
(AGENPARL) – STRASBURGO mar 21 giugno 2022

B9?0329/2022
Risoluzione del Parlamento europeo sul disboscamento illegale nell’UE
Il Parlamento europeo,
– visto l’articolo 227 del trattato sull’Unione europea,
– visti gli articoli 4, 191, 230 e 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati[1] (regolamento dell’UE sul legno),
– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[2],
– vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente[3],
– visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale[4] (“regolamento di Aarhus”),
– vista la procedura di infrazione INFR(2020)2033 inclusa nel pacchetto infrazioni della Commissione del 12 febbraio 2020,
– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita” (COM(2020)0380),
– vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 dal titolo “Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030” (COM(2021)0572),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706), volto a ridurre la deforestazione e il degrado forestale causati dall’UE,
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE (COM(2021)0851), presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2021, e la comunicazione che la accompagna (COM(2021)0814),
– visto il regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale[5],
– vista l’interrogazione alla Commissione sul disboscamento illegale nell’UE (O-000020/2022 – B9?0016/2022),
– visti l’articolo 136, paragrafo 5, e l’articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per le petizioni,
A. considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto le petizioni nn. 0289/2015, 0625/2018, 1248/2019, 0408/2020, 0722/2020 e 1056/2021, le quali esprimono preoccupazione per l’aumento del disboscamento illegale e per casi specifici di pratiche contrarie alla normativa ambientale dell’UE in alcuni Stati membri, anche nelle ultime foreste primarie e antiche rimaste in Europa, e chiedono misure preventive volte a ridurre il rischio e l’entità dei danni ambientali e della minaccia per la vita e il benessere umani;
B. considerando che il disboscamento illegale è un’attività che desta grande preoccupazione, comporta danni all’ambiente e degrado degli ecosistemi, desertificazione ed erosione del suolo, con conseguenti catastrofi naturali quali le frane, e ha causato la distruzione o il danneggiamento di diversi siti Natura 2000 e di foreste primarie e antiche; che il disboscamento illegale può determinare l’estinzione di specie protette e di habitat specifici per diverse specie vegetali e animali, in quanto coloro che svolgono attività illegali tendono a non rispettare le leggi che proteggono le preziose risorse forestali;
C. considerando che, secondo le stime di Europol, la criminalità ambientale è redditizia quanto il traffico di droga, ma comporta un rischio molto minore di rilevamento e sanzionamento[6];
D. considerando che il disboscamento illegale è uno dei fattori principali del degrado forestale, della deforestazione e dei cambiamenti climatici e contribuisce al deterioramento della qualità dell’aria; che il disboscamento illegale rappresenta tra il 15 % e il 30 % della produzione internazionale di legname e ha inoltre conseguenze sul piano ambientale, sociale ed economico; che gran parte delle attività di disboscamento illegale non viene scoperta, il che ostacola gli sforzi dell’UE tesi a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, della normativa europea sul clima e della strategia sulla biodiversità; che il disboscamento illegale è molto frequente in alcune delle foreste di qualità più elevata e meglio conservate dell’UE;
E. considerando che i prodotti del disboscamento illegale sono venduti nell’Unione come legname certificato[7]; che i principali sistemi di certificazione esistenti non riescono a soddisfare pienamente i requisiti della legislazione applicabile; che i principali sistemi valutati nella relazione della Commissione del luglio 2021 sui sistemi di certificazione e verifica nel settore forestale presentano lacune nelle rispettive definizioni di legalità e che i loro requisiti giuridici hanno un ambito di applicazione limitato o un carattere ambiguo; che, pur fornendo un approccio sistematico al trasferimento delle dichiarazioni lungo l’intera catena di approvvigionamento, nella maggior parte dei casi non includono la capacità sistematica di verificare, in tempo reale o in altro modo, le transazioni di volumi, specie e qualità tra le entità, cosicché i sistemi sono vulnerabili a manipolazioni e frodi; che tutti i principali sistemi di certificazione hanno difficoltà a individuare e gestire efficacemente i problemi di corruzione, i sistemi in vigore per individuare i casi di corruzione sono relativamente limitati e il rischio di frode non è adeguatamente coperto[8];
