
(AGENPARL) – STRASBURGO ven 24 giugno 2022
![]() |
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO |
![]() |
sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2020
Il Parlamento europeo,
– visti l’articolo 310, paragrafo 6, e l’articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
– viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali della Commissione e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
– vista la relazione della Commissione, del 20 settembre 2021, dal titolo “Trentaduesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e sulla lotta contro la frode” (COM(2021)0578),
– viste la relazione 2020 dell’OLAF[1] e la relazione annuale di attività 2020 del comitato di vigilanza dell’OLAF[2],
– visto il parere n. 1/2021 di gennaio 2021 del comitato di vigilanza dell’OLAF sulle raccomandazioni dell’OLAF non seguite dalle autorità competenti,
– vista la relazione annuale 2021 della Procura europea (EPPO),
– vista la relazione annuale della Corte dei conti europea (in appresso “la Corte”) sull’esecuzione del bilancio dell’UE e sulle attività finanziate dall’ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l’esercizio finanziario 2020, corredata delle risposte delle istituzioni,
– vista la pubblicazione della Corte dal titolo “Sintesi dell’audit dell’UE per il 2020: presentazione delle relazioni annuali della Corte dei conti europea sull’esercizio 2020”,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[3],
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (regolamento OLAF)[4],
– vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione[5],
– vista la relazione speciale n. 01/2019 della Corte dal titolo “Lottare contro le frodi nella spesa dell’UE: sono necessari interventi”,
– vista la relazione della Commissione del settembre 2021 dal titolo “Relazione 2021 sul divario dell’IVA”,
– vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (“direttiva PIF”)[6],
– vista la relazione della Commissione del 6 settembre 2021 sull’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (COM(2021)0536),
– visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“regolamento EPPO”)[7],
– vista la decisione (UE) 2019/1798 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 relativa alla nomina del procuratore capo europeo della Procura europea[8],
– vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2020 sulla revisione dell’Unione europea nell’ambito del meccanismo di revisione dell’attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) (COM(2020)0793),
– vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo “Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea” (COM(2020)0580),
– vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea[9],
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione[10],
– vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2019 dal titolo “Strategia antifrode della Commissione: un’azione più incisiva a tutela del bilancio dell’UE” (COM(2019)0196),
– visto il regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III)[11],
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo “Valutazione finale del regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (COM(2021)0809),
– visto il regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione[12],
– vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (COM(2021)0170),
– vista la sua raccomandazione del 17 febbraio 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la corruzione e i diritti umani[13],
– viste le conclusioni dell’avvocato generale del 9 settembre 2021 nella causa C?213/19, Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[14],
– vista la sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 marzo 2022 nella causa C?213/19, Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[15],
– vista la sentenza del Tribunale del 1° settembre 2021 nella causa T-517/19, Andrea Homoki/Commissione[16],
– visto l’articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0175/2022),
A. considerando che gli Stati membri e la Commissione hanno de iure una responsabilità condivisa e devono collaborare strettamente per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e combattere la frode e la corruzione; che di fatto le autorità degli Stati membri gestiscono circa tre quarti della spesa a titolo del bilancio dell’UE e riscuotono le risorse proprie tradizionali dell’Unione (RPT);
B. considerando che la Commissione dovrebbe adempiere alle proprie responsabilità in regime di gestione concorrente in materia di supervisione, controllo e audit;
C. considerando che, a norma dell’articolo 83 TFUE, la corruzione figura tra i reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale;
D. considerando che le conseguenze della corruzione mettono a repentaglio gli interessi finanziari dell’Unione e l’economia dell’UE nel suo complesso, e rappresentano al contempo una grave minaccia per la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto in tutta Europa, con gravi ripercussioni sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche nell’UE e negli Stati membri;
E. considerando che è necessario tenere adeguatamente conto della diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri per contrastare le irregolarità e combattere la frode e la corruzione;
F. considerando che l’IVA è un’importante fonte di entrate per i bilanci nazionali e che nel 2020 le risorse proprie basate sull’IVA costituivano il 12,3 % delle entrate complessive del bilancio dell’Unione;
1. accoglie con favore la trentaduesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e sulla lotta contro la frode per il 2020 (relazione PIF) e plaude alla nuova versione grafica adottata, che è sicuramente più accessibile ai cittadini dell’UE;
2. rammenta che il 2020 è l’anno finale del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020, malgrado i programmi debbano essere terminati solo nel 2023, e al contempo è l’anno dell’adozione del QFP per il periodo 2021-2027, di NextGenerationEU e del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto;
3. prende atto che tutti i 26 Stati membri vincolati dalla direttiva PIF hanno notificato il completo recepimento delle principali disposizioni della direttiva nel diritto nazionale; osserva, tuttavia, che la relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 mette in evidenza le questioni di conformità che devono ancora essere risolte, in particolare per consentire all’EPPO di condurre indagini e azioni penali efficaci; invita la Commissione a monitorare la situazione e a incoraggiare gli Stati membri a risolvere tali questioni e a riferire all’autorità di discarico al riguardo;
