
(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=03/07/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=27/06/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=03/07/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=27/06/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
[cid:image002.png@01D887B7.E72A65B0]
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 27 giugno al 3 luglio 2022
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Cristina Marzagalli
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Martedì 28 giugno 2022
Sentenza nella causa [C-278/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-278/20) Commissione / Spagna (Violation du droit de l’Union par le législateur)
(Inadempimento di uno Stato – Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore spagnolo – Danni causati ai privati)
Il principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei trattati. Tale principio è valido a prescindere dall’organo dello Stato membro la cui azione o omissione è all’origine di tale violazione. I soggetti lesi hanno diritto al risarcimento qualora ricorrano le tre condizioni per l’assunzione della responsabilità dello Stato: la norma di diritto dell’Unione violata deve avere lo scopo di conferire diritti ai singoli, la violazione di tale norma deve essere sufficientemente caratterizzata e deve sussistere un nesso di causalità diretto tra tale violazione e il danno subito dai singoli. Tuttavia, è nell’ambito del diritto nazionale della responsabilità che spetta allo Stato risarcire le conseguenze del danno causato. Le legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere strutturate in modo da rendere, in pratica, impossibile o eccessivamente difficile ottenere la riparazione (principio di efficacia).
È sulla base della violazione di tali principi che la Commissione europea ha presentato un ricorso per inadempimento contro il Regno di Spagna. La Corte è chiamata a pronunciarsi, riunita in Grande sezione.
[Documenti di riferimento C-278/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-278/20)
Giovedì 30 giugno 2022
Conclusioni nelle cause
[C-176/19 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-176/19)
Commissione / Servier e.a. (FR) e
[C-201/19 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-201/19)
Servier e.a. / Commissione (FR)
(Abuso di posizione dominante – Intese – Mercato del perindopril, medicinale per le malattie cardiovascolari)
Il gruppo Servier, del quale la capogruppo, Servier SAS, ha la propria sede in Francia, ha sviluppato il perindopril, un farmaco che rientra nella categoria degli inibitori dell’enzima di conversione (ACE), affermato nella branca della medicina cardiovascolare e principalmente destinato a contrastare l’ipertensione e l’insufficienza cardiaca. Il brevetto della molecola del perindopril, depositato presso L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) nel 1981, è scaduto nel corso degli anni 2000 in diversi Stati membri dell’Unione europea.
Il principio attivo del perindopril, ovvero la sostanza chimica biologicamente attiva che produce gli effetti terapeutici desiderati, si presenta sotto forma di un sale, l’erbumina. Un nuovo brevetto relativo all’erbumina ed ai suoi processi di fabbricazione è stato depositato all’EPO dalla Servier nel 2001 ed emesso nel 2004. Si tratta del brevetto nº 947.
In seguito all’insorgere di numerosi contenziosi nei quali veniva contestata la validità di tale brevetto, Servier ha stipulato con numerose società di farmaci generici, come Niche, Unichem, Matrix, Teva, Krka e Lupin, degli accordi distinti di composizione amichevole di tali controversie, con i quali ciascuna società si impegnava a non entrare nel mercato ed a non contestare tale brevetto. Una filiale di Servier, Biogaran, detenuta al 100% da Servier SAS, ha ugualmente stipulato un contratto di licenza e fornitura con Niche.
Il 9 luglio 2014, la Commissione ha adottato una decisione nella quale ha ritenuto che gli accordi in questione costituissero delle restrizioni della concorrenza, sia nell’oggetto sia negli effetti. Ha ritenuto, inoltre, che Servier avesse attuato, attraverso tali accordi, una strategia di esclusione che integrava un abuso di posizione dominante. Così, ha deciso di imporre delle sanzioni pecuniarie dell’importo di EUR 330,99 Milioni a Servier, di 13,96 Milioni a Niche e Uniche, di 17,16 Milioni a Lupin. Ha anche deciso che Servier e Biogaran erano solidalmente tenute al pagamento della sanzione pecuniaria di EUR 131,53 Milioni loro inflitta in virtù dell’infrazione risultante dall’accordo di composizione amichevole tra Servier e Niche.
Le varie società interessate hanno impugnato la decisione della Commissione davanti al Tribunale UE. Il [12 dicembre 2018](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-691/14) ( si veda [CS n. 194/18](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180194it.pdf)) il Tribunale ha confermato che gli accordi conclusi da Servier con Niche, Unichem, Matrix, Teva e Lupin costituiscono, per il loro oggetto, restrizioni alla concorrenza.
Sia la Commissione europea che il gruppo Servier hanno presentato ricorso alla Corte di giustizia contro questa sentenza.
Documenti di riferimento [C-176/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-176/19) e [C-201/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-201/19)
Giovedì 30 giugno 2022
Sentenza nella causa [C-72/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-72/22) PPU Valstyb?s sienos apsaugos tarnyba (LT)
(controllo alle frontiere, asilo, immigrazione – protezione internazionale – situazione d’urgenza)
La Corte è chiamata a pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale introdotto dalla Corte Suprema della Lituania vertente sull’interpretazione:
·della Direttiva 2011/95 che disciplina le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale in favore dei cittadini di Paesi terzi e in favore degli apatridi.
·Della Direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il rilascio e la revoca della protezione internazionale
La questione è stata sollevata in seno ad una controversia tra un cittadino di uno Stato terzo, che ha varcato illegalmente la frontiera della Repubblica lituana, e il servizio lituano delle guardie di frontiera, che ha chiesto al giudice il trattenimento di questo soggetto in un centro per immigrati.
Il 2 luglio 2021 il governo lituano ha dichiarato lo stato di emergenza in ragione dell’arrivo in massa di cittadini di Paesi terzi. Questi arrivi sono organizzati dal regime bielorusso, tramite la polizia di frontiera, come ritorsione verso le sanzioni inflitte dall’UE alla Bielorussia.
La legge lituana prevede che, durante la situazione d’emergenza, gli immigrati illegali possano presentare una domanda d’asilo soltanto al Servizio nazionale delle guardie di frontiera ai punti di controllo frontalieri o nelle zone di transito. La domanda deve essere presentata immediatamente, al momento dell’ingresso. In attesa della decisione, gli immigrati sono collocati in un centro apposito.
L’interessato, collocato nel centro per immigrati per ordine del giudice lituano sul presupposto del rischio di fuga, ha impugnato detta decisione. La domanda di asilo, presentata soltanto dopo l’ingresso in Lituania, è stata rigettata perché non era stata presentata al Servizio delle guardie di frontiera al momento dell’arrivo alla frontiera.
La Corte Suprema della Lituania dubita della conformità al diritto dell’Unione della legge nazionale, che prevede forti restrizioni alla possibilità di chiedere asilo durante lo stato d’emergenza.
[Documenti di riferimento C -72/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-72/22)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
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