento esercita il diritto d’iniziativa, ad esempio in merito ai regolamenti relativi alla sua composizione, l’elezione dei suoi membri e le condizioni generali per l’esercizio delle sue funzioni, e in merito allo statuto del Mediatore nonché l’istituzione di commissioni d’inchiesta temporanee, sia opportuno che in un futuro accordo interistituzionale si prendano in considerazione misure volte a evitare il blocco di importanti fascicoli istituzionali;
97. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal Parlamento in quanto istituzione che rappresenta i cittadini dell’UE, anche nel suo controllo della Commissione e delle altre istituzioni per conto dell’opinione pubblica e nella sua cooperazione con esse e nel garantire un approccio dal basso verso l’alto per quanto riguarda gli effetti della legislazione sui cittadini; ribadisce pertanto l’importanza di salvaguardare il ruolo del Parlamento nella valutazione preliminare della legislazione futura, attraverso gli strumenti parlamentari esistenti;
98. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a consolidare il processo di consultazione, l’impegno a riferire in merito a ciascuna consultazione pubblica entro otto settimane dalla sua chiusura e l’impegno a pubblicizzare più attivamente le consultazioni al fine di raggiungere un maggior numero di cittadini, parti interessate, comprese le PMI, ed enti locali e regionali; invita gli Stati membri a contribuire a questo processo promuovendo le consultazioni nei loro territori; osserva che alcune parti interessate con maggiori risorse finanziarie possono contribuire i modo più attivo alle consultazioni; ritiene che i contributi raccolti debbano riflettere una visione equilibrata del panorama delle parti interessate e che a tal fine occorra favorire la raccolta di contributi da parte di tutte le parti interessate, compresi i cittadini e i rappresentanti dei cittadini con minori risorse;
99. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO (23.3.2022) |
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destinato alla commissione giuridica
sul tema “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”
Relatore per parere: Christian Sagartz
SUGGERIMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
– visti gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
2. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2021 dal titolo “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori” (COM(2021)0219) e il suo impegno a far sì che ogni proposta legislativa contribuisca all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
3. ribadisce l’obbligo dell’UE di integrare gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo nell’attuazione delle politiche interne o esterne che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo, come stabilito dall’articolo 208 TFUE; ricorda che molte politiche dell’Unione con una dimensione più interna possono contribuire all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), ma spesso lasciano un’impronta ecologica, economica e sociale complessiva molto forte nei paesi in via di sviluppo; insiste pertanto sul fatto che l’Agenda 2030 e i suoi OSS devono incentivare ulteriormente un approccio coordinato tra l’azione interna ed esterna dell’UE e le sue altre politiche; ribadisce quindi che è essenziale creare sinergie sufficienti e, di conseguenza, garantire un’elaborazione delle politiche più lungimirante nonché la coerenza di tutte le politiche dell’Unione per conseguire gli OSS a livello mondiale; ricorda che i principi e gli obiettivi stabiliti dagli OSS sono indivisibili e non devono essere compromessi; ribadisce l’importanza che la politica dell’UE relativa ai paesi in via di sviluppo sia concepita in modo tale da anticipare gli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità;
4. ritiene fermamente che il sistema “Legiferare meglio” dell’Unione possa essere uno strumento prezioso ai fini dell’attuazione di tale obbligo giuridico, a condizione che gli strumenti proposti dal sistema siano sfruttati in maniera adeguata e al massimo delle loro potenzialità, al fine di incentivare l’elaborazione di politiche che affrontino in modo adeguato le sfide globali e consentano di ridurre al minimo gli ostacoli, gli oneri o le ambiguità nell’applicazione di tali obiettivi strategici; deplora che le valutazioni d’impatto delle politiche e della legislazione dell’Unione sui paesi in via di sviluppo, in particolare della legislazione interna non legata allo sviluppo, siano ancora poche e non valutino né affrontino adeguatamente il potenziale impatto sui paesi in via di sviluppo; si compiace delle nuove versioni degli orientamenti per legiferare meglio e del pacchetto di strumenti per legiferare meglio; auspica che la nuova comunicazione e gli orientamenti e gli strumenti aggiornati migliorino la situazione, permettendo di realizzare valutazioni d’impatto complete e coerenti quando necessario; è fermamente convinto che le valutazioni d’impatto ex ante siano uno strumento prezioso per identificare e affrontare i potenziali rischi di una proposta politica e/o legislativa per i paesi meno sviluppati; invita la Commissione a prestare maggiore attenzione all’impatto della legislazione dell’UE sui paesi in via di sviluppo e a rispettare e promuovere gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo nel quadro di tali iniziative, se del caso, in particolare in ambiti quali la migrazione, l’ambiente, l’agricoltura e la lotta contro la criminalità transnazionale, come la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il riciclaggio di denaro; esorta la Commissione a tradurre le conclusioni delle valutazioni d’impatto in disposizioni giuridiche nei suoi atti legislativi non legati allo sviluppo, in modo da rispecchiare meglio l’impegno dell’UE nei confronti dell’articolo 208 TFUE; sottolinea la necessità di fornire un sostegno concreto alle piccole e medie imprese (PMI) nel loro adeguamento al nuovo quadro normativo, in particolare in relazione al conseguimento dei principi della coerenza delle politiche per lo sviluppo, degli obiettivi dell’accordo di Parigi, degli OSS e dell’Agenda 2030; invita la Commissione a rafforzare l’esame delle valutazioni d’impatto del comitato per il controllo normativo potenziando le competenze di tale organo in materia di cooperazione allo sviluppo; ritiene che il sistema “Legiferare meglio” sia uno strumento che potrebbe essere condiviso con i paesi partner; invita la Commissione a rafforzare la collaborazione già in corso con i paesi partner a tale riguardo;
5. osserva che lo strumento n. 35 contiene elementi che permettono di orientare la realizzazione delle analisi d’impatto nei paesi in via di sviluppo e auspica che tale strumento sia ampiamente utilizzato; ritiene che i settori per i quali le valutazioni d’impatto dovrebbero essere prioritarie debbano rispecchiare le sfide attuali e future dell’Unione e riflettere le posizioni del Parlamento, nonché mostrare una chiara corrispondenza con i settori pertinenti del diritto dell’UE, in modo da agevolare l’identificazione della legislazione cui occorre prestare particolare attenzione; suggerisce che il pacchetto di strumenti sia ulteriormente rafforzato al fine di agevolare l’identificazione e l’analisi dei potenziali effetti economici, sociali e ambientali nei paesi in via di sviluppo; propone di introdurre una nuova rubrica “Impatto sui paesi in via di sviluppo” per gli strumenti specifici del pacchetto di strumenti, tra cui, in particolare, gli strumenti nn. 23, 25 e 26; propone di inserire in tale rubrica una serie di domande orientative allo scopo di determinare se la legislazione contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo e all’attuazione dell’Agenda 2030 sia nell’UE che nei paesi in via di sviluppo; ricorda che l’impatto sui diritti umani, in particolare sui bambini, le popolazioni indigene, le persone LGBTIQ e altri gruppi vulnerabili, nei paesi in via di sviluppo è importante per la cooperazione europea allo sviluppo; invita al riguardo la Commissione a introdurre categorie distinte di valutazioni dedicate all’impatto sui diritti umani, sul genere e sui diritti delle donne, nonché sullo Stato di diritto e sulla buona governance nei paesi in via di sviluppo; ricorda che al fine di trarre insegnamento dalle azioni passate e migliorare in futuro è altresì importante valutare costantemente l’efficacia delle procedure e degli strumenti e, a tale proposito, invita la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento in merito all’attuazione dello strumento n. 35;
6. è fermamente convinto che si debba porre maggiormente l’accento sulla consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra le istituzioni dell’UE e all’interno di ciascuna istituzione; esorta la Commissione a semplificare le proprie procedure interne per associare sistematicamente la DG INTPA a tutte le valutazioni d’impatto, in particolare per quanto concerne la legislazione interna con potenziali effetti al di fuori dell’UE, e a tenere debitamente conto dei contributi, delle proposte e delle raccomandazioni forniti da tale DG nel quadro della coerenza delle politiche per lo sviluppo; invita la Commissione a rafforzare il coinvolgimento e la partecipazione significativa della DG INTPA nelle consultazioni interservizi e in seno al GRI (Gruppo per le relazioni interistituzionali) e all’EXCO (Gruppo per il coordinamento esterno), e a prendere in debita considerazione i contributi di detta DG, che ha un ruolo guida per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo e i paesi in via di sviluppo;
7. ritiene che la qualità della legislazione che incide sui paesi in via di sviluppo sia determinata, tra altri parametri, dalla sua legittimità ed efficacia, che a loro volta dipendono dalla natura del processo di consultazione, dalla capacità di tale legislazione di rispondere alle esigenze dei paesi interessati e dal fatto che la sua attuazione consegua i risultati desiderati senza arrecare danni; si compiace dell’attenzione accordata dalla Commissione al miglioramento della comprensione delle esigenze e degli effetti della legislazione dell’UE al di fuori dell’Unione, intensificando il dialogo con i partner esterni; invita la Commissione a rendere efficace tale impegno garantendo processi di consultazione inclusivi, significativi ed efficaci che coinvolgano le parti interessate come i sindacati e i rappresentanti della società civile nei paesi in via di sviluppo, nonché esperti e imprese nei diversi settori interessati; propone che i risultati di tali consultazioni e le prove raccolte contribuiscano realmente all’elaborazione della legislazione e, in particolare, che si tenga conto del contesto e delle esigenze specifiche delle parti interessate nei paesi partner in cui deve essere effettuata la consultazione; si compiace dell’iniziativa volta a rendere i processi di consultazione più mirati, più chiari e accessibili; invita la Commissione a garantire che la prevista semplificazione del processo di consultazione pubblica non ne pregiudichi l’efficacia; mette in evidenza il ruolo che le delegazioni dell’UE possono svolgere, in particolare nei paesi in via di sviluppo, nonché la necessità di mettere a disposizione le risorse e gli strumenti necessari per lo svolgimento di tali consultazioni;
8. riconosce che l’efficace attuazione del sistema “Legiferare meglio” e, in particolare, delle valutazioni d’impatto ex ante richiederà un livello adeguato di risorse umane, finanziarie e di altro genere, nonché di tempo; esorta la Commissione a destinare risorse adeguate a tal fine;
9. riconosce che legiferare meglio costituisce un obiettivo e una responsabilità comune di tutte le istituzioni dell’UE; conferma che, in qualità di colegislatore, il Parlamento semplificherà i propri servizi interni per meglio contribuire alla valutazione e al monitoraggio dell’impatto sui paesi in via di sviluppo della legislazione dell’UE con una dimensione esterna, compresi i testi pertinenti approvati dal Parlamento nel quadro delle procedure legislative e dei programmi di spesa dell’UE; conferma inoltre che intensificherà di conseguenza la cooperazione e il coordinamento tra le commissioni, rafforzerà le competenze in materia di politiche di sviluppo in tutte le commissioni pertinenti e chiarirà il ruolo che la commissione per lo sviluppo è chiamata a svolgere in qualità di garante del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, quale indicato nel regolamento del Parlamento europeo (allegato VI), il tutto con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficacia della legislazione dell’UE;
10. si compiace dell’impegno della Commissione di migliorare l’analisi e la comunicazione dell’impatto delle proposte, riconoscendo l’importanza delle valutazioni della qualità, che potrebbero aiutare a identificare lacune, bisogni e opportunità, nonché a scoprire i rischi e le tendenze esistenti, e contribuirebbero pertanto a definire le priorità politiche e a elaborare una pianificazione strategica a lungo termine, in particolare per i paesi meno sviluppati e per quanto riguarda il conseguimento degli OSS; sottolinea l’importanza di una prospettiva globale che tenga conto dell’impatto sugli OSS nel loro insieme, nella quale le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale – siano considerate con lo stesso livello di analisi dettagliata e di precisione, tenendo conto delle prove qualitative e quantitative; osserva con preoccupazione che facendo riferimento soltanto agli “OSS pertinenti” si rischia di sottovalutare la natura integrata e globale dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; ricorda che l’Unione si è impegnata a essere un leader mondiale nell’attuazione dell’Agenda 2030 e degli OSS, insieme agli Stati membri e ai loro enti locali e regionali, e in stretta cooperazione con i suoi partner internazionali; deplora che la Commissione non abbia ancora elaborato una strategia organica e integrata di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; ricorda che l’UE deve aumentare la propria visibilità nei paesi in via di sviluppo, in particolare in ragione della crescente presenza dei suoi concorrenti geopolitici nei paesi africani, attraverso una comunicazione efficace sui suoi programmi di cooperazione e di spesa;
11. ribadisce l’importanza di garantire l’efficacia e il dinamismo dell’elaborazione delle politiche a livello dell’UE, nonché la coerenza delle politiche per lo sviluppo in relazione alla politica esterna dell’UE che incide sui paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno sviluppati; esprime preoccupazione per il fatto che gli orientamenti riveduti e il pacchetto di strumenti per legiferare meglio presentati dalla Commissione nel novembre 2021 non menzionano nemmeno una volta la coerenza delle politiche per lo sviluppo e che soltanto il “pacchetto di strumenti” che accompagna tali orientamenti comprende uno strumento – il n. 35 – dedicato a tale aspetto; insiste sul fatto che i meccanismi per garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile devono essere utilizzati in modo più sistematico ed efficace da tutte le istituzioni dell’UE pertinenti e da tutti gli Stati membri, anche al più alto livello politico; auspica iniziative che rendano più coerente l’approccio dell’UE a tale riguardo; sottolinea il ruolo cruciale della coerenza tra gli strumenti, le iniziative e le strategie di finanziamento dell’Unione affinché l’UE possa concretizzare la propria risposta a livello mondiale e onorare il proprio impegno a favore di una crescita e di uno sviluppo sostenibili.
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
22.3.2022 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
25 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Barry Andrews, Eric Andrieu, Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevi?ien?, Beata Kempa, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Benoît Biteau, Marlene Mortler |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
25 |
+ |
ECR |
Ryszard Czarnecki, Beata Kempa |
ID |
Dominique Bilde, Gianna Gancia |
NI |
Antoni Comín i Oliveres |
PPE |
Anna?Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevi?ien?, Marlene Mortler, Christian Sagartz, Tomas Tobé |
Renew |
Barry Andrews, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou |
S&D |
Eric Andrieu, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino |
The Left |
Miguel Urbán Crespo |
Verts/ALE |
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger?Fofana, Erik Marquardt |
1 |
– |
ID |
Bernhard Zimniok |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
– : contrari
0 : astenuti
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L’AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (3.3.2022) |
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On. Adrián Vázquez Lázara
Presidente
Commissione giuridica
BRUXELLES
Oggetto: Parere sul tema “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori” (2021/2166(INI))
Signor Presidente,
I coordinatori della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) hanno deciso, il 3 giugno 2021, che la commissione ENVI formulerà un parere sotto forma di lettera sul tema “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori” (2021/2166(INI)).
Pertanto, in qualità di presidente della commissione ENVI e relatore ENVI per il presente parere, desidero invitare la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua proposta di risoluzione i suggerimenti allegati, che sono stati approvati dalla commissione ENVI nella sua riunione[17] del 3 marzo 2022.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.
(f.to) Pascal Canfin
Copia: Tiemo Wölken
SUGGERIMENTI
1. Invita la Commissione a rispettare immediatamente e pienamente le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 4, della normativa europea sul clima[18], che stabilisce che qualsiasi progetto di misura e proposta legislativa deve essere coerente con il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050; ricorda che, a tal fine, la Commissione deve valutare la coerenza di tutti i progetti di misure o proposte legislative, comprese le proposte di bilancio, con gli obiettivi di neutralità e verificare se garantiscono un migliore adattamento ai cambiamenti climatici;
2. deplora che i nuovi controlli di coerenza climatica si applichino alle valutazioni d’impatto sui progetti di misure e proposte legislative solo a partire dal 1º gennaio 2022, sebbene la normativa europea sul clima sia entrata in vigore nel luglio 2021, il che significa che le disposizioni della normativa non sono state attuate per una serie di proposte pertinenti per il Green Deal europeo;
3. accoglie con favore l’approccio, delineato nella comunicazione “Legiferare meglio” e negli orientamenti e strumenti successivi, volto a verificare la conformità alla normativa europea sul clima nelle valutazioni d’impatto e altre valutazioni; esorta tuttavia la Commissione ad applicare sistematicamente tali controlli fin dall’inizio della preparazione di nuovi progetti di misure o di controlli dell’adeguatezza della legislazione esistente, in modo da poter orientare effettivamente le scelte politiche; sottolinea che la normativa europea sul clima obbliga la Commissione a motivare, nell’ambito della valutazione della coerenza di cui all’articolo 6, paragrafo 4, l’eventuale mancato allineamento di un progetto di misura o proposta legislativa agli obiettivi della normativa europea sul clima;
4. è preoccupato per l’attuazione delle disposizioni della normativa europea sul clima nei casi in cui non sia effettuata alcuna valutazione d’impatto, in particolare per le proposte politicamente sensibili, compreso il diritto derivato; ricorda che, come concordato nell’ambito dell’accordo interistituzionale, la Commissione dovrebbe procedere a valutazioni d’impatto delle sue iniziative legislative e non legislative, degli atti delegati e delle misure di esecuzione che si prevede abbiano un impatto economico, ambientale o sociale significativo;
5. sostiene l’impegno a migliorare l’analisi e la comunicazione degli impatti ambientali in tutte le politiche dell’UE attraverso una valutazione obbligatoria del principio “non arrecare un danno significativo” e il fatto che tale valutazione debba essere applicata alle proposte provenienti da tutti i settori politici, al fine di evitare un’applicazione disomogenea; invita la Commissione a definire chiaramente il principio “non arrecare un danno significativo” nel pacchetto di strumenti per legiferare meglio, collegandolo all’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia dell’UE[19], come già avviene negli orientamenti;
6. sottolinea che la valutazione del principio “non arrecare un danno significativo” deve tenere conto dei costi e dei benefici più ampi per la società, ad esempio nel settore della salute pubblica, nonché degli impatti ambientali;
7. evidenzia che l’agenda “Legiferare meglio” dovrebbe servire a sostenere la transizione verde dell’Unione anche eliminando la legislazione che non è più adatta allo scopo, al fine, tra l’altro, di ridurre l’onere amministrativo a carico delle PMI; segnala che la necessità di nuove politiche non implica necessariamente che quelle esistenti siano superflue; sottolinea che l’applicazione dell’approccio “one in, one out” non deve portare a una deregolamentazione o a un abbassamento del livello di protezione dei cittadini europei o dell’ambiente, né deve impedire l’adozione di proposte volte ad aggiornare o completare il quadro legislativo esistente per allinearlo al maggior livello di ambizione dell’UE stabilito, ad esempio, nel Green Deal europeo e nell’Unione europea della salute;
8. chiede la piena trasparenza dell’approccio “one in, one out”; invita la Commissione a elaborare orientamenti chiari e basati su principi per la selezione e la valutazione degli atti da eliminare, compreso un metodo di calcolo per stimare i “costi” e i “benefici”; sottolinea che tali valutazioni non dovrebbero considerare solo l’impatto amministrativo ed economico, ma dovrebbero anche esaminare l’acquis dell’UE in modo olistico e soppesare le conseguenze sociali, ambientali e di salute pubblica;
9. ribadisce il suo invito alla Commissione[20] a facilitare il conseguimento del Green Deal europeo eliminando gli ostacoli e la burocrazia che potrebbero rallentarne l’attuazione, prestando particolare attenzione alle implicazioni e ai costi dell’applicazione del diritto dell’Unione, in particolare per le PMI;
10. sottolinea che l’agenda “Legiferare meglio” dovrebbe sostenere la transizione verde dell’economia dell’Unione, consentendo, tra l’altro, di immettere sul mercato tecnologie innovative e abilitanti in modo più rapido ed efficiente; si compiace del fatto che il mantenimento di standard ambientali elevati possa produrre ulteriori benefici, quali nuove opportunità commerciali, vantaggi competitivi per l’industria europea e condizioni di parità in tutto il mercato unico;
11. rammenta che la valutazione degli “oneri superflui” deve prendere in considerazione gli effetti “netti” della legislazione dell’UE a diversi livelli amministrativi, tenendo pienamente conto del principio di sussidiarietà, laddove l’adozione di un unico atto legislativo a livello dell’UE, in particolare sotto forma di regolamenti dell’UE direttamente applicabili, può comportare una riduzione degli oneri amministrativi a livello nazionale o locale, nonché migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso un’applicazione trasparente, prevedibile e uniforme delle norme in tutti gli Stati membri dell’UE, riducendo in tal modo anche i costi e l’impatto delle esternalità negative legate all’ambiente, al clima e alla salute; osserva che una maggiore chiarezza della legislazione dell’UE ai fini della sua applicazione, ad esempio attraverso l’agenda “Legiferare meglio”, può favorirne un’applicazione uniforme;