4. constata che la relazione PIF mette in evidenza i rischi collegati alla pandemia di COVID-19 sia in termini di entrate che di spese; osserva, in particolare, che le frodi doganali sembrano aver colpito gli Stati membri dell’UE con differente intensità; osserva inoltre che, nell’emergenza, il ricorso a procedure semplificate e capitolati d’oneri di qualità inferiore comportano rischi per gli appalti pubblici competitivi, in particolare aggravando il rischio di conflitti di interesse e corruzione e gonfiando i costi o riducendo la qualità durante l’attuazione; fa presente che si è prestata la dovuta attenzione al settore sanitario e al dispositivo per la ripresa e la resilienza nonché ai rischi aggiuntivi;
5. evidenzia che la pandemia della COVID-19 può offrire nuove opportunità agli autori di frodi, a causa dei maggiori rischi connessi alla gestione della crisi e all’introduzione di procedure semplificate e urgenti nel contesto della pandemia, che sono suscettibili di abusi; sottolinea altresì l’aumento della pressione esercitata sulle autorità che gestiscono i fondi dell’UE a causa di ritardi e nuovi fattori di stress che potrebbero andare a vantaggio degli autori di frodi, ad esempio attraverso l’inflazione; sottolinea che tutti questi nuovi rischi richiedono l’adeguamento delle strategie di controllo e un’attenzione rivolta alla prevenzione attraverso misure specifiche di mitigazione e azioni mirate volte a rilevare irregolarità e frodi future; invita tutti gli Stati membri a mantenere un elevato livello di controllo e monitoraggio della spesa di emergenza, in particolare nel contesto delle procedure d’urgenza; ricorda l’importanza di completare la transizione verso le procedure di appalto elettronico;
6. è del parere che le esperienze maturate durante la pandemia di COVID-19 richiedano particolare attenzione nel quadro della valutazione a posteriori del QFP 2014-2020; chiede che la Commissione integri debitamente in tali valutazioni gli aspetti relativi alla valutazione dei rischi, alla gestione dei rischi e alle misure di mitigazione in relazione a irregolarità e frodi, quali componenti di un’analisi esaustiva dell’efficacia, dell’efficienza, della coerenza, della pertinenza e del valore aggiunto dell’UE e quali insegnamenti per la progettazione e la condotta future; ritiene che la valutazione a posteriori del QFP dovrebbe essere conclusa al più tardi prima della valutazione intermedia del QFP 2021-2027, al fine di trarre insegnamenti dal passato e prepararsi meglio al futuro, consentendo alle conclusioni tratte e alle lezioni apprese di confluire nel miglioramento del QFP 2021-2027; chiede che la Commissione esamini, nella valutazione a posteriori del QFP 2014-2020, se tale QFP abbia raggiunto i suoi obiettivi, come la spesa dei programmi abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi dell’UE e degli Stati membri e in che modo i fondi dell’UE siano stati oggetto di frode e corruzione in tale periodo;
7. ricorda che il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, unitamente al piano per la ripresa NextGenerationEU, dota l’UE di fondi senza precedenti per un importo pari a 1 800 miliardi di EUR; sottolinea che è anche necessario un livello di attenzione e di controllo senza precedenti al fine di garantire che tali fondi siano in grado di contribuire al meglio agli obiettivi comuni dell’Unione;
8. sottolinea la necessità di un’assoluta trasparenza nella rendicontazione dei trasferimenti e dei prestiti previsti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza e invita la Commissione a fornire al Parlamento il pieno accesso alle informazioni;
Irregolarità fraudolente e non fraudolente individuate
9. osserva che il numero totale di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nel 2020 ammontava complessivamente a 11 755 casi, per un valore di circa 1,46 miliardi di EUR; prende atto del nuovo approccio del QFP 2021-2027, incentrato sul valore aggiunto dell’UE;
10. osserva che il numero di irregolarità individuate e segnalate come fraudolente è un’indicazione del livello di individuazione e della capacità degli Stati membri e degli organismi dell’Unione di intercettare potenziali frodi, e ricorda che non è un indicatore diretto del livello di frode che incide sul bilancio dell’Unione o riguarda uno specifico Stato membro; osserva che l’individuazione e la segnalazione di un’irregolarità implica che sono state adottate misure correttive al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e che, ove pertinente, è stato avviato un procedimento penale;
11. prende atto del numero di irregolarità fraudolente segnalate nel 2020 (1 056 casi) e del relativo valore finanziario (circa 374 milioni di EUR); prende atto del fatto che il numero di irregolarità fraudolente individuate varia notevolmente da uno Stato membro all’altro; ricorda che tali cifre dimostrano i risultati degli sforzi degli Stati membri volti a contrastare la frode e altre attività illegali e non dovrebbero essere interpretate come un’indicazione del livello di frode negli Stati membri; esprime preoccupazione circa i diversi approcci del diritto penale alla protezione del bilancio dell’UE adottati dagli Stati membri; invita la Commissione ad affrontare le discrepanze tra le prassi degli Stati membri e a prendere in considerazione l’adozione di nuove misure di armonizzazione;
12. osserva che il numero di casi segnalati nel 2020 rispetto alla media quinquennale (2016-2020) è diminuito sia per le irregolarità fraudolente che non fraudolente ai danni delle entrate dell’UE e che il relativo valore finanziario è aumentato per le irregolarità fraudolente, ma diminuito per le irregolarità non fraudolente;
13. tiene conto del fatto che nel 2020 il numero di irregolarità non fraudolente registrate (10 699 casi, di cui 6 696 relativi alle spese) è diminuito rispetto agli anni precedenti e che non è facile spiegare la riduzione del tasso di individuazione e segnalazione in alcuni settori di spesa, circostanza che desta preoccupazione; osserva che il valore finanziario totale di tali casi è pari a circa 1,09 miliardi di EUR;