F. considerando che le foreste sono pozzi di assorbimento del carbonio fondamentali per la lotta ai cambiamenti climatici;
G. considerando che il disboscamento illegale ha notevoli ripercussioni socioeconomiche negative, in quanto la commercializzazione illecita di legname tagliato illegalmente priva le comunità locali e responsabili dei loro mezzi di sostentamento economico, il che a sua volta incoraggia la criminalità e incide negativamente sullo sviluppo locale sostenibile e sulle imprese legittime; che spesso il disboscamento illegale è associato all’evasione fiscale, che consente agli autori del disboscamento illegale di ridurre il valore di mercato dei prodotti forestali, dando luogo a distorsioni del mercato e a una concorrenza sleale; che il disboscamento illegale comporta una perdita di entrate per il governo in termini di imposte e tasse non riscosse e contribuisce all’aumento dei costi di gestione delle foreste e di transazione; che il legno è spesso tagliato in uno Stato membro ma commercializzato in un altro; che la maggior parte del legname illegale viene commercializzato e utilizzato come legname tagliato legalmente;
H. considerando che mancano dati coerenti, armonizzati e comparabili sul disboscamento nell’UE e non esiste una definizione comune di disboscamento illegale;
I. considerando che in alcuni casi gli autori del disboscamento illegale hanno adottato comportamenti violenti nei confronti di funzionari forestali, guardie forestali, forze dell’ordine, attivisti ambientali e giornalisti investigativi, causando la morte di almeno sei persone nonché numerosi episodi di violenza e molestie nei confronti dei responsabili della protezione delle foreste;
J. considerando che la corruzione e la frode sono i principali fattori trainanti del disboscamento illegale, in quanto determinano carenze nell’applicazione delle norme e impunità; che ciò aggrava inoltre diverse attività criminali come il finanziamento dei conflitti e il riciclaggio di denaro; che è necessario un intervento dell’Unione per porre fine al disboscamento illegale e alla deforestazione e arginare il commercio del legname e dei prodotti da esso derivati di provenienza illegale;
K. considerando che, secondo Eurojust, i reati ambientali sono diventati la quarta attività criminale più diffusa a livello internazionale;
L. considerando che il regolamento dell’UE sul legno stabilisce norme per l’immissione sul mercato del legname e dei prodotti da esso derivati e dovrebbe prevenire il disboscamento illegale; che la Commissione intende abrogare il regolamento dell’UE sul legno mediante la sua proposta di regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea e all’esportazione dall’UE di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale; che l’Unione europea, in caso di assenza di una buona governance nel settore forestale, dovrebbe sostenere gli Stati membri nella lotta alla criminalità e alla criminalità organizzata che prendono di mira le foreste nonché promuovere la tutela dell’ambiente, compresa la tutela e la gestione sostenibile delle foreste in conformità della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente[9] e in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia sulla biodiversità, del piano d’azione per l’inquinamento zero e del piano d’azione per l’economia circolare;
M. considerando che le attività illegali generano pratiche non sostenibili, riducono il valore delle foreste e provocano il deprezzamento delle varie funzioni ambientali, economiche e sociali delle foreste, il che determina la deforestazione e il degrado forestale;
N. considerando che il disboscamento illegale è correlato a violazioni dei diritti umani e ad atti di violenza, nonché a reati connessi alla frode e alla corruzione, quali il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale;