12. sostiene l’integrazione sistematica della previsione strategica nell’elaborazione delle politiche quale modo per garantire che le politiche e le leggi dell’UE siano “adatte al futuro”; plaude all’impegno della Commissione a fare un uso migliore della previsione strategica in quanto svolge un ruolo fondamentale nel contribuire a un processo decisionale dell’UE adeguato alle esigenze future, garantendo che le iniziative si basino su una prospettiva a più lungo termine; chiede, a tale proposito, che le relazioni stilate dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e dalla piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) siano prese sistematicamente in considerazione nel processo di previsione strategica; accoglie con favore, a tale proposito, il lavoro della piattaforma Fit for Future, che riunisce le competenze delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni non governative e delle imprese, sia grandi che piccole, in riunioni periodiche al fine di migliorare la legislazione UE esistente; osserva che tale piattaforma potrebbe essere utilizzata anche per discutere temi di più ampia portata, come la transizione verde;
13. sostiene l’applicazione di politiche basate su dati concreti e sottolinea che prove scientifiche affidabili sottoposte a valutazione inter pares dovrebbero costituire la pietra angolare di una migliore regolamentazione, così come il rispetto del principio di precauzione; invita, a tale proposito, la Commissione a gestire le prove in modo trasparente, in linea con il principio FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable – reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili);
14. accoglie con favore l’integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nell’elaborazione delle politiche, in modo che ogni proposta legislativa contribuisca alla loro realizzazione; chiede che le valutazioni d’impatto tengano conto dell’impatto delle politiche sulla realizzazione dell’Agenda 2030 nel suo insieme e non solo sugli OSS “pertinenti”, data la natura olistica e integrata dell’agenda; ricorda alla Commissione l’obbligo di integrare, se del caso, gli OSS negli orientamenti e negli strumenti per legiferare meglio e di tenere conto dell’intera gamma di impatti ambientali e climatici immediati e a lungo termine, compresi gli impatti cumulativi, nella sua analisi globale degli impatti economici, sociali e ambientali, nonché dei costi dell’azione e dell’inazione, in linea con il principio “la sostenibilità prima di tutto” adottato nell’ambito dell’ottavo programma d’azione per l’ambiente;
15. sottolinea che la legislazione in materia di ambiente e salute ha un impatto diretto sulla vita dei cittadini dell’UE; invita pertanto la Commissione a corredare tutte le sue proposte legislative di una breve relazione in un linguaggio accessibile e non specializzato e ad adottare tutte le misure appropriate per consentire ai cittadini dell’UE di comprendere l’essenza di ogni proposta legislativa, compresi i potenziali effetti sulla loro vita;
16. ribadisce la necessità di aumentare la trasparenza dei voti espressi dai rappresentanti di ogni Stato membro in tutte le fasi delle procedure di consultazione e di controllo degli atti di esecuzione e di garantire che tali voti siano resi pubblici nei registri ufficiali; ribadisce il suo invito alla Commissione a pubblicare maggiori informazioni sulle riunioni di commissione, compresa la loro composizione, l’elenco dei partecipanti, gli ordini del giorno, i documenti e progetti di testo oggetto di discussione[21];
17. insiste sull’importanza che la Commissione risponda a tempo debito alle interrogazioni scritte del Parlamento; si rammarica che in passato la grande maggioranza delle interrogazioni scritte abbia ricevuto una risposta tardiva e insiste affinché la Commissione migliori i tempi di risposta alle interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo nella seconda metà della legislatura.
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L’INDUSTRIA, LA RICERCA E L’ENERGIA (3.3.2022) |
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On. Adrián Vázquez Lázara
Presidente
Commissione giuridica
BRUXELLES
Oggetto: Parere sul tema “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori” (2021/2166(INI))
Signor Presidente,
nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l’industria, la ricerca e l’energia è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 14 luglio 2021 i coordinatori hanno deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.
La commissione per l’industria, la ricerca e l’energia ha esaminato la questione nella riunione del 3 marzo 2022. In quest’ultima riunione ha deciso di invitare la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.
Oltre ai suggerimenti riportati in appresso, si richiama l’attenzione su quanto segue:
poiché gli Stati membri hanno espresso serie preoccupazioni e dubbi sull’efficacia del meccanismo di controllo della sussidiarietà (“cartellino giallo e arancione”), desideriamo sottolineare la necessità di un meccanismo di controllo della sussidiarietà più efficace. Chiediamo pertanto l’istituzione di un nuovo sistema costruttivo e più efficace. Il principio “one in, one out” è uno strumento concepito per affrontare gli oneri amministrativi e normativi. Tuttavia, esso equivale semplicemente a mantenere lo status quo. Abbiamo bisogno di un approccio più ambizioso per ridurre realmente ed efficacemente la burocrazia. Pensare anzitutto in piccolo dovrebbe essere parte integrante del processo decisionale e riflettersi nelle politiche future. Il ritardo nella designazione di un nuovo rappresentante per le PMI è inaccettabile; occorre quindi procedere immediatamente alla sua nomina. Inoltre, il nuovo rappresentante per le PMI deve assumere una posizione centrale con competenze orizzontali in seno alla Commissione europea, vicino al processo decisionale. Sono messe a disposizione risorse sufficienti per garantire un flusso di lavoro efficace.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.
(f.to) Cristian?Silviu Bu?oi
SUGGERIMENTI
1. invita gli Stati membri e la Commissione a riconoscere la necessità di legiferare meglio e di procedere a una semplificazione che tenga conto degli impatti economici, ambientali, di genere e sociali in modo integrato ed equilibrato;
2. prende atto dell’impegno della Commissione di introdurre il principio “one in, one out”, ma riconosce che si tratta unicamente di un approccio quantitativo che può essere integrato da misure qualitative volte a garantire un processo legislativo efficace e adeguato alle esigenze future, in linea con gli obiettivi a lungo termine dell’UE; sottolinea la necessità che la Commissione fornisca un’analisi sostanziale ex post della mancata applicazione del principio, anche per quanto riguarda gli effetti intersettoriali e internormativi; attende pertanto con interesse la pubblicazione della prima relazione di attuazione da parte della Commissione;
3. ricorda che l’introduzione di misure supplementari (“gold-plating”) da parte degli Stati membri alle direttive dell’UE rimane diffusa oltre ad aggiungere inutili oneri amministrativi e burocratici, ritarda l’attuazione delle politiche e riduce l’assorbimento dei finanziamenti dell’UE; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per scoraggiare gli Stati membri dalla sovraregolamentazione, come primo passo per arginare l’ondata di nuove regolamentazioni;
4. rileva che occorre realizzare ulteriori progressi, in particolare nell’ambito della semplificazione e della normalizzazione dei moduli e delle procedure, con l’attuazione coerente dei principi “una tantum” e “digitale per default”, sia a livello dell’UE che degli Stati membri;
5. sottolinea che l’adozione di una tabella di marcia con misure e indicatori concreti e vincolanti è un presupposto importante affinché la nostra società e la nostra economia diventino più sostenibili e resilienti dal punto di vista sociale, economico e ambientale, garantendo nel contempo pienamente la competitività dell’UE, promuovendo, ad esempio, la ricerca e l’innovazione;
6. invita la Commissione a fissare obiettivi quantitativi e qualitativi ambiziosi e vincolanti a livello dell’UE per la riduzione degli oneri amministrativi quanto prima dopo la conclusione di una valutazione d’impatto;
7. chiede dunque un test obbligatorio che consenta di valutare, in relazione alle PMI, i costi e i benefici delle proposte legislative, compresi l’impatto economico e ambientale e le loro ripercussioni sui dipendenti delle PMI;
8. insiste affinché i risultati del test PMI siano presi in considerazione in tutte le proposte legislative, che si indichi chiaramente come verrebbe conseguita la semplificazione e che vengano formulate ove possibile raccomandazioni supplementari per evitare alle PMI inutili oneri amministrativi o regolamentari;
9. ricorda che, nel corso del processo legislativo dell’UE, l’accento dovrebbe essere posto principalmente sulla qualità, la trasparenza e l’aggiornamento, l’utilizzo delle conoscenze e dei dati più recenti nelle valutazioni d’impatto e non sulla velocità di completamento delle iniziative;
10. accoglie con favore il fatto che l’analisi “non arrecare un danno significativo” sarà inclusa nella valutazione dell’opzione prescelta nelle valutazioni d’impatto, tenendo conto anche del costo dell’azione e dell’inazione per l’ambiente e il clima nell’immediato e a lungo termine;
11. accoglie con favore l’istituzione della piattaforma Fit for Future F4F nel maggio 2020, quale successore della piattaforma REFIT, e sottolinea l’importanza di tenere conto dei contributi della rete dei rappresentanti per le PMI;
12. ricorda che le revisioni intermedie e le clausole di temporaneità sono strumenti utili per garantire che le nostre leggi dell’UE siano sempre aggiornate o siano ritirate tempestivamente dopo aver esaurito il loro scopo; ricorda che, affinché una regolamentazione sia soprattutto adatta per il futuro, occorre assicurarne la sostenibilità economica, sociale e ambientale;
13. sottolinea che il miglioramento della regolamentazione dovrebbe essere vantaggioso per tutti e servire l’interesse generale della società europea, delle imprese, dei lavoratori, dei cittadini, dei consumatori e dell’ambiente;
14. accoglie con favore l’adozione di un approccio che privilegi la sostenibilità negli orientamenti per legiferare meglio; sottolinea che le tabelle di marcia per conseguire la riduzione dei costi e l’efficienza normativa e amministrativa devono rispettare i principi e gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo, negli OSS e nella Carta dei diritti fondamentali;
15. invita la Commissione ad assicurare l’efficacia e il buon funzionamento del comitato per il controllo normativo, garantendo che sia composto in maggioranza da esperti indipendenti e che benefici del supporto del Centro comune di ricerca;
16. ribadisce che devono essere garantite l’indipendenza, la trasparenza e l’obiettività del comitato per il controllo normativo e delle sue attività e che i membri del comitato non dovrebbero soggetti a controllo politico e dovrebbero essere esenti da conflitti di interessi o parzialità; osserva che, al fine di migliorare ulteriormente la trasparenza del comitato per il controllo normativo, tutti i suoi membri riproducono le attuali pratiche di informativa del presidente del comitato;
17. invita la Commissione ad assicurare una rappresentanza equilibrata delle grandi e piccole imprese, dell’esperienza e dei settori in tutti gli organi e i comitati pertinenti associati all’elaborazione delle politiche dell’Unione europea, incluso il comitato per il controllo normativo;
18. ritiene insufficiente l’attuale requisito che prevede un solo rappresentante delle PMI in seno al comitato per il controllo normativo, in rappresentanza di tutte le piccole e medie imprese di tutti i settori, tenuto conto dell’ampia varietà di questioni a cui il comitato deve far fronte.
Membri che partecipano alla votazione finale |
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Cristian?Silviu Bu?oi |
Presidente |
Zdzis?aw Krasnod?bski |
Vicepresidente |
Morten Petersen |
Vicepresidente |
Patrizia Toia |
Vicepresidente |
Lina Gálvez Muñoz |
Vicepresidente |
Isabella Adinolfi |
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Nicola Beer |
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François?Xavier Bellamy |
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Hildegard Bentele |
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Tom Berendsen |
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Vasile Blaga |
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Michael Bloss |
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Manuel Bompard |
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Paolo Borchia |
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Marc Botenga |
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Markus Buchheit |
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Jerzy Buzek |
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Maria da Graça Carvalho |
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Ignazio Corrao |
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Ciarán Cuffe |
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Nicola Danti |
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Pilar del Castillo Vera |
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Jakop G. Dalunde |
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Martina Dlabajová |
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Francesca Donato |
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Christian Ehler |
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Valter Flego |
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Niels Fuglsang |
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Claudia Gamon |
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Jens Geier |
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Nicolás González Casares |
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Bart Groothuis |
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Christophe Grudler |
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András Gyürk |
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Henrike Hahn |
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Robert Hajšel |
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Ivo Hristov |
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Ivars Ijabs |
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Romana Jerkovi? |
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Eva Kaili |
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Seán Kelly |
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Izabela?Helena Kloc |
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?ukasz Kohut |
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Andrius Kubilius |
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Miapetra Kumpula?Natri |
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Adriana Maldonado López |
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Thierry Mariani |
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Marisa Matias |
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Eva Maydell |
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Georg Mayer |
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Joëlle Mélin |
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Iskra Mihaylova |
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Dan Nica |
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Angelika Niebler |
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Ville Niinistö |
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Aldo Patriciello |
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Mauri Pekkarinen |
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Mikuláš Peksa |
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Tsvetelina Penkova |
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Pina Picierno |
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Markus Pieper |
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Clara Ponsatí Obiols |
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Manuela Ripa |
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Robert Roos |
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Sara Skyttedal |
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Maria Spyraki |
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Jessica Stegrud |
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Beata Szyd?o |
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Riho Terras |
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Grzegorz Tobiszowski |
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Evžen Tošenovský |
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Marie Toussaint |
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Isabella Tovaglieri |
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Henna Virkkunen |
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Pernille Weiss |
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Carlos Zorrinho |
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI (18.3.2022) |
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destinato alla commissione giuridica
sul tema “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”
Relatore per parere: Helmut Scholz
SUGGERIMENTI
La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. accoglie con favore l’intenzione espressa nella comunicazione della Commissione[22]di rendere l’approccio a una migliore legiferazione più dinamico e adattabile agli sviluppi futuri; insiste tuttavia che gli aspetti operativi della comunicazione diventeranno più chiari soltanto con la revisione degli orientamenti e del pacchetto di strumenti per legiferare meglio, che saranno esaminati attentamente dal Parlamento; sottolinea l’esigenza di una legislazione che sia adeguata allo scopo, equilibrata, chiara, trasparente e che non aggiunga oneri amministrativi e normativi;
2. sottolinea che il pacchetto aggiornato di strumenti per legiferare meglio, e in particolare il principio “non arrecare un danno significativo”, deve considerare i costi che potrebbero derivare dall’inazione, segnatamente a livello climatico e ambientale, nonché la dimensione sociale e gli effetti cumulativi associati all’azione tardiva;
3. si compiace dell’impegno della Commissione ad avvalersi meglio della previsione strategica, poiché svolge un importante ruolo nell’adeguare le politiche dell’UE alle esigenze future garantendo che le iniziative a breve termine si basino su una prospettiva di più lungo periodo;
4. riconosce la tendenza attuale in cui, nell’ambito dei protocolli n. 1 e n. 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), i parlamenti nazionali mirano a un maggiore coinvolgimento attraverso il dialogo politico[23] sulle politiche dell’Unione al fine di sviluppare un maggiore valore aggiunto per i cittadini; accoglie inoltre le richieste di un analogo coinvolgimento lungimirante del Comitato europeo delle regioni a tale riguardo attraverso i suoi pareri d’iniziativa;
5. insiste sulla forte correlazione tra l’attuazione del pacchetto per la ripresa Next Generation EU con l’obiettivo di garantire una maggiore resilienza delle società dell’Unione e la necessità che le istituzioni europee sensibilizzino i cittadini dell’Unione al fine di promuovere la conoscenza sul carattere fondamentale di tali compiti politici e sulla loro attuazione; ritiene che tale opera di sensibilizzazione dovrebbe in ultima analisi contribuire a un processo decisionale interistituzionale più flessibile ed efficace in grado di rispondere in modo concreto e decisivo alle conseguenze della pandemia;
6. si compiace per gli sforzi volti a consolidare il processo di consultazione e per l’impegno a riferire su ciascuna consultazione pubblica entro otto settimane dalla sua conclusione; sollecita un miglioramento delle valutazioni sistematiche delle consultazioni pubbliche e chiede alla Commissione di intensificare le attività e le misure di sensibilizzazione al fine di promuovere una maggiore partecipazione; invita la Commissione a interagire in modo più efficace con le proprie rappresentanze presso gli Stati membri, con gli organi consultivi a livello di Unione e con le autorità nazionali, al fine di divulgare maggiori informazioni sulle consultazioni pubbliche;
7. chiede una maggiore trasparenza del processo consultivo e invita a pubblicare relazioni di sintesi delle consultazioni, che siano disponibili in tutte le lingue dell’UE e accessibili anche alle persone con disabilità;
8. sottolinea che l’articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) riconosce la democrazia partecipativa come uno dei capisaldi dei principi democratici dell’UE ed evidenzia pertanto che le decisioni devono essere adottate nella maniera il più possibile vicina ai cittadini, il che rappresenta un fattore essenziale per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell’UE; ritiene che ai fini della democrazia partecipativa dell’UE sia necessario sostenere i cittadini e promuoverne l’accesso alle opportunità elettorali e di partecipazione nell’ambito dei canali messi a disposizione dall’UE e al di fuori di essi; ritiene che questa agenda di partecipazione dal basso dovrebbe poter completare, e non sostituire, la democrazia rappresentativa all’interno dell’UE;
9. prende atto della rapida evoluzione della comprensione dei cittadini dell’UE in merito all’impatto della governance dell’UE sulla loro vita quotidiana e sui futuri sviluppi nel contesto di una società dell’informazione sempre più basata sui social media, che accelera e rafforza la consapevolezza in merito al funzionamento del processo decisionale dell’UE e alle richieste della governance dell’Unione; ribadisce che è necessario coinvolgere pienamente i cittadini nel processo decisionale dell’UE al di là dell’atto del voto e con altri canali e strumenti in una maniera che tenga conto dell’intero ciclo politico; ribadisce l’importanza di meccanismi partecipativi efficaci e la sua richiesta di istituire meccanismi partecipativi permanenti, in linea con la sua risoluzione del 7 luglio 2021[24], e sottolinea la necessità di istituirli a livello europeo, nazionale, regionale e locale, compresi gli strumenti necessari per un adeguato coordinamento orizzontale e verticale tra le istituzioni a diversi livelli; ritiene che tali meccanismi potrebbero basarsi, tra l’altro, sulle piattaforme di dibattito politico online, sulle consultazioni dei giovani e sul proseguimento dei panel di cittadini; sostiene le attività di sensibilizzazione per tali meccanismi, quali, ma non solo, le ore e i dialoghi dei cittadini con la Commissione, la presidenza del Consiglio e il Parlamento, al fine di agevolare e coinvolgere ulteriormente la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell’UE; ritiene che tali meccanismi dovrebbero essere integrati e diventare parte del dialogo interistituzionale che porta all’elaborazione del programma di lavoro annuale della Commissione;
10. sottolinea che maggiori informazioni approfondite riguardo alle preoccupazioni dei cittadini aiuteranno le istituzioni dell’UE nei loro sforzi per rispondervi, in linea con i fondamentali principi di democrazia rappresentativa dell’Unione;
11. invita le istituzioni ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la partecipazione delle persone vulnerabili, come le persone con disabilità, al processo decisionale dell’UE; sottolinea l’esigenza di garantire un migliore accesso alle informazioni per tutti i cittadini; invita ad avviare ulteriori consultazioni pubbliche rivolte a gruppi specifici quali i minori, i giovani o gli anziani; invita tutti i decisori politici dell’UE a tenere conto delle indicazioni delle parti interessate e a garantire un seguito efficace nei successivi processi decisionali;
12. sottolinea la necessità che il Parlamento riceva una traduzione orale o scritta di ciascuna fase del processo legislativo in tutte le lingue ufficiali dell’UE;
13. evidenzia la necessità di norme basate su dati concreti, di relazioni di valutazione d’impatto complete e di un’analisi approfondita di tutti i dati disponibili; invita la Commissione ad assicurare la trasparenza del processo decisionale;
14. segnala e deplora la mancanza riconosciuta di valutazioni d’impatto per diversi fascicoli legislativi chiave, attribuibile solo in parte alla pandemia di COVID-19; accoglie con favore l’impegno della Commissione a pubblicare un documento di lavoro dei servizi contestualmente alla proposta o entro tre mesi dalla sua pubblicazione; sottolinea l’esigenza di una valutazione approfondita dell’impatto della pandemia di COVID-19 e delle norme correlate e chiede l’adozione di soluzioni e politiche adeguate per limitarne le ripercussioni negative;
15. chiede che le valutazioni d’impatto siano pubblicate non appena completate e non soltanto nel momento in cui è presentata la proposta politica, in modo da garantire una maggiore trasparenza in relazione al processo decisionale a livello di UE, come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) nella causa C-57/16P, ClientEarth/Commissione; rammenta l’impegno di tutte e tre le istituzioni a considerare sistematicamente l’uso delle clausole di revisione della legislazione per condurre valutazioni ex post;
16. insiste che le valutazioni d’impatto non dovrebbero mai sostituire le decisioni politiche né ritardare indebitamente il processo legislativo; ritiene che le valutazioni d’impatto debbano prestare pari attenzione alla valutazione delle conseguenze economiche, sociali, sanitarie e ambientali, in particolare delle proposte della Commissione e che occorra, laddove opportuno, valutare l’impatto sui diritti fondamentali dei cittadini e sulla parità tra donne e uomini;
17. riconosce che è necessario che i colegislatori effettuino valutazioni d’impatto in caso di modifiche sostanziali alle proposte legislative, in linea con il paragrafo 15 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” (AII “Legiferare meglio)[25] si impegna a istituire procedure interne per elaborare le proprie valutazioni d’impatto sulle modifiche sostanziali; si impegna a far sì che le sue commissioni si avvalgano pienamente della possibilità di chiedere la consulenza di esperti per tali modifiche; chiede di prevedere risorse sufficienti per i servizi del Parlamento incaricati di sostenere i membri nel rafforzamento del loro ruolo di colegislatori, come la Direzione della Valutazione d’impatto e del valore aggiunto europeo;
18. sottolinea inoltre che le valutazioni d’impatto sono uno strumento utile a prendere decisioni ben informate nell’ambito del processo decisionale legislativo e non devono comportare indebiti ritardi in tale processo né ostacolare le decisioni politiche nel contesto della transizione verde e digitale in risposta alle sfide globali; sottolinea che tali processi dovrebbero tenere conto degli impatti economici, ambientali, di genere e sociali in modo integrato ed equilibrato e ricorrere ad analisi sia qualitative che quantitative, nonché affrontare i costi della mancata armonizzazione a livello dell’UE; rammenta che elaborare norme adeguate alle esigenze future dovrebbe includere l’adozione di un approccio che privilegi la sostenibilità negli orientamenti per legiferare meglio;
19. chiede lo sviluppo di indicatori di impatto per questioni specifiche, come gli impatti sui gruppi vulnerabili; elogia a tale proposito la proposta dell’UNICEF riguardante un indicatore per l’infanzia per la valutazione delle politiche per i minori e invita a sviluppare meccanismi simili in altri settori politici;
20. sottolinea il ruolo fondamentale per la nostra economia svolto dalle PMI dell’UE; ribadisce la necessità di prestare particolare attenzione ai costi amministrativi, di adeguamento e di conformità sostenuti dalle PMI per lo svolgimento delle valutazioni d’impatto, in particolare mediante l’applicazione di un test PMI efficace; deplora la sua insufficiente applicazione fino ad oggi;
21. è dell’avviso che considerare anche il costo della mancata legiferazione a livello europeo (il cosiddetto costo della non Europa) sia un’importante fonte di narrazione e comprensione quando si tratta degli strumenti disponibili per legiferare meglio;
22. rammenta l’esigenza di applicare principi coerenti per la redazione degli atti legislativi, in particolare la trasparenza, la responsabilità, la chiarezza e la precisione, in linea con i principi riconosciuti dalla giurisprudenza della CGUE;
23. ritiene che l’uniformità delle versioni linguistiche nelle lingue ufficiali dell’UE sia un prerequisito fondamentale per un’interpretazione affidabile della legislazione vigente da parte dei tribunali e delle autorità dell’UE e degli Stati membri, e ritiene che esse costituiscano pertanto un importante contributo all’applicazione e all’esecuzione uniformi del diritto dell’UE; invita le istituzioni a soddisfare concretamente tali requisiti nel futuro processo legislativo.
24. invita le istituzioni a intensificare gli sforzi per creare un registro dedicato comune, che sia di facile utilizzo, sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi in corso, come concordato nell’AII “Legiferare meglio”;
25. rammenta l’impegno di tutte e tre le istituzioni a istituire un tale registro legislativo comune, a garantire una maggiore trasparenza del processo legislativo e a consentire ai cittadini ben informati e al grande pubblico di seguire l’evoluzione dei testi legislativi in modo chiaro ed esaustivo; insiste sulla necessità di rendere tale portale comune pienamente operativo e trasparente entro la fine del 2022;
26. deplora la continua mancanza di trasparenza nel processo decisionale del Consiglio e la prassi di sovraclassificare i documenti e di adottare un’interpretazione eccessivamente ampia delle eccezioni previste dal regolamento (UE) n. 1049/2001, in particolare in relazione alla tutela del processo decisionale e della consulenza legale, contrariamente al principio di interesse pubblico prevalente nella divulgazione dei documenti correlati; ritiene che il ricorso alle eccezioni alla riservatezza per i documenti del Consiglio si dovrebbe applicare nel quadro di un sistema coerente con un controllo esterno e conformemente alla giurisprudenza della CGUE; invita le tre istituzioni a garantire un’applicazione lungimirante e coerente del regolamento summenzionato in modo da consentire un accesso appropriato ai documenti, a condizione che riguardino aspetti relativi alle politiche, attività e decisioni rientranti nell’ambito di competenza dell’istituzione;
27. è dell’avviso che le norme relative all’accesso ai documenti sulle attività del Consiglio dovrebbero essere trasparenti quanto quelle del Parlamento; sottolinea a tale proposito che le posizioni già difese dai rappresentanti degli Stati membri nei gruppi di lavoro del Consiglio, dovrebbero essere rese pubbliche in modo che i cittadini, i mezzi di comunicazione e la società civile sappiano quale posizione ha adottato il governo a loro nome a livello di UE e contribuiscano al rafforzamento del controllo del processo decisionale dell’UE da parte dei parlamenti nazionali, che dovrebbe applicarsi a tutte le decisioni, dai fascicoli legislativi agli atti di esecuzione e delegati;
28. rileva che gli organi con un livello di trasparenza ancora inferiore, come l’Eurogruppo, dovrebbero innanzi tutto essere soggetti al regolamento del Consiglio e rendere pubblici le procedure di voto, i verbali, i risultati e le spiegazioni delle votazioni e le delibere;
29. ritiene che l’UE debba sviluppare una politica più ambiziosa in materia di accesso ai documenti e assicurare una migliore applicazione delle norme esistenti, anche per quanto riguarda i documenti relativi a negoziati interni, triloghi e negoziati internazionali; ricorda che, a giudizio del Mediatore europeo, le restrizioni di accesso ai documenti, in particolare a quelli legislativi, dovrebbero essere eccezionali e limitate allo stretto necessario; ricorda altresì che la trasparenza e la pubblicità relative a una procedura legislativa in corso sono intrinseche al processo legislativo e possono pertanto essere applicate all’accesso ai documenti per i triloghi, come affermato dalla CGUE nella sua giurisprudenza, in particolare nella causa T-540/15, De Capitani/ Parlamento; aggiunge, inoltre, che l’apertura e la trasparenza conferiscono maggiore legittimità e generano maggiore fiducia nel processo legislativo democratico dell’Unione europea;
30. chiede misure urgenti per migliorare la trasparenza delle decisioni adottate dalla Commissione nelle procedure di infrazione;
31. ritiene che la legislazione dell’UE dovrebbe essere sempre adeguata allo scopo, proporzionata e tesa a ridurre quanto più possibile l’onere per i cittadini e le imprese, in particolare le PMI; ribadisce l’esigenza di evitare oneri amministrativi, di adeguamento e di conformità superflui nell’elaborare, recepire e attuare gli atti dell’UE;
32. sottolinea che l’effettiva applicazione del diritto dell’UE è fondamentale per accrescere la fiducia dei cittadini nelle politiche e nelle istituzioni dell’Unione; rammenta che, ai sensi dell’articolo 197 TFUE, tale applicazione è considerata un aspetto di comune interesse per gli Stati membri e sottolinea la necessità che essi evitino la sovraregolamentazione nel recepire la legislazione dell’UE; sottolinea che tale sovraregolamentazione spesso crea ulteriori oneri amministrativi o di conformità, soprattutto per le PMI; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi intrapresi a livello nazionale per legiferare meglio e a evitare pratiche che portano a oneri superflui nell’attuazione del diritto dell’UE; ritiene ciononostante che il principio di una migliore regolamentazione non dovrebbe impedire ai parlamenti degli Stati membri di mantenere o adottare provvedimenti più ambiziosi nei casi in cui il diritto dell’Unione preveda soltanto norme minime;
33. ribadisce che l’applicazione efficace della legislazione dell’UE costituisce un elemento fondamentale dell’agenda “Legiferare meglio”; sottolinea che gli eccessivi oneri normativi a carico di cittadini e imprese possono spesso essere attribuiti a problemi di conformità da parte degli Stati membri; invita la Commissione ad attuare pienamente la legislazione dell’UE senza indebito ritardo e a sfruttare tutti gli strumenti disponibili; sottolinea che la politica di applicazione delle norme della Commissione deve essere più prevedibile e trasparente e rafforzare la certezza del diritto per tutte le parti interessate;
34. accoglie con favore il fatto che Commissione intende compensare i nuovi oneri con la soppressione di oneri equivalenti a livello di UE per i cittadini e le imprese nello stesso settore di attività; sottolinea che l’approccio “one in, one out” mira a rafforzare il programma REFIT estendendolo al di là degli oneri degli atti esistenti per includere anche quelli derivanti dalla nuova legislazione, nonché la gestione degli oneri cumulativi in ciascun ambito strategico; invita la Commissione a esaminare attentamente il modo in cui la nuova legislazione si sovrappone alle leggi e ai regolamenti vigenti; avverte, tuttavia, che tale approccio non dovrebbe portare a un’applicazione puramente meccanica che potrebbe tradursi in un’eccessiva attenzione agli oneri normativi e potrebbe portare a trascurare i benefici o a incidere negativamente sul conseguimento di altri obiettivi politici legittimi; ritiene che tale approccio dovrebbe tenere conto anche del potenziale impatto dell’abrogazione della legislazione già attuata nel quadro normativo nazionale degli Stati membri; ribadisce, in tale contesto, l’esigenza di consultazioni a livello di Unione, nazionale e locale e insiste sulla necessità di valutare in maniera approfondita l’impatto delle politiche a tutti i livelli, al fine di rispondere tali potenziali sfide;