14. sottolinea che il calo del numero totale di irregolarità segnalate non può essere considerato di per sé come un segnale di uno sviluppo positivo o negativo, ma dovrebbe essere valutato nel contesto delle nuove sfide emergenti e in correlazione con le nuove modalità di gestione e spesa dei fondi dell’UE;
15. osserva che la frode sta diventando sempre più allettante per i gruppi della criminalità organizzata[17]; si rammarica del fatto che molti Stati membri non dispongano di una normativa specifica per contrastare efficacemente la criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, che è in costante crescita, in particolare per quanto riguarda le attività transfrontaliere;
16. ritiene che i reati commessi da funzionari governativi ledano o possano ledere notevolmente gli interessi finanziari dell’UE e che pertanto sia necessaria l’adozione di un quadro globale ed efficace contro la corruzione negli Stati membri;
Entrate – Frode ai danni delle risorse proprie
17. osserva che, nel 2020, 451 irregolarità sono state segnalate come frode ai danni alle entrate, ossia il 9 % in meno rispetto alla media dei casi segnalati ogni anno per il periodo 2016-2020; rileva inoltre che nel 2020 l’importo interessato di RPT stimato e accertato (108 milioni di EUR) è risultato superiore del 6 % rispetto all’importo medio stimato e accertato per ogni anno nel periodo 2016-2020; osserva che la maggior parte dei casi segnalati nel 2020 come fraudolenti o non fraudolenti ai danni delle entrate dell’UE riguarda la sottovalutazione, la classificazione/descrizione errata delle merci o il contrabbando; osserva altresì che le ispezioni da parte dei servizi antifrode nazionali hanno rappresentato il metodo più efficace ai fini del rilevamento dei casi di frode e che hanno superato i controlli a posteriori e i controlli allo sdoganamento ai fini del rilevamento dell’evasione dei dazi fraudolenta;
18. sottolinea che, nel 2020, 4 003 irregolarità sono state individuate e segnalate come non fraudolente, ossia il 9 % in meno rispetto alla media dei casi segnalati ogni anno per il periodo 2016-2020, e che l’importo totale stimato e accertato di RPT (382 milioni di EUR) era inferiore dell’8 % rispetto all’importo medio stimato e accertato per ogni anno nel periodo 2016-2020;
19. osserva che, in base alla relazione 2021 sul divario dell’IVA, nel 2019 il divario dell’IVA nell’UE è sceso a 134 miliardi di EUR in termini nominali, pari a un calo di quasi 6,6 miliardi di EUR rispetto al 2018; rileva inoltre che lo studio fornisce solo stime indicative per il 2020 per 18 Stati membri a causa dei significativi cambiamenti nei regimi e nelle strutture fiscali delle economie dopo l’inizio della pandemia, il che non consente ancora di valutare se il divario dell’IVA a livello dell’Unione si ridurrà o aumenterà nel 2020; osserva che l’analisi econometrica ha confermato che il divario dell’IVA è influenzato da una serie di fattori, tra i quali, nell’ambito del controllo delle amministrazioni fiscali, la quota della spesa informatica e l’attuazione di obblighi informativi aggiuntivi per i contribuenti con la più elevata significatività statistica comprovata nella spiegazione della portata del divario dell’IVA;
20. conclude, sulla base delle variazioni dei tassi di rilevamento annuali, che non tutte le autorità doganali degli Stati membri hanno subito le stesse ripercussioni a causa della pandemia di COVID-19;
21. invita gli Stati membri a valutare i rischi e le carenze delle rispettive strategie nazionali di controllo doganale, con l’obiettivo di migliorare la flessibilità delle verifiche doganali e ridurre il potenziale impatto di eventi futuri imprevisti; invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a garantire l’attuazione di controlli uniformi all’interno dell’UE;
22. osserva che, nel 2020, le calzature, i prodotti tessili, i veicoli e le attrezzature e i macchinari elettrici sono stati i tipi di merci più colpite da frodi e irregolarità, per numero di casi e in termini monetari, e che la maggior parte dei casi riguardava la sottovalutazione, la classificazione/descrizione errata delle merci o il contrabbando;
23. prende atto del parere dell’avvocato generale del 9 settembre 2021 relativo al procedimento della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) contro il Regno Unito per una presunta sottovalutazione fraudolenta in relazione a prodotti tessili e calzature importati dalla Cina attraverso il Regno Unito, sulla base delle indagini svolte dall’OLAF nonché delle indagini condotte dalla Commissione nel quadro della gestione delle risorse proprie; prende atto della sentenza della Corte dell’8 marzo 2022 in cui si dichiara che il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti non avendo applicato misure di controllo doganale efficaci e non avendo messo a disposizione della Commissione l’importo corretto delle risorse proprie tradizionali relative alle importazioni in questione;
24. prende atto che la CGUE ha respinto in parte il calcolo della Commissione a causa delle notevoli incertezze per quanto attiene all’esattezza degli importi delle risorse proprie che la Commissione reclama e che tale istituzione non ha sufficientemente dimostrato l’integralità di tali importi; osserva che la CGUE ha approvato metodo applicato dalla Commissione per stimare l’importo delle perdite di risorse proprie tradizionali per una parte del periodo dell’infrazione e ha dichiarato che spetta alla Commissione procedere al ricalcolo delle perdite di risorse proprie dell’Unione ancora dovute; invita la Commissione a spiegare all’autorità competente per il discarico in che cosa consistevano gli errori nel calcolo e in che modo essa intenda porre adeguatamente rimedio all’errore nel calcolo delle perdite, e a informare l’autorità competente per il discarico in merito al risultato dei nuovi calcoli;
25. osserva che negli ultimi cinque anni il tasso annuo di recupero ha oscillato tra il 52 % e il 71 % e che il tasso di recupero per i casi segnalati nel 2020 è attualmente pari al 71 %; rileva, tuttavia, che i tassi di recupero variano tra gli Stati membri a causa di fattori quali il tipo di frode o irregolarità o il tipo di debitore interessato; osserva che la Cina è rimasta nel 2020 il principale paese di origine di merci oggetto di irregolarità fraudolente e non fraudolente;
Frodi in relazione alle spese
26. osserva che, nel 2020, 605 irregolarità relative alle spese sono state segnalate come fraudolente, con un valore finanziario corrispondente a 266 milioni di EUR;