O. considerando che sono in corso diverse procedure di infrazione nei confronti di Stati membri per la presunta mancata attuazione della legislazione dell’UE in materia;
P. considerando che, nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di altri fondi gestiti dagli Stati membri, i proprietari di foreste possono attualmente beneficiare di compensazioni per i servizi silvo-ambientali e climatici, di un sostegno per la conservazione, il ripristino e la protezione delle foreste nonché di compensazioni per le zone forestali Natura 2000 e per il mantenimento e le attività volte a migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali;
Q. considerando che i piani di gestione forestale degli Stati membri dovrebbero corrispondere alle misure necessarie per proteggere e ripristinare la biodiversità nelle foreste e dovrebbero essere accessibili al pubblico; che non tutti i piani di gestione dei siti Natura 2000 riconoscono il valore esplicito delle foreste primarie e antiche e che le misure di conservazione delle foreste rigorosamente protette non escludono del tutto il disboscamento, il che può risultare incompatibile con la conservazione a lungo termine delle foreste primarie e antiche;
1. esorta gli Stati membri ad attuare e rispettare pienamente gli obblighi sanciti dalla vigente legislazione ambientale dell’UE; invita la Commissione a intervenire in modo più rapido, efficace e trasparente, anche attraverso il periodico monitoraggio dei casi, e ad avviare procedure di infrazione per porre rimedio a tutti i casi di non conformità; invita altresì la Commissione a stanziare risorse sufficienti per ovviare ai ritardi attuali; ritiene che un livello sufficiente di personale qualificato e di risorse sia fondamentale per un’attuazione e un’applicazione efficaci delle politiche dell’UE;
2. osserva che il disboscamento illegale continua a rappresentare un problema nell’Unione europea; esprime preoccupazione per le conseguenze negative del disboscamento illegale sulle foreste europee, sugli habitat selvatici, sul mercato interno e sull’azione dell’UE per il clima; invita la Commissione e gli Stati membri a condurre una valutazione approfondita delle cause socioeconomiche di tali fenomeni e ad attuare pienamente la pertinente normativa dell’UE e nazionale al fine di mettere a punto efficacemente misure concrete e immediate tese a contrastare il disboscamento illegale, affinché non diventi una tendenza, tenendo conto degli obblighi derivanti dalle direttive sulla natura e degli obiettivi della strategia sulla biodiversità approvati dagli Stati membri; teme che il forte rialzo dei prezzi dei materiali e dell’energia e l’attribuzione del fattore di emissione zero alle emissioni di biomassa nel quadro del sistema di scambio di quote di emissione potrebbero aumentare la pressione sulle foreste oltre i livelli sostenibili, anche a causa del disboscamento illegale, in quanto margini di profitto elevati e rischi trascurabili sono in contrapposizione tra di loro, tenendo conto nel contempo delle condizioni sociali ed economiche delle persone che vivono nelle zone remote e rurali dell’UE;
3. teme che l’aumento del disboscamento illegale nell’UE metterà a repentaglio gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia dell’UE sulla biodiversità e della strategia dell’UE per le foreste, in quanto presuppone l’incapacità di proteggere la diversità ecologica unica e le ultime foreste vergini e antiche rimaste nonché di ripristinare e conservare gli habitat naturali e le specie di flora e fauna selvatiche, e che comprometterà il conseguimento degli obiettivi relativi alle delle zone effettivamente e rigorosamente protette;
4. sottolinea che la deforestazione è responsabile del 20 % delle emissioni globali di CO2; esprime preoccupazione per le conseguenze negative del disboscamento illegale sulla desertificazione, sull’erosione del suolo e su fenomeni come le inondazioni; sottolinea che la deforestazione è altresì correlata all’estinzione di molte specie che perdono il loro habitat a causa del disboscamento illegale;
5. esorta i pubblici ministeri e le autorità competenti degli Stati membri a indagare su tutti i casi di disboscamento illegale nonché di trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita di legname di provenienza illegale con qualsiasi strumento che la legge mette loro a disposizione;
