
(AGENPARL) – BRUXELLES lun 20 giugno 2022
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO |
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sul progetto di decisione del Consiglio relativa all’adesione da parte dell’Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale
(13494/2021 – C9?0465/2021 – 2021/0208(NLE))
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (13494/2021),
– vista la convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (13494/2021 ADD 1),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell’articolo 81, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (C9?0465/2021),
– visti l’articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione giuridica (A9?0177/2022),
1. dà la sua approvazione all’adesione da parte dell’Unione europea alla convenzione;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE |
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La convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale nell’ambito della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato è stata conclusa il 2 luglio 2019.
L’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, ha partecipato attivamente ai negoziati che hanno portato all’adozione della convenzione e il Parlamento, attraverso la sua commissione giuridica, ha costantemente espresso il proprio sostegno verso tale sforzo e i suoi obiettivi.
Data l’attuale assenza di un quadro internazionale globale per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, i cittadini e le imprese dell’UE che cercano di far riconoscere ed eseguire in un paese terzo tali decisioni emesse nell’Unione si trovano ad affrontare un quadro giuridico poco chiaro.
La crescita del commercio internazionale e dei flussi di investimento sta peggiorando le conseguenze di tale contesto confuso.
La soluzione di questi problemi dipende dall’adesione dei paesi in tutto il mondo al sistema prevedibile per il riconoscimento e l’esecuzione transfrontalieri delle decisioni in materia civile e commerciale previsto dalla convenzione.
In tale contesto e alla luce degli scambi commerciali tra l’UE e gli Stati Uniti, la firma della convenzione da parte di questi ultimi appare importante e potrebbe aprire la strada, se seguita dalla ratifica, a un commercio transatlantico in cui le imprese non devono più fare affidamento unicamente sulla convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958.
Oltre a questa relazione specifica, l’obiettivo generale e di lunga data volto alla certezza del diritto per i cittadini e le imprese dovrebbe portare l’UE a una rapida adesione alla convenzione che possa servire da esempio per altri paesi.
A tale riguardo, tuttavia, occorre prestare cautela nel valutare se i principi dello Stato di diritto e i diritti procedurali delle parti siano pienamente rispettati nei paesi terzi che aderiscono alla convenzione. In caso contrario, l’Unione, non opponendosi all’instaurazione di relazioni con questi ultimi ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, della convenzione, aprirebbe il proprio ordinamento giuridico al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni che non garantiscono il rispetto di tali valori. Data la delicatezza della questione, la relatrice si aspettava sin dal principio che la Commissione osservasse l’articolo 218, paragrafo 6, TFUE e presentasse proposte di decisioni del Consiglio volte a sollevare o meno un’obiezione ai sensi dell’articolo 29 della convenzione per ogni notifica di adesione di paesi terzi. In questo modo si garantirebbe inoltre la corretta attuazione della convenzione, impedendo che gli Stati membri rifiutino di applicarla sulla base di un vizio procedurale. Ciò garantirebbe, in ultima analisi, la certezza del diritto a livello internazionale che la convenzione mira a conseguire.
Il Servizio giuridico del Parlamento è stato invitato a esprimere un parere su tale questione istituzionale. Il parere formulato conferma la posizione della relatrice. Di conseguenza, il presidente della commissione giuridica ha inviato una lettera formale al commissario Reynders in cui chiede alla Commissione di impegnarsi formalmente a rispettare l’articolo 218, paragrafo 6, TFUE in relazione a ogni adesione di paesi terzi.
Il commissario Reynders ha successivamente informato la commissione della propria osservazione secondo cui “in seno al Consiglio si è deciso di separare tale questione dal processo di adesione alla convenzione sulle decisioni e di proseguire le discussioni al riguardo in modo più orizzontale“.
Il commissario Reynders ha inoltre informato la commissione della sua opinione giuridica secondo cui “la situazione specifica di cui all’articolo 29 della convenzione sulle decisioni, che prevede l’instaurazione di relazioni convenzionali come situazione di default, fatte salve eventuali obiezioni, implica che la decisione che l’UE deve prendere è se sollevare obiezioni all’adesione di un paese terzo“. Secondo la Commissione, le decisioni a norma dell’articolo 218 TFUE sono necessarie solo nel caso in cui l’UE intenda sollevare obiezioni all’instaurazione di tali relazioni convenzionali, in linea con il suo obbligo di adempiere in buona fede all’obbligo dell’UE ai sensi del diritto internazionale.
Il commissario Reynders si è pertanto impegnato a informare regolarmente sia il Parlamento europeo che il Consiglio di ogni prevista adesione di un paese terzo alla convenzione sulle decisioni, al fine di discutere se si debba prendere in considerazione un’obiezione. Il commissario si è inoltre impegnato a tenere pienamente conto delle opinioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio al momento di decidere se proporre una decisione in merito a un’obiezione.
La relatrice non concorda con le argomentazioni presentate dalla Commissione e continua a ritenere che quest’ultima debba rispettare pienamente le disposizioni dei trattati nel decidere in merito all’adesione di paesi terzi alla convenzione. L’applicazione della procedura corretta assicurerebbe il pieno coinvolgimento del Parlamento e garantirebbe il suo ruolo di controllo sulla Commissione. La relatrice desidera sottolineare la natura orizzontale di tale questione istituzionale e la probabilità che emerga nuovamente per altre convenzioni che prevedono questo tipo di clausola di adesione di paesi terzi. Concorda pertanto con il Consiglio in merito alla necessità di separare tale questione dal processo di adesione alla convenzione.
La relatrice conclude pertanto che il Parlamento dovrebbe dare la sua approvazione all’adesione dell’UE alla convenzione, in quanto tale strumento riveste la massima importanza per i cittadini e le imprese europei.
Infine, pur comprendendo la complessa serie di vincoli che caratterizza ogni negoziato, la relatrice avrebbe preferito una dichiarazione, simile a quella proposta dalla Commissione sui contratti di locazione di beni immobili non residenziali, per tutelare i dipendenti e i consumatori. Data la natura non modificabile della proposta e il fatto che impedire l’adesione dell’UE produrrebbe conseguenze ancora più gravi, la relatrice propone alla commissione giuridica di raccomandare al Parlamento di dare la sua approvazione alla decisione del Consiglio.
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO |
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Titolo |
Allegato alla proposta di decisione del Consiglio relativa all’adesione da parte dell’Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale |
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Riferimenti |
13494/2021 – C9-0465/2021 – 2021/0208(NLE) |
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Consultazione / Richiesta di approvazione |
13.12.2021 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 16.12.2021 |
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Relatori Nomina |
Sabrina Pignedoli 30.3.2022 |
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Esame in commissione |
25.4.2022 |
2.6.2022 |
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Approvazione |
14.6.2022 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Brando Benifei, Emil Radev, Luisa Regimenti, René Repasi, Kosma Z?otowski |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
François-Xavier Bellamy, Claude Gruffat |
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Deposito |
16.6.2022 |
Fonte/Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0177_IT.html