35. ritiene fermamente che sia necessario legiferare meglio per consentire all’Unione di raggiungere gli obiettivi previsti dal Green Deal; si compiace dell’impegno espresso dalla Commissione nella sua comunicazione di cooperare con gli Stati membri, le regioni e i principali portatori di interessi al fine di eliminare gli ostacoli e la burocrazia che impediscono il progresso della transizione verde; sottolinea l’importanza delle valutazioni ex post della legislazione in materia di clima volte a garantire che l’UE tenga fede agli impegni assunti;
36. ricorda l’importanza di mantenere stretti contatti tra i colegislatori prima che si svolgano i negoziati interistituzionali, anche invitando periodicamente i rappresentanti delle altre istituzioni a scambi informali di opinioni, in linea con l’impegno indicato al paragrafo 34 dell’AII “Legiferare meglio”; deplora che tale impegno non abbia condotto alla creazione di nuove strutture di cooperazione né a prassi sistematiche per agevolare detti scambi; suggerisce che i colegislatori si accordino su un codice di buone pratiche in tale ambito;
37. chiede una revisione dell’AII “Legiferare meglio” al fine di integrare un meccanismo permanente di consultazione dei cittadini nel processo che porta all’istituzione del programma di lavoro annuale della Commissione;
38. richiama l’attenzione del Consiglio e della Commissione sulle raccomandazioni adottate dai gruppi di riflessione del Parlamento europeo nelle quali si sottolineava la necessità di rivedere l’articolo 132 e l’articolo 166 del regolamento sull’accesso al Consiglio e alla Commissione, in modo da permettere ai deputati di assistere o di essere interrogati durante le riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio, del COREPER o del Consiglio;
39. sottolinea che il diritto di iniziativa parlamentare è un importante elemento della democrazia rappresentativa a livello di Stati membri e ritiene necessario responsabilizzare i deputati al Parlamento europeo, in qualità di rappresentanti diretti dei cittadini dell’Unione, rafforzandone il diritto di definire l’agenda legislativa dell’UE; si compiace dell’impegno assunto dalla presidente della Commissione di sostenere il diritto di iniziativa del Parlamento e di rispondere sempre con un atto legislativo alle richieste di cui all’articolo 225 TFUE; invita il Consiglio e la Commissione a eliminare eventuali ostacoli alla capacità del Parlamento di esercitare il suo potere di proporre iniziative legislative; considera che l’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea potrebbe essere rivisto per agevolare ulteriormente tale diritto; sottolinea l’esigenza di chiarire anche le differenze tra i diversi tipi di relazioni del Parlamento e le azioni ivi richieste alla Commissione;
40. sottolinea che per legiferare meglio sono necessarie procedure legislative efficaci che consentano di concludere il processo decisionale a livello europeo entro un periodo di tempo ragionevole; deplora che le procedure legislative speciali previste dai trattati si siano concluse troppo raramente con successo a causa della mancanza di impegno da parte del Consiglio e dell’assenza di orientamenti procedurali efficaci;
41. sottolinea che il processo legislativo derivante dal diritto di iniziativa conferito al Parlamento dai trattati deve includere una richiesta di definizione di un calendario legislativo per le iniziative in questione, analogamente alla procedura legislativa ordinaria; sottolinea inoltre che tale procedura legislativa speciale deve rispettare le disposizioni dell’AII “Legiferare meglio” sull’obbligo istituzionale per tutte e tre le istituzioni di negoziare e di farlo in linea con il principio di leale cooperazione reciproca di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE;
42. ritiene che nei casi in cui il Parlamento esercita il diritto d’iniziativa, ad esempio in merito ai regolamenti relativi alla sua composizione, l’elezione dei suoi membri e le condizioni generali per l’esercizio delle sue funzioni, e in merito allo statuto del Mediatore nonché l’istituzione di commissioni d’inchiesta temporanee, sia opportuno che in un futuro accordo interistituzionale si prendano in considerazione misure volte a evitare il blocco di importanti fascicoli istituzionali;
43. ritiene che, in sede di revisione dei trattati, al Parlamento dovrebbe essere concesso il diritto di iniziativa legislativa, essendo l’unica istituzione eletta direttamente;
44. accoglie con favore le deliberazioni della Conferenza sul futuro dell’Europa per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell’UE; sottolinea in particolare le raccomandazioni del panel di cittadini n. 1, segnatamente le raccomandazioni 35, 36, 41, 46 e 48, nonché le raccomandazioni panel di cittadini n. 2, segnatamente le raccomandazioni 2.1, 10 e 11; il sottofilone 3.1, n. 16, il sottofilone 4.1, n. 24 e il sottofilone 4.2, nn. 29 e 32, così come il n. 39 del filone 5 sulla partecipazione dei cittadini; insiste sulla necessità di un coinvolgimento significativo in merito alle raccomandazioni formulate nella relazione finale della Conferenza, che saranno redatte dal comitato esecutivo in cooperazione con la sessione plenaria della Conferenza, sulla base dei dibattiti tenuti da quest’ultima sulle raccomandazioni dei panel di cittadini nazionali ed europei, nonché delle indicazioni fornite dalla piattaforma digitale multilingue; ritiene che le raccomandazioni dei panel dimostrino chiaramente che i cittadini stanno chiedendo una maggiore trasparenza del dibattito pubblico nell’UE, una maggiore sensibilizzazione e maggiori informazioni da parte delle istituzioni dell’Unione attraverso l’uso attivo di tutti i canali di comunicazione, con particolare enfasi sul ruolo dei social media, che dovrebbero accompagnare il processo decisionale nell’UE, comprese le procedure legislative; invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento ad attuare le conclusioni finali della Conferenza sulla base delle raccomandazioni dei panel di cittadini, conformemente ai principi sanciti dai trattati;
45. evidenzia la necessità di considerare la questione del diritto di iniziativa in occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa, poiché rafforzerebbe la legittimità democratica dell’UE e responsabilizzerebbe ulteriormente i cittadini dell’Unione;
46. ritiene che lo sviluppo di nuove forme di processi di digitalizzazione nel processo decisionale di tutte e tre le istituzioni rappresenti una sfida essenziale e un’opportunità per migliorare la qualità del processo legislativo dell’UE nell’era digitale; è convinto che gli impegni delle tre istituzioni rispetto a tali sviluppi debbano essere chiaramente identificati e inclusi in una revisione dell’AII “Legiferare meglio”; invita i legislatori a utilizzare la digitalizzazione al fine di evitare un’eccessiva burocrazia, per facilitare il loro lavoro legislativo e l’espressione democratica dei funzionari eletti.
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
16.3.2022 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 3 3 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, W?odzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Sven Simon, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jorge Buxadé Villalba, Nathalie Colin-Oesterlé, Sophia in ‘t Veld, Nikolaj Villumsen |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
22 |
+ |
PPE |
Nathalie Colin-Oesterlé, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Sven Simon, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland |
Renew |
Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in ‘t Veld |
S&D |
Gabriele Bischoff, W?odzimierz Cimoszewicz, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira |
The Left |
Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen |
Verts/ALE |
Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund |
3 |
– |
ECR |
Jorge Buxadé Villalba, Jacek Saryusz-Wolski |
NI |
László Trócsányi |
3 |
0 |
ID |
Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi |
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI (7.2.2022) |
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destinato alla commissione giuridica
sul tema “Legiferare meglio”: unire le forze per produrre leggi migliori
Relatore per parere: Pernando Barrena Arza
SUGGERIMENTI
La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ricorda che il ruolo del programma “Legiferare meglio” è di migliorare i principi normativi e ridurre gli oneri inutili per le imprese e i cittadini; sottolinea l’importanza di consentire ai cittadini di esercitare pienamente il loro diritto democratico di partecipare al processo decisionale dell’UE attraverso un’interazione attiva con i loro rappresentanti eletti, così come l’importanza di promuovere la partecipazione diretta; evidenzia che è essenziale che l’UE garantisca una maggiore trasparenza ai diversi livelli di elaborazione delle politiche, compresi i triloghi; invita la Commissione a migliorare costantemente le consultazioni pubbliche al fine di garantire la partecipazione dei cittadini e di tenere conto del loro riscontro e di quello di altre istituzioni, in particolare del Parlamento in quanto organo rappresentativo direttamente eletto, su tali attività; ribadisce che le petizioni al Parlamento sono una forma vitale di partecipazione e di riscontro dei cittadini, che la Commissione dovrebbe valutare e trattare regolarmente; sottolinea che le consultazioni pubbliche sul tema “Legiferare meglio” nell’UE nonché tutte le comunicazioni e i documenti provenienti dalle istituzioni europee, dovrebbero essere accessibili ai cittadini e alla società civile e tradotti in tutte le lingue ufficiali dell’UE e degli Stati membri, come pure in tutte le lingue dei segni nazionali, nonché essere prodotti in versioni di facile lettura, e che l’accesso ai documenti dovrebbe essere favorevole ai cittadini;
2. evidenzia che una migliore legiferazione deve costituire uno sforzo interistituzionale e che anche il Parlamento e il Consiglio ne condividono la responsabilità; sottolinea il fatto che i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità sono i principi guida dell’UE quando sceglie di agire; ricorda, a tal proposito, che l’articolo 1 del trattato sull’Unione europea prevede che a livello dell’UE le decisioni debbano essere prese nel modo più trasparente e il più vicino possibile al cittadino; ritiene che norme più chiare sul trattamento delle petizioni da parte della Commissione migliorerebbero la trasparenza del sistema e la sua efficacia nel risolvere le questioni sollevate nelle petizioni dai cittadini europei; ribadisce che i principi di sussidiarietà e proporzionalità impongono di evitare qualsiasi eccesso di regolamentazione a livello dell’UE e di limitare l’ambito di applicazione e il volume della legislazione europea al fine di garantire la sua vicinanza ai cittadini, la sua trasparenza e la sua comprensibilità;
3. sottolinea che l’UE deve rispettare i principi di attribuzione e di sussidiarietà, e che deve legiferare solo negli ambiti chiaramente stabiliti dai trattati; evidenzia che l’UE non deve interferire con le prerogative degli Stati membri e deve rispettare la loro sovranità nazionale;
4. ritiene, come affermato dalla Commissione per le petizioni, in quanto unica commissione impegnata direttamente e costantemente con i cittadini, che un approccio democratico e una responsabilità politica rimangano i meccanismi di controllo più forti in qualsiasi democrazia costituzionale, compresa l’UE;
5. osserva che il numero costantemente elevato di procedure di infrazione dimostra che l’attuazione e l’applicazione corrette e tempestive del diritto dell’UE negli Stati membri restano una sfida importante;
6. ricorda che una continua e attenta revisione delle petizioni dei cittadini offre grandi opportunità per produrre leggi migliori, più inclusive ed efficienti, come pure per migliorare la comprensione delle realtà locali e regionali e delle preoccupazioni e le priorità dei cittadini da parte dei decisori politici; riconosce che la legislazione dell’UE dovrebbe garantire la parità di trattamento dei cittadini e delle imprese e l’effettiva applicazione dei diritti dei cittadini in tutta l’Unione come pure un’applicazione rigorosa ed equa delle norme europee esistenti;