6. sottolinea che il conseguimento di una gestione, una tutela e una conservazione sostenibili delle foreste, basata su indicatori e soglie misurabili, è una questione di importanza fondamentale per il futuro della silvicoltura europea; approva l’introduzione di un sistema di certificazione vicino alla natura al fine di conservare l’intera gamma di biodiversità, garantire la produttività e la resilienza nel lungo periodo e rispondere alle sfide ambientali, economiche e sociali;
7. sottolinea con forza che la Commissione dovrebbe garantire che i piani strategici nazionali assegnino risorse finanziarie adeguate al ripristino della biodiversità nelle zone più gravemente colpite dal disboscamento illegale; ricorda che, in base alla risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, gli Stati membri dovrebbero dedicare almeno il 10 % della spesa annuale alla biodiversità, all’interno del quadro finanziario pluriennale; constata con rammarico che in alcuni Stati membri l’obiettivo di finanziamento per la biodiversità è di gran lunga inferiore al 10 % concordato;
8. si rammarica che, nell’ambito della gestione sostenibile delle foreste, non siano stati ancora definiti né soglie o intervalli quali parametri di riferimento per le condizioni auspicabili delle foreste, né criteri sufficienti relativi alla salute degli ecosistemi, alla biodiversità e ai cambiamenti climatici; chiede pertanto l’introduzione di nuovi indicatori e soglie, necessari per una gestione sostenibile e attuabile delle foreste;
9. invita tutti gli Stati membri a garantire che i sistemi di tracciabilità del legname siano pienamente operativi e che le sanzioni forestali siano proporzionate e dissuasive, in modo da scoraggiare efficacemente il disboscamento illegale; è profondamente preoccupato per il fatto che le sanzioni attuali non sono proporzionate al valore dei prodotti derivati dal legname e che talvolta gli operatori ricevono solo un ammonimento o una sanzione amministrativa di importo esiguo; invita gli Stati membri a stanziare risorse per migliorare le attività delle autorità nazionali responsabili della silvicoltura, ad aumentare il numero di agenti di contrasto, ove necessario, e ad avviare efficacemente azioni legali e procedimenti penali nei casi di disboscamento illegale, sulla base delle prove raccolte dalla polizia o trasmesse alla polizia da terzi; chiede che nell’ambito della revisione della direttiva sulla tutela penale dell’ambiente sia previsto l’avvio di procedimenti penali, anche nei confronti di privati;
10. chiede che tutti gli Stati membri condividano le migliori pratiche tra le autorità di contrasto, al fine di rafforzare la lotta contro tutte le pratiche illegali correlate;
11. invita gli Stati membri a garantire al pubblico l’accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in relazione ai piani di gestione forestale, in conformità del regolamento di Aarhus;
12. ritiene necessario che l’impatto ambientale dei piani di gestione forestale sia valutato correttamente e che gli Stati membri rivedano i piani non conformi alla legislazione nazionale;
13. deplora gli attacchi nei confronti di funzionari forestali, guardie forestali, forze dell’ordine, attivisti ambientali e giornalisti investigativi, compresi gli attacchi mortali, e ricorda che tali attacchi sono spesso perpetrati da singoli individui o da bande ben organizzate e attrezzate che si dedicano al disboscamento illegale, ricorrono sempre più di frequente alla violenza e spesso utilizzano tattiche di intimidazione;