27. osserva che, nel 2020, 6 696 irregolarità relative alle spese sono state segnalate come non fraudolente;
28. rileva che la relazione PIF menziona l’importanza della trasparenza riguardo all’uso dei fondi pubblici, poiché essa costituisce un elemento deterrente e coinvolge la società civile rafforzando la fiducia; invita la Commissione ad adoperarsi al fine di aumentare la trasparenza dei beneficiari, compresi gli appaltatori, i subappaltatori e i titolari effettivi di fondi dell’UE; esorta gli Stati membri a rafforzare altresì la trasparenza nell’utilizzo dei fondi dell’UE, in particolare riguardo all’appalto di emergenza, poiché otto Stati membri hanno riferito di non aver ancora agito in tal senso;
29. osserva che, nel periodo 2016-2020, l’individuazione di frodi nel contesto della politica agricola comune (PAC) è stata concentrata in un numero limitato di Stati membri, e che ciò non è stato accompagnato da un livello analogo di pagamenti a tali Stati membri a titolo del bilancio della PAC; osserva inoltre che la maggior parte delle irregolarità fraudolente relative al sostegno all’agricoltura hanno riguardato l’utilizzo di documenti falsi o false richieste di aiuto e che il loro numero è rimasto ampiamente stabile; osserva altresì che, in proporzione ai pagamenti ricevuti dagli Stati membri, la quota del bilancio destinata allo sviluppo rurale è stata più colpita dalla frode rispetto al sostegno all’agricoltura, ad eccezione delle misure di mercato, per le quali i casi di frode sono state più numerosi che per lo sviluppo rurale; osserva che, in relazione allo sviluppo rurale, la falsificazione di documenti è stata la principale pratica fraudolenta; sottolinea che è necessario condurre più indagini e attuare ulteriori misure adeguate per contrastare l’utilizzo dei fondi dell’UE in attività legate all’agricoltura da parte di imprese che non rispettano le leggi sull’occupazione o i diritti fondamentali dei lavoratori, come è dimostrato dalla situazione dei lavoratori nel settore dell’agricoltura, in particolare durante la pandemia di COVID-19; esprime preoccupazione per il fatto che la segnalazione di frodi relative allo sviluppo rurale nel periodo 2014-2020 ha avuto un inizio lento, il che potrebbe denotare sforzi di rilevamento insufficienti negli Stati membri dell’UE;
30. osserva che tra il 2016 e il 2020 il numero di irregolarità segnalate in relazione al Fondo di coesione, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e ai fondi per la pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 è aumentato; sottolinea, tuttavia, che per tutti i fondi, e in particolare per il Fondo europeo di sviluppo regionale, per quanto riguarda le irregolarità non fraudolente, tale aumento è stato limitato, con un calo eccezionale del numero di irregolarità individuate (e dei relativi importi finanziari) rispetto al periodo di programmazione precedente; osserva inoltre che, in relazione al periodo di programmazione 2007-2013, il numero di irregolarità fraudolente e non fraudolente è sceso per quanto riguarda il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e i fondi per la pesca, in linea con il ciclo di attuazione; rileva che una diverse norme di attuazione sono cambiate da un periodo di programmazione a quello successivo;
31. è del parere che le società e le organizzazioni che coinvolgono società e organizzazioni offshore nei loro assetti proprietari dovrebbero essere escluse dall’uso dei fondi dell’UE;
32. ricorda che la piena trasparenza nella rendicontazione delle spese è fondamentale soprattutto per quanto riguarda le opere infrastrutturali finanziate direttamente tramite fondi o strumenti finanziari dell’UE; invita la Commissione a prevedere il pieno accesso alle informazioni da parte dei cittadini europei ai progetti cofinanziati;
Dimensione esterna della tutela degli interessi finanziari dell’UE
33. è del parere che le istituzioni e gli organi dell’UE dovrebbero porre maggiormente l’accento sui fondi spesi nei paesi terzi al fine di verificare che tali fondi siano spesi conformemente alle norme, senza frodi né corruzione, e di confermare se contribuiscono agli obiettivi della politica esterna e di sviluppo dell’Unione; raccomanda di sospendere il sostegno al bilancio nei paesi terzi in cui le autorità omettono manifestamente di adottare misure concrete contro la corruzione diffusa, garantendo nel contempo che l’assistenza raggiunga la popolazione civile attraverso canali alternativi;
34. osserva che, fino alla fine del 2020, la spesa dell’UE destinata alla cooperazione allo sviluppo è stata ripartita tra vari fondi e che il nuovo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) consolida tutte le precedenti opzioni di finanziamento in un unico strumento nel quadro del bilancio annuale e del QFP 2021-2027; sottolinea che l’NDICI dispone di una dotazione complessiva di 79,5 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027; raccomanda di integrare un approccio di lotta alla corruzione in tutti gli strumenti dell’azione esterna dell’UE, tra cui l’NDICI, lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e i fondi fiduciari dell’UE; chiede di attribuire maggiore priorità alla lotta contro la corruzione nei negoziati di preadesione e di definire una serie di criteri con un quadro di condizionalità forte e che pongano l’accento sullo sviluppo di capacità, ad esempio attraverso organismi specializzati nella lotta alla corruzione;
35. si rammarica che, secondo la relazione speciale n. 01/2022della Corte dei conti europea, un sostegno finanziario pari a 700 milioni di EUR a favore del rafforzamento dello Stato di diritto nei Balcani occidentali, fornito dall’UE nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020, ha avuto un impatto limitato sulle riforme fondamentali; invita la Commissione a inviare segnali chiari ai paesi candidati nei quali un regresso per quanto riguarda le norme dello Stato di diritto sta compromettendo o ritardando la loro adesione all’UE;
36. chiede di includere, in tutti gli accordi commerciali e di investimento tra l’UE e paesi terzi, un quadro di condizionalità solido e obbligatorio, con disposizioni in materia di trasparenza e clausole anticorruzione vincolanti e applicabili; raccomanda che, in ultima istanza, l’UE imponga sanzioni o sospenda gli accordi in caso di gravi atti di corruzione;
37. chiede di monitorare i rischi di corruzione connessi ai progetti di costruzione e investimento su vasta scala intrapresi da paesi terzi autoritari negli Stati membri, accordando particolare attenzione alla trasparenza nell’ambito di tali progetti, il che solleva spesso preoccupazioni circa il finanziamento non trasparente o i rischi fiscali;
La digitalizzazione come mezzo per proteggere gli interessi finanziari dell’UE
38. chiede un livello più elevato di digitalizzazione, interoperabilità dei sistemi di dati comparabili e armonizzazione delle segnalazioni, del monitoraggio e dell’audit nell’UE; invita la Commissione a valutare la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale al servizio della tutela degli interessi finanziari dell’UE e, a tal fine, ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri ad armonizzare le definizioni al fine di ottenere dati comparabili in tutta l’UE; è del parere che tutti gli organismi dell’UE che operano nel campo della tutela degli interessi finanziari dell’UE, tra cui l’OLAF, l’EPPO, Eurojust, Europol e la Corte dei conti europea, dovrebbero avere un accesso diretto e tempestivo ai sistemi di dati quali ARACHNE ed EDES;
39. ritiene che l’utilizzo dello strumento di valutazione del rischio ARACHNE nel QFP 2021-2027 e nel piano per la ripresa NextGenerationEU, in particolare per quanto riguarda l’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dovrebbe essere reso obbligatorio il prima possibile; suggerisce che ARACHNE dovrebbe essere indicato come uno dei principali strumenti di dotazione delle strategie nazionali antifrode (NAFS) che gli Stati membri dovrebbero adottare al fine di migliorare l’integrazione dell’architettura antifrode; ricorda le osservazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione del 24 novembre 2021[18] sulla revisione del regolamento finanziario, e ribadisce ancora una volta il suo invito urgente alla Commissione a istituire un sistema interoperabile, integrato e obbligatorio a livello di UE, basato sugli strumenti esistenti, ma non limitato ad essi, quali ARACHNE e il sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES); rammenta che tale sistema deve contenere informazioni su tutti i progetti cofinanziati dell’UE, i beneficiari e i titolari effettivi, e deve permettere di aggregare tutti i singoli importi riguardanti lo stesso beneficiario o lo stesso titolare effettivo; invita inoltre la Commissione a valutare e a riferire al Parlamento i motivi che impediscono agli Stati membri di adottare e utilizzare pienamente ARACHNE;
40. esorta la Commissione ad ampliare l’ambito di applicazione di EDES per includere i fondi in regime di gestione concorrente nel contesto della revisione del regolamento finanziario[19];
41. invita la Commissione a continuare a fornire agli Stati membri informazioni complete sulle spese dirette, ad esempio mediate il sistema di trasparenza finanziaria, in particolare nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, anche al fine di evitare una duplicazione dei finanziamenti;
La strategia antifrode della Commissione del 2019
42. osserva che, nel giugno 2021, erano stati attuati due terzi delle azioni della strategia antifrode della Commissione del 2019, mentre il terzo rimanente era in via di attuazione; invita la Commissione a riferire sull’attuazione delle azioni restanti; osserva inoltre che sono stati compiuti progressi positivi per quanto riguarda una serie di azioni volte ad aumentare il coordinamento e la cooperazione tra i servizi della Commissione e a dotare la Commissione di un sistema più efficace di controllo antifrode; osserva che il monitoraggio del seguito dato alle raccomandazioni dell’OLAF è stato reso più efficace nel 2020, valutando circa 1 400 raccomandazioni finanziarie formulate tra gennaio 2012 e giugno 2019;
43. è consapevole che la nuova strategia antifrode della Commissione, adottata nel 2019, ha chiesto un’analisi strategica rafforzata dei dati relativi alle frodi e l’individuazione di indicatori pertinenti e affidabili per combattere efficacemente le frodi; ricorda le conclusioni della relazione speciale n. 01/2019 della Corte dal titolo “Lottare contro le frodi nella spesa dell’UE: sono necessari interventi”, in cui si sottolinea che la Commissione non dispone di dati esaustivi e comparabili sui livelli delle frodi rilevate nella spesa dell’UE;
44. si rammarica che nei primi anni di attuazione della strategia antifrode della Commissione sia stato fornito scarso sostegno agli Stati membri, come sottolineato anche da alcune delegazioni durante le discussioni in sede di Consiglio; ribadisce che dati completi e comparabili sulla portata, la natura e le cause delle frodi sono essenziali per rendere ancora più significative le azioni investigative dell’OLAF e, da quando è diventata operativa, dell’EPPO; ricorda che gli Stati membri sono responsabili in prima linea di gestire l’80 % circa delle spese di bilancio e di raccogliere quasi tutte le entrate; sottolinea il ruolo importante svolto quindi dagli Stati membri nella tutela degli interessi finanziari dell’UE, in un contesto in cui le NAFS assumono un’importanza fondamentale, e la loro elaborazione dovrebbe essere una priorità in tutti gli Stati membri;
45. sottolinea come un sistema di scambio di informazioni tra le autorità competenti permetterebbe un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri al fine di evitare frodi transnazionali nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento, assicurando in tal modo un approccio orizzontale e completo alla tutela degli interessi finanziari degli Stati membri;
Al livello degli Stati membri: strategie nazionali antifrode (NAFS) e servizi di coordinamento antifrode (AFCOS)
46. osserva con preoccupazione che, alla fine del 2020, solo 14 Stati membri hanno riferito di aver adottato una NAFS, rispetto ai 10 del 2019, con cinque altri Stati membri che valutano di adottare o elaborare una NAFS; rileva, tuttavia, che tali strategie variano in termini di portata e di profondità e che alcune di esse devono essere aggiornate; è inoltre preoccupato per il fatto che otto Stati membri non hanno ancora iniziato a lavorare alla definizione delle loro NAFS; invita un maggior numero di Stati membri ad adottare una NAFS e a informarne la Commissione; esorta la Commissione a fornire sostegno e consulenza tangibili agli Stati membri, mediante orientamenti relativi all’elaborazione delle NAFS e servizi di consulenza sulla creazione e il funzionamento degli AFCOS, e ribadisce il suo invito a elaborare analisi delle NAFS adottate e dei motivi per cui in alcuni Stati membri non è stata adottata una NAFS;
47. sottolinea l’importanza di profondere sforzi antifrode globali e meglio coordinati negli Stati membri e la necessità di aggiornare le NAFS per contrastare i nuovi rischi posti dall’aumento degli importi dei fondi dell’UE, compresi il nuovo QFP 2021-2017 e Next Generation EU, e dalla pandemia COVID-19; invita la Commissione a valutare le NAFS che sono state adottate, a esaminare i motivi dei ritardi degli Stati membri nella loro adozione e a spingere i restanti Stati membri a progredire nell’adozione;
48. ricorda che gli AFCOS dovrebbero agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l’OLAF; deplora tuttavia che solo alcuni Stati membri coordinino efficacemente la lotta contro la frode e la corruzione che ledono gli interessi finanziari dell’UE;
49. elogia l’OLAF per il suo prezioso contributo alla tutela degli interessi finanziari dell’UE; sottolinea che l’OLAF e l’EPPO soffrono di una carenza cronica di risorse umane e finanziarie;
OLAF ed EPPO
50. accoglie con favore la revisione del regolamento OLAF, adottata nel dicembre 2020 ed entrata in vigore il 17 gennaio 2021, che rafforza gli strumenti investigativi per la lotta alle frodi a danno del bilancio dell’UE, stabilendo norme più chiare e disciplinando la cooperazione tra l’EPPO e l’OLAF; prende atto della riorganizzazione interna dell’OLAF nel giugno 2020; chiede all’EPPO e all’OLAF di evitare sovrapposizioni di attività e ritardi nei procedimenti; è del parere che l’OLAF e l’EPPO dovrebbero integrarsi a vicenda e concentrare le loro indagini sui settori per i quali l’altra istituzione non è competente;
51. evidenzia l’importanza dell’osservanza da parte dell’OLAF delle norme più rigorose nell’ambito delle sue indagini e del pieno rispetto di tutti i requisiti dello Stato di diritto;
52. accoglie con favore il fatto che l’articolo 9, lettera a) del regolamento OLAF riveduto preveda un controllore delle garanzie procedurali, incaricato di monitorare la conformità alle garanzie procedurali da parte dell’OLAF e di esaminare le denunce presentate da persone interessate; osserva che il controllore delle garanzie procedurali non è stato ancora nominato; è molto preoccupato per le denunce presentate da persone interessate da indagini dell’OLAF riguardo alle violazioni dei loro diritti che hanno compromesso la loro capacità di difendersi dalle accuse a loro carico; invita l’OLAF e il controllore delle garanzie procedurali di garantire il pieno rispetto dei diritti procedurali delle persone interessate;
53. esprime preoccupazione per la diminuzione del tasso di imputazioni dal 53 % nel periodo 2007-2014 al 37 % nel periodo 2016-2020 nei casi presentati agli Stati membri dall’OLAF; invita le autorità degli Stati membri a cooperare strettamente con l’OLAF e ad esaminare attentamente le relazioni di indagine e le raccomandazioni giudiziarie trasmesse, nonché ad avviare procedimenti penali ogniqualvolta siano necessari per garantire il recupero dei fondi dell’UE utilizzati impropriamente; invita l’OLAF a rivedere la sua precedente analisi sui motivi del basso tasso di imputazioni e a seguire le raccomandazioni del comitato di vigilanza nel suo parere n. 1/2021, quali il riesame dell’attuale sistema delle procedure di monitoraggio e la cooperazione più tempestiva con le autorità giudiziarie nazionali; invita l’OLAF ad assicurare regolarmente un seguito alle sue raccomandazioni giudiziarie e ad inserire dati al riguardo nella sua relazione annuale;
54. è del parere che l’OLAF dovrebbe anche dare seguito alle sue raccomandazioni finanziarie al fine di confrontarle con gli importi recuperati al termine delle procedure da parte della Commissione, e di contribuire al monitoraggio generale del recupero dei fondi;
55. osserva che il programma Hercule III è stato elaborato dall’OLAF al fine di rafforzare la capacità operativa delle autorità antifrode nazionali e regionali nel settore delle attività di formazione e del supporto informatico fino al 2020; fa presente che la valutazione di Hercule III era completata alla fine del 2021 ed era giunto alla conclusione che il programma fosse molto pertinente ed efficace nella tutela degli interessi finanziari dell’UE, poiché aveva soddisfatto i suoi obiettivi operativi, specifici e generali; osserva che Hercule III è stato sostituito dal programma antifrode dell’Unione per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027;
56. riconosce il principio di riservatezza delle indagini dell’OLAF; è del parere, tuttavia, che vi sia un interesse pubblico generale e che i cittadini dell’UE abbiano altresì il diritto ad avere accesso alle relazioni e raccomandazioni relative a indagini dell’OLAF e a procedure di seguito nazionali concluse, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa T-517/19; chiede pertanto all’OLAF di istituire un meccanismo per pubblicare tali relazioni e raccomandazioni per le quali non sussiste più alcun motivo legittimo di mantenere il principio di riservatezza;
57. prende atto dell’accordo di lavoro firmato il 3 settembre 2021 per una relazione quadro di cooperazione tra l’EPPO e la Corte dei conti; osserva inoltre gli accordi amministrativi sottoscritti nel 2019 tra l’OLAF e la Corte dei conti europea;
58. si compiace che l’EPPO sia diventata operativa il 1° giugno 2021; accoglie con favore la sua prima relazione annuale; plaude al fatto che l’EPPO abbia avviato 576 indagini da quando è diventata operativa e che abbia richiesto la confisca di 154,3 milioni di EUR, di cui è stata concessa la confisca di 147 milioni di EUR; esprime preoccupazione per la stima dell’EPPO secondo cui i danni totali causati dalla frode e dalla corruzione ammontano a 5,4 miliardi di EUR; esprime profondo rammarico per il fatto che cinque Stati membri — Polonia, Ungheria (i due maggiori beneficiari dei fondi dell’UE), Svezia, Danimarca e Irlanda — non partecipino all’EPPO; invita tali Stati membri ad aderire quanto prima all’EPPO; è preoccupato circa il fatto che la Polonia rifiuti qualsiasi forma di cooperazione con l’EPPO, mentre, tra i paesi non partecipanti, il paese conta il maggior numero di indagini che coinvolgono i propri cittadini; esorta gli Stati membri non partecipanti a sottoscrivere gli accordi di cooperazione con l’EPPO; è del parere che l’omissione da parte degli Stati membri di collaborare con l’EPPO abbia un effetto diretto sulla tutela degli interessi finanziari dell’UE; invita la Commissione a incentivare la partecipazione all’EPPO attraverso misure positive;