7. sostiene l’obiettivo della Commissione di semplificare la legislazione e di ridurre gli oneri; sottolinea che è necessario fare attenzione per garantire che ciò avvenga in modo appropriato, affinché la semplificazione non vada a scapito della chiarezza per i beneficiari e le amministrazioni pubbliche e non indebolisca i meccanismi in atto per ottenere risultati;
8. prende atto del desiderio della Commissione di rafforzare il ruolo del Comitato di controllo periodico nel controllo delle valutazioni d’impatto e delle valutazioni alla luce dell’approccio “one in, one out”; esprime rammarico per la mancanza di trasparenza di tale organo, che invece dovrebbe preparare la previsione strategica e tenere debitamente conto dei vari effetti della crisi della COVID-19;
9. ricorda che il tema “Legiferare meglio” è un principio generale di tutte le lettere d’incarico dei commissari; invita la Commissione e il Consiglio a migliorare le norme e le procedure delle fasi preparatorie dei rispettivi processi legislativi, con particolare attenzione all’esame degli effetti futuri delle misure legislative;
10. chiede maggiore trasparenza a tutte le istituzioni europee, in particolare al Consiglio, al fine di assicurare un migliore processo legislativo e di garantire il diritto di accesso pubblico ai documenti e alle informazioni corrette;
11. ritiene che i lavori e le procedure interne del Parlamento possano e debbano essere ulteriormente digitalizzati al fine di semplificarli e renderli più facilmente accessibili ai cittadini;
12. ritiene che la Commissione, nei suoi sforzi volti a garantire che le politiche dell’UE si basino su una chiara comprensione dei settori politici soggetti a rapidi cambiamenti strutturali quali l’ambiente e la digitalizzazione, dovrebbe avvalersi del contributo fornito dalle petizioni dei cittadini e delle organizzazioni della società civile; sostiene che la partecipazione dei cittadini sia fondamentale in ambiti strategici quali i diritti fondamentali, il rispetto dello Stato di diritto e la lotta contro qualsiasi forma di discriminazione;
13. invita la Commissione a cogliere l’opportunità offerta dal rinnovamento e dalla maggiore efficacia del programma “Legiferare meglio” per sostenere la governance dell’UE, migliorare il processo legislativo, rispondere più efficacemente alle preoccupazioni dei cittadini e migliorare la comunicazione e le consultazioni con le parti interessate, rafforzando nel contempo la trasparenza;
14. critica l’ipotesi secondo cui l’approccio “one in, one out” sia necessario, in quanto rappresenta una valutazione quantitativa della legislazione come un onere a breve termine e un costo, piuttosto che concentrarsi in modo oggettivo sulla qualità della regolamentazione e sui suoi meriti, a medio e lungo termine; esprime rammarico per il fatto che l’accento posto sulla riduzione degli oneri e dei costi non sia coerente con le esigenze e le realtà del processo decisionale dell’UE, possa mettere a repentaglio la responsabilità della Commissione di produrre una regolamentazione di qualità, e possa creare un effetto controproducente su qualsiasi nuova legislazione ambientale o sociale;
15. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal Parlamento in quanto istituzione che rappresenta i cittadini dell’UE, anche nel suo controllo della Commissione e delle altre istituzioni per conto dell’opinione pubblica e nella sua cooperazione con esse e nel garantire un approccio dal basso verso l’alto per quanto riguarda gli effetti della legislazione sui cittadini; ribadisce pertanto l’importanza di salvaguardare il ruolo del Parlamento nella valutazione preliminare della legislazione futura, attraverso gli strumenti parlamentari esistenti;
16. evidenzia il ruolo di strumenti e istituzioni specifici, quali i poteri di iniziativa legislativa del Parlamento, l’iniziativa dei cittadini europei e il Mediatore europeo, per migliorare la regolamentazione della Commissione; accoglie con favore il lancio della conferenza sul futuro dell’Europa, ma ricorda che essa dovrebbe essere continuamente migliorata e dovrebbe consentire ai cittadini di comunicare l’effettivo impatto della legislazione dell’UE a livello nazionale, locale e regionale e di proporre suggerimenti sulle modalità per legiferare meglio; sottolinea che la Conferenza dovrebbe agevolare il processo di partecipazione pubblica per migliorare l’attività di tutte le istituzioni dell’UE; osserva che la Commissione dovrebbe concentrarsi sul rendere gli strumenti di partecipazione esistenti più efficienti per consentire ai cittadini di accedere e partecipare direttamente all’elaborazione delle politiche dell’UE al fine di esercitare i loro diritti fondamentali; insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe cercare il parere dei cittadini e, soprattutto, tenere conto delle loro opinioni.
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
7.2.2022 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 11 4 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Margrete Auken, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus Buchheit, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falc?, Malte Gallée, Gianna Gancia, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Vlad Gheorghe, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Emil Radev, Frédérique Ries, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio, Yana Toom, Loránt Vincze, Michal Wiezik, Tatjana Ždanoka, Kosma Z?otowski |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pernando Barrena Arza, Angel Dzhambazki, Marie-Pierre Vedrenne |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
19 |
+ |
NI |
Francesca Donato |
Renew |
Vlad Gheorghe, Frédérique Ries, Yana Toom, MariePierre Vedrenne, Michal Wiezik |
S&D |
Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio |
The Left |
Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis |
Verts/ALE |
Margrete Auken, Eleonora Evi, Malte Gallée, Tatjana Ždanoka |
11 |
– |
ID |
Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia |
PPE |
Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falc?, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Emil Radev |
4 |
0 |
ECR |
Angel Dzhambazki, Kosma Z?otowski |
NI |
Tamás Deutsch |
PPE |
Loránt Vincze |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
– : contrari
0 : astenuti
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI (25.4.2022) |
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Adrián Vázquez Lázara
Presidente
Commissione giuridica
BRUXELLES
Oggetto: Parere sul tema “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori” (2021/2166(INI))
Signor Presidente,
Il 23 febbraio 2022 la commissione per gli affari esteri ha approvato la decisione dei coordinatori della sottocommissione per i diritti dell’uomo di presentare un parere sotto forma di lettera alla commissione giuridica sulla sua relazione d’iniziativa sul tema “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori” (2021/2166(INI)).
La commissione per gli affari esteri invita quindi la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti.
Distinti saluti,
David McAllister
SUGGERIMENTI
1. accoglie con favore il fatto che la comunicazione della Commissione sul tema “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, proponga diversi miglioramenti al processo legislativo dell’UE, anche in relazione agli orientamenti e al pacchetto di strumenti per legiferare meglio, in particolare integrando gli OSS delle Nazioni Unite onde garantire che tutte le proposte legislative della Commissione contribuiscano all’agenda 2030 per la sostenibilità; sottolinea che la comunicazione si applica a tutte le proposte politiche e legislative della Commissione, anche in merito alle politiche esterne; chiede di garantire una prospettiva olistica che tenga conto dei diritti umani quale elemento centrale di tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile, vale a dire quelle sociale, ambientale ed economica;
2. ricorda che la protezione, la promozione e l’agevolazione del rispetto dei diritti umani e della democrazia sono una priorità fondamentale dell’azione esterna dell’UE, come sancito dall’articolo 21 TUE, e che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si applica anche alla sua azione esterna; sottolinea che l’UE ha ripetutamente ribadito il suo impegno a rimanere un protagonista influente sulla scena mondiale e a continuare a svolgere un ruolo di primo piano come difensore della democrazia e dei diritti umani a livello globale; si rammarica, pertanto, che la proposta rimanga limitata al trasferimento dello strumento sui diritti fondamentali contenuto nel pacchetto di strumenti dell’UE per legiferare meglio negli orientamenti relativi all’impegno globale dell’UE e all’obbligo sancito dai trattati in materia di diritti umani; sottolinea pertanto l’importanza dell’impatto sui diritti umani di tutte le politiche esterne dell’UE, comprese la politica commerciale e la cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili;
3. sottolinea pertanto che gli orientamenti dovrebbero essere rivisti e attuati in modo efficace per garantire che i diritti umani siano sistematicamente tenuti in debita considerazione, obbligando l’UE a non intraprendere alcuna azione che impedisca o renda più difficile la realizzazione dei diritti umani; sottolinea che l’impatto di genere dovrebbe essere integrato in tutte le relazioni e che, oltre alla valutazione generale della situazione dei diritti umani, le valutazioni d’impatto sui diritti umani devono includere dati disaggregati per genere e valutare l’impatto specifico in termini di diritti umani sulle donne;
4. invita pertanto la Commissione europea a rafforzare l’obbligo orizzontale di integrare i test e la valutazione d’impatto sui diritti umani per tutti i settori della politica esterna, senza eccezioni, e di garantire un’effettiva coerenza tra i diversi settori della sua azione esterna e tra questi e le altre politiche; sottolinea che la Commissione dovrebbe elaborare e specificare sistematicamente le opzioni che tutelano i diritti fondamentali e privilegiare quelle che hanno il massimo impatto positivo sui diritti fondamentali;
5. ribadisce la sua richiesta di effettuare valutazioni periodiche dell’impatto sui diritti umani per tutti gli accordi politici e commerciali dell’UE con i paesi terzi, nonché di effettuare valutazioni sistematiche dell’impatto sui diritti umani prima di concedere lo status SPG ai paesi in via di sviluppo; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la possibilità di includere valutazioni d’impatto sistematiche nello strumento Europa globale e nello strumento europeo per la pace; chiede inoltre che sia fornita una spiegazione dettagliata quando i contributi della società civile non sono presi in considerazione nell’ambito di una valutazione d’impatto, per dimostrare che sono state prese in considerazione tutte le opzioni pertinenti e garantire che l’interesse pubblico e i diritti umani prevalgano sempre;
6. sottolinea l’importanza di collegare le valutazioni d’impatto sui diritti umani con il nuovo quadro strategico dell’UE sulla dovuta diligenza in materia di diritti umani, garantendo che i dati generati sui rischi in materia di diritti umani nelle imprese e sui rischi ambientali per settore, attività commerciale e catene del valore siano presi in considerazione dagli organismi di contrasto e di controllo a livello dell’UE e nazionali, fornendo parametri di riferimento misurabili e contenuti sostanziali;
7. suggerisce che il comitato per il controllo normativo includa, in qualità di membri, un esperto in materia di diritti umani e un esperto in questioni ambientali, rafforzi la sua portata esterna accogliendo il contributo della società civile e fornisca risposte pubbliche ai contributi della società civile;
8. ribadisce l’importanza della coerenza delle politiche nell’ambito della politica esterna dell’UE; accoglie con favore qualsiasi iniziativa volta a rafforzare un approccio efficace e coerente dell’UE a tale riguardo.