14. invita le autorità nazionali e dell’UE ad adottare misure dissuasive e risolute per garantire il pieno rispetto del diritto ambientale nazionale e dell’UE; osserva che le carenze procedurali e la mancanza di controlli riducono l’efficacia del regolamento sul legno nella pratica; esorta i colegislatori dell’UE a cogliere l’occasione offerta dai negoziati sulla proposta di regolamento sui prodotti a deforestazione zero (COM(2021)0706), a trarre insegnamento dall’attuazione e dall’applicazione del regolamento dell’UE sul legno e a migliorare lo status delle autorità competenti degli Stati membri, le disposizioni in merito alla quantità e alla qualità dei loro controlli, le loro relazioni e interazioni con le autorità competenti di altri Stati membri, con altre autorità nazionali e la Commissione; invita gli Stati membri ad attuare rigorosamente le disposizioni della legislazione pertinente attualmente in vigore vietando l’utilizzo e la commercializzazione di legname illegale nel mercato dell’UE; chiede che il disboscamento illegale sia trattato come reato penale e sia passibile di adeguate sanzioni penali, oltre a rientrare nel campo di applicazione della direttiva rivista sulla tutela penale dell’ambiente, e chiede una cooperazione europea rafforzata per combattere il disboscamento illegale; chiede una definizione uniforme del disboscamento illegale come reato ambientale in tutti gli Stati membri, in modo da garantire l’applicazione di procedure e sanzioni armonizzate per le stesse infrazioni relative al disboscamento illegale in tutta l’UE;
15. evidenzia l’importanza di misure preventive volte a ridurre i danni ambientali ed economici e la minaccia per la vita umana causati dal disboscamento illegale; riconosce che di recente sono stati compiuti alcuni progressi a livello degli Stati membri, grazie ai miglioramenti segnalati nella tracciabilità del legname, nonché alla revisione e al rafforzamento delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale per combattere il disboscamento illegale; sottolinea la necessità di adeguati piani di ripristino delle zone ambientali deteriorate negli Stati membri interessati; ricorda che un approccio europeo coordinato e le misure di prevenzione possono contribuire a combattere il disboscamento illegale; chiede agli Stati membri di migliorare la qualità e la completezza dei loro sistemi di monitoraggio forestale, al fine di poter trarre conclusioni certe in merito all’efficacia dei piani di gestione forestale nell’ambito della rete Natura 2000; osserva che, per assicurare una valutazione soddisfacente dell’efficacia delle misure connesse a Natura 2000, l’attività di monitoraggio dovrebbe comportare la raccolta di una maggiore quantità di dati sulle aree all’interno e all’esterno della rete e sulla qualità della gestione della conservazione;
16. evidenzia il grande interesse pubblico per la lotta al disboscamento illegale, espresso anche nelle petizioni nn. 1248/2019, 0408/2020, 0722/2020 e 1056/2021 rivolte alla commissione per le petizioni, che denunciano l’aumento del disboscamento illegale, spesso dovuto all’applicazione permissiva della legislazione dell’UE nelle aree protette o al blocco dei sistemi di sorveglianza satellitare, nonché l’aumento dei casi di aggressione ai danni di operatori forestali, attivisti e giornalisti;
17. invita gli Stati membri ad adottare misure di contrasto adeguate per combattere il disboscamento illegale e proteggere i difensori dell’ambiente, i giornalisti e gli informatori; invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per scongiurare l’archiviazione dei casi relativi al disboscamento illegale da parte delle autorità giudiziarie; riconosce il ruolo attivo e il coinvolgimento della società civile, comprese le organizzazioni non governative e i difensori dell’ambiente nella promozione dell’azione per il clima e della tutela della biodiversità, e invita l’UE a sostenere tali attività; sottolinea la necessità di garantire la partecipazione della società civile nel quadro per la trasparenza illustrato dall’articolo 13 dell’accordo di Parigi;
18. invita la Commissione a guidare la lotta al disboscamento illegale a livello globale e a promuovere l’attuazione di una definizione unica, chiara e internazionalmente riconosciuta dei tipi di attività che rientrano nella nozione di “disboscamento illegale”, al fine di colmare le attuali lacune giuridiche che permettono l’inosservanza della norma; accoglie con favore, quale primo passo, la proposta di regolamento sui prodotti a deforestazione zero;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare regolarmente i dati disponibili sulla base di tecnologie di monitoraggio terrestre e di telerilevamento, come le immagini satellitari di tutti i siti forestali Natura 2000, ad adottare misure adeguate, tra cui l’avvio di procedure di infrazione, qualora emergano prove che attestino danni o distruzione di tali siti, e a rendere pubbliche tali valutazioni e misure; sottolinea che le immagini satellitari sono più efficaci se combinate con dati in loco e che, pertanto, questi ultimi non dovrebbero essere trascurati; invita gli Stati membri a porre rimedio ai danni arrecati agli habitat forestali protetti o agli habitat protetti delle specie forestali nei siti Natura 2000 colpiti dalla deforestazione e dal disboscamento illegale;
20. sottolinea che la Commissione deve garantire il rispetto del diritto dell’UE; è consapevole del fatto che l’onere di dimostrare l’esistenza di una violazione spetta alla Commissione, che non può basarsi su alcuna presunzione nell’ambito dei casi di infrazione; evidenzia tuttavia che, sebbene la Commissione abbia confermato che la corretta applicazione del diritto dell’Unione rimane una priorità, la durata di alcuni casi di infrazione, anche quando la Commissione dispone di prove sufficienti, suggerisce il contrario; dichiara irresponsabile che, in un momento in cui la legislazione ambientale è quella più violata e il Green Deal europeo ha dato luogo a nuove iniziative, la direzione generale dell’Ambiente della Commissione è costantemente e sistematicamente priva di personale; deplora la perdita di risorse insostituibili a causa dell’inerzia della Commissione e dei tagli al bilancio per il personale dell’UE; suggerisce alla Commissione e agli Stati membri di definire chiaramente le proprie priorità;
21. invita la Commissione ad avvalersi sistematicamente di tutti gli sviluppi tecnologici disponibili, come il telerilevamento, per garantire il pieno rispetto del regolamento dell’UE sul legno ed essere così in grado di esaminare in modo esauriente la situazione delle foreste europee;
22. esorta la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per istituire e sviluppare una cooperazione di polizia che coinvolga le autorità competenti di tutti gli Stati membri al fine di prevenire, individuare e accertare i reati commessi nella silvicoltura e il commercio di legname derivante da tali attività; sottolinea che la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero valutare sistematicamente l’efficacia della cooperazione di polizia e migliorarla periodicamente;
23. invita la Commissione e il Consiglio a valutare attentamente le conseguenze potenzialmente negative che la promozione della biomassa forestale quale motore energetico potrebbe avere sulle foreste dell’UE, in particolare nel quadro dei negoziati per il pacchetto “Pronti per il 55 %” e della revisione della direttiva sulle energie rinnovabili (RED III)[10];
24. chiede alla Commissione di promuovere la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri nella lotta contro il fenomeno del disboscamento illegale e le sue conseguenze, anche in materia di appalti pubblici verdi e di trasparenza per i consumatori per quanto riguarda i nomi delle imprese che commerciano legname tagliato illegalmente;
25. invita la Commissione a vigilare sulla corretta attuazione del regolamento dell’UE sul legno, della direttiva Habitat, della direttiva sulla valutazione ambientale strategica e della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici[11], nonché del regolamento di Aarhus, dal momento che il divario di attuazione nella legislazione ambientale dell’UE può rappresentare un fattore scatenante della criminalità ambientale; osserva che le violazioni di tali normative possono portare a catastrofi ambientali ed ecologiche quali il degrado e l’erosione dei suoli, frane, inondazioni, l’estinzione di specie selvatiche uniche, la deforestazione e la scomparsa delle ultime foreste primarie e antiche rimanenti nell’UE;
26. invita la Commissione a rivedere i problemi legislativi attuali e a migliorare i suoi controlli, al fine di eliminare eventuali lacune giuridiche che consentano di utilizzare legname di provenienza illegale nell’UE, come avviene attualmente con tecniche quali il mescolamento di legname raccolto legalmente e legname raccolto illegalmente per certificarne l’origine;
27. invita la Commissione ad avvalersi della sua politica commerciale per porre un freno al disboscamento illegale a livello internazionale; sottolinea che l’importazione da paesi terzi di legname raccolto illegalmente provoca una distorsione del mercato europeo e crea una situazione ingiusta per i produttori europei; ricorda che l’utilizzo di tale legname illegale danneggia anche le comunità in cui viene raccolto, promuovendo altresì la prosecuzione della raccolta illegale di legname e di tutti i reati ad essa associati; accoglie con favore l’insieme di norme sull’obbligo di dovuta diligenza, proposto dalla Commissione nella sua proposta di regolamento sui prodotti a deforestazione zero, per le aziende che vogliono immettere determinate materie prime sul mercato dell’UE;
28. pone in rilievo l’importanza dell’attuazione dei progetti volti a promuovere una gestione delle foreste rispettosa della natura e la protezione, il ripristino e la conservazione dell’ambiente, sostenendo nel contempo le comunità dipendenti dalle risorse forestali mediante lo sviluppo di filiere corte e dell’ecoturismo; suggerisce lo sviluppo di una governance democratica nel settore forestale e di progetti in stretta collaborazione con le autorità locali, che collaborano strettamente con i portatori di interessi e le comunità locali, che sono le più colpite, direttamente e indirettamente, dai cambiamenti ambientali e dagli effetti socioeconomici negativi della produzione e del commercio di legname su larga scala;
29. invita l’UE e gli Stati membri a vagliare ulteriori possibilità di cooperazione nella lotta e nella prevenzione del disboscamento illegale; raccomanda alla Commissione di fornire una piattaforma di cooperazione che permetta agli Stati membri di sviluppare e migliorare ulteriormente gli strumenti digitali nazionali di monitoraggio delle foreste, di segnalare i casi di disboscamento illegale e di consentire un intervento transfrontaliero rapido ed efficace contro il disboscamento illegale;
30. invita gli Stati membri ad assumersi la responsabilità primaria di proteggere l’ambiente, comprese le foreste, e a garantire la sicurezza dei funzionari forestali; ricorda che la corruzione all’interno delle istituzioni pubbliche rimane un fattore importante che porta all’impunità per il disboscamento illegale e i reati nei confronti degli attivisti ambientali;
31. invita gli Stati membri ad armonizzare, per quanto possibile, le loro norme sul controllo del legname di provenienza illegale, al fine di impedire lo sfruttamento delle rotte di distribuzione di legname illegale nel quadro della legislazione degli Stati membri in cui i controlli sono blandi;
32. invita i pubblici ministeri, le autorità investigative, le guardie forestali e gli esperti finanziari a unire le forze e a mettere in comune le competenze al fine di rilevare, indagare e perseguire rapidamente e con successo la criminalità organizzata;
33. ricorda che i fondi dell’UE possono essere messi a disposizione per la compensazione dei servizi silvo-ambientali e climatici, migliorando la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali, il ripristino, la conservazione e la protezione delle foreste e la compensazione per le aree forestali Natura 2000, anche per i piccoli proprietari forestali;
34. suggerisce l’introduzione di una sorveglianza regolare (compresi i pattugliamenti di sicurezza/polizia e la sorveglianza aerea) nelle foreste e nelle aree in cui viene trasportato il legname o in cui sono stati segnalati il disboscamento illegale o il trasporto e il commercio di legname proveniente da tali attività; evidenzia la necessità di sensibilizzare la polizia in merito al reato di disboscamento illegale e invita gli Stati membri a organizzare una formazione speciale per i funzionari delle autorità di contrasto al fine di dotarli di strumenti pratici e fornire loro le competenze e le conoscenze necessarie per prevenire, individuare e perseguire le attività di disboscamento illegale, nonché proteggere gli attivisti ambientali, gli informatori e il personale responsabile della gestione forestale; incoraggia gli Stati membri a cooperare per garantire l’utilizzo intelligente delle risorse, al fine di prevenire l’attuazione irregolare di tale misura;
35. ricorda che il disboscamento illegale è spesso legato ad altre forme di criminalità, come il traffico illecito, la corruzione, la frode e il riciclaggio di denaro, con una dimensione prevalentemente transfrontaliera; sottolinea pertanto la necessità di considerare le informazioni sul disboscamento illegale come essenziali per le indagini su altri tipi di reati gravi e la necessità di condividere tali informazioni con Europol al fine di agevolare le indagini transfrontaliere;