59. accoglie con favore gli sforzi congiunti dell’OLAF e di EUROPOL volti a valutare le minacce e le vulnerabilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza; accoglie con favore l’accordo di lavoro OLAF e Europol, che è entrato in vigore il 9 ottobre 2020, così come l’accordo tra Europol e EPPO, che è entrato in vigore il 19 gennaio 2021;
60. sottolinea il ruolo dell’EPPO nella nuova infrastruttura antifrode; prende atto, inoltre, degli accordi di lavoro concordati nel 2020 e firmati nel luglio 2021 tra l’EPPO e l’OLAF, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, la gestione dei casi e la cooperazione operativa;
61. prende atto che nel luglio 2020 il Consiglio ha nominato i 22 procuratori europei; ricorda che l’EPPO deve lavorare di concerto con le autorità di contrasto nazionali e che esercita l’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri partecipanti, cooperando nel contempo strettamente con le agenzie e gli organismi dell’UE quali Eurojust, Europol e l’OLAF; osserva che tale posizione unica è concepita per consentire all’EPPO di attingere all’esperienza e alle migliori pratiche esistenti a livello nazionale e dell’UE; si aspetta che la Commissione prenda in debita considerazione la rivalutazione dell’EPPO relativa alle sue esigenze di personale, sulla base dell’esperienza del carico di lavoro, e che attui gli adeguamenti finanziari necessari, al fine di garantire le sue efficacia ed efficienza operative;
62. rileva le osservazioni e le considerazioni espresse dalla procuratrice capo europea sulla necessità di modificare il regolamento sull’EPPO; invita la Commissione a impegnarsi in una discussione con l’EPPO al fine di individuare i miglioramenti necessari a potenziare l’efficacia operativa; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento conformemente all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento EPPO;
63. prende atto del ruolo degli AFCOS nel coordinare, al livello degli Stati membri, gli obblighi e le attività legislativi, amministrativi e investigativi in relazione alla tutela degli interessi finanziari dell’UE e nel garantire la cooperazione con l’OLAF;
64. si compiace dell’operazione Sentinel lanciata da Europol, che intende concentrarsi sulla condivisione dell’intelligence proattiva, sullo scambio di informazioni e sul sostegno al coordinamento delle operazioni volte a contrastare le frodi ai danni dei fondi per la ripresa dell’UE dalla crisi COVID-19, in quanto l’operazione mira a mappare le vulnerabilità inerenti ai sistemi nazionali di allocazione, a rilevare schemi di frode utilizzati per colpire il sistema di allocazione dei fondi e a supportare le indagini ad alta priorità rispetto a obiettivi di alto valore; plaude al coinvolgimento dell’EPPO, dell’OLAF e di 21 Stati membri dell’UE; esprime preoccupazione per il fatto che gli Stati membri che sono i principali beneficiari dei fondi di coesione, tra cui Polonia, Ungheria e Bulgaria, non partecipino all’operazione; invita tutti gli Stati membri a unirsi all’operazione; esorta inoltre gli Stati membri a una stretta collaborazione tra loro e con gli organismi dell’UE per consentire un’azione efficace contro le frodi che coinvolgono più paesi allo stesso tempo;
65. invita l’OLAF, l’EPPO, Europol, gli AFCOS designati dalla legislazione nazionale, e le altre agenzie dell’UE e nazionali competenti a continuare a rafforzare lo scambio di informazioni, a fornire sostegno reciproco e a garantire la complementarità delle loro attività operative, come concordato negli accordi di lavoro stabiliti e nei regolamenti; pone in evidenza il fatto che la complessa architettura antifrode in atto richiede una stretta cooperazione tra i diversi attori, sia a livello nazionale che dell’UE; sottolinea che sono necessari maggiori sforzi tesi a prevenire e contrastare le frodi, la corruzione e altre attività illegali, compresa una più stretta cooperazione con le autorità nazionali, tra gli Stati membri e a livello dell’UE;
Stato di diritto e lotta alla corruzione
66. accoglie con favore l’adozione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione; ribadisce che è entrato in vigore il 1º gennaio 2021 e che pertanto è applicabile a partire da tale data; plaude alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2022 circa le azioni intentate da Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità e alle sue conclusioni in cui si conferma che l’UE, di fatto, ha competenza riguardo allo Stato di diritto negli Stati membri, e che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è in linea con il diritto dell’UE;
67. è del parere che sia giunto il momento per la Commissione di adempiere al suo ruolo di “custode dei trattati” e di affrontare le attuali violazioni dei principi dello Stato di diritto in diversi Stati membri, nello specifico Polonia e Ungheria, dal momento che tali violazioni rappresentano un grave pericolo per gli interessi finanziari dell’Unione, poiché l’osservanza di tali principi costituisce un requisito indispensabile per la sana gestione finanziaria in generale e la gestione efficiente ed efficace dei fondi dell’UE; accoglie con favore l’annuncio della Commissione che applicherà il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto trasmettendo una notifica scritta a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 all’Ungheria; è del parere che lo Stato di diritto sia un concetto universale e che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l’applicazione del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto nei confronti di tutti gli Stati membri che non rispettano lo Stato di diritto, senza eccezioni; avverte che i ritardi potrebbero avere già un impatto negativo sugli interessi finanziari dell’UE e sulla situazione relativa allo Stato di diritto in taluni Stati membri;
68. riconosce l’importanza della relazione annuale sullo Stato di diritto e il fatto che la lotta alla corruzione è parte integrante della relazione; ritiene tuttavia che non essa possa sostituire la relazione sulla lotta alla corruzione; accoglie con favore l’intenzione della Commissione di inserire nella relazione sullo Stato di diritto raccomandazioni specifiche destinate agli Stati membri; è del parere che la Commissione dovrebbe valutare la creazione di un indice di corruzione, basato su criteri rigorosi e facili da applicare e che dovrebbe riflettere i risultati compiuti dagli Stati membri nella lotta alla corruzione e aggiungere le sue risultanze al capitolo anticorruzione della relazione sullo Stato di diritto;
69. è profondamente preoccupato per le conclusioni della relazione sullo Stato di diritto 2020, che sottolinea i timori relativi alla capacità di indagare, perseguire e giudicare in modo efficace i reati di corruzione, compresi i casi ad alto livello in vari Stati membri; insiste sulla necessità di perseguire in modo sistematico la corruzione ad alto livello;
70. sottolinea gli effetti negativi della corruzione sui diritti dei cittadini; ribadisce pertanto la propria raccomandazione secondo cui l’EU dovrebbe diventare un membro del Gruppo di Stati contro la corruzione, tenendo conto della natura specifica dell’UE, delle sue istituzioni e del diritto dell’Unione; invita la Commissione a presentare un possibile piano di adesione, nel quadro dell’articolo 83 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218 TFUE; ribadisce, inoltre, il suo invito alla Commissione a presentare un piano per l’istituzione di un meccanismo interno di valutazione della corruzione per le istituzioni dell’UE;
71. chiede alla Commissione europea di prevedere una seria tutela giuridica nei confronti dei giornalisti investigativi, conformemente a quella prevista per gli informatori;
72. ribadisce la necessità di condizionare l’erogazione dei prestiti diretti e indiretti alla pubblicazione di dati fiscali e contabili paese per paese e alla divulgazione dei dati sulla proprietà effettiva da parte dei soggetti beneficiari e degli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni di finanziamento;
73. è del parere che la restituzione dei fondi deve essere prevista qualora ci siano casi di comprovata corruzione o frode;
L’architettura antifrode dell’UE e la relazione annuale della Commissione
74. ritiene che il finanziamento dell’UE sia entrato in una nuova era con l’adozione del piano per la ripresa Next Generation EU e che ciò comporti ulteriori sfide per l’architettura antifrode dell’UE; è pertanto fermamente convinto che l’architettura antifrode debba essere ulteriormente rafforzata; sottolinea che l’OLAF, l’EPPO, Europol ed Eurojust non dispongono di risorse umane e finanziarie sufficienti; osserva che Europol ed Eurojust sono particolarmente sovraccarichi alla luce dei loro mandati di recente adozione e delle operazioni a livello dell’UE contro i beni criminali in relazione all’invasione russa dell’Ucraina; ricorda alla Commissione e al Consiglio che ogni euro speso per il monitoraggio e le indagini è restituito al bilancio dell’UE;
75. plaude al forum “NextGeneration EU – Law Enforcement” (NGEU-LEF), un’iniziativa congiunta avviata da Europol e dall’Italia, che riunisce Europol, EPPO, OLAF, Eurojust, l’Agenzia dell’UE per la formazione delle autorità di contrasto e gli Stati membri, al fine di stabilire una via da seguire congiuntamente per prevenire e contrastare le minacce ai fondi di NextGeneration UE e gli interessi finanziari dell’UE;
76. appoggia la richiesta della Commissione di una “visione europea” nella cooperazione e nel coordinamento delle azioni degli organismi dell’UE e delle autorità nazionali; ritiene che sia necessario un approccio globale più strutturato al fine di evitare sovrapposizioni, condividere e scambiare informazioni e promuovere l’integrazione dei diversi livelli esistenti dell’architettura antifrode e di conseguire un risultato superiore alla somma delle sue componenti;
77. invita la Commissione a esaminare nuove possibilità per trasformare la relazione PIF in un’analisi globale assieme ad altre relazioni annuali e fonti di informazione, rafforzando e promuovendo il dialogo tra Europol, Eurojust ed EPPO, e individuando le tendenze nelle irregolarità fraudolente e non fraudolente, individuando le carenze e fornendo utili insegnamenti tratti per favorire l’adozione di misure per l’impermeabilità alle frodi da parte di tutti i soggetti interessati;
78. rileva la necessità di una relazione annuale specifica della Commissione sull’analisi e lo stato di avanzamento dell’infrastruttura antifrode complessiva, che valuti, tra l’altro, il livello di interoperabilità degli attori dell’UE nella lotta alla frode e affronti i possibili collegamenti con i semestri europei e le relazioni per paese, la relazione sulla lotta alla corruzione e l’applicazione del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto;
79. sottolinea che, al fine di combattere efficacemente la corruzione in modo da evitare attività di lobbying e situazioni di “porte girevoli” illegali e tutelare gli interessi finanziari dell’UE, la Commissione dovrebbe adottare un approccio olistico, coerente, sistematico e coerente sviluppando norme migliori in materia di trasparenza, incompatibilità e conflitti di interesse, nonché di rafforzamento dei meccanismi di controllo interno; sottolinea che una migliore trasparenza circa i beneficiari dei finanziamenti nazionali e dell’Unione sarà altresì importante per far fronte al contesto internazionale nuovo e impegnativo;
80. ribadisce che il livello di analisi fornito negli allegati della relazione PIF sui casi di conflitto di interessi è insoddisfacente; invita la Commissione a intraprendere tale analisi, in linea con l’articolo 61 del regolamento finanziario e la pubblicazione, il 7 aprile 2021, degli “Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse a norma del regolamento finanziario” a beneficio degli Stati membri;
°
° °
81. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.
![]() |
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO |
![]() |
Approvazione |
11.5.2022 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 1 4 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Cre?u, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Mislav Kolakuši?, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mitu?a, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Sándor Rónai, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Katalin Cseh, Viola Von Cramon-Taubadel |
Fonte/Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0175_IT.html