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ALLEGATO |
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Commissione per il commercio internazionale
Il Presidente
EXPO-COM-INTA D(2022) 9433
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
Presidente della commissione giuridica
Oggetto: Contributo della commissione INTA alla relazione di iniziativa della commissione JURI dal titolo “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”
Signor presidente,
Il 9 settembre 2021 la Conferenza dei presidenti ha deciso di autorizzare la commissione giuridica (JURI) a elaborare una relazione di iniziativa dal titolo: “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, al fine di dare seguito alla comunicazione della Commissione dal titolo “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori (COM(2021)0219)” e al pacchetto di strumenti “Legiferare meglio” della Commissione del novembre 2021. L’on. Wölken Tiemo è stato pertanto nominato relatore della commissione JURI per tale relazione il 9 dicembre 2021.
Data la grande importanza per la commissione per il commercio internazionale di taluni strumenti nell’ambito del pacchetto di strumenti “Legiferare meglio”, e al fine di sottolineare la necessità di una maggiore trasparenza e di un’adeguata valutazione d’impatto nel settore della politica commerciale internazionale, i coordinatori della commissione INTA hanno deciso di inviare una lettera alla commissione JURI, competente per il merito, corredata di suggerimenti specifici per il commercio.
Ci è stato comunicato che, secondo il calendario della commissione JURI, il termine per la presentazione di emendamenti di compromesso è fissato al 3 maggio 2022 e che la commissione JURI terrà debitamente conto di tutti i riscontri delle commissioni competenti per parere espressi entro la fine di marzo 2022.
Confidiamo pertanto che, in linea con lo spirito di buona cooperazione tra le commissioni del Parlamento, le proposte della commissione INTA contenute nella presente lettera saranno riprese nella relazione finale della commissione JURI.
Distinti saluti,
Bernd LANGE
Allegato: Contributo della commissione INTA alla relazione di iniziativa della commissione JURI dal titolo “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”
ALLEGATO
Suggerimenti
1. sottolinea l’obbligo di cui all’articolo 218, paragrafo 10, TFUE di informare immediatamente e pienamente il Parlamento europeo in tutte le fasi della procedura relativa agli accordi tra l’Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali; deplora il fatto che al Parlamento non sia concesso l’accesso alle diverse proposte relative alle posizioni negoziali delle parti contraenti degli accordi commerciali e di investimento internazionali; ritiene che l’accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, che riconosce l’importanza di garantire che ciascuna istituzione possa esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi sanciti dai trattati per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, dovrebbe essere attuato in modo adeguato a tale riguardo;
2. ricorda che la politica commerciale comune è di competenza esclusiva dell’Unione e che le disposizioni dell’articolo 207 TFUE dovrebbero essere difese e preservate con fermezza; insiste sulla necessità di evitare lunghe procedure di ratifica per quanto riguarda gli accordi commerciali e di investimento che contengono elementi misti, al fine di garantirne la tempestiva entrata in vigore;
3. pone l’accento sulla necessità di garantire la proporzionalità dei requisiti normativi nel contesto degli strumenti commerciali internazionali;
4. prende atto dell’intenzione della Commissione di disporre di un comitato per il controllo normativo forte che si impegnerà anche in attività di sensibilizzazione indipendenti per rafforzare la fiducia nella qualità del lavoro della Commissione; esprime preoccupazione per il ruolo sempre più politico del comitato per il controllo normativo; invita la Commissione a concedere al Parlamento l’accesso ai pareri del comitato per il controllo normativo nonché, su richiesta, all’elenco delle riunioni tra il comitato e i gruppi di interesse durante le sue deliberazioni su proposte legislative, valutazioni e valutazioni d’impatto specifiche attinenti al commercio; invita la Commissione ad accordare priorità alla competenza commerciale e all’equilibrio di genere nella composizione del comitato per il controllo normativo;
5. sottolinea che nell’UE vi sono 22,6 milioni[26] di piccole e medie imprese (PMI); rileva che solo 600 000 PMI esportano al di fuori dell’UE; ricorda il principio “pensare anzitutto in piccolo” in sede di negoziazione di nuovi accordi di libero scambio e chiede di prendere in maggiore considerazione e affrontare gli oneri normativi per le PMI al momento di presentare nuove proposte legislative;
6. rammenta agli Stati membri e alla Commissione di riconoscere la necessità immediata di una migliore regolamentazione e semplificazione e di adottare una tabella di marcia con obiettivi e indicatori concreti e vincolanti, quale importante presupposto per la capacità di ripresa e di innovazione della nostra economia; osserva che diversi Stati membri hanno fissato obiettivi quantitativi fino al 30 % per la riduzione degli oneri amministrativi;
7. sottolinea che le prassi consolidate in relazione all’applicazione provvisoria degli accordi commerciali e di investimento dovrebbero essere applicate a tutti gli accordi internazionali, per garantire che nessun accordo sia applicato in via provvisoria prima che il Parlamento abbia votato per dare la sua approvazione;
8. evidenzia che le revisioni intermedie e le clausole di temporaneità sono strumenti utili per garantire che la legislazione dell’UE sia aggiornata e adeguata allo scopo; è tuttavia del parere che il ricorso alle clausole di temporaneità negli accordi internazionali in materia di commercio e investimenti debba essere riesaminato e accompagnato da garanzie di flessibilità, contrastando in tal modo eventuali abusi da parte delle parti contraenti;
9. ritiene che qualsiasi accordo internazionali in materia di commercio e investimenti debba essere “adatto al futuro” in tutte le sue dimensioni, promuovendo in tal modo la sostenibilità economica, sociale e ambientale e contribuendo al rispetto degli impegni internazionali; sottolinea, a tale proposito, l’importanza di effettuare valutazioni d’impatto sulla sostenibilità prima di avviare negoziati commerciali e di investimento; evidenzia la necessità di sviluppare e mettere in pratica un approccio più integrato in materia di sostenibilità che tenga maggiormente conto dell’interazione degli impatti economici, sociali e ambientali della legislazione, delle politiche e delle iniziative dell’UE, compresi i suoi accordi commerciali e di investimento, tenendo altresì conto dell’impatto cumulativo che le diverse proposte legislative, come pure gli accordi commerciali e di investimento, potrebbero avere nel complesso;
10. osserva che il commercio si basa ancora su numerosi documenti cartacei; ritiene che la digitalizzazione e l’uso dei documenti commerciali elettronici riducano i costi e la complessità; invita la Commissione a valorizzare l’era e gli strumenti digitali per ridurre talune tipologie di oneri o obblighi; sottolinea la necessità di prendere in esame l’utilizzo di documenti commerciali in formato elettronico, cosa che aumenterà l’efficienza e la sicurezza e ridurrà l’onere amministrativo;
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INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO |
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Approvazione |
17.5.2022 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Ji?í Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Daniel Buda, Jean-Paul Garraud, Yana Toom |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO |
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20 |
+ |
PPE |
Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos |
S&D |
Ibán García Del Blanco, Maria-Manuel Leitão-Marques, Franco Roberti, Tiemo Wölken, Lara Wolters |
Renew |
Karen Melchior, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara |
ID |
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton |
ECR |
Raffaele Stancanelli |
Verts/ALE |
Sergey Lagodinsky |
The Left |
Manon Aubry |
NI |
Sabrina Pignedoli |
1 |
– |
ID |
Gunnar Beck |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
– : contrari
0 : astenuti
[1] GU C 425 del 20.10.2021, pag. 43.
[2] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
[4] GU C 86 del 6.3.2018, pag. 126.
[5] GU C 445 del 29.10.2021, pag. 2.
[6] GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
[8] P9_PV(2021)06-07(17).
[9] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
[10] Relazione speciale n. 14/2019 della Corte dei conti europea: “Di’ la tua!: le consultazioni pubbliche della Commissione coinvolgono i cittadini, ma le attività per renderle note sono insufficienti”.
[12] Gli spazi di sperimentazione normativa sono definiti come quadri concreti che, fornendo un contesto strutturato per la sperimentazione, consentono, se del caso in un ambiente reale, di testare tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi – al momento soprattutto nel contesto della digitalizzazione – per un periodo di tempo limitato e in una parte limitata di un settore o di un ambito soggetto a vigilanza regolamentare, garantendo la messa in atto di opportune misure di salvaguardia.
[14] Nella sua comunicazione del 30 giugno 2021 dal titolo “Una visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040” (COM(2021)0345), la Commissione descrive la verifica rurale come segue: “Data la natura multidimensionale dello sviluppo rurale e il fatto che i trattati mirano alla coesione economica, sociale e territoriale, occorre rivedere le politiche dell’UE in una prospettiva rurale, considerando il loro potenziale impatto e le loro implicazioni sull’occupazione e la crescita rurale, così come le prospettive di sviluppo, il benessere sociale e le pari opportunità per tutti, e la qualità ambientale delle zone rurali”.
[15] Parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sul progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2022 – tutte le sezioni.
[16] GU C 99 dell’1.3.2022, pag. 96.
[17] Erano presenti al momento della votazione finale: Pascal Canfin (presidente), César Luena (vicepresidente), Dan??tefan Motreanu (vicepresidente), Mathilde Androuët, Bartosz Ar?ukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Pawe? Balt, Traian B?sescu, Aurélia Beigneux, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Michael Bloss, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin?Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Andreas Glück, Nicolás González Casares, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopci?ska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sin?i?, Linea Søgaard?Lidell, Maria Spyraki, Nicolae ?tef?nu??, Ró?a Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet?Lenoir, Nikolaj Villumsen, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Tiemo Wölken.
[18] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
[19] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
[20] Parere della commissione ENVI sul progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2022 – tutte le sezioni.
[21] Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 dicembre 2020, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ((P9_TA(2020)0364).
[23] Sulla base della comunicazione della Commissione “Un’agenda dei cittadini per un’Europa dei risultati” (COM (2006) 0211).
[24] GU C 99 dell’1.3.2022, pag. 9.
[25] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Fonte/Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0167_IT.html