36. invita la Commissione ad assegnare finanziamenti alla lotta contro il disboscamento illegale;
37. sottolinea l’importanza di aumentare la disponibilità di dati trasparenti e di qualità elevata e prende debitamente atto della finalità della nuova strategia dell’UE per le foreste di migliorare la raccolta armonizzata dei dati al riguardo; ritiene che basarsi su strutture esistenti, in particolare sugli inventari forestali nazionali e sul sistema d’informazione forestale europeo, sia fondamentale al fine di migliorare la risposta operativa delle forze di polizia nell’affrontare gli aspetti della criminalità forestale; riconosce che occorrono dati tempestivi, frequenti e comparabili in tutti gli Stati membri per quanto riguarda le variabili di base e applicate relative alle foreste; approva pertanto la proposta di un quadro a livello di UE per l’osservazione, la comunicazione e la raccolta dei dati sulle foreste; invita gli Stati membri a raccogliere dati sulle attività di ispezione, sul numero delle violazioni accertate e sui tipi e sull’entità delle sanzioni imposte;
38. invita gli Stati membri a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta al disboscamento illegale e sugli strumenti di segnalazione disponibili, ad esempio attraverso campagne di comunicazione mirate; invita gli Stati membri a includere nei programmi scolastici la nozione di preservazione delle foreste, nell’ambito della conservazione del patrimonio naturale;
39. sottolinea che i contenziosi in materia ambientale richiedono ai professionisti del diritto conoscenze e competenze specifiche; suggerisce pertanto agli Stati membri di rafforzare la componente ambientale degli studi universitari nel settore del diritto;
40. evidenzia che l’uso di tecnologie di telerilevamento come le immagini satellitari, a supporto della raccolta dei dati dell’inventario e delle ispezioni sul campo, può aiutare le autorità competenti a livello nazionale e dell’UE a individuare con maggiore precisione e velocità ampie aree di attività di disboscamento illegale; sottolinea l’esigenza di calibrare questi dati con quelli raccolti attraverso il monitoraggio terrestre per garantire l’accuratezza dei risultati; invita gli Stati membri a utilizzare appieno gli strumenti disponibili nell’ambito del Centro satellitare dell’Unione europea per rafforzare le loro capacità di contrastare il disboscamento illegale; osserva che sebbene il disboscamento forestale sia rilevabile attraverso le immagini satellitari, è tuttora problematico distinguere tra disboscamento legale e illegale; sottolinea che l’efficacia delle risorse satellitari per porre un freno al disboscamento illegale dipende dalla capacità delle autorità di utilizzare le informazioni e di coordinarle con altri strumenti di monitoraggio (terrestre) e banche dati; ritiene che le immagini satellitari possano integrare le ispezioni sul campo e i dati dell’inventario sul campo in quanto risorsa preziosa per individuare il disboscamento illegale e possano contribuire a dedurre indirettamente l’esistenza di tale fenomeno grazie alla presenza di strade al di fuori delle zone autorizzate;
41. ricorda il ruolo essenziale svolto dall’innovazione tecnologica nella lotta contro il disboscamento illegale e la criminalità ambientale in generale; invita la Commissione a destinare finanziamenti per il sostegno tecnologico agli Stati membri, che consentirebbe ai funzionari nazionali delle autorità di contrasto di utilizzare gli strumenti migliori;
42. sottolinea che una missione esplorativa nelle zone interessate dal disboscamento illegale contribuirebbe a valutare la realtà sul terreno, i fattori principali che causano il disboscamento illegale e gli effetti sulla popolazione locale, oltre a stabilire la via da seguire in casi specifici;
43. invita la Commissione ad assicurare che l’UE non sostenga iniziative e progetti che portino al disboscamento illegale e alla deforestazione, né ad altri effetti dannosi sull’ambiente;
44. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Fonte/Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0329_IT.html