
(AGENPARL) – mer 22 giugno 2022 Stampa e Informazione
Sezione italiana
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Sentenza nella causa [T-357/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-357/19), Italia/ Commissione
(Fondi europei di sviluppo regionale – Programmi operativi dell’obiettivo «Investimenti per la crescita e l’occupazione» in Italia- Inammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario a titolo dell’IVA – Art. 263 TFUE )
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che esclude l’IVA dal contributo del FEDER all’Italia per il “Grande progetto nazionale a banda larga – zone bianche”
Il 3 marzo 2015 la presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana ha adottato la «Strategia italiana per l’altissima velocità». Essa individua, in particolare, l’obiettivo di garantire sul territorio italiano una velocità di connessione a Internet di 100 megabit al secondo (Mbps) per l’85 % delle famiglie e per tutti gli edifici pubblici (comprese le scuole e gli ospedali) e di almeno 30 Mbps per la popolazione rimanente, in particolare nelle zone in cui le reti di accesso a Internet di nuova generazione sono inesistenti e in cui gli operatori privati non prevedono di implementare tali reti nei tre anni successivi (c.d. le «zone bianche»).
Per dare esecuzione al detto obiettivo, il Comitato interministeriale di programmazione economica della Repubblica italiana ha approvato un intervento pubblico di circa 4 miliardi di euro: 2,2 miliardi di euro a carico del Fondo italiano di sviluppo e di coesione, il resto da finanziare essenzialmente a cura del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER).
Con decisione del 30 giugno 2016, la Commissione europea ha ritenuto che il finanziamento pubblico del progetto costituisse aiuto di stato compatibile con il mercato interno.
Sulla scorta di detta decisione, il ministero dello Sviluppo economico italiano ha incaricato Infratel Italia SpA di selezionare uno o più concessionari per realizzare l’infrastruttura passiva della rete di accesso a Internet ad altissima velocità e garantirne la manutenzione e il funzionamento commerciale. Al termine di tre procedure di gara, Infratel ha concluso contratti di concessione con Open Fiber SpA.
La Commissione ha ritenuto che l’IVA esposta dal ministero dello Sviluppo economico non costituisse un onere economico per il beneficiario, trattandosi di costo recuperabile a norma della legislazione nazionale relativa all’IVA.
La Repubblica Italiana si è rivolta al Tribunale dell’UE chiedendo di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui esclude dal contributo del FEDER le spese sostenute e a titolo di IVA.
Nella sua odierna sentenza, il Tribunale accoglie il ricorso della Repubblica italiana, annullando la decisione della Commissione laddove esclude dal finanziamento dell’Unione europea le spese sostenute a titolo dell’imposta sul valore aggiunto .
Nella richiesta di contributo finanziario europeo, le autorità italiane avevano precisato di aver incluso l’IVA nei costi ammissibili, dal momento che l’imposta sarebbe stata pagata dal beneficiario, ossia dal Ministero dello Sviluppo economico, senza possibilità di recupero.
In base alla legislazione italiana, il ministero dello Sviluppo economico non è considerato soggetto passivo per le attività o le operazioni svolte nell’ambito dell’esercizio delle funzioni istituzionali, quali la realizzazione del grande progetto in esame, se svolge tali attività o operazioni in quanto autorità pubblica, conformemente all’articolo 13 della direttiva IVA[2](#_ftn2).
Secondo il meccanismo di pagamento contenuto nel progetto, a mano a mano che procedevano i lavori di costruzione della rete di accesso a Internet ad altissima velocità, il concessionario, Open Fiber SpA, doveva emettere le fatture corrispondenti al costo di tali lavori e integrare l’IVA a Infratel Italia SpA, la quale doveva pagare soltanto l’importo al netto dell’IVA di tali fatture. Da parte sua, il ministero dello Sviluppo economico doveva pagare la parte di dette fatture corrispondente all’IVA direttamente al ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo il principio del pagamento frazionato dell’IVA, in applicazione del quale l’IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi destinate alle autorità pubbliche deve essere direttamente versata da dette autorità su un conto bancario separato e bloccato dell’amministrazione fiscale.
In sostanza, l’onere dell’IVA relativa ai costi di costruzione incombeva al beneficiario del contributo del FEDER, vale a dire al ministero dello Sviluppo economico, e non a Infratel, come erroneamente ritenuto dalla Commissione.
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Il [testo integrale](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-357/19) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia